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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 402/2024 RGVG
Corte di appello di Lecce sezione promiscua La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Patrizia Evangelista - presidente dott. Alessandra Ferraro - consigliere dott. Amedeo Citarella - giudice ausiliario rel. ha pronunciato il seguente: DECRETO
Nel procedimento n. 402/2024 R.G.V.G., promosso da:
– - in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 ll'a rusci, presso cui è elettivamente domiciliata in Acquaviva delle Fonti, Via S. Ventura, 20, come da procura allegata al ricorso in opposizione - ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici domicilia ope legis - resistente Fatto e motivi della decisione
1. Preliminarmente si dà atto della composizione obbligata del Collegio con i magistrati indicati in epigrafe, in ragione della incompatibilità del consigliere Carlo Errico, magistrato che ha emesso il decreto impugnato, e della designazione quale relatore del giudice ausiliario dott. Amedeo Citarella in luogo del consigliere Alessandra Ferraro.
2. Con ricorso iscritto sub n. 199/2024 VG, chiedeva alla Parte_1
Corte d'appello di Lecce il riconoscimento del dirit a riparazione per l'eccessiva durata della procedura concorsuale pendente dinanzi al Tribunale di Taranto
– Sez. Fall., apertasi con sentenza n. 4434/1992, depositata in data 18.11.1992, in cui era stata ammessa allo stato passivo, dichiarato esecutivo in data 8.4.1994, per un credito chirografario di Lire 24.874.285 / € 12.835,10.
3. La ricorrente deduceva una durata complessiva di anni 30 (trenta) decorrente dalla data di esecutività dello stato passivo e sino al momento della domanda di indennizzo, con una durata irragionevole di anni 24 (ventiquattro) per la quale le sarebbe spettato un indennizzo di € 19.080,00#, però richiesto nella minore misura di € 12.835,10 pari alla misura del credito ammesso al passivo.
4. Con decreto dell'11.9.2024, il magistrato designato, determinata in anni 30, mesi 1 e giorni 3, la durata complessiva del procedimento presupposto, quindi oltre i sei anni di ragionevole durata previsti per legge, rilevava, altresì, anche dalla documentazione integrativa richiesta al ricorrente, che la durata della procedura fallimentare era stata caratterizzata da tentativi di vendita di beni mobili ed immobili andati deserti e che tale periodo di tempo dal 5.2.1997 al 23.2.2000, pari ad anni 3 (tre), mesi 0 (zero) e giorni 23 (ventitré), richiamata sul punto Corte di Cassazione n. 8540 del 27.04.2015, dovesse essere sottratto dal tempo complessivo della procedura, per un periodo residuo di anni 27 (ventisette), mesi 0 (zero) e giorni 5 (cinque).
5. Detratti dal periodo residuo come sopra determinato i sei anni previsti per la durata del procedimento presupposto ed esclusa dal computo la frazione di anno inferiore al semestre, pertanto, il magistrato designato riteneva che per il ricorrente il giudizio avesse avuto una durata irragionevole di anni 21 (ventuno) in quanto non considerata la frazione di anno inferiore ad un semestre;
liquidava quindi in favore del medesimo la complessiva somma di € 9.680,00 [(€ 400,00 x 3 = € 1.200,00) + (€ 440,00 x 4 = € 1.760,00) + (€ 480,00 x 14 = € 6.720,00)], oltre gli interessi come richiesti e le spese della procedura monitoria.
6. Con ricorso dell'11.10.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto nella par sciuto l'indennizzo anche per il periodo di tempo dal 5.2.1997 al 23.2.2000 in cui si è proceduto alla vendita dei beni fallimentari, con un incremento di ulteriori anni 3 della durata irragionevole del procedimento, a suo dire comportante un incremento dell'indennizzo di € 1.120,00 (€ 480,00 x 3 anni) da aggiungersi all'importo di € 9.680,00 già liquidato.
7. Il opposto, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto CP_1 dell'opposi conferma del decreto.
8. All'udienza del 25.2.2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
9. L'opposizione è infondata.
Questa corte, condiviso l'impianto motivazionale del primo giudice, aderisce al principio della Suprema Corte di Cassazione già richiamato nel provvedimento impugnato, secondo cui la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti trattandosi di un evento di mercato che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria, di tal che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata (così Cassazione n. 8540 del 2015).
Trattasi, all'evidenza, di criteri e principi dettati per il procedimento di espropriazione, ma certamente applicabili anche alle procedure fallimentari.
La dilazione dei tempi di liquidazione dei beni del fallito dovuta alle variabili del mercato immobiliare, infatti, non possono essere poste a carico dell'organizzazione giudiziaria. La mancanza di offerenti per le dinamiche del mercato immobiliare non è etiologicamente collegabile (secondo le consuete regole dell'equivalenza causale adeguata) agli eventuali pag. 2 di 3 ritardi accumulati dalla procedura anche fallimentare prima della fase di liquidazione, di talché l'indennizzabilità del ritardo pregresso non è ragione per ammettere l'indennizzo di quello successivo a prescindere dalle relative cause.
I ritardi nella vendita non solo collegabili né all'attività del giudice, né a quella delle parti o dei terzi, ma al difetto di interesse di quanti avrebbero potuto acquistare il bene. Il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, a prescindere dalla condotta dell'amministrazione della giustizia, potendo le sanzioni riparatorie essere riconosciute allorquando la durata non ragionevole sia in qualche modo riconducibile al Giudice e sia frutto dell'inosservanza di norme d'azione imposte all'apparato giudiziario statuale dall'art. 6, par. 1 CEDU e dall'art. 111 Cost., comma 2.
La Convenzione e la Costituzione impongono in tempi ragionevoli l'effettività e non il risultato ultimo della tutela, il quale può dipendere da fattori terzi non dominabili dallo Stato stesso.
Mette conto osservare, peraltro, che ai fini della liquidazione degli immobili della società, nel periodo dal 5.2.1997 al 23.2.1997 vi sono stati ben sei tentativi di vendita andati (5.2.1997 – 28.1.1998 – 16.10.1998 – 18.12.1998 – 16.4.1999 - 23.2.2000), onde non può certo ritenersi, tenuto conto della rilevanza dei beni e dell'arco temporale in cui si è proceduto alla loro vendita, che il difetto di interesse di quanti avrebbero potuto acquistarli sin dai primi tentativi possa essere imputato al G.D. ed al sistema giustizia.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto impugnato va confermato in ogni sua parte.
10. Le spese di questa fase seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
Parte_1
Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo ex DM55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
p.q.m.
La corte, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto n.199/2024 VG;
condanna al pagamento delle spese della presente fase in favore del Parte_1
resistente, che liquida in complessivi € 1.458,00 oltre accessori di legge e di tariffa CP_1 ra del 15 % se dovuti.
Così deciso in Lecce il 17.3.2025
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott.ssa Patrizia Evangelista
pag. 3 di 3
Corte di appello di Lecce sezione promiscua La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Patrizia Evangelista - presidente dott. Alessandra Ferraro - consigliere dott. Amedeo Citarella - giudice ausiliario rel. ha pronunciato il seguente: DECRETO
Nel procedimento n. 402/2024 R.G.V.G., promosso da:
– - in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 ll'a rusci, presso cui è elettivamente domiciliata in Acquaviva delle Fonti, Via S. Ventura, 20, come da procura allegata al ricorso in opposizione - ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici domicilia ope legis - resistente Fatto e motivi della decisione
1. Preliminarmente si dà atto della composizione obbligata del Collegio con i magistrati indicati in epigrafe, in ragione della incompatibilità del consigliere Carlo Errico, magistrato che ha emesso il decreto impugnato, e della designazione quale relatore del giudice ausiliario dott. Amedeo Citarella in luogo del consigliere Alessandra Ferraro.
2. Con ricorso iscritto sub n. 199/2024 VG, chiedeva alla Parte_1
Corte d'appello di Lecce il riconoscimento del dirit a riparazione per l'eccessiva durata della procedura concorsuale pendente dinanzi al Tribunale di Taranto
– Sez. Fall., apertasi con sentenza n. 4434/1992, depositata in data 18.11.1992, in cui era stata ammessa allo stato passivo, dichiarato esecutivo in data 8.4.1994, per un credito chirografario di Lire 24.874.285 / € 12.835,10.
3. La ricorrente deduceva una durata complessiva di anni 30 (trenta) decorrente dalla data di esecutività dello stato passivo e sino al momento della domanda di indennizzo, con una durata irragionevole di anni 24 (ventiquattro) per la quale le sarebbe spettato un indennizzo di € 19.080,00#, però richiesto nella minore misura di € 12.835,10 pari alla misura del credito ammesso al passivo.
4. Con decreto dell'11.9.2024, il magistrato designato, determinata in anni 30, mesi 1 e giorni 3, la durata complessiva del procedimento presupposto, quindi oltre i sei anni di ragionevole durata previsti per legge, rilevava, altresì, anche dalla documentazione integrativa richiesta al ricorrente, che la durata della procedura fallimentare era stata caratterizzata da tentativi di vendita di beni mobili ed immobili andati deserti e che tale periodo di tempo dal 5.2.1997 al 23.2.2000, pari ad anni 3 (tre), mesi 0 (zero) e giorni 23 (ventitré), richiamata sul punto Corte di Cassazione n. 8540 del 27.04.2015, dovesse essere sottratto dal tempo complessivo della procedura, per un periodo residuo di anni 27 (ventisette), mesi 0 (zero) e giorni 5 (cinque).
5. Detratti dal periodo residuo come sopra determinato i sei anni previsti per la durata del procedimento presupposto ed esclusa dal computo la frazione di anno inferiore al semestre, pertanto, il magistrato designato riteneva che per il ricorrente il giudizio avesse avuto una durata irragionevole di anni 21 (ventuno) in quanto non considerata la frazione di anno inferiore ad un semestre;
liquidava quindi in favore del medesimo la complessiva somma di € 9.680,00 [(€ 400,00 x 3 = € 1.200,00) + (€ 440,00 x 4 = € 1.760,00) + (€ 480,00 x 14 = € 6.720,00)], oltre gli interessi come richiesti e le spese della procedura monitoria.
6. Con ricorso dell'11.10.2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto nella par sciuto l'indennizzo anche per il periodo di tempo dal 5.2.1997 al 23.2.2000 in cui si è proceduto alla vendita dei beni fallimentari, con un incremento di ulteriori anni 3 della durata irragionevole del procedimento, a suo dire comportante un incremento dell'indennizzo di € 1.120,00 (€ 480,00 x 3 anni) da aggiungersi all'importo di € 9.680,00 già liquidato.
7. Il opposto, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto CP_1 dell'opposi conferma del decreto.
8. All'udienza del 25.2.2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
9. L'opposizione è infondata.
Questa corte, condiviso l'impianto motivazionale del primo giudice, aderisce al principio della Suprema Corte di Cassazione già richiamato nel provvedimento impugnato, secondo cui la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti trattandosi di un evento di mercato che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria, di tal che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata (così Cassazione n. 8540 del 2015).
Trattasi, all'evidenza, di criteri e principi dettati per il procedimento di espropriazione, ma certamente applicabili anche alle procedure fallimentari.
La dilazione dei tempi di liquidazione dei beni del fallito dovuta alle variabili del mercato immobiliare, infatti, non possono essere poste a carico dell'organizzazione giudiziaria. La mancanza di offerenti per le dinamiche del mercato immobiliare non è etiologicamente collegabile (secondo le consuete regole dell'equivalenza causale adeguata) agli eventuali pag. 2 di 3 ritardi accumulati dalla procedura anche fallimentare prima della fase di liquidazione, di talché l'indennizzabilità del ritardo pregresso non è ragione per ammettere l'indennizzo di quello successivo a prescindere dalle relative cause.
I ritardi nella vendita non solo collegabili né all'attività del giudice, né a quella delle parti o dei terzi, ma al difetto di interesse di quanti avrebbero potuto acquistare il bene. Il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, a prescindere dalla condotta dell'amministrazione della giustizia, potendo le sanzioni riparatorie essere riconosciute allorquando la durata non ragionevole sia in qualche modo riconducibile al Giudice e sia frutto dell'inosservanza di norme d'azione imposte all'apparato giudiziario statuale dall'art. 6, par. 1 CEDU e dall'art. 111 Cost., comma 2.
La Convenzione e la Costituzione impongono in tempi ragionevoli l'effettività e non il risultato ultimo della tutela, il quale può dipendere da fattori terzi non dominabili dallo Stato stesso.
Mette conto osservare, peraltro, che ai fini della liquidazione degli immobili della società, nel periodo dal 5.2.1997 al 23.2.1997 vi sono stati ben sei tentativi di vendita andati (5.2.1997 – 28.1.1998 – 16.10.1998 – 18.12.1998 – 16.4.1999 - 23.2.2000), onde non può certo ritenersi, tenuto conto della rilevanza dei beni e dell'arco temporale in cui si è proceduto alla loro vendita, che il difetto di interesse di quanti avrebbero potuto acquistarli sin dai primi tentativi possa essere imputato al G.D. ed al sistema giustizia.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto impugnato va confermato in ogni sua parte.
10. Le spese di questa fase seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
Parte_1
Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo ex DM55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
p.q.m.
La corte, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto n.199/2024 VG;
condanna al pagamento delle spese della presente fase in favore del Parte_1
resistente, che liquida in complessivi € 1.458,00 oltre accessori di legge e di tariffa CP_1 ra del 15 % se dovuti.
Così deciso in Lecce il 17.3.2025
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott.ssa Patrizia Evangelista
pag. 3 di 3