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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Costantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3050/2017 tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RL ES e dall'avv. DOMENICO DI LISA
ATTORE
e
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
AL BR e dall'avv. Lucio Laurita Longo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectii, acclarata previamente la civile ed unica responsabilità del in persona del Sindaco in carica p.t., nella causazione Controparte_1 dell'evento de quo, in via principale si sensi dell'art. 2051 c.c. e/o in via subordinata all'art. 2043 c.c., condannare lo stesso al pagamento di una somma a favore dell'attrice, a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici, biologici e morali, subiti e subendi a seguito dell'evento di cui in premessa, della somma di €. I7.439,07, oltre la restituzione delle somme per documentate spese come riconosciute dal C.T.U.
(pag. 9 e 10 dell'Elaborato Peritale).
In via subordinata, voglia condannare la stessa convenuta al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, in relazione all'eventuale grado di corresponsabilità accertato ai sensi dell'art.
1227 c. 1 c.c..
In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda.
Con vittoria di spese e compensi legali oltre IVA e C.A. anche per la fase stragiudiziale e della negoziazione assistita.”
CONVENUTO:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne, così giudicare:
NEL MERITO: in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla signora contro il Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, essendo il sinistro Controparte_1 riconducibile alla responsabilità esclusiva dell'attrice; in via subordinata: dichiarare il concorso colposo, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, e per l'effetto rigettarne la domanda in misura proporzionale, limitando comunque il risarcimento negli stretti confini del dovuto e del provato.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio il chiedendo Parte_1 Controparte_1
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 28 maggio 2015 su un tratto di marciapiede dissestato sito in via Poggio
Fiorito, nell'intersezione con via Montenero, nel comune di . L'attrice Controparte_1
ha dedotto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e ne ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio il contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. Segnatamente, parte convenuta ha dedotto il difetto di prova del fatto storico e, comunque, attribuito la causa esclusiva (o quanto meno concorrente) dell'evento dannoso al comportamento gravemente imprudente della vittima, atteso che il fatto si è verificato in orario diurno, lo stato di dissesto della pavimentazione era platealmente visibile e si trattava di strada ben nota all'attrice in quanto da costei abitualmente percorsa per recarsi sul posto di lavoro. Infine, ha contestato il quantum risarcitorio richiesto dall'attrice e rilevato l'insussistenza di elementi per riconoscersi l'invocata personalizzazione del danno non patrimoniale, chiedendo altresì
l'eventuale liquidazione del solo danno differenziale, dovendosi tenere conto di eventuali indennizzi da parte dell' CP_2
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di due testimoni e c.t.u. medico legale, al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata poi trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e successivamente rimessa sul ruolo, per essere nuovamente trattenuta in decisione dall'odierno Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
Giova rilevarsi, preliminarmente, come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, purchè non dipendano da caso fortuito (cfr., ex multis, Cass. n.
2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n.
28811), secondo cui l'art. 2051 c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità e non una mera presunzione di colpa (come nelle ipotesi di responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta). In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva, risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res
e il soggetto presunto responsabile.
Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (così, ex plurimis, Cass. n. 12401/2013; Cass. n. 22684/2013;
Cass. n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti pertanto svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno.
Tale norma, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, dovendo egli dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Resta invece a carico del custode convenuto fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La dimostrazione del nesso causale da parte del danneggiato si declina diversamente, poi, in considerazione delle peculiarità della cosa oggetto di custodia;
infatti, qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad esempio scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve ritenersi oggettivamente configurabile;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano - ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.; cfr., ex multis, Cass., 13.03.2013, n. 6306).
L'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla PA costituisce principio ormai consolidato a partire dalla sentenza n. 15383/06 della Suprema Corte, la quale ha sottolineato come “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”, senza tuttavia con ciò inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma.
La giurisprudenza ha evidenziato che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Ne consegue che il potere di fatto sulla res quale condizione di ammissibilità della responsabilità del custode non può essere affermato (o meno) in forza di un semplice riferimento alla natura del bene ma deve essere accertato caso per caso.
Deve peraltro osservarsi che per giurisprudenza consolidata la custodia è senz'altro configurabile in relazione ad una strada comunale, in quanto la localizzazione del bene è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del (cfr., ex multis, CP_1
Cass. n. 9546/2010; Cass. n. 20827/2006).
Giova altresì rammentarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma,
c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (Cass.,
12.07.2006, n. 15779).
Tutto ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie deve ritenersi che l'attrice abbia fornito la prova su di essa incombente ai sensi dell'art. 2051 c.c.
L'istruttoria orale espletata ha dato infatti conferma del fatto che , in data Parte_1
28 maggio 2015, mentre camminava sul marciapiede sito in via Poggio Fiorito, all'intersezione con via Montenero nel comune di , ebbe a cadere in Controparte_1
corrispondenza di un tratto dove la pavimentazione era dissestata, circostanza confermata dai testimoni oculari e , della cui attendibilità non sono Tes_1 Testimone_2
emerse ragioni per dubitarsi. I due testimoni hanno riconosciuto il punto della caduta nelle fotografie loro mostrate, confermando che “il marciapiede era parecchio dissestato” e la strada
“molto rovinata, c'era brecciolino, terra ed altro”, sicchè il dislivello non era ben visibile.
