Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00580/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da registi di giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
per l’ottemperanza
della ordinanza, ex art. 702- bis del codice di procedura civile, dal Tribunale Civile di Cagliari (R.G. N. 10331/2018) in data 2 novembre 2022, notificata in data 28 novembre 2022, e passata in giudicato il successivo 28 dicembre 2022 ai sensi del combinato disposto degli artt. 702- quater c.p.c. e 2909 del codice civile, con esclusivo riferimento al capo che dispone la condanna del Ministero a rifondere le spese di lite;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La sig.ra -OMISSIS- agisce per l’ottemperanza dell’ordinanza ex art. 702- bis c.p.c. del 2 novembre 2022 del Tribunale di Cagliari, Sezione protezione interazionale civile, passata in giudicato (v. allegato n. 4 del ricorso introduttivo), con esclusivo riferimento alla condanna del Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre quanto dovuto per legge.
Con l’odierno ricorso, dunque, la parte interessata chiede:
1) la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, con esclusivo riferimento al capo che dispone la condanna alla rifusione delle spese di lite;
2) la fissazione di un termine per provvedere e la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della sentenza;
3) la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la causa è stata discussa ed è quindi passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
E’ incontroverso che l’ordinanza ex art. 702- bis c.p.c. del 2 novembre 2022 del Tribunale di Cagliari sia rimasta inattuata con riferimento al capo che dispone la condanna del Ministero a rifondere le spese di lite.
Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’amministrazione e assegnando al Ministero dell’Interno il termine di trenta giorni per dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Deve inoltre essere stabilito che, alla scadenza del termine di trenta giorni fissato per l’ottemperanza, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il commissario ad acta , individuato nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’ufficio, si insedi e, previa verifica che nel frattempo non sia intervenuta l’esecuzione spontanea dell’ordinanza, provveda entro i successivi ulteriori trenta giorni, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, avvalendosi del supporto della struttura amministrativa ministeriale.
Il compenso del commissario ad acta è posto a carico della parte inadempiente e sarà liquidato con separato provvedimento, previa presentazione di apposita documentazione.
Quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero dell’Interno è condannato al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) per il caso di ulteriore inadempimento nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta , il Dirigente Generale del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’ufficio e con compenso a carico della parte soccombente, che provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione per provvedere, previa richiesta di parte ricorrente;
c) condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese dell’odierno giudizio direttamente in favore dell’avvocato della ricorrente dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Tito Aru |
IL SEGRETARIO