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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/07/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2383/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2383/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 12.50 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. RIGOLI FRANCESCO Parte_1
Per , nessuno è comparso. CP_1
L'avv. Rigoli chiede che venga dichiarata la contumacia del resistente. Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche, dichiara la contumacia del sig. . CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Rigoli dichiara che la morosità a giugno 2025 ammonta ad € 6.975,00 a titolo di canoni non corrisposti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
residente a [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Rigoli e Francesco Rigoli;
ricorrente
contro
:
già residente a [...] ed in via Chiavichetta n. CP_1
1/c, c.f. ; resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 2383/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dello intimato predetto, la ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
20.09.2002, per grave inadempimento dello stesso, in quanto non aveva corrisposto i canoni di locazione di gennaio, aprile, agosto, dicembre 2024 e gennaio 2025 (€ 465,00 mensili) per un totale di
€ 4.650,00, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si era costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08). pagina 3 di 4 In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 20.09.2002, per grave inadempimento del resistente, per l'effetto, ordina allo stesso il rilascio immediato dell'immobile sito a San Bonifacio condotto in locazione e lo condanna al pagamento, in favore della ricorrente della somma pari ad € 6.975,00 per i canoni non corrisposti, da gennaio ad aprile 2024 e per i canoni non corrisposti da agosto 2024 e fino a giugno 2025 ed alla rifusione alla stessa delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 20.09.2002 per grave inadempimento del conduttore;
per l'effetto, ordina al sig. , di rilasciare immediatamente l'immobile e lasciarlo libero CP_1
da cose o persone anche interposte, sito a San Bonifacio in via Chiavichetta n. 1/c;
condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra la somma pari ad CP_1 Parte_1
€ 6.975,00 per i canoni maturati e non corrisposti, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna il predetto al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 465,00 mensili, dal luglio
2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna il resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi € 4.293,50, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2383/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 12.50 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. RIGOLI FRANCESCO Parte_1
Per , nessuno è comparso. CP_1
L'avv. Rigoli chiede che venga dichiarata la contumacia del resistente. Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche, dichiara la contumacia del sig. . CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Rigoli dichiara che la morosità a giugno 2025 ammonta ad € 6.975,00 a titolo di canoni non corrisposti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
residente a [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Rigoli e Francesco Rigoli;
ricorrente
contro
:
già residente a [...] ed in via Chiavichetta n. CP_1
1/c, c.f. ; resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 2383/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dello intimato predetto, la ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
20.09.2002, per grave inadempimento dello stesso, in quanto non aveva corrisposto i canoni di locazione di gennaio, aprile, agosto, dicembre 2024 e gennaio 2025 (€ 465,00 mensili) per un totale di
€ 4.650,00, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si era costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08). pagina 3 di 4 In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 20.09.2002, per grave inadempimento del resistente, per l'effetto, ordina allo stesso il rilascio immediato dell'immobile sito a San Bonifacio condotto in locazione e lo condanna al pagamento, in favore della ricorrente della somma pari ad € 6.975,00 per i canoni non corrisposti, da gennaio ad aprile 2024 e per i canoni non corrisposti da agosto 2024 e fino a giugno 2025 ed alla rifusione alla stessa delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 20.09.2002 per grave inadempimento del conduttore;
per l'effetto, ordina al sig. , di rilasciare immediatamente l'immobile e lasciarlo libero CP_1
da cose o persone anche interposte, sito a San Bonifacio in via Chiavichetta n. 1/c;
condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra la somma pari ad CP_1 Parte_1
€ 6.975,00 per i canoni maturati e non corrisposti, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna il predetto al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 465,00 mensili, dal luglio
2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna il resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi € 4.293,50, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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