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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'08 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2509/2023 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Musacchio C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via A.
Vespucci n. 24, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...]
del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato in data 11.09.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. n. 1124/65; che le stesse sono da considerarsi malattia CP_1
professionale; ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto Parte_1 all'indennizzo per danno biologico parametrato nella misura pari al 16%; di condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento del corrispondente indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 16%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal
121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito l' in persona del legale rappresentante p.t. ed ha CP_1
domandato preliminarmente di dichiarare inammissibile la domanda per difetto di prova e comunque rigettare il ricorso in quanto infondato. Spese come per legge.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e mediante CTU e, in data 08 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di ritenere la sussistenza della malattia professionale in capo al ricorrente e il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione
2 specialistica in atti, ha concluso che: “… In considerazione dell'esame anamnestico, dell'anamnesi lavorativa, dell'esame obiettivo, e della documentazione sanitaria esaminata, si ritiene che la malattia lamentata dal Sig.
indirizzi all'origine professionale;
si viene a determinare Parte_1
un grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 19% (diciannove per cento) con decorrenza dalla data della denuncia”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca CP_2 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2
delle connesse previdenze, oltre accessori come per legge, a far data dalla domanda amministrativa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014 e tenuto conto di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della sezione civile e dai Giudici della sottosezione lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato in data 11.09.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo al sig. una menomazione dell'integrità Parte_1
psico-fisica, quale conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 19% a far data dalla domanda amministrativa;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
corresponsione in favore del sig. delle connesse Parte_1
provvidenze, oltre accessori come per legge;
3 3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle CP_1
spese di lite che liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
Potenza, 08 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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