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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5013/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5013/2023 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV. GHIZZONI MONICA giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale
MOTIVAZIONE
1 e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Kalalgoda (SRI LANKA) in data 12 settembre 2011. Il matrimonio è stato trascritto nei registri del Comune di OR NE al n. 5 P.2 S. C anno 2012.
Dalla relazione matrimoniale non sono nati figli.
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere una pronuncia di separazione personale dalla coniuge.
All'udienza del 7 febbraio 2024 il ricorrente ha riferito: “Da anni non ho notizie di mia moglie. Abitava vicino Colombo, in Sri Lanka. Oggi non so dove sia, non si è fatta più sentire. Chiedo solo la separazione”.
Il procedimento è stato rinviato più volte per rinnovazione della notifica effettuata nei confronti della resistente.
In data 12/02/2025 il difensore ha depositato prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza n. 4382/2023, del verbale di udienza 07/02/2024, del decreto di fissazione udienza n. 1058/2024, dell'atto di costituzione di nuovo difensore 16/09/2024, del verbale di udienza 08/10/2024, alla convenuta ai sensi dell'art. 143 comma 2 cpc.
2.Trattandosi di matrimonio celebrato tra un cittadino italiano ed una cittadina dello Sri Lanka contratto nel paese di quest'ultima, residente all'estero e irreperibile, è opportuno fare alcune precisazioni.
Con riguardo alla giurisdizione applicabile la disciplina è fissata dal Regolamento
UE 2201 del 2003, Capo II, sezione 1, articolo 3, il quale, tra i vari criteri applicabili alternativamente, stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio: a) si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie l'ultima residenza abituale del ricorrente, cittadino italiano, risulta essere quella del Comune di OR NE (si veda il certificato di residenza allegata al ricorso), conseguentemente non v'è dubbio sulla giurisdizione italiana.
La legge generalmente applicabile per i procedimenti di separazione e divorzio è quella dove i coniugi hanno la propria residenza abituale. A stabilirlo è l'articolo 8, primo comma lettera a) del Regolamento UE numero 1259 del 2010, sopra menzionato. Sarà applicabile, in subordine: la legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi, purché il periodo non si sia concluso da più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento pagina 2 di 4 in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
in mancanza, la legge di cui i due coniugi sono cittadini quando è adita l'autorità giurisdizionale;
ancora in subordine, quella relativa al luogo in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Ebbene nel caso di specie troverà applicazione la legge italiana essendo stata adita nello stato italiano l'autorità giurisdizionale.
Con particolare riguardo, poi, al tribunale territorialmente competente dovrà farsi riferimento all'art. 473 bis 47 c.p.c. il quale, nel corpo del primo comma, dispone che “in caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il
Tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica”.
Ebbene nel caso di specie, risultando la resistente irreperibile, risulta competente il Tribunale di Modena, correttamente adito (risultando la residenza del ricorrente in OR NE).
3. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi. Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c. la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. La giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che l'intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di una sola delle parti purché rilevabile con requisiti di effettività e gravità.
Nella fattispecie in esame, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio.
Deve quindi essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
3. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso;
dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00,
pagina 3 di 4 ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Il pagamento deve essere disposto in favore dello Stato risultando il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio in data 25 luglio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, alla presenza del Pm in sede, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così dispone:
1)Pronuncia la separazione personale di , nato il [...] a Parte_1
OF Di IA (Pa) e Nata il 20/0211984 a Controparte_1
TELLIPPALAI - SRI LANKA già uniti in matrimonio in KALALGODA - in CP_2 data 12 settembre 2011, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di OR NE alN. 5 P. 2 S. C anno2012
2) Condanna parte resistente al versamento in favore dello Stato delle spese di lite che liquida in euro 1500,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa per legge.
3) visto l'art. 69 lett. D del D.P.R. n. 396/2000 manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di OR NE per l'annotazione della sentenza nell'atto di matrimonio.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 18 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5013/2023 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV. GHIZZONI MONICA giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale
MOTIVAZIONE
1 e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Kalalgoda (SRI LANKA) in data 12 settembre 2011. Il matrimonio è stato trascritto nei registri del Comune di OR NE al n. 5 P.2 S. C anno 2012.
Dalla relazione matrimoniale non sono nati figli.
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere una pronuncia di separazione personale dalla coniuge.
All'udienza del 7 febbraio 2024 il ricorrente ha riferito: “Da anni non ho notizie di mia moglie. Abitava vicino Colombo, in Sri Lanka. Oggi non so dove sia, non si è fatta più sentire. Chiedo solo la separazione”.
Il procedimento è stato rinviato più volte per rinnovazione della notifica effettuata nei confronti della resistente.
In data 12/02/2025 il difensore ha depositato prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza n. 4382/2023, del verbale di udienza 07/02/2024, del decreto di fissazione udienza n. 1058/2024, dell'atto di costituzione di nuovo difensore 16/09/2024, del verbale di udienza 08/10/2024, alla convenuta ai sensi dell'art. 143 comma 2 cpc.
2.Trattandosi di matrimonio celebrato tra un cittadino italiano ed una cittadina dello Sri Lanka contratto nel paese di quest'ultima, residente all'estero e irreperibile, è opportuno fare alcune precisazioni.
Con riguardo alla giurisdizione applicabile la disciplina è fissata dal Regolamento
UE 2201 del 2003, Capo II, sezione 1, articolo 3, il quale, tra i vari criteri applicabili alternativamente, stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio: a) si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie l'ultima residenza abituale del ricorrente, cittadino italiano, risulta essere quella del Comune di OR NE (si veda il certificato di residenza allegata al ricorso), conseguentemente non v'è dubbio sulla giurisdizione italiana.
La legge generalmente applicabile per i procedimenti di separazione e divorzio è quella dove i coniugi hanno la propria residenza abituale. A stabilirlo è l'articolo 8, primo comma lettera a) del Regolamento UE numero 1259 del 2010, sopra menzionato. Sarà applicabile, in subordine: la legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi, purché il periodo non si sia concluso da più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento pagina 2 di 4 in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
in mancanza, la legge di cui i due coniugi sono cittadini quando è adita l'autorità giurisdizionale;
ancora in subordine, quella relativa al luogo in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Ebbene nel caso di specie troverà applicazione la legge italiana essendo stata adita nello stato italiano l'autorità giurisdizionale.
Con particolare riguardo, poi, al tribunale territorialmente competente dovrà farsi riferimento all'art. 473 bis 47 c.p.c. il quale, nel corpo del primo comma, dispone che “in caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il
Tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica”.
Ebbene nel caso di specie, risultando la resistente irreperibile, risulta competente il Tribunale di Modena, correttamente adito (risultando la residenza del ricorrente in OR NE).
3. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi. Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c. la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. La giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che l'intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di una sola delle parti purché rilevabile con requisiti di effettività e gravità.
Nella fattispecie in esame, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio.
Deve quindi essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
3. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso;
dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00,
pagina 3 di 4 ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Il pagamento deve essere disposto in favore dello Stato risultando il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio in data 25 luglio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, alla presenza del Pm in sede, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così dispone:
1)Pronuncia la separazione personale di , nato il [...] a Parte_1
OF Di IA (Pa) e Nata il 20/0211984 a Controparte_1
TELLIPPALAI - SRI LANKA già uniti in matrimonio in KALALGODA - in CP_2 data 12 settembre 2011, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di OR NE alN. 5 P. 2 S. C anno2012
2) Condanna parte resistente al versamento in favore dello Stato delle spese di lite che liquida in euro 1500,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa per legge.
3) visto l'art. 69 lett. D del D.P.R. n. 396/2000 manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di OR NE per l'annotazione della sentenza nell'atto di matrimonio.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 18 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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