Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Ludovica Dotti consigliere dr. Elena Gelato consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1708 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Parte_1 C.F._1
Baldassini giusta delega in atti ricorrente
E
(P.I. , in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso dall'avv. Emanuele De Vita per delega in atti, giusta delibera della Giunta Municipale n.
251 del 14.09.2023
resistente
OGGETTO: opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione.
Per la ricorrente: “Voglia codesta Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in riferimento al terreno sito in Comune di in catasto al foglio 17 mappale 20/p (superficie espropriata CP_1
1.000 mq.) acquisito con decreto di esproprio del 1.3.2023 (s.e.o.):
a) accertare, determinare e liquidare in favore della ricorrente:
- la indennità di espropriazione determinata dal c.t.u. in euro 49.332,00 con riferimento alla data del decreto di esproprio del 1.3.2023;
- l'aumento del 10 % della stessa ai sensi dell'art. 37/2 d.p.r. 327/2001 pari ad euro 4.933,00;
- l'indennità per il sovrassuolo determinata dal c.t.u. in euro 6.800,00;
b) condannare il in persona del legale rappresentante p.t.. a versare al in favore della Controparte_1 CP_3
ricorrente le citate indennità ammontanti complessivamente ad euro 61.065,00, con gli interessi legali come per legge dalla data del decreto di esproprio. Con vittoria di spese in favore del difensore antistatario”.
Per il resistente: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione per tutti i motivi innanzi esposti, rigettare il ricorso così come proposto siccome infondato tanto in fatto, quanto in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso la stima dell'indennità di esproprio (in Parte_1
relazione alla superficie di 1.000 mq.) e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio
(in relazione alla superficie di 100 mq.) del terreno di sua proprietà sito in Comune di CP_1
contraddistinto al catasto al foglio 17 mappale 20/p, acquisito con decreto di esproprio del
1.3.2023 in vista della realizzazione di un parcheggio pubblico.
La ricorrente ha evidenziato:
-che il terreno parzialmente espropriato era parte del giardino di pertinenza dell'immobile di sua proprietà, terreno dell'originaria superficie di 4.070 mq. e sul quale insistevano ulivi centenari che producevano olio di pregio;
- che il Comune di aveva determinato l'indennità provvisoria di esproprio nella misura CP_1
unitaria di euro 18,00 mq. e così nell' importo complessivo di euro 18.000,00 (per il terreno),
l''indennità di soprassuolo nella misura di euro 5.100,00 per le 32 piante di ulivo insistenti sulla porzione espropriata, e l'indennità di occupazione temporanea nella misura di euro 173,00 riferita ad una superficie di 100 mq.;
- che con verbale del 27.3.2023 il Comune di si era immesso nel possesso del terreno CP_1
espropriato e aveva redatto lo stato di consistenza con indicazione della presenza di 34 piante di ulivi, la cui circonferenza media era indicata in 70 cm.;
- che secondo gli strumenti urbanistici vigenti il terreno ricadeva in zona classificata C4 (nuova zona residenziale) nella quale era permessa l'edificazione a carattere residenziale su un lotto minimo di 3.000 mq. con indice fondiario di 0,4 mc./mq.;
- che da indagini effettuate sul locale mercato immobiliare era emerso che per vendite frazionate il valore unitario di terreni limitrofi con caratteristiche similari risultava compreso tra euro 35,00 ed euro 45,00 mq.;
- che la parziale espropriazione dell'area adibita a giardino, in uno con la prevista realizzazione di un parcheggio alla distanza di appena 65 metri dal fabbricato residenziale, erano tali da determinare un deprezzamento della residua proprietà della ricorrente;
- che l'indennità da soprassuolo, indicata in euro 5.100,00 per le 34 piante di ulivo ben curate ed in buono stato di vegetazione, era sottostimata;
- che l'indennità di occupazione temporanea doveva essere riconosciuta, nella misura di legge di un dodicesimo dell'indennità di esproprio, per ogni anno (o relativa frazione) di futura occupazione, la cui durata non era stata indicata dall'amministrazione;
- che era infine da applicare l'aumento del 10% dell'indennità di esproprio, posto che le era stata offerta in via amministrativa un'indennità che, attualizzata, sarebbe stata inferiore agli otto decimi di quella da determinare in via giudiziaria.
Alla luce di tali premesse la ricorrente ha richiesto l'accertamento e la liquidazione dell'indennità di espropriazione (comprensiva di tutte le sue componenti quali il valore di mercato, l'indennità per il danno da esproprio parziale, l'indennità per la riduzione della capacità edificatoria, l'indennità per il soprassuolo), l'aumento del 10 % della stessa ai sensi dell'art. 2 commi 89 e 90 legge n. 244/2007 e il riconoscimento dell'indennità di occupazione temporanea in relazione alla prevista superficie di 100 mq. per la relativa durata, oltre agli interessi legali sulle richieste indennità decorrenti dalla data del decreto di esproprio fino al deposito al M.e.f. delle somme, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.
Il i è costituito resistendo all'opposizione. Controparte_1
A tal fine ha per un verso addotto la correttezza della stima effettuata dal proprio tecnico, sia con riguardo al valore del suolo che a quello del soprassuolo, e per altro evidenziato come, a fronte della rilevata possibilità di edificazione a carattere residenziale su lotti minimi di mq 3000 con indice di edificabilità fondiaria di mc 0,4/mq, fosse insussistente il lamentato danno da esproprio parziale, dal momento che all'opponente era stato garantito il lotto minimo, essendo rimasti di sua proprietà più di 3000 mq.
Per l'effetto ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita mediante esperimento di c.t.u. ed all'esito è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024.
L'opposizione alla stima proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In esito all'espletamento della c.t.u. è emersa la fondatezza delle censure formulate dalla sia con riguardo al valore venale del terreno espropriato che a quello degli alberi di Parte_1
ulivo su di esso insistenti.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dopo aver descritto lo stato dei luoghi, ha evidenziato:
-che effettivamente, dal punto di vista urbanistico, il terreno in oggetto ricade all'interno del
P.R.G. del Comune di in zona classificata C4, nuova zona residenziale, nella quale è CP_1
consentita l'edificazione a carattere residenziale su lotti minimi di 3.000 mq e con indice di edificabilità fondiaria di 0,4 mc/mq e a seguito di piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionati;
- che alla luce della natura edificatoria del terreno, il suo valore venale al momento del decreto di esproprio, determinato sulla base del cd. valore di trasformazione (nell'impossibilità di utilizzo del cd. metodo comparativo diretto) ammontava ad euro 49.332,00;
- che il valore del soprassuolo, ovvero delle 34 piante di ulivo presenti sulla porzione espropriata, ammontava ad euro 6.800,00 (200,00 € per ciascuna pianta);
- che non era prospettabile alcun decremento di valore della residua proprietà della ricorrente, posto che per un verso la particella di terreno residua (part. 20) aveva una superficie (3.070 mq) superiore al lotto minimo (3.000 mq) previsto per l'edificabilità e per altro la presenza di un parcheggio pubblico nelle vicinanze del compendio immobiliare di proprietà della sig.ra ra tale migliorare la fruibilità della proprietà stessa, incrementandone dunque il valore Parte_1
e non invece danneggiandola (si rimanda alla c.t.u. Ing. depositata in data Persona_1
20.9.2024).
Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, ampiamente motivate ed immuni da vizi logici, alle quali ha aderito la ricorrente (che ha da ultimo rassegnato le conclusioni in termini del tutto conformi a quanto accertato dal c.t.u.) sono recepibili dalla Corte.
In contrario non soccorrono le note critiche formulate dal consulente di parte resistente, considerato l'esauriente tenore delle risposte sul punto rese dal c.t.u. nell'elaborato di replica in data 22.9.2024, cui si rimanda.
Alla luce dell'esito dell'istruttoria tecnica, l'indennità di esproprio deve dunque essere determinata in euro 49.332,00.
Su tale importo è dovuto l'aumento del 10% di cui all'art. 37, secondo comma, del d.p.r.
327/2001, considerato che l'indennità provvisoria offerta, pari come detto ad euro 18.000,00, era di gran lunga inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva nel presente giudizio,
e dunque l'ulteriore somma di euro 4.933,20.
Compete inoltre alla ricorrente la somma di euro 6.800,00 per i soprassuoli perduti.
Nulla è a statuire in relazione all'originaria domanda di riconoscimento del deprezzamento della residua proprietà dell'immobile, posto che, a fronte delle conclusioni sul punto svolte dal c.t.u., la ricorrente, nel rassegnare le conclusioni in forma analitica nelle note difensive finali in vista dell'ultima udienza, non ha riproposto la suddetta domanda, che dunque deve ritenersi abbandonata.
Analogamente è a dirsi quanto all'indennizzo per occupazione temporanea, che tra l'altro il c.t.u ha constatato non essere ancora intervenuta, rispetto alla quale, in ogni caso, la ricorrente si era limitata ad evidenziare la necessità, invero conseguente alle previsioni di legge, del suo riconoscimento per ciascun anno, o frazione di anno, di effettiva futura occupazione.
L'importo complessivo di euro 61.065,00 deve essere maggiorato di interessi legali dalla data di emissione del decreto di esproprio (1.3.2023); deve infine darsi atto della rinuncia alla richiesta del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., domanda anch'essa non riproposta dalla nelle conclusioni, da ultimo rassegnate in forma analitica. Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarre in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
Gli esborsi per l'espletata c.t.u., come già liquidati, debbono infine essere posti definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n.
1708/2023 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, determina in complessivi euro 61.065,00, oltre interessi legali dal 1.3.2023, le indennità dovute dal Comune di n favore di CP_1 Parte_1
in relazione alla espropriazione dell'immobile oggetto di causa;
2. dichiara il Comune di tenuto al deposito di tale somma presso il Ministero CP_1
dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi, con detrazione di quanto già depositato;
3. condanna il Comune di alla rifusione delle spese del giudizio in favore della CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Rocco Baldassini, dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di parte resistente. Così deciso in Roma, il giorno 27 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Elena Gelato dr. Diego Rosario Antonio Pinto