TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza separazione con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza in presenza
N. 1215/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...]ù), il 22.03.1980 cittadina: peruviana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti Anna Maria Buzzoni Zoccola e Benedetta Buzzoni presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...]ù), il 28.01.1979 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] e domiciliato in Parabiago (MI), via Mantegazza
n.3 con l'Avv. Valentina Verdini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Basiano (MI), in data 25.10.2014
(anno 2014 atto n. 3 reg. parte I, serie), in regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: nato in [...], il [...], C.F. , Persona_1 CodiceFiscale_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
nato in [...], il [...], C.F. minorenne. Persona_2 CodiceFiscale_4
FATTO
La sig.ra con ricorso per separazione giudiziale Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale il sig. per ivi sentire Parte_2 accogliere e seguenti conclusioni: “… 1) sia pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. , con obbligo di mutuo rispetto;
2) venga disposto Parte_2 ai sensi dell'art. 337 ter e 337 quater c.c. l'affidamento del figlio minore alla madre sig.ra Per_2
o in subordine, qualora ritenuto nell'interesse del Parte_1 minore, venga disposto l'affido condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e con facoltà del padre di vederlo un pomeriggio infrasettimanale alla settimana e a tenerlo con sé a week end alternati o nei tempi meglio visti dall'Ill.mo Tribunale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori rispettivamente con il padre e con la madre;
per quanto riguarda le festività natalizie il figlio trascorrerà della vigilia di Natale al 31 dicembre rispettivamente con il padre o con la madre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso con l'altro genitore ad anni alterni;
riguardo alle vacanze pasquali venga adottato il criterio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori 3) la casa coniugale, sita in Basiano in via
Giacomo Leopardi n. 5, resti assegnata alla sig.ra e al Parte_1 figlio , con tutti i mobili e gli arredi che vi si trovano, con addebito delle spese ordinarie Per_2 all'assegnataria e delle spese straordinarie nella misura del 50% a entrambi i coniugi … 4) il sig. sia tenuto a versare alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di EURO 300,00 mensili
[...]
e per il mantenimento della moglie, che allo stato lavora soltanto poche ore settimanali, la somma di
EURO 300,00 con l'aggiornamento ISTAT;
con l'assegno di mantenimento la moglie provvederà a pagare il mutuo acceso per l'acquisto della casa, le spese di amministrazione ordinarie e le bollette per le utenze;
5) il marito contribuisca al 50% al pagamento delle spese scolastiche, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di vacanze studio o attività extra scolastiche del figlio decise dai genitori di comune accordo;
6) con reciproco nullaosta dei coniugi per il rinnovo ed il rilascio del passaporto per l'espatrio …”.
Il sig. si costituiva in giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “ … pronunciare la separazione personale dei coniugi per le ragioni meglio sopra esposte e documentate;
rigettare la domanda di addebito al marito, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio sopra esposte e documentate;
disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di Per_2 poter tenere con se il figlio nei giorni di lunedì e mercoledì prelevandolo da scuola alle ore 16.00 e riportandolo presso l'abitazione entro le ore 19.30; nel giorno di sabato prelevandolo da casa alle ore 8.00 e riportandolo entro le ore 14.00 e tenerlo con sé a week end alternati;
trascorrere un periodo di quindici giorni consecutivi nelle vacanze estive, da concordare preventivamente con la madre;
per le vacanze natalizie: il minore trascorrerà dalla vigilia di Natale sino al 31 dicembre rispettivamente con il padre o con la madre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso con il padre o con la madre ad anni alterni;
riguardo alle vacanze pasquali venga adottato il criterio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori, salvo più ampio e diverso accordo tra le parti;
disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Basiano, via Giacomo Leopardi 5, alla
[...]
ponendo il pagamento della rata del muto a carico di entrambi i Parte_1 coniugi nella misura del 50% e le spese condominiali, a carico dell'assegnataria; disporre l'obbligo a carico del sig. un contributo pari ad EURO 200,00.=, a titolo di Parte_2 mantenimento per il figlio minore;
disporre l'obbligo a carico del sig. Parte_2 di corrispondere il 50% delle spese scolastiche, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e di vacanze studio o attività extrascolastiche per il figlio minore, previo accordo di entrambi i genitori …”. All'udienza per la comparizione delle parti del 09.05.2025, i coniugi raggiungevano un accordo e chiedevano la conversione del rito ex art. 473 bis 51 c.p.c..
Le parti, congiuntamente chiedono di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso di con collocamento presso la madre nella casa coniugale;
Per_2
2) Assegnazione della casa coniugale alla madre dando atto che il padre l'ha già lasciata asportando tutti gli effetti personali;
3) Il padre si obbliga a pagare il 50% del mutuo;
4) Modalità di visita: il papà vedrà il figlio il lunedì il mercoledì dall'uscita di scuola sino a dopo cena alle 20,30.
A fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle 20,30 dopo cena. Sinchè vi sono le partite di calcio il sabato o la domenica il papà ancorchè non siano ricomprese nel proprio fine settimana curerà di accompagnare alle stesse riportandolo poi presso la casa Per_2 materna prima o dopo pranzo a seconda delle esigenze di , accordandosi con la madre. Per_2
5) Durante le vacanze estive il papà starà con 15 giorni da concordare entro il mese di Per_2 maggio di ogni anno;
6) Le festività natalizie: il figlio trascorrerà dalla vigilia di Natale al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio in alternanza fra i genitori;
7) Le festività pasquali: in alternanza un anno ciascuno.
8) Il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio € 250,00 da corrispondersi a partire dal mese di febbraio 2025 e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. Quanto ad € 750,00 (febbraio, marzo ed aprile 2025 verranno corrisposte in tre rate mensili con decorrenza della prima il 30 maggio, la seconda il 30 giugno e la terza il 309) luglio).
9) 100% dell'assegno unico alla mamma;
10) I genitori si autorizzano reciprocamente al rinnovo del passaporto del figlio e di ogni Per_2 altra documentazione amministrativa che si rendesse necessaria.
11) Il Sig. si impegna a spostare la residenza dalla casa famigliare non appena Parte_2 riceverà la nuova carta di soggiorno per la quale ha già fissato appuntamento in questura il 9 settembre
2025. Non appena ricevuta si farà parte diligente di avvisare la moglie ed immediatamente trasferire la residenza.
All'udienza del 11.05.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Basiano (MI), in data Parte_2
25.10.2014.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Basiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N. 1215/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...]ù), il 22.03.1980 cittadina: peruviana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti Anna Maria Buzzoni Zoccola e Benedetta Buzzoni presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...]ù), il 28.01.1979 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] e domiciliato in Parabiago (MI), via Mantegazza
n.3 con l'Avv. Valentina Verdini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Basiano (MI), in data 25.10.2014
(anno 2014 atto n. 3 reg. parte I, serie), in regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: nato in [...], il [...], C.F. , Persona_1 CodiceFiscale_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
nato in [...], il [...], C.F. minorenne. Persona_2 CodiceFiscale_4
FATTO
La sig.ra con ricorso per separazione giudiziale Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale il sig. per ivi sentire Parte_2 accogliere e seguenti conclusioni: “… 1) sia pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig. , con obbligo di mutuo rispetto;
2) venga disposto Parte_2 ai sensi dell'art. 337 ter e 337 quater c.c. l'affidamento del figlio minore alla madre sig.ra Per_2
o in subordine, qualora ritenuto nell'interesse del Parte_1 minore, venga disposto l'affido condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e con facoltà del padre di vederlo un pomeriggio infrasettimanale alla settimana e a tenerlo con sé a week end alternati o nei tempi meglio visti dall'Ill.mo Tribunale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori rispettivamente con il padre e con la madre;
per quanto riguarda le festività natalizie il figlio trascorrerà della vigilia di Natale al 31 dicembre rispettivamente con il padre o con la madre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso con l'altro genitore ad anni alterni;
riguardo alle vacanze pasquali venga adottato il criterio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori 3) la casa coniugale, sita in Basiano in via
Giacomo Leopardi n. 5, resti assegnata alla sig.ra e al Parte_1 figlio , con tutti i mobili e gli arredi che vi si trovano, con addebito delle spese ordinarie Per_2 all'assegnataria e delle spese straordinarie nella misura del 50% a entrambi i coniugi … 4) il sig. sia tenuto a versare alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di EURO 300,00 mensili
[...]
e per il mantenimento della moglie, che allo stato lavora soltanto poche ore settimanali, la somma di
EURO 300,00 con l'aggiornamento ISTAT;
con l'assegno di mantenimento la moglie provvederà a pagare il mutuo acceso per l'acquisto della casa, le spese di amministrazione ordinarie e le bollette per le utenze;
5) il marito contribuisca al 50% al pagamento delle spese scolastiche, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e di vacanze studio o attività extra scolastiche del figlio decise dai genitori di comune accordo;
6) con reciproco nullaosta dei coniugi per il rinnovo ed il rilascio del passaporto per l'espatrio …”.
