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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 625/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Ponassi e Massimo Parte_1
Diamanti congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Novi Ligure Via Pietro Isola 3, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Tardito RT
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova Via
Monte Suello 18R, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
e rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Calcagno e Controparte_2
Danila Giupponi ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Genova Via alla Porta degli Archi 10/12 per mandato in atti
PARTE APPELLATA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria meglio vista, annullare o comunque integralmente riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 1264/2023 emessa il
24/05/2023, in pari data pubblicata e notificata in data 29/05/2023, e per l'effetto:
- accertare, dichiarare e pronunciare l'inefficacia nei confronti dell'attrice
[...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c., e per l'effetto revocare, ordinando Parte_1
l'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., l'atto a rogito Notaio
in data 27 maggio 2021, repertorio 5413, racc. 4691, con il quale Per_1
l' ha alienato alla OR , verso RT Controparte_2
il corrispettivo di € 840.000,00, oltre Iva, la piena proprietà dell'appartamento sito in Genova, Via Quartara n. 10, contraddistinto con il numero d'interno 2 e catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, sez. Qua, al
Foglio 7, mappale 3117 sub 9 graffato con il mappale 3129, Cat. A/2, vani 8,5, superficie catastale mq. 158 (appartamento con annessi giardino e terrazzo) e al Foglio 7, mappale 3117 sub 5, cat. C/6, cons. mq. 38 (area esterna di parcheggio).
Sotto il profilo istruttorio si richiede l'ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze indicate nei seguenti capitoli:
1. Vero che la OR e il di lei marito, il GN Controparte_2 Tes_1
a partire dal giugno 2019 frequentavano il cantiere di Viale Quartara,
[...]
in quanto interessati all'acquisto dell'appartamento in corso di costruzione nella c.d. villa B;
2. Vero che la OR e il GN si recavano in cantiere CP_2 Tes_1
tre/quattro volte alla settimana per concordare le soluzioni costruttive ed architettoniche da realizzare nell'appartamento nella villa B;
2 3. Vero che anche nel periodo compreso tra il giugno 2019 e il dicembre dello stesso anno la in più occasioni, aveva sospeso i lavori a Parte_1
seguito del mancato pagamento delle sue spettanze per i lavori già realizzati;
4. Vero che la OR e il GN hanno richiesto al GN CP_2 Tes_1 [...]
legale rappresentante di le ragioni di tali Pt_2 Parte_1
sospensioni;
5. Vero che il GN ebbe a riferire al GN e alla OR Pt_2 Tes_1
che la sospensione dipendeva dalla circostanza che l' CP_2 CP_1
non provvedeva al pagamento dei propri fornitori;
[...]
6. Vero che durante le visite al cantiere da parte dei GNi e Tes_1 CP_2
il GN alla presenza del Geom. e dell'Arch. ebbe a Pt_2 Pt_3 Pt_4
riferire della situazione di difficoltà della a far fronte RT
ai suoi impegni economici con la società appaltatrice;
7. Vero che nei mesi antecedenti al 2019 si recava in cantiere un rappresentante della società società cessionaria di un mutuo a Parte_5
suo tempo erogato dalla alla per Controparte_4 RT
sollecitare quest'ultima società al pagamento del credito;
8. Vero che la OR , prima della stipula del preliminare, era a CP_2
conoscenza dell'esposizione debitoria dell' nei RT
confronti di tale creditore ipotecario.
PARTE APPELLATA RT
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rejetta, previa declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza n 1264/2023 del
Tribunale di Genova nella parte in cui ha statuito che “l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare” in via preliminare:
(a) accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c. di entrambi i motivi di appello formulati d Parte_1
nell'“Atto di citazione in appello” datato 27/06/2023 per le ragioni
[...]
3 diffusamente esposte al paragrafo A) della presente comparsa di costituzione e risposta, disporre la discussione orale della causa ex art. 350- bis c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
accertare e dichiarare l'inammissibilità del I motivo di appello formulato da Parte_1
nell'“Atto di citazione in appello” datato 27/06/2023, per effetto di
[...]
quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., per le ragioni diffusamente esposte al paragrafo B) della presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente statuizione;
(b) nel merito:
(c) (b) (c) accertare e dichiarare in ogni caso l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'intero gravame formulato da parte di Parte_1
nell'“Atto di citazione in appello” datato 27/06/2023 per le ragioni diffusamente esposte al paragrafo C) della presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente statuizione;
(d) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto e/o l'omessa prova della domanda di per le ragioni Parte_1
diffusamente esposte ai paragrafi D) ed E) della presente comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, respingere integralmente tutti i motivi di appello formulati d nell'“Atto di Parte_1
citazione in appello” datato 27/06/2023, con ogni conseguente statuizione;
(e) Con vittoria di compensi e spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c.”
PARTE APPELLATA : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista declaratoria, respinta ogni avversaria istanza, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova impugnata.
4 Vinte le spese di lite oltre rimborso spese generali 15% ed accessori fiscale e previdenziali come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva ap- Parte_1
pello avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1264/2023 pubblicata il
24/5/2023 con la quale il primo giudice aveva respinto la domanda revocatoria avanzata da con riguardo all'atto pubblico di compravendita Parte_1
di immobile stipulato il 27/5/2021 tra e la signora RT
. Controparte_2
Il Tribunale rilevava che il debito della nei confronti della Parte_1
era consacrato in una scrittura di ricognizione di de- RT
bito datata 30/4/2021, nella quale il credito più antico risaliva al luglio 2020; che l'atto pubblico del 27/5/2021 era stato stipulato in adempimento di con- tratto preliminare del 27/12/2019, stipulato tra e Immo- Controparte_2
biliare Quartara srl prima dell'insorgere del credito;
il Tribunale riteneva che difettasse il consilium fraudis, che l'atto fosse stato stipulato in adempimento di un debito e respingeva la domanda.
La svolge due motivi d'appello. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata per la viola- zione dell'art. 2901 c.c. nella parte in cui il giudice ha affermato che l'elemento soggettivo in capo alla signora dovesse ravvisarsi nel il con- Controparte_2
silium fraudis inteso come preordinazione dell'atto a recare pregiudizio alle ra- gioni di credito dell'appellante.
L'appellante rileva che al momento della stipula del preliminare l'immobile era in costruzione e pertanto la promissaria acquirente sapeva che vi erano CP_2
rapporti di lavoro/commerciali tra la ( società che svolgeva Parte_1
i lavori) e l' ( proprietaria e appaltatrice) con relativi RT
debiti/crediti; in particolare, poiché nel preliminare stipulato con CP_1
si faceva riferimento ai lavori ancora da effettuare e che sarebbero
[...]
5 stati terminati da , la , che frequentava Parte_6 CP_2
il cantiere ancora prima della stipula del contratto, sarebbe venuta così a cono- scenza sin dalla stipula del preliminare dell'aspettativa di credito della
[...]
nei confronti dell' Tali circostanze sareb- Parte_7 RT
bero confermate dal fatto che risulta dall'atto pubblico che la versava CP_2
la somma di € 10.000,00 in data 6/12/2019 prima della stipula del preliminare, mentre contestualmente alla sottoscrizione versava la considerevole somma di
€ 190.000,00, certamente utilizzata per tacitare i creditori di Immobiliare Quar- tara srl. L'appellante contesta l'affermazione del Tribunale in forza della quale non sarebbero soggetti a revoca ex art. 2901 c.c. gli atti compiuti in adempi- mento di un'obbligazione e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare, in quanto deve essere fatto salvo il caso in cui l'elemento soggettivo sia presente sin dal contratto preliminare.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 183 6^ comma c.p.c. in quanto il giudice di prime cure non ha concesso i termini per il deposito di memorie istruttorie. L'appellante insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie volte a provare la consapevolezza della signora Controparte_2
della sussistenza di un credito inteso nell'accezione lata di Parte_1
nei confronti di e dello stato di difficoltà economica di RT
quest'ultima.
Nel presente grado si costituivano le parti appellate che chiedevano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 14/12/2023 il Consigliere Istruttore, rilevato che i capitoli di prova dedotti in primo grado da parte appellante e reiterati nel presente grado non sono ammissibili in quanto generici irrilevanti e valutativi, fissava l'udienza innanzi a sé al 7/11/2024 per la rimessione al Collegio per la decisione, asse- gnando alle parti i termini di legge per il deposito delle precisazioni delle con- clusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche. All'udienza del
6 7/11/2024 il Giudice Ausiliario Relatore, con ordinanza dell'8/11/2024, rimet- teva la causa al Collegio per la decisione.
***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello e li respinge in quanto in- fondati.
La citava innanzi al Tribunale di Genova le odierne appel- Parte_1
late e affermava, a fondamento della domanda ex art. 2901 c.c., di aver eseguito per conto della importanti opere edili nel periodo RT
2017-2021; che sarebbe stata creditrice di quest'ultima della somma di €
435.681,44 in virtù di atto di riconoscimento di debito sottoscritto il 30/4/2021
e, all'atto della notifica della citazione, della residua somma di € 279.422,35; che la si sarebbe spogliata di tutti i suoi beni;
richiedeva RT
pertanto la revoca dell'atto pubblico di compravendita del 27/5/2021 con il quale aveva venduto alla signora RT Controparte_5
l'immobile di Genova Viale Quartara per il prezzo di € 840.000,00, affer-
[...]
mando che la signora sarebbe stata consapevole del pregiudizio CP_2
dell'atto di disposizione alle ragioni creditorie della Parte_6
Nel caso in esame, la signora in data 27/12/2019 sottoscri- Controparte_2
veva con la il contratto preliminare, registrato RT
l'8/1/2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Genova, Viale Quartara;
l'atto pubblico di cui si chiede la revocatoria, stipulato in data 27/5/2021, costituisce adempimento del citato preliminare del 27/12/2019, come anche dichiarato nel rogito. La scrittura intitolata “Riepilogo lavori Viale Quartara al 30/4/2021” alla quale l'appellante attribuisce valore di riconoscimento di debito è stata sotto- scritta tra e in data 30/4/2021, RT Parte_1
epoca successiva alla stipula del preliminare. In detto documento si specifica che le fatture emesse al 16/2/2021 ammontano ad € 2.081.127,94 ed i pagamenti ricevuti al 7/4/2021 ad € 1.919.600,00; vengono elencati costi a partire dal lu-
7 glio – da intendersi evidentemente 2020 – per complessivi € 435.681,44. Consi- derato che secondo il documento in questione le fatture al 16/2/2021 risultano pagate pressocchè integralmente e che l'indicazione dei pagamenti ancora so- spesi parte dal luglio 2020, risulta che il credito vantato dalla Parte_1
risalga ad epoca successiva alla stipula del preliminare stipulato il
[...]
27/12/2019.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cassazione
15215/2018 e conforme Cassazione n.17067/2019), "Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento sogget- tivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si con- suma la libera scelta delle parti".
In concreto, quindi, una volta verificato che alla data della stipula del contratto definitivo del 27/5/2021 si sia verificata una variazione nella posizione patri- moniale del debitore tale da compromettere la garanzia ex art. 2740 c.c. a danno della creditrice, occorre accertare se al momento della stipula del contratto pre- liminare del 27/5/2019, al quale il contratto definitivo del 27/5/2021 ha dato esecuzione, sussistesse in capo sia al promittente venditore che al promissario acquirente l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., previa identifica- zione dell'epoca del sorgere della ragione di credito per la cui tutela l'appellante ha agito.
Ebbene, nel caso che ci occupa, il credito della nei confronti Parte_1
dell' risulta sorto nel luglio 2020, quindi dopo la stipula RT
8 del preliminare;
non risulta alcun elemento da cui desumere la dolosa preordi- nazione in capo ai contraenti sin dalla data del 27/12/2019, come richiesto dall'art. 2901 n.1 e n. 2 c.c. per il caso in cui l'atto pregiudizievole sia anteriore al sorgere del credito.
Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la recentissima sentenza del sentenza 27/1/2025, hanno affermato il seguente principio: “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposi- zione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento sog- gettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.”.
Nel caso in esame nulla ha dedotto l'odierno appellante in merito ad una even- tuale dolosa preordinazione del preliminare da parte dei contraenti-odierni ap- pellati;
per contro, risulta documentale che la signora non potesse co- CP_2
noscere prima della stipula del contratto preliminare i rapporti tra la società promittente venditrice ( e la società cui quest'ultima RT
aveva appaltato i lavori edili ( : l'odierna appellante non Parte_1
intratteneva alcun rapporto con le suddette società prima dei fatti per cui è causa ed acquistava l'immobile per adibirlo ad abitazione familiare ( doc. 10) ; solo con il preliminare essa veniva a conoscenza delle modalità di costruzione dell'immobile, senza peraltro poter conoscere i rapporti commerciali e di debito- credito tra le due società. Non si rinvengono elementi per affermare che la Im-
9 mobiliare Quartara s.r.l. abbia stipulato il preliminare al fine di impedire o pre- giudicare il soddisfacimento del credito della e che la Pan- Parte_6
potesse essere consapevole di tale ipotetico intento: anzi, considerato che CP_5
la stessa società appellante ha svolto i lavori nell'immobile oggetto di causa, ri- sulta che le parti intendessero conseguire lo scopo della realizzazione dell'im- mobile e del trasferimento alla signora dietro corresponsione del CP_2
prezzo.
Le istanze istruttorie dedotte dall'appellante sono già state respinte con l'ordi- nanza resa all'udienza del 14/12/2023 dal Consigliere Istruttore, che ha rilevato che i capitoli di prova dedotti in primo grado da parte appellante e reiterati nel presente grado non sono ammissibili in quanto generici irrilevanti e valutativi;
deve quindi essere respinto il motivo con cui l'appellante ha dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il Tribunale deciso la causa nel merito senza concedere i termini ex art. 183 c.p.c.
Per quanto sopra, poiché l'atto pubblico di cui ri- RT
chiede la revoca è stipulato in adempimento del contratto preliminare deve al- tresì ritenersi applicabile il comma 3 dell'art. 2901 c.c. (“Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”).
L'appello deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della gravata sentenza.
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame consegue la condanna della parte appellante soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambi gli appellati, secondo i prin- cipi dell'art. 91 c.p.c. Le spese si liquidano secondo i parametri medi – minimo per la fase istruttoria - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore di €
279.422,00 ( scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00) tenuto conto delle que- stioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente,
10 1.Fase di studio € 4.389,00;
2. Fase introduttiva € 2.552,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.940,00
3. Fase decisionale € 7.298,00;
Totale € 17.179,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- Respinge l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1
tenza del Tribunale di Genova n. 1264/2023 pubblicata il 24/5/2023, che conferma integralmente;
- Dichiara tenuta e condanna la a pagare a Parte_1 CP_6
le spese del presente grado di giudizio che liquida in
[...] RT
€ 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
- Dichiara tenuta e condanna la a pagare alla signora Parte_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida Controparte_2
in € 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 4/3/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
11 Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata
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