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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/12/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 851/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 851/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nata a [...] il [...] (CF: ) ed ivi res. nella via Parte_1 C.F._1
Var. SS.115 n. 48, elettivamente domiciliata nello studio sito in Modica nella via Sacro Cuore n. 34, presso gli Avv. Angelo Iemmolo e Maria Scala, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F.: , residente CP_1 C.F._2 in Giarratana (RG), nella via Galileo Galilei n. 27, elettivamente domiciliato in Giarratana (RG), c.so
Umberto I n. 24, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caravello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 9 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato l'08.03.2022, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la stessa e celebrato in Modica in data CP_1
19.9.2001, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2001, parte II, serie A, n. 131, chiedendo, l'affidamento condiviso del figlio minore adolescente con Per_1 collocazione, presso di sé, nella casa familiare di sua esclusiva proprietà, da assegnare alla medesima, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 500,00 (250,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento del minore e della IG , maggiorenne Per_1 Persona_2 ma non economicamente indipendente, oltre il 50% delle spese straordinarie e riconoscere, in favore della stessa, un assegno divorzile pari ad almeno euro 200,00 mensili;
la ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale di
Ragusa, avvenuta il 05.07.2011, i coniugi sono vissuti ininterrottamente separati, ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, contestando le deduzioni di controparte in ordine alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, chiedendone l'integrale rigetto, con versamento di euro 300,00 mensili per il mantenimento dei i figli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre una più adeguata regolamentazione del diritto di visita con il figlio Per_1 rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale del 20.10.2022, il giudizio è proseguito nel merito;
all'udienza del giorno 01.03.2023, ritenuto potersi accogliere la richiesta di parte ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento per i due figli e , considerati all'evidenza già i Persona_2 Per_1 maggiori bisogni ed esigenze di quest'ultimi, in considerazione dell'età raggiunta rispetto alla data in cui risulta stata emessa la sentenza di separazione risalente al 2014, così che, considerate le rispettive condizioni economiche delle parti, l'importo dell'assegno è stato determinato in euro 400,00, ferme restando le altre condizioni già vigenti tra le parti;
il Tribunale di Ragusa, non definitivamente decidendo, con Sentenza n. 1087/2023 del 27.06.2023 e pubblicata il 10.07.2023, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
pagina 2 di 9 la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 10.07.2023 al fine di proseguire il giudizio sulle ulteriori domande;
rigettate le richieste istruttorie e precisate le conclusioni, all'udienza del 11.06.2025, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche;
il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
innanzitutto, nulla deve disporsi in merito all'affidamento del figlio (nato a [...] il Per_1
13.9.2007), e al diritto di visita tra lo stesso e il padre, avendo da pochi mesi raggiunto la maggiore età; relativamente ai profili riguardanti il mantenimento dei due figli entrambi maggiorenni,
[...]
(nata a [...] il [...]) e , relativamente a quest'ultimo non può che trovare Per_2 Per_1 conferma, anche in questa definitiva sede, l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento indiretto del figlio, ancora studente, mentre deve ritenersi non più dovuto l'assegno in favore della primogenita della coppia, poiché, a quanto consta, la stessa avrebbe trovato un impiego lavorativo;
invero, va rilevato come la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani;
i genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti;
si ritiene, che l'obbligo di mantenimento venga meno quando, raggiunta una età adulta (non indicata però dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio;
il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal Codice civile, all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno;
secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano
"non indipendenti economicamente",” non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne.
Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni pagina 3 di 9 automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col “raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri
l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento” (Cass. n. 17183 del 2020); nel caso di specie, vista la condizione economico - reddituale del resistente, operaio presso un'impresa ecologica, con stipendio annuo lordo, sulla base dell'ultima CU del 2025 pari ad euro 25.757,00 e uno stipendio mensile netto mensile di circa euro 1.863,00, considerati i maggiori bisogni e le accresciute esigenze del figlio , divenuto da poco maggiorenne, e in considerazione dell'età raggiunta Per_1 rispetto alla data in cui risulta stata emessa la sentenza di separazione risalente al 2014, fermo restando l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento di , l'assegno può, determinarsi, Per_1 con decorrenza dalla data della presente pronuncia, e tenuto conto che, per come si dirà meglio, nulla è più dovuto per il mantenimento indiretto della IG , in euro 300,00 mensili, al netto Persona_2 dell'assegno unico familiare che va riconosciuto per l'intero in favore della ricorrente, e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese ,oltre al 50% delle spese straordinarie ((da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate ); diversamente, relativamente alla IG , di anni 23, posta la condizione lavorativa della Persona_2 IG, la quale, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e rilasciata dal Centro per l'Impiego di Modica, datata 12.01.2024, risulta assunta dal giorno 01.07.2023 presso “Don Cioccolato
s.r.l”, circostanza confermata dalla stessa resistente, la quale si è limitata a dedurre che la IG stia pagina 4 di 9 provando ad inserirsi nel mondo del lavoro senza essere economicamente autosufficiente, non può continuare a sussistere l'obbligo di mantenimento in suo favore a carico dei genitori (cfr. doc. 1 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte resistente e doc. n. 3 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente); in particolare, stante il tempo decorso dall'inizio del rapporto lavorativo, che, in difetto di elementi contrari non portati a conoscenza del Tribunale, risulta verosimilmente ancora in essere, e, quindi, ritenuto trascorso il tempo necessario per il raggiungimento dell'indipendenza economica, può dichiararsi non più dovuto a fare tempo dall'odierna pronuncia l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento della IG Persona_2 resta invece da esaminare la domanda, avanzata dalla ricorrente, di riconoscimento di un assegno di divorzio in suo favore;
in primo luogo, va rilevato che secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in tema di assegno di divorzio, quest'ultimo ha una natura sia assistenziale sia perequativo-compensativa
(Cass. SU 18287/2018; Cass. 8 settembre 2021 n. 24250, Cass, 9 agosto 2019 n. 21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882); secondo la linea interpretativa che il Collegio ritiene di dover seguire, in quanto maggiormente aderente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite del 2018 nella cennata decisione n.
18287/2018, nonché alla lettura della disposizione normativa di cui all'art. 5 della legge n. 898 del
1970, che non prevede alcuna prevalenza tra i vari criteri ivi indicati ai fini dell'attribuzione a quantificazione dell'assegno divorzile, la quale non troverebbe perciò alcun fondamento normativo, e non senza poter omettere che la funzione assistenziale in senso ampio non limitata alla mancanza di indipendenza economica è immanente nella disposizione in esame, stante che il riconoscimento di un assegno divorzile non può prescindere dall'accertamento di una inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
in tal senso Cass. n. 36088/2021 ha così ampiamente espresso i principi che devono guidare nel giudizio di attribuzione o meno dell'assegno divorzile, chiarendo che “ 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del pagina 5 di 9 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativocompensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". In conformità, questa Corte ha ulteriormente ribadito che "i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (Cass. 32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati) e che "l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa" (Cass. 4215/2021). In definitiva, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali pagina 6 di 9 costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; pertanto, va riconosciuta all'assegno divorzile una finalità non solo assistenziale, ma anche l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune: che ha pertanto avuto modo di ulteriormente chiarire la Corte “ anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 e dalle successive pronunce di questo giudice di legittimità (cfr. in motivazione, Cass.
21926/2019, nella cui ordinanza questa Corte ha evidenziato come l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può
"ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari", sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti); ciò detto in linea generale, resta tuttavia da ribadire che ogni onere probatorio in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di vedersi riconosciuto un assegno divorzile ricade su parte istante, in particolare dovendo la stessa dare dimostrazione del ricorrere del rilevante squilibrio economico tra le parti che rileva come precondizione fattuale che apre poi alla valutazione delle condizioni per ottenere l'assegno, ma altresì non solo dell'inadeguatezza dei mezzi ma pure dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
su tali profili non può che osservarsi una carenza probatoria che conduce al rigetto della domanda attorea;
invero, in primo luogo, la separazione personale tra le parti risale al 2011 e in tutto questo tempo è stato previsto in favore della ricorrente solo un assegno di mantenimento di euro 300,00 a titolo di pagina 7 di 9 mantenimento indiretto dei due figli della coppia, di certo non sufficiente per sostenere sé stessa e una famiglia di tre persone, né il solo riferimento al canone di locazione di un locale commerciale
(complessivamente di euro 10.000,00 annui), percepito per un certo tempo ma solo fino al momento della sua vendita, di cui neppure si allega quando ciò sia avvenuto e per quale corrispettivo, è ancora sufficiente per una valida spiegazione a tal riguardo, essendo di contro evidente come la abbia Pt_1 avuto bisogno di lavorare;
in particolare, per come dalla stessa riferito avrebbe infatti ripreso da subito a svolgere l'attività in precedenza esercitata prima del matrimonio di parrucchiera;
epperò quello che non è dato sapere, e che avrebbe invece dovuto essere chiarito è come possa giustificarsi che l'attuale reddito percepito dalla ricorrente (complessivamente di euro 6888,51 annui nell'anno di imposta 2024, per lavoro dipendente oltre ad euro 712,80 per indennità di disoccupazione ) sia addirittura inferiore a quello dalla stessa percepito nel 2000, laddove la busta paga mensile era stata di euro 942,00 (così nel novembre del 2000), ma con la qualifica di apprendista parrucchiera, ed ad una distanza di 25 anni da allora e posto che la stessa dichiara oggi di possedere la qualifica di aiuto parrucchiera;
appare allora evidente come quanto dalla ricorrente fiscalmente denunciato non può rappresentare l'effettivo reddito dalla stessa percepito o, quantomeno, la si è così sottratta all'onere di dare Pt_1 una reale dimostrazione della propria capacità di guadagno, non consentendo di conoscerne l'effettiva condizione economica;
che in altri termini, per un verso, per come detto, è inverosimile, che con le sole entrate dichiarate dalla la stessa abbia potuto mantenere sé e i propri figli (e neppure sostenuta dall'ex coniuge quanto Pt_1 alle spese straordinarie di cui lamenta il mancato concorrente contributo) e che, per altro verso, con una ultra ventennale esperienza come parrucchiera la stessa, in difetto di qualsiasi allegazione al riguardo, che possa fornire una qualche spiegazione, non riesca a rinvenire un'occupazione stabile, e oltretutto non a tempo pieno, ma solo, deve ritenersi, part-time, non giustificandosi altrimenti una retribuzione così bassa, apparendo allora probabile che la stessa svolga lavoro in nero, di cui non dà riscontro in giudizio;
che, pertanto, alla luce di quanto osservato e considerando altresì che la ricorrente è proprietaria dell'immobile, che ha costituito la casa familiare e presso la quale la stessa con i figli è rimasta a vivere, laddove il resistente non è proprietario di alcun immobile, mentre è onerato del contributo economico per il mantenimento del figlio, non vi è una prova sufficiente che ricorra un rilevante squilibrio economico tra gli ex coniugi, ed ancora dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
pagina 8 di 9 nulla deve disporsi sulla casa coniugale, in quanto di proprietà esclusiva della ricorrente, convivente con i figli;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza, le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ex moglie , con decorrenza CP_1 Parte_1 dalla data della presente pronuncia la somma mensile di euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , valendo per il pregresso quanto in precedenza disposto, e da versarsi Per_1 entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, per come in motivazione;
Dichiara non più dovuto sempre a fare tempo dalla data della presente pronuncia l'assegno di mantenimento in favore della IG , fermo restando quanto in precedenza statuito;
Persona_2
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 851/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nata a [...] il [...] (CF: ) ed ivi res. nella via Parte_1 C.F._1
Var. SS.115 n. 48, elettivamente domiciliata nello studio sito in Modica nella via Sacro Cuore n. 34, presso gli Avv. Angelo Iemmolo e Maria Scala, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F.: , residente CP_1 C.F._2 in Giarratana (RG), nella via Galileo Galilei n. 27, elettivamente domiciliato in Giarratana (RG), c.so
Umberto I n. 24, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caravello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 9 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato l'08.03.2022, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la stessa e celebrato in Modica in data CP_1
19.9.2001, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2001, parte II, serie A, n. 131, chiedendo, l'affidamento condiviso del figlio minore adolescente con Per_1 collocazione, presso di sé, nella casa familiare di sua esclusiva proprietà, da assegnare alla medesima, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 500,00 (250,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento del minore e della IG , maggiorenne Per_1 Persona_2 ma non economicamente indipendente, oltre il 50% delle spese straordinarie e riconoscere, in favore della stessa, un assegno divorzile pari ad almeno euro 200,00 mensili;
la ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale di
Ragusa, avvenuta il 05.07.2011, i coniugi sono vissuti ininterrottamente separati, ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, contestando le deduzioni di controparte in ordine alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, chiedendone l'integrale rigetto, con versamento di euro 300,00 mensili per il mantenimento dei i figli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre una più adeguata regolamentazione del diritto di visita con il figlio Per_1 rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale del 20.10.2022, il giudizio è proseguito nel merito;
all'udienza del giorno 01.03.2023, ritenuto potersi accogliere la richiesta di parte ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento per i due figli e , considerati all'evidenza già i Persona_2 Per_1 maggiori bisogni ed esigenze di quest'ultimi, in considerazione dell'età raggiunta rispetto alla data in cui risulta stata emessa la sentenza di separazione risalente al 2014, così che, considerate le rispettive condizioni economiche delle parti, l'importo dell'assegno è stato determinato in euro 400,00, ferme restando le altre condizioni già vigenti tra le parti;
il Tribunale di Ragusa, non definitivamente decidendo, con Sentenza n. 1087/2023 del 27.06.2023 e pubblicata il 10.07.2023, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
pagina 2 di 9 la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 10.07.2023 al fine di proseguire il giudizio sulle ulteriori domande;
rigettate le richieste istruttorie e precisate le conclusioni, all'udienza del 11.06.2025, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche;
il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
innanzitutto, nulla deve disporsi in merito all'affidamento del figlio (nato a [...] il Per_1
13.9.2007), e al diritto di visita tra lo stesso e il padre, avendo da pochi mesi raggiunto la maggiore età; relativamente ai profili riguardanti il mantenimento dei due figli entrambi maggiorenni,
[...]
(nata a [...] il [...]) e , relativamente a quest'ultimo non può che trovare Per_2 Per_1 conferma, anche in questa definitiva sede, l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento indiretto del figlio, ancora studente, mentre deve ritenersi non più dovuto l'assegno in favore della primogenita della coppia, poiché, a quanto consta, la stessa avrebbe trovato un impiego lavorativo;
invero, va rilevato come la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani;
i genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti;
si ritiene, che l'obbligo di mantenimento venga meno quando, raggiunta una età adulta (non indicata però dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio;
il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal Codice civile, all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno;
secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano
"non indipendenti economicamente",” non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne.
Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni pagina 3 di 9 automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col “raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri
l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento” (Cass. n. 17183 del 2020); nel caso di specie, vista la condizione economico - reddituale del resistente, operaio presso un'impresa ecologica, con stipendio annuo lordo, sulla base dell'ultima CU del 2025 pari ad euro 25.757,00 e uno stipendio mensile netto mensile di circa euro 1.863,00, considerati i maggiori bisogni e le accresciute esigenze del figlio , divenuto da poco maggiorenne, e in considerazione dell'età raggiunta Per_1 rispetto alla data in cui risulta stata emessa la sentenza di separazione risalente al 2014, fermo restando l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento di , l'assegno può, determinarsi, Per_1 con decorrenza dalla data della presente pronuncia, e tenuto conto che, per come si dirà meglio, nulla è più dovuto per il mantenimento indiretto della IG , in euro 300,00 mensili, al netto Persona_2 dell'assegno unico familiare che va riconosciuto per l'intero in favore della ricorrente, e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese ,oltre al 50% delle spese straordinarie ((da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate ); diversamente, relativamente alla IG , di anni 23, posta la condizione lavorativa della Persona_2 IG, la quale, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e rilasciata dal Centro per l'Impiego di Modica, datata 12.01.2024, risulta assunta dal giorno 01.07.2023 presso “Don Cioccolato
s.r.l”, circostanza confermata dalla stessa resistente, la quale si è limitata a dedurre che la IG stia pagina 4 di 9 provando ad inserirsi nel mondo del lavoro senza essere economicamente autosufficiente, non può continuare a sussistere l'obbligo di mantenimento in suo favore a carico dei genitori (cfr. doc. 1 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte resistente e doc. n. 3 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente); in particolare, stante il tempo decorso dall'inizio del rapporto lavorativo, che, in difetto di elementi contrari non portati a conoscenza del Tribunale, risulta verosimilmente ancora in essere, e, quindi, ritenuto trascorso il tempo necessario per il raggiungimento dell'indipendenza economica, può dichiararsi non più dovuto a fare tempo dall'odierna pronuncia l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento della IG Persona_2 resta invece da esaminare la domanda, avanzata dalla ricorrente, di riconoscimento di un assegno di divorzio in suo favore;
in primo luogo, va rilevato che secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in tema di assegno di divorzio, quest'ultimo ha una natura sia assistenziale sia perequativo-compensativa
(Cass. SU 18287/2018; Cass. 8 settembre 2021 n. 24250, Cass, 9 agosto 2019 n. 21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882); secondo la linea interpretativa che il Collegio ritiene di dover seguire, in quanto maggiormente aderente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite del 2018 nella cennata decisione n.
18287/2018, nonché alla lettura della disposizione normativa di cui all'art. 5 della legge n. 898 del
1970, che non prevede alcuna prevalenza tra i vari criteri ivi indicati ai fini dell'attribuzione a quantificazione dell'assegno divorzile, la quale non troverebbe perciò alcun fondamento normativo, e non senza poter omettere che la funzione assistenziale in senso ampio non limitata alla mancanza di indipendenza economica è immanente nella disposizione in esame, stante che il riconoscimento di un assegno divorzile non può prescindere dall'accertamento di una inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
in tal senso Cass. n. 36088/2021 ha così ampiamente espresso i principi che devono guidare nel giudizio di attribuzione o meno dell'assegno divorzile, chiarendo che “ 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del pagina 5 di 9 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativocompensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". In conformità, questa Corte ha ulteriormente ribadito che "i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (Cass. 32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati) e che "l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa" (Cass. 4215/2021). In definitiva, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali pagina 6 di 9 costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; pertanto, va riconosciuta all'assegno divorzile una finalità non solo assistenziale, ma anche l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune: che ha pertanto avuto modo di ulteriormente chiarire la Corte “ anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 e dalle successive pronunce di questo giudice di legittimità (cfr. in motivazione, Cass.
21926/2019, nella cui ordinanza questa Corte ha evidenziato come l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può
"ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari", sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti); ciò detto in linea generale, resta tuttavia da ribadire che ogni onere probatorio in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di vedersi riconosciuto un assegno divorzile ricade su parte istante, in particolare dovendo la stessa dare dimostrazione del ricorrere del rilevante squilibrio economico tra le parti che rileva come precondizione fattuale che apre poi alla valutazione delle condizioni per ottenere l'assegno, ma altresì non solo dell'inadeguatezza dei mezzi ma pure dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
su tali profili non può che osservarsi una carenza probatoria che conduce al rigetto della domanda attorea;
invero, in primo luogo, la separazione personale tra le parti risale al 2011 e in tutto questo tempo è stato previsto in favore della ricorrente solo un assegno di mantenimento di euro 300,00 a titolo di pagina 7 di 9 mantenimento indiretto dei due figli della coppia, di certo non sufficiente per sostenere sé stessa e una famiglia di tre persone, né il solo riferimento al canone di locazione di un locale commerciale
(complessivamente di euro 10.000,00 annui), percepito per un certo tempo ma solo fino al momento della sua vendita, di cui neppure si allega quando ciò sia avvenuto e per quale corrispettivo, è ancora sufficiente per una valida spiegazione a tal riguardo, essendo di contro evidente come la abbia Pt_1 avuto bisogno di lavorare;
in particolare, per come dalla stessa riferito avrebbe infatti ripreso da subito a svolgere l'attività in precedenza esercitata prima del matrimonio di parrucchiera;
epperò quello che non è dato sapere, e che avrebbe invece dovuto essere chiarito è come possa giustificarsi che l'attuale reddito percepito dalla ricorrente (complessivamente di euro 6888,51 annui nell'anno di imposta 2024, per lavoro dipendente oltre ad euro 712,80 per indennità di disoccupazione ) sia addirittura inferiore a quello dalla stessa percepito nel 2000, laddove la busta paga mensile era stata di euro 942,00 (così nel novembre del 2000), ma con la qualifica di apprendista parrucchiera, ed ad una distanza di 25 anni da allora e posto che la stessa dichiara oggi di possedere la qualifica di aiuto parrucchiera;
appare allora evidente come quanto dalla ricorrente fiscalmente denunciato non può rappresentare l'effettivo reddito dalla stessa percepito o, quantomeno, la si è così sottratta all'onere di dare Pt_1 una reale dimostrazione della propria capacità di guadagno, non consentendo di conoscerne l'effettiva condizione economica;
che in altri termini, per un verso, per come detto, è inverosimile, che con le sole entrate dichiarate dalla la stessa abbia potuto mantenere sé e i propri figli (e neppure sostenuta dall'ex coniuge quanto Pt_1 alle spese straordinarie di cui lamenta il mancato concorrente contributo) e che, per altro verso, con una ultra ventennale esperienza come parrucchiera la stessa, in difetto di qualsiasi allegazione al riguardo, che possa fornire una qualche spiegazione, non riesca a rinvenire un'occupazione stabile, e oltretutto non a tempo pieno, ma solo, deve ritenersi, part-time, non giustificandosi altrimenti una retribuzione così bassa, apparendo allora probabile che la stessa svolga lavoro in nero, di cui non dà riscontro in giudizio;
che, pertanto, alla luce di quanto osservato e considerando altresì che la ricorrente è proprietaria dell'immobile, che ha costituito la casa familiare e presso la quale la stessa con i figli è rimasta a vivere, laddove il resistente non è proprietario di alcun immobile, mentre è onerato del contributo economico per il mantenimento del figlio, non vi è una prova sufficiente che ricorra un rilevante squilibrio economico tra gli ex coniugi, ed ancora dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
pagina 8 di 9 nulla deve disporsi sulla casa coniugale, in quanto di proprietà esclusiva della ricorrente, convivente con i figli;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza, le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ex moglie , con decorrenza CP_1 Parte_1 dalla data della presente pronuncia la somma mensile di euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , valendo per il pregresso quanto in precedenza disposto, e da versarsi Per_1 entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, per come in motivazione;
Dichiara non più dovuto sempre a fare tempo dalla data della presente pronuncia l'assegno di mantenimento in favore della IG , fermo restando quanto in precedenza statuito;
Persona_2
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
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