Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/04/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/07/2024, rimessa al Collegio per la pronuncia parziale sullo status in data 21/03/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025
DA
(c.f. ) nata a [...]_1 C.F._1
Moldova) il 27/05/1987, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FLORA PAPA e SVETLANA JEREGHI con studio in MILANO, Viale Bianca Maria n. 23 presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...]_1 C.F._2
Moldova) il 09/06/1983, già residente in [...];
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
09/09/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: “1) - DICHIARARE, ANCHE CON SENTENZA PARZIALE, LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI, CON CONSEGUENTE SCIOGLIMENTO DELLA
COMUNIONE LEGALE, AUTORIZZANDOLI A VIVERE SEPARATAMENTE CON L'OBBLIGO
DEL MUTUO RISPETTO.”
DELLA DECISIONE Premesso in fatto e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in CH (Repubblica Moldova) in data 27 maggio 2012 (atto non trascritto in
Italia).
Dal matrimonio sono nati tre figli.
Con ricorso depositato il 24/07/2024, chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione giudiziale.
La ricorrente esponeva che il rapporto con il Sig. era iniziato nel 2011 e che nel Pt_1
corso degli anni, dopo la nascita delle figlie, il rapporto matrimoniale si era incrinato a causa dell'assenza di equilibrio tra i ruoli familiari.
Allegava, altresì, che il aveva intenzione di condurre tutta la famiglia in Moldavia Pt_1 nell'autunno 2024, causando ulteriori motivi di tensione e preoccupazione nella ricorrente, consapevole dell'interesse dei figli minori di voler rimanere a Milano.
Alla udienza di comparizione del 3 marzo 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto e si riservava sulle restanti domande.
In data 21 marzo 2025, il Giudice Delegato a scioglimento della riserva assunta in data 3 marzo 2025, pronunciava la seguente ordinanza:
“ e hanno contratto matrimonio in data 27 maggio Parte_1 Controparte_1
2012 presso l'Ufficio dello Stato Civile del settore Riscani, Municipio di CH della Repubblica
Moldova (trascritto altresì nei registri di stato civile in Romania); seguito del matrimonio la ricorrente assumeva il cognome del coniuge “ ” . Pt_1
Dal matrimonio sono nati i figli (16.10.2013), (16.10.2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(16.10.2013).
Con ricorso depositato in data 23.7.2024 ha chiesto la separazione, anche con Parte_1
sentenza parziale, con affido condiviso dei figli, collocamento prevalente presso di sé, e tempi di frequentazione a seguito di accordi con la madre, un contributo al mantenimento dei figli per la somma complessiva di euro 1500 complessivo, oltre al 50% delle spese extra-assegno, oltre un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 300.
Il resistente è rimasto contumace. Ciò posto deve disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre che ha dato atto attualmente di vivere in casa concessa in comodato d'uso dal al marito, dipendente dello stesso . Persona_4 Per_4
La ricorrente non ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale “stante la sussistenza di un contratto di locazione legato all'attività del marito presso il ” deducendo che Persona_4
“una volta che sarà cessato il contratto di locazione, verosimilmente nel mese di novembre del corrente anno, l'esponente intende trasferirsi in altro immobile che garantisca ai figli di mantenere continuità di rapporti all'interno del contesto sociale e scolastico attuale”
Devesi osservare che nell'interesse dei minori debba essere assegnata la casa coniugale alla ricorrente, fatta salva la volontà della stessa di lasciare la casa quando ne avrà trovata un'altra.
Al resistente deve essere assegnato un termine di giorni 30 per il rilascio della casa coniugale
La domanda della ricorrente che chiede che “nei giorni in cui il padre terrà con sé i figli il Sig
non possa portarli all'estero senza il consenso espresso per iscritto della madre ovvero Parte_1
senza autorizzazione del Tribunale e garantisca i contatti telefonici tra la madre e i bambini nella fascia oraria tra le ore 18 e le 20 “ non può essere accolta in difetto di allegazione da parte della ricorrente di concrete situazioni di pericolo ed in considerazione, anche, del fatto che la stessa ricorrente chiede che nel prossimo periodo estivo- come sarà spiegato più avanti- i figli soggiornino dai nonni paterni.
Per quanto riguarda le frequentazioni padre/figli deve ritenersi rispondente all'interesse dei minori stabilire dei tempi fissi, fermo restando la possibilità di ulteriori e migliori accordi tra le parti.
Pertanto il padre vedrà i figli a we alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 20 quando gli accompagnerà a casa della madre;
nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna il mercoledì' dall'uscita di scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola l'indomani mattina;
nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna due giorni
( di regola mercoledì e giovedì) dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, i minori trascorreranno il 24 ed il 25 dicembre ad anni alterni con ciascun genitore, e il periodo 26/31 dicembre, 1/6 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore, pasqua e e lunedì dell'angelo ad anni alterni con ciascun genitore, ponti e festività scolastiche ad anni alterni con ciascun genitore;
15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive con ciascun genitore, con accordi da prendersi entro il giorno 31 del mese di maggio;
fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti
Per l'imminente periodo estivo la ricorrente ha formulato il seguente piano ferie
Per l'imminente periodo estivo il programma concordato tra i coniugi prevede che i bambini soggiornino a giugno con i nonni paterni a Praga (Cechia); dal 3 al 15 luglio con il padre, durante le sue ferie;
dal 16 al 31 luglio con la madre e frequenteranno anche l'Oratorio della Parrocchia di
San Pietro in Sala;
dall'1 al 12 agosto saranno curati da una baby sitter;
dal 12 al 25 agosto con la madre si recheranno in vacanza ad Atene (Grecia) dalla nonna materna;
infine la prima settimana del mese di settembre con la madre e frequenteranno anche l'Oratorio della Parrocchia di San Pietro in Sala.
Ritiene questo Giudice di confermare , tuttavia, anche per l'imminente periodo estivo, nell'interesse della prole, il calendario stabilito, atteso che il programma concordato prevede il collocamento presso i nonni paterni e anche “una baby sitter”, senza indicazione del genitore presso cui in questo periodo saranno collocati i minori.
In relazione al contributo economico a favore dei figli la ricorrente chiede la somma complessiva di euro 1500 sul presupposto che il marito percepisca la somma mensile di euro 4000 come dipendente del;
ha inoltre chiesto un assegno di mantenimento di euro 300 a Persona_4
proprio favore. Ma devesi osservare che la ricorrente non ha fornito prova dei redditi del marito.
Pertanto in via temporanea ed urgente, tenuto conto che il padre è un uomo di 42 anni nei cui confronti non risulta sussistere alcuna patologia invalidante, viene posto a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma complessiva di euro 900, con autorizzazione come se seguito specificato, alla ricorrente ad accedere all'anagrafe tributaria per accertare i redditi effettivi del marito.
Anche in relazione all'assegno di mantenimento deve darsi atto che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa 1300 ( dalla media dei cedolini prodotti)
In difetto della prova del reddito effettivamente percepito dal resistente manca allo stato il presupposto per riconoscere alla stessa un assegno di mantenimento.
Ciò posto la causa è assunta in decisione in relazione allo status, con rinvio ad udienza per depositare documenti relativi all'accesso della ricorrente all'anagrafe tributaria.
PQM
1. Dispone l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa di
Milano via Ambrogio Alciati n 9 che è assegnata alla ricorrente con tutto l'arredo ivi esistente;
2. Assegna al resistente termine di 30 gg per rilasciare la casa coniugale,
3. Dispone che il padre veda i figli come segue: a we alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 20 quando gli accompagnerà a casa della madre;
nelle settimane che terminano con il we di spettanza paterna il mercoledì' dall'uscita di scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola l'indomani mattina;
nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna due giorni( di regola mercoledì e giovedì) dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
4. I minori trascorreranno il 24 ed il 25 dicembre ad anni alterni con ciascun genitore, e il periodo
26/31 dicembre, 1/6 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore, pasqua e lunedì dell'angelo ad anni alterni con ciascun genitore, ponti e festività scolastiche ad anni alterni con ciascun genitore;
15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive con ciascun genitore, con accordi da prendersi entro il giorno 31 del mese di maggio;
fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento a favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 900 a decorrere dalla data di deposito del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici IS ( prima rivalutazione luglio 2025) , oltre al 50% delle spese extra-assegno;
6. Assegno unico al 50% tra le parti;
7. Respinge , allo stato, la domanda di assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
8. Autorizza la ricorrente, tramite il proprio difensore, all'acquisizione, tramite accesso diretto alle
Banche Dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. e 155 quater disp. att. c.p.c., di tutte le informazioni dirette alla ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale del resistente,
9. Pone la causa in decisione sullo status;
10. Riserva la determinazione della data di udienza per il prosieguo della trattazione all'ordinanza contestuale alla sentenza che rimetterà la causa sul ruolo.”
Il Giudice Delegato, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in relazione alla domanda di status.
La causa era decisa nella Camera di consiglio del 26.03.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art 3 I co. lett. a) Regolamento UE n. 2019/1111 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art 8 del regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, attesa la contumacia del resistente, la natura delle domande svolte, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Ogni ulteriore questione sarà affrontata nel prosieguo del giudizio.
Le spese sono rinviate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in CH (Repubblica Moldova) in data 27 maggio 2012 (atto non trascritto in Italia).
2) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette con separata ordinanza la causa in istruttoria.
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 26 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai