Sentenza breve 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 17/07/2025, n. 14121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14121 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07351/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7351 del 2025, proposto da Levantoil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Maria Berruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Ciommo, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito 41;
nei confronti
Ministero Dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Axe Agricoltura per L'Energia Società Agricola A R.L., Società Agricola Rusta S.r.l., Società Agricola Biopower S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previo accoglimento delle misure cautelari più idonee:
i) della graduatoria pubblicata il 17.4.2025 relativa al 5° bando DM 15 settembre 2022;
ii) della nota GSE prot. n. GSEWEB/P20250334723 del 14.5.2025, recante “comunicazione di esclusione dalla graduatoria”;
iii) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dell’interesse legittimo vantato dal ricorrente e dedotto in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna ricorrente insorge contro il provvedimento con cui il GSE ha escluso dalla graduatoria della procedura competitiva di cui al D.M. 15 settembre 2022 il progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di biometano della capacità produttiva di 249 standard metro cubo/ora, ubicato nel Comune di Pace del Mela (ME).
2. In sede di domanda di partecipazione la società ha dichiarato di possedere titolo abilitativo pertinente , valido ed efficace ai fini della realizzazione dell’intervento e dell’esercizio dell’impianto, consistente nella Pas rilasciata da Zes unica del Mezzogiorno, Comune di Pace del Mela in data 05.09.2024 . Per comprovare il rispetto del predetto requisito ha trasmesso l’attestazione di compatibilità urbanistico/edilizia, emessa dal comune di Pace del Mela (ME) e la dichiarazione di esonerabilità del progetto da AUA, rilasciata dalla Città Metropolitana di Messina nell’ambito del medesimo procedimento autorizzativo.
3. Il GSE ha avviato un’interlocuzione allo scopo di ottenere chiarimenti sul titolo autorizzativo da parte dell’odierna ricorrente, che ha inviato il verbale conclusivo della conferenza di servizi emesso dalla Struttura di Missione ZES in data 09.01.2025 e l’Autorizzazione Unica n. 35, rilasciata dalla Struttura di Missione ZES in data 03.02.2025.
4. L’esclusione è motivata sulla base dell’assenza di un titolo abilitativo valido ed efficace alla data della domanda di partecipazione alla procedura e viene contestata con il presente gravame, articolato nei seguenti motivi:
I. con il primo motivo si sostiene che il GSE avrebbe fondato il proprio provvedimento sull’asserita mancanza di elementi che la legge non richiede poiché, in base alla normativa ratione temporis applicabile, ai fini dell’ammissione al bando sarebbe stata sufficiente la PAS, formatasi e consolidata a seguito di silenzio-assenso;
II. con il secondo motivo si denuncia in sostanza il travisamento dei fatti da parte dell’amministrazione con riguardo ai diversi istituti della PAS e dell’AU;
III. il terzo motivo censura essenzialmente le modalità di conduzione dell’istruttoria in quanto il GSE, malgrado avesse avuto contezza dell’esistenza della PAS, avrebbe comunque deciso di richiedere documentazione ultronea, concernente il titolo abilitativo già formato.
Il ricorso si conclude con la richiesta di tutela cautelare.
5. Si è costituito in giudizio il GSE per resistere al ricorso e ha depositato memoria difensiva in vista della camera di consiglio del 7 luglio 2025 ove, dato avviso ai sensi dell'art. 60 c.p.a. della possibile definizione con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La questione centrale del giudizio è rappresentata dalla verifica dell’esistenza del titolo abilitativo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva. Il “ possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ” è un requisito essenziale previsto ai fini del riconoscimento dei benefici (doc. 9 prod. GSE; art. 4, comma 1, lett. a del D.M. 15 settembre 2022). La dichiarazione relativa al “possesso” del titolo presuppone logicamente e cronologicamente l’esistenza di un titolo abilitativo valido ed efficace. Ciò trova conferma anche nelle regole applicative elaborate dal Gestore, secondo cui “ alla data di partecipazione alla procedura competitiva il titolo deve risultare conseguito, valido ed efficace, nella titolarità del Soggetto Richiedente anche a seguito di voltura ” (doc. 10 prod. GSE, par. 2.2, pag 23).
3. L’esclusione è la conseguenza necessaria dell’assenza di un valido titolo abilitativo al momento della presentazione della domanda di partecipazione. L’interlocuzione procedimentale avviata dal Gestore ha reso ancor più evidente la contraddittorietà tra la dichiarazione resa e la documentazione acclusa dall’istante, in quanto la prima fa riferimento ad un titolo già formato mentre la seconda revoca in dubbio tale affermazione. Le note del Comune e della Città metropolitana rivelano che il procedimento volto al conseguimento del titolo abilitativo era ancora in corso e ciò trova conferma nel rilascio dell’autorizzazione unica, poi prodotta a seguito della richiesta di chiarimenti del GSE.
D'altronde le stesse regole applicative del GSE evidenziano l’opportunità che < il Soggetto Richiedente, in caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per “silenzio assenso”, ponga particolare attenzione alla verifica del conseguimento di detti titoli in data antecedente all’invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva > (doc. 10 prod. GSE, par. 2.2., pag. 24).
4. Secondo giurisprudenza consolidata, la valutazione della fattispecie agevolativa da parte del GSE può comportare che vengano risolte nell’esercizio delle proprie attribuzioni questioni pregiudiziali comuni ad altre amministrazioni in modo differente rispetto a queste ultime (Cons. Stato, sez. II, n. 4914/2023; n. 640/2023; 11552/2022) mentre, con riguardo ai titoli autorizzativi, il potere di controllo deve limitarsi a verificare l’esistenza di un’autorizzazione conforme a quanto richiesto dalla normativa di settore, non potendo il Gestore svolgere un sindacato della legittimità ed efficacia della stessa (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 6614/2023), che è invece riservato al giudice dinanzi al quale il titolo abilitativo viene contestato nei termini previsti dalla legge.
5. Pertanto, nel caso specifico al Gestore era preclusa una valutazione autonoma sia dell’idoneità dell’istanza di Pas alla formazione del titolo autorizzativo sia del rapporto tra tale istanza e il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato ad esito del procedimento.
6. Si osserva che il Gestore è giunto alla conclusione di dover escludere l’odierna ricorrente proprio sulla base del contrasto oggettivo determinatosi tra la dichiarazione resa e la documentazione presentata in sede di ammissione (Pas) da un lato e le integrazioni successivamente prodotte (Au) dall’altro, dal cui esame complessivo emerge come il procedimento avviato su istanza di parte si sia concluso con la formazione di un titolo abilitativo diverso rispetto a quello dichiarato in sede di domanda. Non si tratta quindi unicamente di un errore formale nel rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dell’impossibilità, stabilita espressamente dal bando tra le cause di esclusione della graduatoria, di modificarla ovvero integrarla in un momento successivo (doc. 2 prod. GSE, pag. 4), ma anche dell’insussistenza dal punto di vista sostanziale del requisito, non maturato alla data di presentazione della domanda.
7. Come illustrato in precedenza, dal thema decidendum del presente giudizio esulano gli eventuali profili di illegittimità del titolo abilitativo e del procedimento di rilascio, che parte ricorrente avrebbe potuto contestare nei termini di legge in sede giurisdizionale. La verifica del Gestore ha appurato l’esistenza di un titolo abilitativo diverso da quello esibito dall’istante e formato in data successiva e non utile alla partecipazione alla procedura, per cui il requisito è stato integrato solo dopo l’ammissione e secondo un’abilitazione diversa da quella originariamente dichiarata.
8. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
9. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO