CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1066/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
SALAMONE MAURIZIO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5157/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 06874361007
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 29584202500004599001 PIGNORAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi n. 29584202500004599001 notificato in data 12/6/2025 emesso dall'agente della riscossione per l'importo di € 78.275,86 sul presupposto di 19 cartelle e 11 avvisi di addebito. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle e avvisi presupposti e degli avvisi di intimazione.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo difetto di giurisdizione, avvenuta notifica delle cartelle presupposte e delle intimazioni presupposte, insussistenza della prescrizione.
Si costituiva Resistente_1 s.p.a.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato al limite della temerarietà.
Ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis d.Lv. 546/92, con riferimento ai ricorsi notificati a partire dal 4/1/2024, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
». Discende che la mancata proposizione del ricorso nei confronti di uno dei soggetti determina la decadenza insanabile di cui all'art. 21 d.Lv. 546/92, secondo cui «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato»: dal momento che il ricorso, come specificato dalla norma «è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», la mancata proposizione dello stesso nei confronti di uno dei destinatari primari, produce gli effetti propri della mancata tempestiva proposizione del ricorso, senza possibilità di successiva integrazione di contraddittorio.
Nella specie la ricorrente ha sostenuto l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti, ivi compresi 11 avvisi di addebito non emessi e notificati dall'agente della riscossione, bensì dall'istituto previdenziale. Tuttavia non ha notificato il ricorso a tale ente. Discende l'inammissibilità insanabile del ricorso.
Peraltro l'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” sarebbe inammissibile per assoluta genericità.
La comunicazione è stata emessa sul presupposto di numerosi atti presupposti. Il ricorrente, in maniera assolutamente generica, eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti “prodromici” o “presupposti” senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi. La genericità dell'eccezione, che si traduce in una sorta di rinvio in bianco al giudice per la definizione dei confini dell'eccezione, per l'individuazione dei presupposti e delle conseguenze, rende l'eccezione inammissibile, dal momento che, tra l'altro ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve indicare in maniera specifica l'atto impugnato, i termini della domanda ed i motivi della stessa. Talchè il rinvio generico ad una molteplicità di atti richiamati dall'intimazione o dalla comunicazione deve ritenersi a tal fine insufficiente.
Comunque, il ricorso sarebbe infondato al limite della temerarietà.
Va premesso che non sussisterebbe la giurisdizione di questa Corte con riferimento alle cartelle nn.
29520130031619966000, 29520170005579688000 e 29520170006352909000, aventi ad oggetto violazioni del codice della strada, alla cartella n. 2952019000253380700, avente ad oggetto contributi previdenziali, nonché con riferimento a tutti gli avvisi di addebito (n. 59520130001666071000, n. 59520160003484772000,
n. 59520170001839564000, n. 59520180001494134000, n. 59520180004293939000, n. 59520190000863737000,
n. 59520190004058990000, n. 59520210001560488000, n. 59520220002036387000, n. 59520220004864807000
e n. 59520240003324205000), parimenti aventi ad oggetto contributi previdenziali.
Quanto alle restanti cartelle, queste, come documentato dall'agente della riscossione, non solo sono state notificate, ma sono state seguite da atti di intimazione, pignoramenti presso terzi e comunicazioni preventive di ipoteca.
L'atto di pignoramento, al netto delle cartelle ed avvisi predetti, risulta emesso sul presupposto delle seguenti cartelle:
- cartella di pagamento n. 29520130005315122000, notificata in data 18.10.2013;
- cartella di pagamento n. 29520140010462550000, notificata in data 16.12.2014;
- cartella di pagamento n. 29520170014924572000, notificata in data 12.12.2017;
- cartella di pagamento n. 29520190011350409001, notificata in data 26.10.2019;
- cartella di pagamento n. 29520200003889562000, notificata in data 02.08.2022;
- cartella di pagamento n. 29520200016373907001, notificata in data 01.04.2022;
- cartella di pagamento n. 29520210022776431000, notificata in data 02.08.2022;
- cartella di pagamento n. 29520210032906252000, notificata in data 17.01.2023;
- cartella di pagamento n. 29520210059162172000, notificata in data 06.06.2022;
- cartella di pagamento n. 29520210067722220001, notificata in data 31.10.2022;
- cartella di pagamento n. 29520210069415527000, notificata in data 06.06.2022;
- cartella di pagamento n. 29520220008543871000, notificata in data 12.07.2022;
- cartella di pagamento n. 29520220030477824001, notificata in data 23.02.2023;
- cartella di pagamento n. 29520230007739711000, notificata in data 06.08.2024;
- cartella di pagamento n. 29520250002866873001, notificata in data 15.02.2025.
