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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 31 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. FRASSI Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Via Dante Alighieri, 160 24056, Fontanella, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni:
1 per come da note scritte depositate telematicamente il 17 marzo 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
La signora si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione con addebito T_ al marito, di disporre l'affido super-esclusivo delle figlie e con collocamento presso di sé e Per_1 Per_2 conseguente richiesta di assegnazione della casa coniugale, di porre a carico del marito un contributo al mantenimento delle figlie pari a euro 400,00 (200,00 euro per ciascuna figlia) al mese, oltre a un contributo al mantenimento della moglie di euro 100,00 al mese;
la stessa domandava altresì di dichiarare il divorzio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c. una volta decorso il termine di legge.
La signora in particolare, esponeva: T_
- che la famiglia aveva stabilito la propria residenza abituale nella casa di esclusiva proprietà della madre dell'attrice, signora sita in Fontanella, Via Dante Alighieri n. 65; Controparte_2
- che, nel 2021, erano sorte le prime tensioni tra i coniugi a causa di problemi di carattere economico, in particolare a seguito del licenziamento del signor;
CP_1
- che la signora si era sempre occupata della famiglia, senza svolgere alcuna attività lavorativa, mentre T_ il signor svolgeva lavori a tempo determinato contribuendo così al sostegno economico famigliare e CP_1 che, comunque, tale contributo non era sufficiente, dovendo il nucleo famigliare fare affidamento anche sull'aiuto economico della signora CP_2
- che il signor aveva iniziato a tenere comportamenti aggressivi e a disinteressarsi della moglie e delle CP_1 figlie;
- che, nel 2022, il signor aveva ottenuto l'indennità di disoccupazione di circa euro 800,00 al mese;
CP_1
- che, nell'estate del 2023, il signor aveva cessato di percepire l'indennità di disoccupazione senza CP_1 ricercare un'occupazione;
- che, da allora, lo stesso aveva cessato di contribuire al mantenimento delle figlie;
- che, il 26 agosto 2023, il signor era rincasato tardi nella casa coniugale iniziando a offendere la signora CP_1
e a sferzare calci all'arredamento, tanto che l'attrice aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine; T_
- che, da quel giorno, il signor aveva lasciato la casa coniugale;
CP_1
- che, da quando se ne era andato, il signor si era recato presso la casa coniugale una volta alla settimana CP_1 per salutare la figlia più piccola senza cercare qualche forma di contatto con le altre figlie;
Per_2
- che le figlie maggiori provavano un senso di rifiuto nei confronti del padre.
2 All'udienza di prima comparizione del 31.01.2024, rilevata la rituale notificazione del ricorso-decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio del convenuto, il Giudice relatore dichiarava la contumacia del signor e sentiva liberamente la sola signora la quale confermava il contenuto CP_1 T_ del ricorso, precisando di aver visto il marito per l'ultima il 26.12.2023. In particolare, in udienza, la signora dichiarava che, dal 26.12.2023, il signor si era presentato presso la casa coniugale soltanto un T_ CP_1 paio di volte per utilizzare degli attrezzi da lavoro conservati in garage, e che, in tali occasioni, il signor CP_1 aveva domandato come stesse senza tuttavia chiedere di vederla, né mostrando qualche forma di Per_2 interesse nei confronti delle altre figlie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione, con ordinanza depositata il 2.02.2024, il
Giudice relatore pronunciava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa all'udienza del 20.02.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 20.02.2022, fatte precisare le conclusioni, a seguito della discussione orale della causa, il
Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferirne in camera di consiglio.
Veniva pertanto pronunciata dal Tribunale di Bergamo, con la sentenza non definitiva n. 530/2024, pubblicata il 28/02/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti), la separazione personale dei coniugi e con ordinanza collegiale pronunciata in pari data veniva fissata, per la prosecuzione del giudizio relativamente alla pronuncia divorzile, l'udienza del 25 marzo 2025, da svolersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 17 marzo 2025, la signora confermava la volontà di pervenire T_ alla pronuncia divorzile e chiedeva che la causa fosse immediatamente trattenuta in decisione alle medesime condizioni della separazione. Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 31 marzo 2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile nel Comune di Fontanella in data 6.11.1997 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Fontanella al n. 1, anno 1997, parte I).
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Bergamo n. 530/2024, pubblicata il 28/02/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Per_ Dalla loro unione sono nate le figlie il 5.02.1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 il 24.05.2006, maggiorenne economicamente non indipendente, e il 22.12.2014 Per_2
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una
3 comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti in punto di responsabilità genitoriale, in via preliminare, ritiene il Collegio che, a fronte della completezza del quadro probatorio nonostante la contumacia del padre, l'ascolto della figlia minore non sia necessario, né rispondente all'interesse della medesima.
Occorre poi osservare che nelle more del giudizio di divorzio la figlia ha raggiunto la maggiore età, non Per_1 dovendosi pertanto provvedere in merito all'affido e al collocamento della medesima.
Per quanto concerne la figlia minore, ritiene il Collegio doversi confermare le statuizioni assunte con la sentenza di separazione, essendo rimasto invariato il comportamento del padre nel corso del processo e in mancanza di fatti sopravvenuti.
Osserva il Tribunale che la richiesta di affido super-esclusivo di risulta congrua, tenuto conto del Per_2 fatto che la madre, anche grazie all'aiuto economico della signora si è sempre presa cura della figlia CP_2 provvedendo a tutte le sue esigenze e bisogni della vita quotidiana, anche in considerazione dell'assenza del padre dalla vita della figlia e del pressoché totale disinteresse per la stessa, avendo il signor interrotto CP_1 da tempo i contatti con non avendo chiesto di vedere le figlia minore neppure nelle poche occasioni Per_2 in cui, nell'ultimo periodo, si era recato presso la casa coniugale per recuperare degli attrezzi da lavoro, limitandosi a chiedere, di tanto in tanto, informazioni alla madre via messaggio.
A ben vedere, osserva il Collegio che il regime dell'affido super-esclusivo risulta congruo anche alla luce della violazione dell'obbligo di mantenimento della prole, in quanto la signora ha riferito che il signor T_
, da quando ha smesso di percepire l'indennità di disoccupazione, non ha più contribuito al ménage CP_1 famigliare, senza peraltro essersi neppure attivato nella ricerca di un'occupazione.
A ciò si aggiunga che il disinteresse del signor nei confronti della figlia minore emerge, oltre che CP_1 dall'interruzione dei rapporti con la stessa e dalla violazione dell'obbligo di mantenimento, anche dal contegno processuale, essendo lo stesso rimasto contumace, dando in tal modo evidenza della propria condizione di inidoneità rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. A tal riguardo, sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo di divorzio che ha ad oggetto, tra l'altro, la regolazione dei rapporti con i propri figli e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa. Ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante anche la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre
4 circostanze rilevanti nel caso concreto, la inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, vengono in rilievo, l'assenza di un dialogo effettivo tra i genitori e l'assenza di rapporti del padre con la figlia protrattasi da tempo, oltre alla violazione dell'obbligo di mantenimento, dovendosi pertanto concludere per la persistente inidoneità del padre rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. La signora per contro, sin dalla nascita della figlia e anche da quando T_ il marito è andato via di casa, ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per la minore, occupandosi in modo esclusivo della cura della stessa e provvedendo con attenzione a tutti i bisogni e alle esigenze della figlia nella vita quotidiana, anche con riguardo all'accesso alla figura paterna.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Collegio che il regime che meglio corrisponde nel caso concreto all'interesse della minore è quello dell'affido c.d. super-esclusivo alla madre, la quale già assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Deve pertanto essere disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività, stante il quadro emerso e le difficoltà di comunicazioni tra le parti;
la madre potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minorenne in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti e della carta d'identità valida per l'espatrio della minore.
Dal disposto affido super-esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, discende che la casa coniugale debba essere assegnata ex art dell'art. 337-sexies c.c. alla parte attrice.
Quanto al diritto di visita, ritiene il Collegio che possano essere recepite le indicazioni di cui al piano genitoriale allegato al ricorso, sebbene con un ampliamento della fascia oraria rispetto alla frequentazione di e Per_2 ciò nella prospettiva di un progressivo recupero del rapporto padre-figlia, disponendosi quindi che il padre possa vedere due pomeriggi alla settimana, dopo scuola, presso la casa famigliare, dalle ore 16.00 alle ore Per_2
18.00, fatto salvo ogni diverso migliore accordo tra le parti.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I
28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011
n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale
5 probatorio agli atti, segnatamente delle dichiarazioni dei redditi del convenuto prodotte dalla competente
Agenzia delle Entrate su ordine del giudice e degli estratti-conto della parte attrice.
Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ciò premesso, l'assenza di documentazione reddituale del signor comporta che, a carico dello stesso, CP_1 non possa che essere posto, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne economicamente non indipendente mediante il versamento alla madre di un assegno nella misura minima che di prassi questo Tribunale pone a carico dei genitori di cui non conosce i redditi, ovverossia nella misura di euro 200,00 per ciascuna figlia per il mantenimento ordinario, cui si deve aggiungere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale riportato per esteso in seno al dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, con riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, nell'importo di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1 Controparte_1 nel Comune di Fontanella in data 6.11.1997 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Fontanella al n. 1, anno 1997, parte I);
6 affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche, Per_2 ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione sita in Fontanella, Via Dante Alighieri n. 65; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
assegna la casa familiare sita in Fontanella, Via Dante Alighieri n. 65, alla madre;
dispone che il padre potrà vedere per due pomeriggi alla settimana dopo scuola, presso la casa Per_2 famigliare, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, fatto salvo ogni diverso migliore accordo tra i genitori;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle della figlia maggiorenne Controparte_1 economicamente non indipendente e della figlia minore, con decorrenza dalla data della domanda, mediante il versamento a entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 400,00 (200,00 euro al mese Parte_1 per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
7 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
dichiara inammissibile la domanda riguardante l'Assegno Unico Universale;
condanna alla rifusione delle spese di lite di liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Fontanella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 31 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. FRASSI Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Via Dante Alighieri, 160 24056, Fontanella, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni:
1 per come da note scritte depositate telematicamente il 17 marzo 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
La signora si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione con addebito T_ al marito, di disporre l'affido super-esclusivo delle figlie e con collocamento presso di sé e Per_1 Per_2 conseguente richiesta di assegnazione della casa coniugale, di porre a carico del marito un contributo al mantenimento delle figlie pari a euro 400,00 (200,00 euro per ciascuna figlia) al mese, oltre a un contributo al mantenimento della moglie di euro 100,00 al mese;
la stessa domandava altresì di dichiarare il divorzio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c. una volta decorso il termine di legge.
La signora in particolare, esponeva: T_
- che la famiglia aveva stabilito la propria residenza abituale nella casa di esclusiva proprietà della madre dell'attrice, signora sita in Fontanella, Via Dante Alighieri n. 65; Controparte_2
- che, nel 2021, erano sorte le prime tensioni tra i coniugi a causa di problemi di carattere economico, in particolare a seguito del licenziamento del signor;
CP_1
- che la signora si era sempre occupata della famiglia, senza svolgere alcuna attività lavorativa, mentre T_ il signor svolgeva lavori a tempo determinato contribuendo così al sostegno economico famigliare e CP_1 che, comunque, tale contributo non era sufficiente, dovendo il nucleo famigliare fare affidamento anche sull'aiuto economico della signora CP_2
- che il signor aveva iniziato a tenere comportamenti aggressivi e a disinteressarsi della moglie e delle CP_1 figlie;
- che, nel 2022, il signor aveva ottenuto l'indennità di disoccupazione di circa euro 800,00 al mese;
CP_1
- che, nell'estate del 2023, il signor aveva cessato di percepire l'indennità di disoccupazione senza CP_1 ricercare un'occupazione;
- che, da allora, lo stesso aveva cessato di contribuire al mantenimento delle figlie;
- che, il 26 agosto 2023, il signor era rincasato tardi nella casa coniugale iniziando a offendere la signora CP_1
e a sferzare calci all'arredamento, tanto che l'attrice aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine; T_
- che, da quel giorno, il signor aveva lasciato la casa coniugale;
CP_1
- che, da quando se ne era andato, il signor si era recato presso la casa coniugale una volta alla settimana CP_1 per salutare la figlia più piccola senza cercare qualche forma di contatto con le altre figlie;
Per_2
- che le figlie maggiori provavano un senso di rifiuto nei confronti del padre.
2 All'udienza di prima comparizione del 31.01.2024, rilevata la rituale notificazione del ricorso-decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio del convenuto, il Giudice relatore dichiarava la contumacia del signor e sentiva liberamente la sola signora la quale confermava il contenuto CP_1 T_ del ricorso, precisando di aver visto il marito per l'ultima il 26.12.2023. In particolare, in udienza, la signora dichiarava che, dal 26.12.2023, il signor si era presentato presso la casa coniugale soltanto un T_ CP_1 paio di volte per utilizzare degli attrezzi da lavoro conservati in garage, e che, in tali occasioni, il signor CP_1 aveva domandato come stesse senza tuttavia chiedere di vederla, né mostrando qualche forma di Per_2 interesse nei confronti delle altre figlie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione, con ordinanza depositata il 2.02.2024, il
Giudice relatore pronunciava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa all'udienza del 20.02.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 20.02.2022, fatte precisare le conclusioni, a seguito della discussione orale della causa, il
Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferirne in camera di consiglio.
Veniva pertanto pronunciata dal Tribunale di Bergamo, con la sentenza non definitiva n. 530/2024, pubblicata il 28/02/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti), la separazione personale dei coniugi e con ordinanza collegiale pronunciata in pari data veniva fissata, per la prosecuzione del giudizio relativamente alla pronuncia divorzile, l'udienza del 25 marzo 2025, da svolersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 17 marzo 2025, la signora confermava la volontà di pervenire T_ alla pronuncia divorzile e chiedeva che la causa fosse immediatamente trattenuta in decisione alle medesime condizioni della separazione. Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 31 marzo 2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile nel Comune di Fontanella in data 6.11.1997 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Fontanella al n. 1, anno 1997, parte I).
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Bergamo n. 530/2024, pubblicata il 28/02/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Per_ Dalla loro unione sono nate le figlie il 5.02.1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 il 24.05.2006, maggiorenne economicamente non indipendente, e il 22.12.2014 Per_2
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una
3 comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti in punto di responsabilità genitoriale, in via preliminare, ritiene il Collegio che, a fronte della completezza del quadro probatorio nonostante la contumacia del padre, l'ascolto della figlia minore non sia necessario, né rispondente all'interesse della medesima.
Occorre poi osservare che nelle more del giudizio di divorzio la figlia ha raggiunto la maggiore età, non Per_1 dovendosi pertanto provvedere in merito all'affido e al collocamento della medesima.
Per quanto concerne la figlia minore, ritiene il Collegio doversi confermare le statuizioni assunte con la sentenza di separazione, essendo rimasto invariato il comportamento del padre nel corso del processo e in mancanza di fatti sopravvenuti.
Osserva il Tribunale che la richiesta di affido super-esclusivo di risulta congrua, tenuto conto del Per_2 fatto che la madre, anche grazie all'aiuto economico della signora si è sempre presa cura della figlia CP_2 provvedendo a tutte le sue esigenze e bisogni della vita quotidiana, anche in considerazione dell'assenza del padre dalla vita della figlia e del pressoché totale disinteresse per la stessa, avendo il signor interrotto CP_1 da tempo i contatti con non avendo chiesto di vedere le figlia minore neppure nelle poche occasioni Per_2 in cui, nell'ultimo periodo, si era recato presso la casa coniugale per recuperare degli attrezzi da lavoro, limitandosi a chiedere, di tanto in tanto, informazioni alla madre via messaggio.
A ben vedere, osserva il Collegio che il regime dell'affido super-esclusivo risulta congruo anche alla luce della violazione dell'obbligo di mantenimento della prole, in quanto la signora ha riferito che il signor T_
, da quando ha smesso di percepire l'indennità di disoccupazione, non ha più contribuito al ménage CP_1 famigliare, senza peraltro essersi neppure attivato nella ricerca di un'occupazione.
A ciò si aggiunga che il disinteresse del signor nei confronti della figlia minore emerge, oltre che CP_1 dall'interruzione dei rapporti con la stessa e dalla violazione dell'obbligo di mantenimento, anche dal contegno processuale, essendo lo stesso rimasto contumace, dando in tal modo evidenza della propria condizione di inidoneità rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. A tal riguardo, sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo di divorzio che ha ad oggetto, tra l'altro, la regolazione dei rapporti con i propri figli e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa. Ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante anche la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre
4 circostanze rilevanti nel caso concreto, la inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, vengono in rilievo, l'assenza di un dialogo effettivo tra i genitori e l'assenza di rapporti del padre con la figlia protrattasi da tempo, oltre alla violazione dell'obbligo di mantenimento, dovendosi pertanto concludere per la persistente inidoneità del padre rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. La signora per contro, sin dalla nascita della figlia e anche da quando T_ il marito è andato via di casa, ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per la minore, occupandosi in modo esclusivo della cura della stessa e provvedendo con attenzione a tutti i bisogni e alle esigenze della figlia nella vita quotidiana, anche con riguardo all'accesso alla figura paterna.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Collegio che il regime che meglio corrisponde nel caso concreto all'interesse della minore è quello dell'affido c.d. super-esclusivo alla madre, la quale già assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Deve pertanto essere disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività, stante il quadro emerso e le difficoltà di comunicazioni tra le parti;
la madre potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minorenne in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti e della carta d'identità valida per l'espatrio della minore.
Dal disposto affido super-esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, discende che la casa coniugale debba essere assegnata ex art dell'art. 337-sexies c.c. alla parte attrice.
Quanto al diritto di visita, ritiene il Collegio che possano essere recepite le indicazioni di cui al piano genitoriale allegato al ricorso, sebbene con un ampliamento della fascia oraria rispetto alla frequentazione di e Per_2 ciò nella prospettiva di un progressivo recupero del rapporto padre-figlia, disponendosi quindi che il padre possa vedere due pomeriggi alla settimana, dopo scuola, presso la casa famigliare, dalle ore 16.00 alle ore Per_2
18.00, fatto salvo ogni diverso migliore accordo tra le parti.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I
28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011
n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale
5 probatorio agli atti, segnatamente delle dichiarazioni dei redditi del convenuto prodotte dalla competente
Agenzia delle Entrate su ordine del giudice e degli estratti-conto della parte attrice.
Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ciò premesso, l'assenza di documentazione reddituale del signor comporta che, a carico dello stesso, CP_1 non possa che essere posto, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne economicamente non indipendente mediante il versamento alla madre di un assegno nella misura minima che di prassi questo Tribunale pone a carico dei genitori di cui non conosce i redditi, ovverossia nella misura di euro 200,00 per ciascuna figlia per il mantenimento ordinario, cui si deve aggiungere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale riportato per esteso in seno al dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, con riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, nell'importo di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1 Controparte_1 nel Comune di Fontanella in data 6.11.1997 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Fontanella al n. 1, anno 1997, parte I);
6 affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche, Per_2 ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione sita in Fontanella, Via Dante Alighieri n. 65; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
assegna la casa familiare sita in Fontanella, Via Dante Alighieri n. 65, alla madre;
dispone che il padre potrà vedere per due pomeriggi alla settimana dopo scuola, presso la casa Per_2 famigliare, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, fatto salvo ogni diverso migliore accordo tra i genitori;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle della figlia maggiorenne Controparte_1 economicamente non indipendente e della figlia minore, con decorrenza dalla data della domanda, mediante il versamento a entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 400,00 (200,00 euro al mese Parte_1 per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
7 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
dichiara inammissibile la domanda riguardante l'Assegno Unico Universale;
condanna alla rifusione delle spese di lite di liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Fontanella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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