Articolo 3 della Legge 13 giugno 1952, n. 811
Articolo 2
Versione
31 luglio 1952
Art. 3.
I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito l'assessore ai lavori pubblici, della Regione siciliana.

Entrata in vigore il 31 luglio 1952