Il sig. si costituiva in giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “ … pronunciare la separazione personale dei coniugi per le ragioni meglio sopra esposte e documentate;
rigettare la domanda di addebito al marito, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio sopra esposte e documentate;
disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di Per_2 poter tenere con se il figlio nei giorni di lunedì e mercoledì prelevandolo da scuola alle ore 16.00 e riportandolo presso l'abitazione entro le ore 19.30; nel giorno di sabato prelevandolo da casa alle ore 8.00 e riportandolo entro le ore 14.00 e tenerlo con sé a week end alternati;
trascorrere un periodo di quindici giorni consecutivi nelle vacanze estive, da concordare preventivamente con la madre;
per le vacanze natalizie: il minore trascorrerà dalla vigilia di Natale sino al 31 dicembre rispettivamente con il padre o con la madre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso con il padre o con la madre ad anni alterni;
riguardo alle vacanze pasquali venga adottato il criterio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori, salvo più ampio e diverso accordo tra le parti;
disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Basiano, via Giacomo Leopardi 5, alla
[...]
ponendo il pagamento della rata del muto a carico di entrambi i Parte_1 coniugi nella misura del 50% e le spese condominiali, a carico dell'assegnataria; disporre l'obbligo a carico del sig. un contributo pari ad EURO 200,00.=, a titolo di Parte_2 mantenimento per il figlio minore;
disporre l'obbligo a carico del sig. Parte_2 di corrispondere il 50% delle spese scolastiche, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e di vacanze studio o attività extrascolastiche per il figlio minore, previo accordo di entrambi i genitori …”. All'udienza per la comparizione delle parti del 09.05.2025, i coniugi raggiungevano un accordo e chiedevano la conversione del rito ex art. 473 bis 51 c.p.c..
Le parti, congiuntamente chiedono di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso di con collocamento presso la madre nella casa coniugale;
Per_2
2) Assegnazione della casa coniugale alla madre dando atto che il padre l'ha già lasciata asportando tutti gli effetti personali;
3) Il padre si obbliga a pagare il 50% del mutuo;
4) Modalità di visita: il papà vedrà il figlio il lunedì il mercoledì dall'uscita di scuola sino a dopo cena alle 20,30.
A fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle 20,30 dopo cena. Sinchè vi sono le partite di calcio il sabato o la domenica il papà ancorchè non siano ricomprese nel proprio fine settimana curerà di accompagnare alle stesse riportandolo poi presso la casa Per_2 materna prima o dopo pranzo a seconda delle esigenze di , accordandosi con la madre. Per_2
5) Durante le vacanze estive il papà starà con 15 giorni da concordare entro il mese di Per_2 maggio di ogni anno;
6) Le festività natalizie: il figlio trascorrerà dalla vigilia di Natale al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio in alternanza fra i genitori;
7) Le festività pasquali: in alternanza un anno ciascuno.
8) Il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio € 250,00 da corrispondersi a partire dal mese di febbraio 2025 e rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. Quanto ad € 750,00 (febbraio, marzo ed aprile 2025 verranno corrisposte in tre rate mensili con decorrenza della prima il 30 maggio, la seconda il 30 giugno e la terza il 309) luglio).
9) 100% dell'assegno unico alla mamma;
10) I genitori si autorizzano reciprocamente al rinnovo del passaporto del figlio e di ogni Per_2 altra documentazione amministrativa che si rendesse necessaria.
11) Il Sig. si impegna a spostare la residenza dalla casa famigliare non appena Parte_2 riceverà la nuova carta di soggiorno per la quale ha già fissato appuntamento in questura il 9 settembre
2025. Non appena ricevuta si farà parte diligente di avvisare la moglie ed immediatamente trasferire la residenza.
All'udienza del 11.05.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Basiano (MI), in data Parte_2
25.10.2014.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Basiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG