Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00831/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01296/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2017, proposto da
TO RÒ, rappresentato e difeso dall'avvocato Pantaleo De Pace, con domicilio eletto presso il suo studio in Nardò, corso Galliano 2;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della ordinanza n. 388 del 29.06.2017 (ordinanza di demolizione abuso edilizio in Mondonuovo strada Marchesana) notificata in data 03 luglio 2017, con la quale il Dirigente dell'Area Funzionale 1 del Comune di Nardò, ordina al sig. RÒ TO, in qualità di committente, la riconduzione in pristino del volume seminterrato realizzato a mezzo dello sbancamento di un'area prospiciente l'abitazione, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sospensione in epigrafe, relativamente all’immobile sito in Nardò alla via Marchesana.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto l’errore dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da nota a firma del procuratore di parte ricorrente depositata in data 10.5.2022.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:
TO Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | TO Pasca |
IL SEGRETARIO