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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 503/2016 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e , in qualità di eredi della SI.ra , Parte_1 Parte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via J. Palach n.41, presso lo studio dell'avv. Aprile Stefania (PEC: , che li rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/03/2016, i ricorrenti in epigrafe indicati, agivano in questa sede nella qualità di eredi della SI.ra (deceduta il 15.03.2016), al fine Persona_1 di ottenere dopo aver tempestivamente formulato (in data 1.2.2016) il dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento, in favore della de cuius, della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1)Accertare, riconoscere ed dichiarare giudizialmente, previo esperimento della già ammessa CTu e autorizzando il nominato CTU all'espletameno della perizia sulla base della documentazione medica in atti, che la SI.ra
, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa era invalido nella Persona_1 misura del 100% e con impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza continua di un accompagnatore;
2) conseguentemente, condannare l in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli istanti, pro-quota,dei ratei dell'indennità di accompagnamento spettante alla SI.ra dalla data di Persona_1 presentazione dlla domanda o da quella acerrtata dal CTU e fino alla data della sua morte avvenuta il 15 marzo 2016 oltre interessi e rivalutazioni;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso come la de cuius
[...]
<< era affetta da “esiti di frattura del femore sinistro con grave deficit deambulatorio;
Per_1 nevrosi depressiva;
spondilodiscoartrosi con limitazione funzionale;
epatite cronica HCV correlata”. Dette patologie determinano una invalidità pari al 100%. La perizianda non era in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana e di deambulare autonomamente senza l'ausilio permanente di un accompagnatore. Non risultano ricoveri presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. Data decorrenza: 31/01/2014 (data presentazione certificato neurologico) >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, è da riconoscersi invalida al 100% con necessità di ausilio Persona_1 permanente di un accompagnatore, con decorrenza dalla data del 31/01/2014.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Persona_1 requisito sanitario necessario per percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 31/01/2014;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, e liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Stefania Aprile, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e , in qualità di eredi della SI.ra , Parte_1 Parte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via J. Palach n.41, presso lo studio dell'avv. Aprile Stefania (PEC: , che li rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/03/2016, i ricorrenti in epigrafe indicati, agivano in questa sede nella qualità di eredi della SI.ra (deceduta il 15.03.2016), al fine Persona_1 di ottenere dopo aver tempestivamente formulato (in data 1.2.2016) il dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento, in favore della de cuius, della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1)Accertare, riconoscere ed dichiarare giudizialmente, previo esperimento della già ammessa CTu e autorizzando il nominato CTU all'espletameno della perizia sulla base della documentazione medica in atti, che la SI.ra
, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa era invalido nella Persona_1 misura del 100% e con impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza continua di un accompagnatore;
2) conseguentemente, condannare l in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli istanti, pro-quota,dei ratei dell'indennità di accompagnamento spettante alla SI.ra dalla data di Persona_1 presentazione dlla domanda o da quella acerrtata dal CTU e fino alla data della sua morte avvenuta il 15 marzo 2016 oltre interessi e rivalutazioni;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso come la de cuius
[...]
<< era affetta da “esiti di frattura del femore sinistro con grave deficit deambulatorio;
Per_1 nevrosi depressiva;
spondilodiscoartrosi con limitazione funzionale;
epatite cronica HCV correlata”. Dette patologie determinano una invalidità pari al 100%. La perizianda non era in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana e di deambulare autonomamente senza l'ausilio permanente di un accompagnatore. Non risultano ricoveri presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. Data decorrenza: 31/01/2014 (data presentazione certificato neurologico) >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, è da riconoscersi invalida al 100% con necessità di ausilio Persona_1 permanente di un accompagnatore, con decorrenza dalla data del 31/01/2014.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Persona_1 requisito sanitario necessario per percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 31/01/2014;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, e liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Stefania Aprile, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani