Art. 10.
Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, 645:
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 9 ottobre 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, 645:
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 9 ottobre 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI