Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/04/2025, n. 8044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8044 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05673/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5673 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Viterbo prot. n. -OMISSIS-, del 16 gennaio 2023, con il quale il è stata dichiarata inammissibile la richiesta di concessione della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in data 14 agosto 2018.
L’Amministrazione, a seguito dell’iniziale adozione del decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza del 3 agosto 2022, esperite le ulteriori istanze istruttorie volte a verificare la permanenza dei requisiti in capo all’istante, con provvedimento n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile la domanda dell’interessato con le seguenti motivazioni:
1) carenza del requisito della residenza continua previsto dall’art. 9 della L. 91/92, così come chiarito anche dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. 12 ottobre 193 n. 572, per il quale tale requisito deve permanere fino alla data del giuramento; e, per la mancanza del quale, la predetta notifica del decreto concessorio, non può ritenersi perfezionata;
2) carenza di un valido titolo di soggiorno, in quanto il richiedente dispone di un permesso di soggiorno per lungo soggiornante CE, scaduto ai sensi dell’art. 15 della L. 238 del 23.12.2021, per il quale anche i permessi di lunga durata o senza scadenza, decorsi 10 anni dalla sua emissione devono essere aggiornati.
Avverso il provvedimento di diniego l’interessato insorge con il presente gravame, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato e chiedendone l’annullamento, in quanto asseritamente affetto dai seguenti vizi: Eccesso di potere per erroneità nei presupposti legittimanti il provvedimento di Inammissibilità della cittadinanza posto in essere dalla Prefettura di Viterbo Eccesso di potere: per carenza di motivazione art. 3 L. 241/90. Violazione di legge: art. 6, 9, 10 e 10- bis della L. 91/92 e art. 21- nonies L. 241/90 .
L’amministrazione, costituita in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato le censure ex adverso svolte, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del decreto impugnato.
Con ordinanza n. 2545/2023 è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il gravame in questione, la parte ha impugnato il provvedimento con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di cittadinanza per naturalizzazione a causa della mancanza del requisito della residenza legale ultradecennale ininterrotta, che deve permanere fino al giuramento, e della carenza di un valido titolo di soggiorno, essendo scaduto il permesso di soggiorno per lungo soggiornante CE ai sensi dell’art. 15 della L. 238 del 23.12.2021, per il quale anche i permessi di lunga durata o senza scadenza, decorsi 10 anni dalla sua emissione devono essere aggiornati.
In particolare, dal provvedimento impugnato e dall’esame degli atti di causa, è emerso che, a seguito dell’iniziale adozione del decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2022 di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente, in sede di verifica della permanenza dei requisiti in capo all’istante, effettuate le ulteriori istanza istruttorie necessarie, è risultata la mancanza del requisito della residenza ultradecennale ininterrotta, vista la cancellazione da anagrafe nazionale effettiva dal 27/01/2022, ma avviata già dall’anno 2021 e tenuto conto della scadenza del titolo di soggiorno.
L’adozione del decreto di inammissibilità è stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto, notificata correttamente in data 01/12/2022, alla mail dello stesso inserita nella sua identità digitale Spid, oltre che all’indirizzo del legale avvocato del richiedente.
Pertanto, deve essere disatteso il rilievo del ricorrente, volto a mettere in discussione la validità della notifica, sull’assunto che sarebbe stato notificato ad un errato indirizzo mail del difensore - eufemiapicciani@ordineavvocatiroma.org, in luogo di quello corretto, marcomichelepicciani@ordineavvocatiroma.org - in quanto, in disparte quanto precisato dalla resistente circa l’utilizzo dell’unica mail indicata nella intestazione della prima richiesta di rinvio del decreto concessorio al Comune presentata dal legale Marco Piccioni (v. allegato n.6 a Documento del Ministero dell’interno depositati in data 11 aprile 2023), la comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 risulta essere stata inviata anche all’indirizzo mail connesso all’identità digitale del richiedente.
Nel merito, si precisa che il riconoscimento dello status civitatis ai soggetti che, presentando e conservando fino al giuramento i requisiti richiesti, forniscono garanzia di un ottimale inserimento nella comunità italiana è espressione anche del dovere di lealtà e correttezza della P.A. che deve improntare sempre l’attività di cittadinanza, pena la violazione dei criteri che informano l’agire amministrativo ai sensi dell’art. 97 Cost. e del principio di imparzialità, tanto in senso negativo, come divieto di discriminazione, quanto in senso positivo, come valutazione equa degli interessi coinvolti.
L'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/92 stabilisce che “ la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”.
L'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 dispone, poi, che “ si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica ”.
La giurisprudenza ha interpretato l'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e il tenore delle norme citate esige la “residenza legale ultradecennale” in Italia dello straniero ossia il mantenimento di un'ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe [da ultimo, Tar Lazio, V bis, n. 13815/2023: « Invero, dal tenore testuale del menzionato art. 9 lett. f) della legge n. 91/1992, laddove prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente (non per dieci anni, bensì) “da almeno” dieci anni nel territorio della Repubblica, va inteso nel senso che «la parola "almeno" evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come necessario requisito di fatto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento» (Consiglio di Stato, sez. III, 19/04/2022, n. 2902). Del resto, l’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993 (“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”) stabilisce espressamente che le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 “devono permanere sino alla prestazione del giuramento »].
In questa prospettiva con riferimento al caso in esame non è sufficiente che il possesso della residenza ultradecennale ininterrotta sussistesse al momento della presentazione della domanda (rilevando in tal caso ai fini dell’ammissibilità della stessa), essendo successivamente nel corso del procedimento concessorio venuta meno la permanenza decennale “ininterrotta” sul territorio italiano, in ragione del provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità all’indirizzo risultante dai registri anagrafici accertata sul territorio italiana dal Comune di Tarquinia adottato in data 27 gennaio 2022, all’esito di un procedimento avviato per le seguenti motivazioni:
“ da tempo si raccolgono informazioni e segnalazioni, anche da parte delle forze dell’ordine e del personale che effettua le notifiche per conto dell’ente, dalle quali risulta che quest’ultimo non abbia più la dimora abituale all’interno del sopra citato immobile;
l’assenza dall’abitazione … trova un’ulteriore conferma per il fatto che, nel corso degli ultimi anni, il medesimo immobile è stato concesso in locazione ad altri nuclei familiari ”.
L’accertata interruzione della residenza legale, attesa la prolungata irreperibilità dell’interessato, anche a prescindere dall’accertata scadenza del titolo di soggiorno, confermano la correttezza dell’operato della p.a.
Al riguardo, giova evidenziare che la qualificazione della residenza legale effettuata dal legislatore nella legge n.91/1992 comporta che la effettiva ed abituale dimora nel territorio della Repubblica da parte dello straniero che richiede la concessione della cittadinanza italiana, debba essere comprovata dalla certificazione relativa alla iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, nonché da quella attestante il soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri (cfr., fra le altre, Tar Lazio, sez. V bis, n. 8575/2022).
Di recente la Sezione peraltro, pronunciandosi in merito alla prospettazione della legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ha precisato, nella citata sentenza 13815/2023 che « quanto alla legittimità della scelta di far coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione di che trattasi, occorre in primo luogo rammentare, per un verso, che il d.P.R. 223/89 – recante il regolamento anagrafico della popolazione residente – statuisce all’art. 7 comma 3 che “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo (…)” e, per altro verso, che l’art. 6, comma 7, del d. lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), dispone che “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”.
Ed ancora, il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione (d.P.R. n. 394 del 1999) prevede, all'art. 15, comma 1, che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. n. 1228 del 1954 e dal già menzionato regolamento anagrafico della popolazione residente.
Dalle disposizioni normative che precedono deriva che l'iscrizione all'anagrafe – e la necessaria comunicazione delle relative variazioni - non è una semplice facoltà attribuita dalla legge alle persone, ma è la conseguenza obbligatoria dell'aver stabilito la propria dimora abituale nel territorio del Comune.
Si tratta di un obbligo presidiato da una sanzione amministrativa – salvo che il fatto non costituisca reato – a norma dell’art. 11 della L. 24/12/1954, n. 1228 (come successivamente modificato), sanzione prevista in forma più elevata, al successivo comma 2, laddove la violazione venga commessa da un soggetto migrante dall’estero.
Ebbene, si rende necessario sottolineare come la previsione di tali obblighi anagrafici persegua lo scopo, tra l’altro, di rendere le persone, legalmente dimoranti nel territorio, note ai pubblici poteri e reperibili nel luogo in cui hanno fissato la loro dimora. In quest’ottica appare significativo che anche le persone senza fissa dimora debbano comunque essere registrate nell'anagrafe della popolazione residente e abbiano una residenza nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio o in quello di nascita (cfr., in senso conforme, anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 04/12/2012, n. 10123).
… In questa prospettiva, pertanto, appare evidente che soltanto il regolare assolvimento degli obblighi anagrafici possa consentire una registrazione della situazione effettiva dei residenti nel territorio comunale che, come puntualmente rilevato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, 31.07.2020, n. 186, “ costituisce il presupposto necessario per l'adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblica amministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico, appunto, a quelle sanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativi all'erogazione di servizi pubblici, e via dicendo (…) Da ultimo, non è inutile osservare che la necessità di un controllo e di un monitoraggio della residenza sul territorio (…) presenta anzi particolare importanza, anche a fini sanitari, poiché è sulla base dell'anagrafe dei residenti che il comune può avere contezza delle effettive presenze sul suo territorio ed essere in condizione di esercitare in maniera adeguata le funzioni attribuite al sindaco dall'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), soprattutto in caso di emergenze sanitarie circoscritte al territorio comunale ”».
L’Amministrazione dell’interno, nella fattispecie concreta, ha dunque correttamente eccepito l’interruzione del periodo di residenza, per come emergeva dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche, che non poteva disattendere né tanto meno “rettificare” d’ufficio.
Ricade unicamente sul richiedente, infatti, l’onere di attivare gli appositi rimedi per correggere gli asseriti errori nelle relative certificazioni (ed in caso di esito positivo presentare un’eventuale istanza di riesame) presso i competenti uffici anagrafici comunali ovvero gli ulteriori rimedi a disposizione di tutela giustiziali o giurisdizionali presso le autorità competenti.
In altre parole, ove l’interessato avesse voluto efficacemente sostenere la propria effettiva residenza ininterrotta sul territorio nazionale e la conseguente erroneità della cancellazione anagrafica, avrebbe potuto chiedere alla competente autorità amministrativa l’annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione oppure avrebbe potuto proporre ricorso gerarchico improprio al Prefetto (ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge n. 1228/1954 e art. 36 D.P.R. 223/1989) o ancora avrebbe potuto adire l’autorità giudiziaria competente, i.e. il giudice ordinario, non essendo questo giudice dotato di giurisdizione su tale questione, come peraltro correttamente indicato nel provvedimento del Comune di Tarquinia del 27 gennaio 2022.
Quindi le risultanze anagrafiche non possono essere rimesse in discussione in questa sede, difettando il giudice amministrativo della relativa giurisdizione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. I bis, n. 3204/2021).
La mancanza del requisito della residenza, inteso ut supra precisato, assicura al decreto impugnato un adeguato sostrato motivazionale, che consente di prescindere dall’esaminare l’ulteriore carenza riscontrata, riguardante il tiolo di soggiorno.
L’atto gravato è strutturalmente un provvedimento plurimotivato cosicché è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
In conclusione, per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.