Come detto, non solo tali cartelle sono state notificate, come documentato dall'agente della riscossione, ma sono state seguite da molteplici atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, tra gli altri, risultano notificati i seguenti atti:
- intimazione n. 29520249006836671000 (relativa alla cartella n. 29520130005315122000) notificata il 12.03.2025,
- intimazione n. 29520259001079550000 (relativa alla cartella n. 29520140010462550000) notificato il 02.04.2025 (peraltro a mani del ricorrente) - intimazione n. 2952024900426674000 (relativa a tutte le altre cartelle, fatta eccezione per quelle aventi nn. 29520230007739711000 e 29520250002866873001) notificata il 12.03.2025 (peraltro a mani del ricorrente)
Come noto, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato, o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73 – atto, peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora – ed, in generale,
a qualunque intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione idonea a produrre l'effetto della messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU.
8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73; con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione, così come qualunque altro vizio inerente agli atti a questa presupposti, non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione stessa (cfr. Cass.
6436/25; Cass. 20476/2025); sicchè, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di fare valere tanto la prescrizione del credito maturata anteriormente, quanto la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento, quanto, in generale, qualsiasi altro vizio della sequenza procedimentale
(cfr. Cass. 20476/2025; Cass. 35019/2025).
Insussistente, pertanto, anche l'eccepita, peraltro generica, prescrizione.
Il ricorso, pertanto, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 6.200,00 oltre accessori di legge. L'ammissione al patrocinio, stante l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, va revocata.
Invero, il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello stato con provvedimento della Commissione del Patrocinio di questa Corte. Va, in proposito, evidenziato che, ai sensi dell'art. 136 c. 2 D.P.R. 115/02,
l'ammissione al patrocinio è revocata se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, per tale dovendosi intendere qualsiasi azione intentata in maniera temeraria (mala fede) o la cui evidente infondatezza poteva essere rilevata dall'attore con un minimo di diligenza.
Nella specie, come sopra osservato, il ricorso è risultato privo di fondamento e l'infondatezza era palese o, comunque, avrebbe potuto essere constatata dal ricorrente con la diligenza minima richiesta. Deve, pertanto, concludersi che l'azione sia stata promossa in mala fede o, comunque, con colpa grave, ricorrendo le condizioni per la revoca dell'ammissione al patrocinio. Sul punto deve ritenersi che legittimamente la revoca può essere disposta anche in seno alla sentenza che rigetta il ricorso, ferma restando la natura del provvedimento di revoca e l'opponibilità nelle forme rituali di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile e, comunque, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6.200,00 oltre accessori di legge.
Revoca il provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato adottato dalla Commissione del Patrocinio di questa Corte a favore del ricorrente.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
SALAMONE MAURIZIO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5157/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 06874361007
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 29584202500004599001 PIGNORAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi n. 29584202500004599001 notificato in data 12/6/2025 emesso dall'agente della riscossione per l'importo di € 78.275,86 sul presupposto di 19 cartelle e 11 avvisi di addebito. Eccepiva: omessa notifica delle cartelle e avvisi presupposti e degli avvisi di intimazione.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo difetto di giurisdizione, avvenuta notifica delle cartelle presupposte e delle intimazioni presupposte, insussistenza della prescrizione.
Si costituiva Resistente_1 s.p.a.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato al limite della temerarietà.
Ai sensi dell'art. 14 comma 6-bis d.Lv. 546/92, con riferimento ai ricorsi notificati a partire dal 4/1/2024, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
». Discende che la mancata proposizione del ricorso nei confronti di uno dei soggetti determina la decadenza insanabile di cui all'art. 21 d.Lv. 546/92, secondo cui «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato»: dal momento che il ricorso, come specificato dalla norma «è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», la mancata proposizione dello stesso nei confronti di uno dei destinatari primari, produce gli effetti propri della mancata tempestiva proposizione del ricorso, senza possibilità di successiva integrazione di contraddittorio.
Nella specie la ricorrente ha sostenuto l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti, ivi compresi 11 avvisi di addebito non emessi e notificati dall'agente della riscossione, bensì dall'istituto previdenziale. Tuttavia non ha notificato il ricorso a tale ente. Discende l'inammissibilità insanabile del ricorso.
Peraltro l'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” sarebbe inammissibile per assoluta genericità.
La comunicazione è stata emessa sul presupposto di numerosi atti presupposti. Il ricorrente, in maniera assolutamente generica, eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti “prodromici” o “presupposti” senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi. La genericità dell'eccezione, che si traduce in una sorta di rinvio in bianco al giudice per la definizione dei confini dell'eccezione, per l'individuazione dei presupposti e delle conseguenze, rende l'eccezione inammissibile, dal momento che, tra l'altro ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve indicare in maniera specifica l'atto impugnato, i termini della domanda ed i motivi della stessa. Talchè il rinvio generico ad una molteplicità di atti richiamati dall'intimazione o dalla comunicazione deve ritenersi a tal fine insufficiente.
Comunque, il ricorso sarebbe infondato al limite della temerarietà.
Va premesso che non sussisterebbe la giurisdizione di questa Corte con riferimento alle cartelle nn.
