Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2025, proposto da
LA ES GL, rappresentato e difeso dall'avvocato ES Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, Comunità Montana Basso Sinni, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto Ingiuntivo reso dal Tribunale Ordinario di Matera n. 114/2025 del 24.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 18/11/2025, è stata chiesta l’ottemperanza del decreto ingiuntivo in epigrafe.
1.1. In particolare, dagli atti del giudizio emerge quanto segue:
- con decreto ingiuntivo n. 114/2025, il Tribunale civile di Matera ha ordinato alla Regione Basilicata e alla Comunità Montana “Basso Sinni” (soggetto in liquidazione), in solido tra loro, di pagare le somme ivi specificate in favore del ricorrente;
- il decreto ingiuntivo non è stato opposto;
- con attestazione ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., l’adito Tribunale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto, notificato in forma esecutiva alle Amministrazioni debitrici in data 28/5/2025;
- come riferito nel ricorso, dette Amministrazioni non hanno adempiuto al richiamato precetto giurisdizionale.
2. Parte ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio per conseguire l’ottemperanza del predetto decreto ingiuntivo, con la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora.
3. La Regione Basilicata e la Comunità Montana “Basso Sinni” in liquidazione, malgrado rituale intimazione, non si sono costituite in giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell’11/2/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
In rito, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20/4/2012, n. 2334).
Risulta, inoltre, rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
E’, infine, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, in quanto vi è evidenza in atti che l’azionato titolo è stato ritualmente notificato alle Amministrazioni debitrici in data 28/5/2025.
Nel merito, tenuto conto dei noti criteri di riparto dell’onere della prova in materia di obbligazioni pecuniarie (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n. 13533), oltreché del principio di non contestazione (cfr. art. 64, co. 2 e 4, cod. proc. amm.), deve ritenersi provato il perdurante inadempimento delle Amministrazioni debitrici sulla pretesa creditoria iscritta nel titolo azionato.
Va dunque dichiarato l’obbligo della Regione Basilicata e della Comunità Montana “Baso Sinni” in liquidazione di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nel decreto ingiuntivo in oggetto, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme di denaro in esso iscritte.
Dette Amministrazioni dovranno provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico della Regione Basilicata e della Comunità Montana “Basso Sinni” in liquidazione (in solido tra loro) e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., va disposta la corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe per quanto di ragione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo (solidale) della Regione Basilicata e della Comunità Montana “Basso Sinni” in liquidazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, detratto quanto eventualmente già pagato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore, nonché di corrispondere la penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- determina in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese, l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.
Condanna la Regione Basilicata e la Comunità Montana “Basso Sinni” in liquidazione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidando le stesse in euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, tenuto conto dei parametri previsti nel D.M. 10/3/2014 n. 55.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
LO IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IA | FA RI |
IL SEGRETARIO