Le descritte condizioni di dissesto in cui si trovava il manto stradale al momento del fatto trovano piena conferma anche documentale, essendo state acquisite le fotografie del luogo dalle quali risulta palese il carattere insidioso di quel tratto di marciapiede, ed essendo agli atti il verbale redatto dai vigili urbani, ove gli stessi descrivono il marciapiede con l'aggettivo “dissestato”.
Accertata dunque la presenza dell'insidia lungo il marciapiede e il nesso di causalità con la caduta dell'attrice, deve conseguentemente ritenersi provata la responsabilità ex art. 2051
c.c. del convenuto in giudizio che, come detto ha natura oggettiva e si fonda sul CP_1
presupposto di una relazione di fatto tra la cosa e il soggetto sul quale grava l'obbligo di risarcire il danno. Non può porsi in discussione, invero, che l'alterazione della pavimentazione sia stata la causa (e non già la mera occasione) del sinistro e che si trattasse di una situazione potenzialmente pericolosa per i pedoni in transito, trattandosi di insidia non visibile e non segnalata, dunque non evitabile.
Spettava pertanto al convenuto dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, ma sotto tale profilo nulla è emerso dall'espletata istruttoria, non potendosi certamente ritenere che l'attrice abbia tenuto una condotta anomala idonea ad integrare il caso fortuito e, dunque, ad interrompere il nesso causale, essendosi costei limitata a transitare in un'area riservata ai pedoni.
Deve peraltro escludersi che al verificarsi del sinistro abbia concorso in alcuna misura il comportamento colposo - sotto forma di imprudenza e/o negligenza - della stessa danneggiata, come eccepito dall'ente convenuto, in particolare in ragione della dedotta buona visibilità per le condizioni atmosferiche e di luminosità al momento del sinistro, nonché in virtù della conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice. Sul punto appare dirimente quanto allegato dall'attrice e confermato dai testimoni in merito alla non visibilità dell'insidia a causa della presenza di “detriti”, “brecciolino, terra ed altro”.
I danni alla persona riportati dalla signora sono stati accertati dalla c.t.u. medico- Pt_1 legale affidata al dott. , le cui conclusioni - adeguatamente motivate - vanno Persona_1
interamente condivise. Il dott. ha concluso per la “sicura esistenza di un nesso causale Per_1 diretto ed esclusivo” tra l'evento oggetto di causa e le conseguenze lesive riscontrate sulla perizianda, la quale ha riportato, in conseguenza dell'infortunio occorso, “esiti cicatriziali ed algodisfunzionali di frattura di GO polso sinistro osteosintetizzata chirurgicamente con placca
e viti” con conseguente periodo di inabilità temporanea totale per 30 giorni e parziale al 50% per ulteriori 30 giorni ed una riduzione definitiva della integrità psico-fisica pari al 6%.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno. Ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Pare opportuno evidenziarsi, pertanto, come le pronunce delle Sezioni Unite, accogliendo una nozione unitaria di danno non patrimoniale, abbiano escluso una autonoma rilevanza delle voci del danno morale e del danno esistenziale, al contempo precisando che il risarcimento integrale deve ricomprendere anche il profilo delle sofferenze morali e delle ripercussioni negative sulla qualità della vita del danneggiato (in questo senso, più di recente, cfr. altresì Cass., 24.11.2014, n. 20111; Cass., 13.08.2015, n. 16788; Cass., 4.03.2016, n.
4359). Sulla scorta dei principi richiamati l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di
Milano, come è noto, ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle “tabelle” espresse in moneta attuale, che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass.
30.06.2011 n. 14402).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che la Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale. Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico- fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere all'attrice, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 5.175,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 6%, e può essere liquidato, in considerazione dell'età dell'attrice (60 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti
(ovvero decorso il periodo di invalidità temporanea), nella somma di euro 10.130,00, comprensivi anche del danno morale in quanto non contestato dalla difesa di controparte.
Non sono ravvisabili ragioni per riconoscersi alcuna c.d. personalizzazione del danno, legata a peculiari e specifiche circostanze soggettive, nel caso di specie non allegate, né dimostrate, tali da determinare una sofferenza maggiore rispetto all'id quod plerumque accidit. Ne consegue che deve essere riconosciuto all'attrice un risarcimento complessivo pari ad euro 15.305,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU.,
n. 1712 del 17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro 15.305,00 devalutata all'epoca del fatto (28 maggio 2015) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Compete altresì all'attrice, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute dal c.t.u. congrue e documentate per euro 289,84.
Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale devono essere maggiorati di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
Non risultano in atti elementi che conducano a ritenere che l'attrice abbia ricevuto alcun indennizzo dall' , sicchè non viene in rilievo in questa sede il tema del danno CP_3
differenziale, peraltro solo inizialmente evocato dalla difesa del convenuto, ma non ribadito in sede di conclusioni. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022). Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della non particolare complessità delle questioni trattate e della modesta attività istruttoria, le spese di lite sono liquidate in euro 5.000,00, oltre i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 15.305,00 oltre interessi da calcolarsi come in
[...]
motivazione, a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro 289,84 oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, a titolo di danno patrimoniale;
- condanna il a rifondere l'attrice delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in euro 5.000,00, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese della c.t.u, come liquidate in corso di causa.
Tivoli, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Costantino