29520130031619966000, 29520170005579688000 e 29520170006352909000, aventi ad oggetto violazioni del codice della strada, alla cartella n. 2952019000253380700, avente ad oggetto contributi previdenziali, nonché con riferimento a tutti gli avvisi di addebito (n. 59520130001666071000, n. 59520160003484772000,
n. 59520170001839564000, n. 59520180001494134000, n. 59520180004293939000, n. 59520190000863737000,
n. 59520190004058990000, n. 59520210001560488000, n. 59520220002036387000, n. 59520220004864807000
e n. 59520240003324205000), parimenti aventi ad oggetto contributi previdenziali.
Quanto alle restanti cartelle, queste, come documentato dall'agente della riscossione, non solo sono state notificate, ma sono state seguite da atti di intimazione, pignoramenti presso terzi e comunicazioni preventive di ipoteca.
L'atto di pignoramento, al netto delle cartelle ed avvisi predetti, risulta emesso sul presupposto delle seguenti cartelle:
- cartella di pagamento n. 29520130005315122000, notificata in data 18.10.2013;
- cartella di pagamento n. 29520140010462550000, notificata in data 16.12.2014;
- cartella di pagamento n. 29520170014924572000, notificata in data 12.12.2017;
- cartella di pagamento n. 29520190011350409001, notificata in data 26.10.2019;
- cartella di pagamento n. 29520200003889562000, notificata in data 02.08.2022;
- cartella di pagamento n. 29520200016373907001, notificata in data 01.04.2022;
- cartella di pagamento n. 29520210022776431000, notificata in data 02.08.2022;
- cartella di pagamento n. 29520210032906252000, notificata in data 17.01.2023;
- cartella di pagamento n. 29520210059162172000, notificata in data 06.06.2022;
- cartella di pagamento n. 29520210067722220001, notificata in data 31.10.2022;
- cartella di pagamento n. 29520210069415527000, notificata in data 06.06.2022;
- cartella di pagamento n. 29520220008543871000, notificata in data 12.07.2022;
- cartella di pagamento n. 29520220030477824001, notificata in data 23.02.2023;
- cartella di pagamento n. 29520230007739711000, notificata in data 06.08.2024;
- cartella di pagamento n. 29520250002866873001, notificata in data 15.02.2025.
Come detto, non solo tali cartelle sono state notificate, come documentato dall'agente della riscossione, ma sono state seguite da molteplici atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, tra gli altri, risultano notificati i seguenti atti:
- intimazione n. 29520249006836671000 (relativa alla cartella n. 29520130005315122000) notificata il 12.03.2025,
- intimazione n. 29520259001079550000 (relativa alla cartella n. 29520140010462550000) notificato il 02.04.2025 (peraltro a mani del ricorrente) - intimazione n. 2952024900426674000 (relativa a tutte le altre cartelle, fatta eccezione per quelle aventi nn. 29520230007739711000 e 29520250002866873001) notificata il 12.03.2025 (peraltro a mani del ricorrente)
Come noto, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato, o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73 – atto, peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora – ed, in generale,
a qualunque intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione idonea a produrre l'effetto della messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU.
8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73; con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione, così come qualunque altro vizio inerente agli atti a questa presupposti, non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione stessa (cfr. Cass.
6436/25; Cass. 20476/2025); sicchè, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di fare valere tanto la prescrizione del credito maturata anteriormente, quanto la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento, quanto, in generale, qualsiasi altro vizio della sequenza procedimentale
(cfr. Cass. 20476/2025; Cass. 35019/2025).
Insussistente, pertanto, anche l'eccepita, peraltro generica, prescrizione.
Il ricorso, pertanto, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 6.200,00 oltre accessori di legge. L'ammissione al patrocinio, stante l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, va revocata.
Invero, il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello stato con provvedimento della Commissione del Patrocinio di questa Corte. Va, in proposito, evidenziato che, ai sensi dell'art. 136 c. 2 D.P.R. 115/02,
l'ammissione al patrocinio è revocata se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, per tale dovendosi intendere qualsiasi azione intentata in maniera temeraria (mala fede) o la cui evidente infondatezza poteva essere rilevata dall'attore con un minimo di diligenza.
Nella specie, come sopra osservato, il ricorso è risultato privo di fondamento e l'infondatezza era palese o, comunque, avrebbe potuto essere constatata dal ricorrente con la diligenza minima richiesta. Deve, pertanto, concludersi che l'azione sia stata promossa in mala fede o, comunque, con colpa grave, ricorrendo le condizioni per la revoca dell'ammissione al patrocinio. Sul punto deve ritenersi che legittimamente la revoca può essere disposta anche in seno alla sentenza che rigetta il ricorso, ferma restando la natura del provvedimento di revoca e l'opponibilità nelle forme rituali di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile e, comunque, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 6.200,00 oltre accessori di legge.
Revoca il provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato adottato dalla Commissione del Patrocinio di questa Corte a favore del ricorrente.