CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3190/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANIA Parte_1 C.F._1
CANGIANO, elettivamente domiciliato in VIA CRISTOFARO COLOMBO 114 04010
ROCCAGORGA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO Controparte_1 P.IVA_1
FIORUCCI, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 13 20122 MILANO presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: n. r.g. 3190/2023
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio di primo grado per le motivazioni indicate stante l'erroneità della sentenza nella qualificazione della sede di parte opposta in Milano, e non a Ivrea (Torino).
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.3003/2023 emessa dal Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio n.r.g.1299/2022, pubblicata in data 13 aprile
2023 Repert. N.3219/2023 del 14.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In Via pregiudiziale al merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 20125/2021 oggi opposto in quanto emesso da Ufficio Giudiziario territorialmente incompetente, e segnatamente dall'intestato Trib. Di Milano, per essere competente sotto ogni possibile criterio di collegamento utilizzabile ex artt. art. 19 e20 c.p.c. il Tribunale di Latina, giusta per altro inapplicabilità/inesistenza di clausola di competenza esclusiva debitamente sottoscritta ex artt. 1341/1342 c.c.;
2. In Via subordinata e preliminare rilevato il mancato esperimento dell'iter proprio del procedimento di mediazione, che la parte (ipoteticamente) creditrice deve instaurare, si richiede adottarsi ogni consequenziale provvedimento pena la revoca del decreto opposto per connessa/rilevata improcedibilità;
3. In via ulteriormente subordinata e nel merito, previo rigetto/diniego di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo de quo, stante le contestazioni circa il disconoscimento della documentazione prodotta in atti, e stante la carenza di prova eccepita circa l'avvenuta esecuzione della controprestazione dettagliata in fattura, revocare il decreto ingiuntivo emesso in quanto illegittimo, nullo e non provato per tutti i motivi di cui ai punti n. 3-4-5 della presente citazione in opposizione e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
[…]”.
Per l'Appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 2 di 10 n. r.g. 3190/2023
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter cpc per i motivi esposti in narrativa, rigettando l'impugnazione
nel merito:
- rigettare l'appello e respingere le domande ed eccezioni proposte dall'Avv. Parte_1 volte alla riforma della sentenza impugnata, in quanto infondate in fatto e diritto per i
[...] motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado
- in ogni caso, confermare la condanna dell'Avv. a pagare a favore di Parte_1 la somma di Euro 5.903,32 oltre interessi al tasso convenzionale Controparte_1 dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese liquidate in sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deducendo violazione dell'art. 20 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché violazione del principio dell'onere della prova e carenza di motivazione, l'avv. ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3003/2023 emessa Parte_1 il 13.4.2023 dal Tribunale di Milano, che, pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 20125/2021 ottenuto nei suoi confronti da per Controparte_1
l'importo di € 6.021,78 relativo a fornitura di servizi di telefonia, ha rigettato le eccezioni di incompetenza territoriale, di improcedibilità della pretesa creditoria e di prescrizione del credito sollevate dall'opponente e, ritenuta la non spettanza degli importi cd. extra soglia (anche alla luce della delibera n. 152/2022 assunta dal OR Lazio in sede di procedura di conciliazione), ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'avv.
a corrispondere a la minor somma di € 5.903,32, oltre Pt_1 Controparte_1 interessi, nonché alla rifusione in favore di controparte del 95% delle spese di lite, ovvero
€ 3.116,00 oltre accessori.
Si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 348bis c.p.c.; in punto di merito, ne ha chiesto il rigetto per totale infondatezza.
Alla prima udienza del 26.3.2024, non essendo l'appellante comparso, la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. al 7.5.2024.
In tale data, alla presenza di entrambe le parti, il Consigliere Istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza ex art. 283 c.p.c., ha fissato per la rimessione al
Collegio l'udienza del 28.1.2025, con contestuale assegnazione dei termini di cui al pagina 3 di 10 n. r.g. 3190/2023
novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione
*** *** ***
L'eccezione svolta dalla difesa di ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., con Controparte_1 cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art
352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve osservarsi, in punto di fatto, che l'appellante avv. ha adito il Parte_1
Tribunale di Milano – a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. – per opporsi al provvedimento monitorio n. 20125/2021, con cui gli era stato ingiunto di pagare a Controparte_1
l'importo di € 6.021,78, portato da n. 16 fatture, relative a servizi di telefonia, emesse nei suoi confronti tra l'aprile 2016 e l'agosto 2018 sulla base di contratti stipulati il 25.9.2015
e il 21.10.2015.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, per essere competente sotto ogni profilo, ex artt. 18/19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Latina, nonché il mancato esperimento della mediazione, contestando, nel merito, l'esistenza del credito azionato da per avvenuto recesso dal contratto inter partes Controparte_1 nell'anno 2016 e, comunque, per inadempimento della Compagnia consistito, da Parte_2 un lato, nella mancata attivazione della linea Internet e, dall'altro, nell'esecuzione di prestazioni (per acquisto telefonia, schede telefoniche aggiuntive, utilizzo centralino) non richieste e comunque mai ricevute, con addebito di relativi costi. Ha ulteriormente eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle fatture scadute anteriormente al febbraio/maggio 2016 ed ha disconosciuto la conformità agli originali sottoscritti della documentazione contrattuale prodotta da controparte in sede monitoria.
Il Tribunale di Milano, affermata l'irrilevanza del disconoscimento della copia del contratto in data 21.10.2015 per effetto della produzione da parte di Controparte_1 con la comparsa di costituzione e risposta, di “copia del documento completo, costituito da
8 pagine, non seguito da analogo disconoscimento da parte attrice opponente …”, ha ritenuto anche l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e di improcedibilità della pagina 4 di 10 n. r.g. 3190/2023
pretesa creditoria per mancato esperimento della mediazione, nonché dell'eccezione di prescrizione del credito, in presenza di atti interruttivi del relativo termine.
Nel merito, ha osservato che ha dato prova del credito azionato e Controparte_1 che non ha specificamente negato di avere usufruito dei servizi Parte_1 dettagliatamente contabilizzati nelle fatture e neppure … contestato il corretto funzionamento del contatore centrale”, ma ha comunque documentato in fase istruttoria l'emissione da parte del , adito l'8.3.2017, della Delibera n. 152/2022, con Parte_3 la quale è stato disposto il ricalcolo, da parte di degli importi delle Controparte_1 fatture emesse tra la data del relativo reclamo inoltrato alla Compagnia con raccomandata a/r (8.4.2016) e la cessazione del contratto, essendo risultata “da verifica eseguita da personale addetto, … la presenza del limite di 500 minuti e 2Gb con addebito di importi per il superamento di tali limiti”.
Avendo di conseguenza correttamente lavorato il reclamo Controparte_1 amministrativo e provveduto a riaccreditare un importo pari ad € 439,20 portato dalla fattura n° AG07433143, ed affermato inoltre di riconoscere a credito dell'avv. “un Pt_1 ulteriore importo di € 103,70= quale somma di importi extra soglia di cui alle fatture nn°
AG07433143 del 21.05.2016, AG10768614 del 20.07.2016, AG14148798 del 15.09.2016 e
AG17587517 del 09.11.2016”, il Giudice di prime cure ha osservato che “gli importi extra soglia, detti anche “variabili” ammontano ad € 118,46= (IVA compresa), a fronte degli addebiti di cui alle fatture nn° AG07433143 del 21.05.2016, AG10768614 del 20.07.2016,
AG14148798 del 15.09.2016, AG17587517 del 09.11.2016 e AH07138406 del 27 aprile
2017” e, in ragione di ciò, ha revocato il decreto ingiuntivo condannato l'opponente a pagare il minor importo di € 5.903,32, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture sino al saldo effettivo.
Impugnando tale decisione, l'avv. ha dedotto (così testualmente le Parte_1 rubriche):
- “
1. Violazione art. 20 c.p.c.”;
- “
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc – Violazione del principio dell'onere della prova – Carenza di motivazione in merito”.
Sotto il primo profilo, assume l'appellante che, “[p]ur avendo il Giudicante … accolto
l'eccezione di inapplicabilità al caso di specie della clausola inerente l'esistenza di un presunto foro esclusivo, ha errato nel momento in cui ha dichiarato la propria competenza argomentando la decisione sul falso presupposto che ritenendo il credito liquido e determinato o determinabile, doveva applicarsi l'art. 20 c.c. in combinato disposto con
pagina 5 di 10 n. r.g. 3190/2023
l'art. 1182 cc III comma, e dunque facendo riferimento alla sede di al tempo CP_1 della sottoscrizione”, sede ubicata in Ivrea (TO) e non a Milano.
La censura non merita condivisione.
Per contrastare gli argomenti sviluppati dalla difesa dell'appellante sotto il profilo in esame, afferma dal canto suo che la competenza del Tribunale di Controparte_1
Milano andrebbe individuata sia in base alla clausola 11.2 delle Condizioni Generali di
Contratto, relativa al foro convenzionale, “approvata specificamente e doppiamente” dall'avv. sia in quanto foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, Pt_1 risultando ubicata in Milano – Via Lorenteggio n. 240 la propria direzione centrale e dovendo quindi individuarsi in Milano, ex art. 20 c.p.c., il forum destinatae solutionis.
Riguardo al primo aspetto, risulta che le “Condizioni generali di contratto per i servizi di comunicazione elettronica” (doc. 3 appellata), applicabili ai contratti stipulati da
[...] con le aziende, prevedano , all'art. 11.2 (doc.
3-8 appellante), la competenza CP_1 esclusiva del Tribunale di Milano a decidere le eventuali controversie tra le parti (“Tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del
Foro di Milano”).
E nelle copie dei contratti stipulati con l'appellata dall'avv. della quali il Parte_1 primo Giudice ha posto opportunamente in evidenza la difficoltà di lettura, si scorge in effetti il riferimento alla suddetta clausola derogativa della competenza, con richiamo alla stessa e ad alcune altre clausole negoziali, anche non vessatorie, con sottoscrizione in calce del contraente.
Opera dunque, nel caso specifico il principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in presenza di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, contenute nelle condizioni generali, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, anche sommaria, del loro contenuto (v., da ultimo, Cass.
Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024).
Condizioni certamente osservate nel caso in esame, in cui è presente sia il richiamo numerico alla clausola di cui si tratta (“art. 11.2”), sia l'indicazione sintetica del relativo contenuto (“Foro competente”).
Deve quindi ritenersi che il Tribunale di Milano fosse competente a conoscere della presente controversia in quanto foro convenzionale in deroga a quello territoriale stabilito per legge, non ponendosi tale statuizione in contrasto con quanto al riguardo affermato pagina 6 di 10 n. r.g. 3190/2023
nella sentenza oggetto di gravame, ove il Giudice, senza esprimersi sulla scelta del foro per accordo delle parti, si limita ad individuare la propria competenza “in ragione del combinato disposto degli artt. 20 cp.c. e 1182, terzo comma c.c., quale foro nella cui circoscrizione è presente il domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione pecuniaria”, aspetto sul quale la Corte non ha a tal punto ragione di pronunciarsi.
Con il secondo motivo, l'avv. lamenta che il Tribunale, pur avendo Parte_1 riconosciuto la fondatezza delle proprie ragioni riguardo all'erroneità dei calcoli di all'origine della pretesa azionata in sede monitoria, soprattutto alla Controparte_1 luce della prodotta delibera n. 152/2022 del OR , avrebbe poi recepito Pt_3 pedissequamente i risultati del ricalcolo operato dalla creditrice all'udienza del 13.4.2023, la cui correttezza non vi sarebbe stato modo di verificare.
Assume quindi che, da un riesame delle fatture effettuato alla luce della suddetta delibera, la somma a proprio credito sarebbe pari ad € 2.616,16, IVA compresa, così calcolata:
“- Euro 2.047,92 per Importo contrattuale fatture emesse dal 28.01.2016 al 20.02.2017
(data di passaggio a TIM SPA);
- Euro 640,50 per rate residue apparato Iphone 6s Plus;
- Euro 122,50 per rate residue apparato Samsung Galaxy Tab A;
- Euro 175,74 per penali rescissione contrattuale fisso e mobile;
- A detrarre Euro 370,00 quale indennizzo riconosciuto dal per i disservizi Parte_3 arrecati e mai accreditati in proprio favore”.
Preso atti tali allegazioni, occorre considerare come, con la Delibera n. 152/2022 del al quale l'appellante fa riferimento, sia stato imposto a Parte_3 Controparte_1 il pagamento di € 320,00 in favore dell'avv. “per malfunzionamenti sui servizi
[...] Pt_1
Voce e Internet, in ragione di € 2,50 x n. 32 giorni (dovuta nel doppio in quanto utenza business)”, trattandosi di malfunzionamenti verificati il 14.12.2015 e risolti (con ritardo) il
28.1.2016, e sia stato inoltre rilevato, quanto all'illegittima fatturazione contestata dall'utente in data 8.4.2016, che, “stante la sottoscrizione del contratto business Box Office Free, Relax e Ultrabroadband” e “la presenza del limite di 500 minuti e due Gb con addebito di importi per il superamento di tali limiti”, in data Controparte_1
15.5.2016, pur avendo informato l'utente “che avrebbe provveduto alla normalizzazione della situazione e che avrebbe riaccreditato gli importi erroneamente addebitati”, in seguito non aveva provveduto al ricalcolo degli addebiti con storno degli importi relativi al servizio non usufruito.
pagina 7 di 10 n. r.g. 3190/2023
È stato quindi affermato che le fatture emesse da in epoca Controparte_1 successiva alla contestazione dell'8.04.2016 erano da considerarsi illegittime e la stessa era perciò tenuta a rideterminare le somme effettivamente dovute, Controparte_1 non avendo l'utente le competenze necessarie per provvedervi di propria iniziativa.
Il chiaro contenuto della decisione rende ragione dell'infondatezza della tesi di parte appellante, secondo la quale non avrebbe diritto ad ottenere alcuna Controparte_1 somma per i servizi di telefonia di cui alle fatture emesse tra il 28.1.2016 e il 20.2.2017, per complessivi € 2.047,92.
Se infatti la delibera n. 152/2022 stabilisce l'illegittimità delle fatture successive all'8.04.2016, non ne giustifica tuttavia lo storno integrale, ma solo la rideterminazione degli importi, con scorporo degli addebiti in eccedenza rispetto al limite di 500 minuti e 2
Gb come da contratto.
Fermo dunque quanto deliberato dal , l'appellata, avendo ottenuto in data Parte_3
29.10.2021 il decreto ingiuntivo n. 20125/2021 per complessivi € 6.021,078 nei confronti dell'avv. in forza di n. 16 fatture con scadenze comprese tra il 12.4.2016 e il Pt_1
17.8.20181, ed avendo già provveduto a riaccreditare una somma parti ad € 439,20 nella fattura n. AG07433143, all'udienza del 13.4.2023 ha ridotto la propria pretesa di € 103,70, sul rilievo di aver “ricalcolato le fatture successive alla delibera … stornando dalle stesse gli "importi extra addebitati per il superamento del traffico dati e tempo" per le chiamate voce” con riferimento alle fatture azionate nn. AG07433143 del 21 maggio 2016,
AG10768614 del 20 luglio 2016, AG14148798 del 15 settembre 2016 e AG17587517 del
09 novembre 2016”.
Considera la Corte che l'importo di € 103,70 sia corretto.
Esaminando le fatture indicate, risulta infatti un addebito di importi extra per € 30,00 quanto alla fattura n. AG07433143, per € 25,00 quanto alla fattura n. AG10768614, per €
20,00 quanto alla fattura AG14148798, per € 10,00 quanto alla fattura AG17587517, e così, complessivamente, per € 85,00, importo che, incrementato di IVA al 22%, si ricalcola in effetti in € 103,70 come indicato dall'appellata.
Non vi sono addebiti per il titolo in esame nelle fatture successive (compresa la n.
AH07138406 scad. 17.5.2017 menzionata nella sentenza di primo grado) e dunque non si pagina 8 di 10 n. r.g. 3190/2023
comprende la ragione per cui il Tribunale abbia ritenuto di quantificare gli importi extra soglia nella diversa misura di € 118,46.
In difetto di appello incidentale sul punto, deve mantenersi comunque fermo tale ultimo importo quale credito riconosciuto in capo all'appellante.
Con il presente appello, come detto, si invoca anche la pretesa non spettanza in favore dell'appellata degli importi di “€ 640,50 per rate residue apparato Iphone 6s Plus”, di
“€122,50 per rate residue apparato Samsung Galaxy Tab A” e di “€ 175,74 per penali rescissione contrattuale fisso e mobile”.
Si tratta di questione nuova, che non ha trovato specifico ingresso nel giudizio di primo grado, e che deve quindi considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.c.
Ad ogni modo, non vi è ragione di decurtare ulteriormente il credito riconosciuto in capo a degli importi di “€ 640,50 per rate residue apparato Iphone 6s Controparte_1
Plus” e di “€ 122,50 per rate residue apparato Samsung Galaxy Tab A”, trattandosi del prezzo ancora da pagare (non contestato nel suo complessivo ammontare) di apparecchi telefonici che l'avv. non nega di avere acquistato e giustificandosi la Parte_1 richiesta di tale prezzo in un'unica soluzione quale conseguenza della subitanea interruzione del rapporto tra le parti.
Quanto all'importo di € 175,74, corrispondente alle penali spettanti alla Compagnia telefonica per l'anticipato recesso dell'utente, deve osservarsi che l'avv. risulta aver Pt_1 accettato quanto al riguardo previsto dall'art. 6 nelle Condizioni generali di contratto con sottoscrizione della relativa clausola (richiamata per numero e contenuto) anche ai sensi dell'art 1341 e 1342 c.c.
Parte appellante chiede infine la detrazione dell'importo di € 370,00 corrispondente all'indennizzo riconosciuto dal per i disservizi arrecati da controparte. Parte_3
Sotto tale profilo, l'appello è fondato.
ha dichiarato solo all'udienza del 13.4.2023 di aver “provveduto a Controparte_1 versare con bonifico, valuta 27.10.2022, sul conto corrente dell'avvocato l'importo Pt_1 di € 320,00= per indennizzo malfunzionamento … ed € 50,00= per spese di procedura”.
Contrariamente a quanto l'appellata assume, l'appellante ha contestato di avere ricevuto tali pagamenti, chiedendone il riconoscimento in proprio favore in quanto “mai accreditati” (atto di appello - pag. 12).
pagina 9 di 10 n. r.g. 3190/2023
Sarebbe stato quindi onere di fornire dimostrazione documentale Controparte_1 del relativo bonifico effettivamente eseguito.
In difetto di tale prova, la somma di € 5.903,24 riconosciuta in suo favore dal primo Giudice va quindi decurtata dell'ulteriore importo di € 370,00, con la conseguenza che, in riforma sul punto della sentenza oggetto di gravame, è condannato a Parte_1 pagare a l'importo di € 5.533,24, oltre interessi legali dalla Controparte_1 scadenza delle singole fatture al saldo come già statuito.
Per quanto concerne il regolamento delle spese, ritiene la Corte, visto l'esito dell'appello, che debba disporsene la compensazione in ragione del 5% anche nel presente grado e vada quindi condannato a rifondere in favore di il Parte_1 Controparte_1 restante 95% per l'importo già ridotto di cui al dispositivo, liquidato secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022 in applicazione dei parametri medi stabiliti per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase di trattazione, per la quale la liquidazione avviene in applicazione dei parametri minimi dato il modesto impegno difensivo dalla medesima richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, e in parziale riforma della sentenza n. 3003/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 13.4.2023, che nel resto integralmente conferma, condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 5.533,24, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) dichiara le spese del presente grado compensate in ragione del 5% e conseguentemente condanna l'appellante a rifondere in favore di il Parte_1 Controparte_1
95% di tali spese, liquidate per la quota nell'importo già ridotto di € 4.643,60 per compensi
(di cui € 1.077,30 per la fase di studio, € 874,95 per la fase introduttiva, € 875,90 per fase di trattazione/istruttoria ed € 1.815,45 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge;
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 3
Febbraio 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fattura n. AG04469163 scad. 12.4.2016 di € 649,86; Fattura n. AG07433143 scad. 10.6.2016 di € 539,97; Fattura n. AG10 768614 scad.
9.8.2016 di € 570,47; Fattura n. AG14148798 scad.
5.10.2016 di € 560,27; Fattura n. AG17587517 scad. 29.11.2016 di € 1.216,21; Fattura n. AH00012035 scad. 24.1.2017 di € 263,49; Fattura n. AH0352217 scad. 22.3.2017 di € 254,98; Fattura n. AH07138406 scad. 17.5.2017 di € 255,10; Fattura n. AH10775876 scad. 11.7.2017 di € 254,98; Fattura n. AH14444606 scad.
5.9.2017 di € 254,98; Fattura n. AH18129056 scad. 31.10.2017 di € 254,98; Fattura n. AH21865585 scad. 28.12.2017 di € 233,26; Fattura n. AI01896614 scad.
21.2.2018 di € 233,26; Fattura n. AI05768376 scad. 17.4.2018 di € 233,26; Fattura n. AI09672517 scad. 18.6.2018 di € 232,65; Fattura
n. AI13634841 scad. 17.8.2018 di € 14,06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3190/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANIA Parte_1 C.F._1
CANGIANO, elettivamente domiciliato in VIA CRISTOFARO COLOMBO 114 04010
ROCCAGORGA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO Controparte_1 P.IVA_1
FIORUCCI, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 13 20122 MILANO presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: n. r.g. 3190/2023
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio di primo grado per le motivazioni indicate stante l'erroneità della sentenza nella qualificazione della sede di parte opposta in Milano, e non a Ivrea (Torino).
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.3003/2023 emessa dal Tribunale di Milano, nell'ambito del giudizio n.r.g.1299/2022, pubblicata in data 13 aprile
2023 Repert. N.3219/2023 del 14.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In Via pregiudiziale al merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 20125/2021 oggi opposto in quanto emesso da Ufficio Giudiziario territorialmente incompetente, e segnatamente dall'intestato Trib. Di Milano, per essere competente sotto ogni possibile criterio di collegamento utilizzabile ex artt. art. 19 e20 c.p.c. il Tribunale di Latina, giusta per altro inapplicabilità/inesistenza di clausola di competenza esclusiva debitamente sottoscritta ex artt. 1341/1342 c.c.;
2. In Via subordinata e preliminare rilevato il mancato esperimento dell'iter proprio del procedimento di mediazione, che la parte (ipoteticamente) creditrice deve instaurare, si richiede adottarsi ogni consequenziale provvedimento pena la revoca del decreto opposto per connessa/rilevata improcedibilità;
3. In via ulteriormente subordinata e nel merito, previo rigetto/diniego di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo de quo, stante le contestazioni circa il disconoscimento della documentazione prodotta in atti, e stante la carenza di prova eccepita circa l'avvenuta esecuzione della controprestazione dettagliata in fattura, revocare il decreto ingiuntivo emesso in quanto illegittimo, nullo e non provato per tutti i motivi di cui ai punti n. 3-4-5 della presente citazione in opposizione e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
[…]”.
Per l'Appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 2 di 10 n. r.g. 3190/2023
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter cpc per i motivi esposti in narrativa, rigettando l'impugnazione
nel merito:
- rigettare l'appello e respingere le domande ed eccezioni proposte dall'Avv. Parte_1 volte alla riforma della sentenza impugnata, in quanto infondate in fatto e diritto per i
[...] motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado
- in ogni caso, confermare la condanna dell'Avv. a pagare a favore di Parte_1 la somma di Euro 5.903,32 oltre interessi al tasso convenzionale Controparte_1 dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese liquidate in sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deducendo violazione dell'art. 20 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché violazione del principio dell'onere della prova e carenza di motivazione, l'avv. ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3003/2023 emessa Parte_1 il 13.4.2023 dal Tribunale di Milano, che, pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 20125/2021 ottenuto nei suoi confronti da per Controparte_1
l'importo di € 6.021,78 relativo a fornitura di servizi di telefonia, ha rigettato le eccezioni di incompetenza territoriale, di improcedibilità della pretesa creditoria e di prescrizione del credito sollevate dall'opponente e, ritenuta la non spettanza degli importi cd. extra soglia (anche alla luce della delibera n. 152/2022 assunta dal OR Lazio in sede di procedura di conciliazione), ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'avv.
a corrispondere a la minor somma di € 5.903,32, oltre Pt_1 Controparte_1 interessi, nonché alla rifusione in favore di controparte del 95% delle spese di lite, ovvero
€ 3.116,00 oltre accessori.
Si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 348bis c.p.c.; in punto di merito, ne ha chiesto il rigetto per totale infondatezza.
Alla prima udienza del 26.3.2024, non essendo l'appellante comparso, la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. al 7.5.2024.
In tale data, alla presenza di entrambe le parti, il Consigliere Istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza ex art. 283 c.p.c., ha fissato per la rimessione al
Collegio l'udienza del 28.1.2025, con contestuale assegnazione dei termini di cui al pagina 3 di 10 n. r.g. 3190/2023
novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione
*** *** ***
L'eccezione svolta dalla difesa di ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., con Controparte_1 cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art
352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Deve osservarsi, in punto di fatto, che l'appellante avv. ha adito il Parte_1
Tribunale di Milano – a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. – per opporsi al provvedimento monitorio n. 20125/2021, con cui gli era stato ingiunto di pagare a Controparte_1
l'importo di € 6.021,78, portato da n. 16 fatture, relative a servizi di telefonia, emesse nei suoi confronti tra l'aprile 2016 e l'agosto 2018 sulla base di contratti stipulati il 25.9.2015
e il 21.10.2015.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, per essere competente sotto ogni profilo, ex artt. 18/19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Latina, nonché il mancato esperimento della mediazione, contestando, nel merito, l'esistenza del credito azionato da per avvenuto recesso dal contratto inter partes Controparte_1 nell'anno 2016 e, comunque, per inadempimento della Compagnia consistito, da Parte_2 un lato, nella mancata attivazione della linea Internet e, dall'altro, nell'esecuzione di prestazioni (per acquisto telefonia, schede telefoniche aggiuntive, utilizzo centralino) non richieste e comunque mai ricevute, con addebito di relativi costi. Ha ulteriormente eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle fatture scadute anteriormente al febbraio/maggio 2016 ed ha disconosciuto la conformità agli originali sottoscritti della documentazione contrattuale prodotta da controparte in sede monitoria.
Il Tribunale di Milano, affermata l'irrilevanza del disconoscimento della copia del contratto in data 21.10.2015 per effetto della produzione da parte di Controparte_1 con la comparsa di costituzione e risposta, di “copia del documento completo, costituito da
8 pagine, non seguito da analogo disconoscimento da parte attrice opponente …”, ha ritenuto anche l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e di improcedibilità della pagina 4 di 10 n. r.g. 3190/2023
pretesa creditoria per mancato esperimento della mediazione, nonché dell'eccezione di prescrizione del credito, in presenza di atti interruttivi del relativo termine.
Nel merito, ha osservato che ha dato prova del credito azionato e Controparte_1 che non ha specificamente negato di avere usufruito dei servizi Parte_1 dettagliatamente contabilizzati nelle fatture e neppure … contestato il corretto funzionamento del contatore centrale”, ma ha comunque documentato in fase istruttoria l'emissione da parte del , adito l'8.3.2017, della Delibera n. 152/2022, con Parte_3 la quale è stato disposto il ricalcolo, da parte di degli importi delle Controparte_1 fatture emesse tra la data del relativo reclamo inoltrato alla Compagnia con raccomandata a/r (8.4.2016) e la cessazione del contratto, essendo risultata “da verifica eseguita da personale addetto, … la presenza del limite di 500 minuti e 2Gb con addebito di importi per il superamento di tali limiti”.
Avendo di conseguenza correttamente lavorato il reclamo Controparte_1 amministrativo e provveduto a riaccreditare un importo pari ad € 439,20 portato dalla fattura n° AG07433143, ed affermato inoltre di riconoscere a credito dell'avv. “un Pt_1 ulteriore importo di € 103,70= quale somma di importi extra soglia di cui alle fatture nn°
AG07433143 del 21.05.2016, AG10768614 del 20.07.2016, AG14148798 del 15.09.2016 e
AG17587517 del 09.11.2016”, il Giudice di prime cure ha osservato che “gli importi extra soglia, detti anche “variabili” ammontano ad € 118,46= (IVA compresa), a fronte degli addebiti di cui alle fatture nn° AG07433143 del 21.05.2016, AG10768614 del 20.07.2016,
AG14148798 del 15.09.2016, AG17587517 del 09.11.2016 e AH07138406 del 27 aprile
2017” e, in ragione di ciò, ha revocato il decreto ingiuntivo condannato l'opponente a pagare il minor importo di € 5.903,32, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture sino al saldo effettivo.
Impugnando tale decisione, l'avv. ha dedotto (così testualmente le Parte_1 rubriche):
- “
1. Violazione art. 20 c.p.c.”;
- “
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc – Violazione del principio dell'onere della prova – Carenza di motivazione in merito”.
Sotto il primo profilo, assume l'appellante che, “[p]ur avendo il Giudicante … accolto
l'eccezione di inapplicabilità al caso di specie della clausola inerente l'esistenza di un presunto foro esclusivo, ha errato nel momento in cui ha dichiarato la propria competenza argomentando la decisione sul falso presupposto che ritenendo il credito liquido e determinato o determinabile, doveva applicarsi l'art. 20 c.c. in combinato disposto con
pagina 5 di 10 n. r.g. 3190/2023
l'art. 1182 cc III comma, e dunque facendo riferimento alla sede di al tempo CP_1 della sottoscrizione”, sede ubicata in Ivrea (TO) e non a Milano.
La censura non merita condivisione.
Per contrastare gli argomenti sviluppati dalla difesa dell'appellante sotto il profilo in esame, afferma dal canto suo che la competenza del Tribunale di Controparte_1
Milano andrebbe individuata sia in base alla clausola 11.2 delle Condizioni Generali di
Contratto, relativa al foro convenzionale, “approvata specificamente e doppiamente” dall'avv. sia in quanto foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, Pt_1 risultando ubicata in Milano – Via Lorenteggio n. 240 la propria direzione centrale e dovendo quindi individuarsi in Milano, ex art. 20 c.p.c., il forum destinatae solutionis.
Riguardo al primo aspetto, risulta che le “Condizioni generali di contratto per i servizi di comunicazione elettronica” (doc. 3 appellata), applicabili ai contratti stipulati da
[...] con le aziende, prevedano , all'art. 11.2 (doc.
3-8 appellante), la competenza CP_1 esclusiva del Tribunale di Milano a decidere le eventuali controversie tra le parti (“Tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del
Foro di Milano”).
E nelle copie dei contratti stipulati con l'appellata dall'avv. della quali il Parte_1 primo Giudice ha posto opportunamente in evidenza la difficoltà di lettura, si scorge in effetti il riferimento alla suddetta clausola derogativa della competenza, con richiamo alla stessa e ad alcune altre clausole negoziali, anche non vessatorie, con sottoscrizione in calce del contraente.
Opera dunque, nel caso specifico il principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in presenza di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, contenute nelle condizioni generali, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, anche sommaria, del loro contenuto (v., da ultimo, Cass.
Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024).
Condizioni certamente osservate nel caso in esame, in cui è presente sia il richiamo numerico alla clausola di cui si tratta (“art. 11.2”), sia l'indicazione sintetica del relativo contenuto (“Foro competente”).
Deve quindi ritenersi che il Tribunale di Milano fosse competente a conoscere della presente controversia in quanto foro convenzionale in deroga a quello territoriale stabilito per legge, non ponendosi tale statuizione in contrasto con quanto al riguardo affermato pagina 6 di 10 n. r.g. 3190/2023
nella sentenza oggetto di gravame, ove il Giudice, senza esprimersi sulla scelta del foro per accordo delle parti, si limita ad individuare la propria competenza “in ragione del combinato disposto degli artt. 20 cp.c. e 1182, terzo comma c.c., quale foro nella cui circoscrizione è presente il domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione pecuniaria”, aspetto sul quale la Corte non ha a tal punto ragione di pronunciarsi.
Con il secondo motivo, l'avv. lamenta che il Tribunale, pur avendo Parte_1 riconosciuto la fondatezza delle proprie ragioni riguardo all'erroneità dei calcoli di all'origine della pretesa azionata in sede monitoria, soprattutto alla Controparte_1 luce della prodotta delibera n. 152/2022 del OR , avrebbe poi recepito Pt_3 pedissequamente i risultati del ricalcolo operato dalla creditrice all'udienza del 13.4.2023, la cui correttezza non vi sarebbe stato modo di verificare.
Assume quindi che, da un riesame delle fatture effettuato alla luce della suddetta delibera, la somma a proprio credito sarebbe pari ad € 2.616,16, IVA compresa, così calcolata:
“- Euro 2.047,92 per Importo contrattuale fatture emesse dal 28.01.2016 al 20.02.2017
(data di passaggio a TIM SPA);
- Euro 640,50 per rate residue apparato Iphone 6s Plus;
- Euro 122,50 per rate residue apparato Samsung Galaxy Tab A;
- Euro 175,74 per penali rescissione contrattuale fisso e mobile;
- A detrarre Euro 370,00 quale indennizzo riconosciuto dal per i disservizi Parte_3 arrecati e mai accreditati in proprio favore”.
Preso atti tali allegazioni, occorre considerare come, con la Delibera n. 152/2022 del al quale l'appellante fa riferimento, sia stato imposto a Parte_3 Controparte_1 il pagamento di € 320,00 in favore dell'avv. “per malfunzionamenti sui servizi
[...] Pt_1
Voce e Internet, in ragione di € 2,50 x n. 32 giorni (dovuta nel doppio in quanto utenza business)”, trattandosi di malfunzionamenti verificati il 14.12.2015 e risolti (con ritardo) il
28.1.2016, e sia stato inoltre rilevato, quanto all'illegittima fatturazione contestata dall'utente in data 8.4.2016, che, “stante la sottoscrizione del contratto business Box Office Free, Relax e Ultrabroadband” e “la presenza del limite di 500 minuti e due Gb con addebito di importi per il superamento di tali limiti”, in data Controparte_1
15.5.2016, pur avendo informato l'utente “che avrebbe provveduto alla normalizzazione della situazione e che avrebbe riaccreditato gli importi erroneamente addebitati”, in seguito non aveva provveduto al ricalcolo degli addebiti con storno degli importi relativi al servizio non usufruito.
pagina 7 di 10 n. r.g. 3190/2023
È stato quindi affermato che le fatture emesse da in epoca Controparte_1 successiva alla contestazione dell'8.04.2016 erano da considerarsi illegittime e la stessa era perciò tenuta a rideterminare le somme effettivamente dovute, Controparte_1 non avendo l'utente le competenze necessarie per provvedervi di propria iniziativa.
Il chiaro contenuto della decisione rende ragione dell'infondatezza della tesi di parte appellante, secondo la quale non avrebbe diritto ad ottenere alcuna Controparte_1 somma per i servizi di telefonia di cui alle fatture emesse tra il 28.1.2016 e il 20.2.2017, per complessivi € 2.047,92.
Se infatti la delibera n. 152/2022 stabilisce l'illegittimità delle fatture successive all'8.04.2016, non ne giustifica tuttavia lo storno integrale, ma solo la rideterminazione degli importi, con scorporo degli addebiti in eccedenza rispetto al limite di 500 minuti e 2
Gb come da contratto.
Fermo dunque quanto deliberato dal , l'appellata, avendo ottenuto in data Parte_3
29.10.2021 il decreto ingiuntivo n. 20125/2021 per complessivi € 6.021,078 nei confronti dell'avv. in forza di n. 16 fatture con scadenze comprese tra il 12.4.2016 e il Pt_1
17.8.20181, ed avendo già provveduto a riaccreditare una somma parti ad € 439,20 nella fattura n. AG07433143, all'udienza del 13.4.2023 ha ridotto la propria pretesa di € 103,70, sul rilievo di aver “ricalcolato le fatture successive alla delibera … stornando dalle stesse gli "importi extra addebitati per il superamento del traffico dati e tempo" per le chiamate voce” con riferimento alle fatture azionate nn. AG07433143 del 21 maggio 2016,
AG10768614 del 20 luglio 2016, AG14148798 del 15 settembre 2016 e AG17587517 del
09 novembre 2016”.
Considera la Corte che l'importo di € 103,70 sia corretto.
Esaminando le fatture indicate, risulta infatti un addebito di importi extra per € 30,00 quanto alla fattura n. AG07433143, per € 25,00 quanto alla fattura n. AG10768614, per €
20,00 quanto alla fattura AG14148798, per € 10,00 quanto alla fattura AG17587517, e così, complessivamente, per € 85,00, importo che, incrementato di IVA al 22%, si ricalcola in effetti in € 103,70 come indicato dall'appellata.
Non vi sono addebiti per il titolo in esame nelle fatture successive (compresa la n.
AH07138406 scad. 17.5.2017 menzionata nella sentenza di primo grado) e dunque non si pagina 8 di 10 n. r.g. 3190/2023
comprende la ragione per cui il Tribunale abbia ritenuto di quantificare gli importi extra soglia nella diversa misura di € 118,46.
In difetto di appello incidentale sul punto, deve mantenersi comunque fermo tale ultimo importo quale credito riconosciuto in capo all'appellante.
Con il presente appello, come detto, si invoca anche la pretesa non spettanza in favore dell'appellata degli importi di “€ 640,50 per rate residue apparato Iphone 6s Plus”, di
“€122,50 per rate residue apparato Samsung Galaxy Tab A” e di “€ 175,74 per penali rescissione contrattuale fisso e mobile”.
Si tratta di questione nuova, che non ha trovato specifico ingresso nel giudizio di primo grado, e che deve quindi considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.c.
Ad ogni modo, non vi è ragione di decurtare ulteriormente il credito riconosciuto in capo a degli importi di “€ 640,50 per rate residue apparato Iphone 6s Controparte_1
Plus” e di “€ 122,50 per rate residue apparato Samsung Galaxy Tab A”, trattandosi del prezzo ancora da pagare (non contestato nel suo complessivo ammontare) di apparecchi telefonici che l'avv. non nega di avere acquistato e giustificandosi la Parte_1 richiesta di tale prezzo in un'unica soluzione quale conseguenza della subitanea interruzione del rapporto tra le parti.
Quanto all'importo di € 175,74, corrispondente alle penali spettanti alla Compagnia telefonica per l'anticipato recesso dell'utente, deve osservarsi che l'avv. risulta aver Pt_1 accettato quanto al riguardo previsto dall'art. 6 nelle Condizioni generali di contratto con sottoscrizione della relativa clausola (richiamata per numero e contenuto) anche ai sensi dell'art 1341 e 1342 c.c.
Parte appellante chiede infine la detrazione dell'importo di € 370,00 corrispondente all'indennizzo riconosciuto dal per i disservizi arrecati da controparte. Parte_3
Sotto tale profilo, l'appello è fondato.
ha dichiarato solo all'udienza del 13.4.2023 di aver “provveduto a Controparte_1 versare con bonifico, valuta 27.10.2022, sul conto corrente dell'avvocato l'importo Pt_1 di € 320,00= per indennizzo malfunzionamento … ed € 50,00= per spese di procedura”.
Contrariamente a quanto l'appellata assume, l'appellante ha contestato di avere ricevuto tali pagamenti, chiedendone il riconoscimento in proprio favore in quanto “mai accreditati” (atto di appello - pag. 12).
pagina 9 di 10 n. r.g. 3190/2023
Sarebbe stato quindi onere di fornire dimostrazione documentale Controparte_1 del relativo bonifico effettivamente eseguito.
In difetto di tale prova, la somma di € 5.903,24 riconosciuta in suo favore dal primo Giudice va quindi decurtata dell'ulteriore importo di € 370,00, con la conseguenza che, in riforma sul punto della sentenza oggetto di gravame, è condannato a Parte_1 pagare a l'importo di € 5.533,24, oltre interessi legali dalla Controparte_1 scadenza delle singole fatture al saldo come già statuito.
Per quanto concerne il regolamento delle spese, ritiene la Corte, visto l'esito dell'appello, che debba disporsene la compensazione in ragione del 5% anche nel presente grado e vada quindi condannato a rifondere in favore di il Parte_1 Controparte_1 restante 95% per l'importo già ridotto di cui al dispositivo, liquidato secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022 in applicazione dei parametri medi stabiliti per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase di trattazione, per la quale la liquidazione avviene in applicazione dei parametri minimi dato il modesto impegno difensivo dalla medesima richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, e in parziale riforma della sentenza n. 3003/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 13.4.2023, che nel resto integralmente conferma, condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 5.533,24, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) dichiara le spese del presente grado compensate in ragione del 5% e conseguentemente condanna l'appellante a rifondere in favore di il Parte_1 Controparte_1
95% di tali spese, liquidate per la quota nell'importo già ridotto di € 4.643,60 per compensi
(di cui € 1.077,30 per la fase di studio, € 874,95 per la fase introduttiva, € 875,90 per fase di trattazione/istruttoria ed € 1.815,45 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge;
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 3
Febbraio 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fattura n. AG04469163 scad. 12.4.2016 di € 649,86; Fattura n. AG07433143 scad. 10.6.2016 di € 539,97; Fattura n. AG10 768614 scad.
9.8.2016 di € 570,47; Fattura n. AG14148798 scad.
5.10.2016 di € 560,27; Fattura n. AG17587517 scad. 29.11.2016 di € 1.216,21; Fattura n. AH00012035 scad. 24.1.2017 di € 263,49; Fattura n. AH0352217 scad. 22.3.2017 di € 254,98; Fattura n. AH07138406 scad. 17.5.2017 di € 255,10; Fattura n. AH10775876 scad. 11.7.2017 di € 254,98; Fattura n. AH14444606 scad.
5.9.2017 di € 254,98; Fattura n. AH18129056 scad. 31.10.2017 di € 254,98; Fattura n. AH21865585 scad. 28.12.2017 di € 233,26; Fattura n. AI01896614 scad.
21.2.2018 di € 233,26; Fattura n. AI05768376 scad. 17.4.2018 di € 233,26; Fattura n. AI09672517 scad. 18.6.2018 di € 232,65; Fattura
n. AI13634841 scad. 17.8.2018 di € 14,06