Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 20.5.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10883/2024 R.G,
PROMOSSA DA
, c.f. nato a [...], in data [...], residente in [...]C.F._1
Castello (CT), Via Firenze n. 116/A, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Rosaria Di
Raimondo e Maria Grazia Grasso, presso il cui studio in Aci Castello (CT) Via Firenze n. 135 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del – Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis,
[...]
comma 1, c.p.c., dal funzionario dott. Alessio Mario Riccobene;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali ATA III Fascia, triennio 2024/2027, profilo di collaboratore scolastico;
Terzi chiamati - contumaci
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con domanda cautelare depositato in data 20.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il TR di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere incluso nelle graduatorie di III fascia ATA, profilo di collaboratore scolastico;
b) che, con decreto n. 806 del 2.2.2022, il Dirigente scolastico ha convalidato il punteggio nella graduatoria di III Fascia per il triennio
2021/2024 col punteggio di 11,95 per Collaboratore scolastico, di 13,25 per Assistente Amministrativo, di 12,25 per Assistente Tecnico;
c) che i predetti punteggi derivano dal fatto che il servizio militare di leva
è stato valutato 0,6 e non 6 punti, in quanto svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale); d) che, per l'attuale triennio, il punteggio è stato
14,75 per Assistente Tecnico.
Il ricorrente, deducendo di aver diritto all'attribuzione di un maggiore punteggio per il servizio di leva prestato, ha così concluso: “accertare, che gli anni di servizio militare di leva prestati dal Sig.
[...]
dopo il conseguimento del titolo di accesso (conseguito nell'a.s. 2005 – 2006) sono quattro (dal Parte_1
10 dicembre 2007 al 27 novembre 2009; dal 01 giugno 2010 al 31 maggio 2011; dal 08 ottobre 2012 al
07 ottobre 2013); condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria in essere 2024/2027 e successive;
ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. se, con il nuovo punteggio Parte_1
ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2024-2027. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Fissata l'udienza per il 23.1.2025, con contestuale rigetto dell'istanza di pronuncia inaudita altera parte del provvedimento cautelare richiesto, con memoria depositata il 7.1.2025 si è costituito il
[...]
, il quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, Controparte_1
nonché l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Autorizzata e ritualmente eseguita la notifica per pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio i terzi controinteressati, litisconsorti necessari.
L'udienza del 20.5.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Va dichiarata la contumacia dei terzi controinteressati inseriti nelle graduatorie per cui è causa, ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi.
Il ricorrente ha agito in giudizio avendo interesse ad accertare il proprio diritto all'attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva obbligatorio reso non in costanza di nomina ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie previste per il personale ATA.
In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario adito, avendo la controversia in esame oggetto un'attività valutativa non discrezionale della pubblica amministrazione.
Sul punto, le Sezioni Unite, con sentenza n. 9332 del 4.4.2023, hanno precisato: “[…] Così è intervenuto il D.M. n. 50 del 2021 che ha previsto che le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento n.
430/2000. Il medesimo D.M. ha, poi, stabilito i requisiti specifici di accesso alle suddette graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, i requisiti generali di ammissione ed i termini di presentazione delle domande di inserimento o di conferma o di aggiornamento e delle domande di depennamento oltre che le modalità di presentazione di tali domande.
4. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al medesimo decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
La formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima (così, appunto, la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 il D.M. n. 430 del 2000 citati) nonchè, quanto ai termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze, da decreti del
[...]
(cfr. D.M. n. 430 del 2000, art. 8). Controparte_4
Inoltre, a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali.
5. Si aggiunga che, una volta ottenuto l'inserimento e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico. Così, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atto inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego.
6. É stato affermato da questa Corte (v. di recente Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.
Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da
Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198.
Ed infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali.
La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo.
Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo).
Diversamente, la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto - aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Nella fattispecie in esame non si discute certo della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata chiaramente intesa al conseguimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello attribuito.
8. In conclusione, pronunciando sul conflitto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario”.
Alla luce di quanto esposto, poiché nella presente controversia ciò che invoca parte ricorrente è il diritto all'inserimento in graduatoria con un determinato punteggio utile, in forza della corretta interpretazione della legge, senza che venga richiesto l'annullamento di alcun atto amministrativo né, in particolare, del bando, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Nel merito, parte ricorrente si duole del mancato riconoscimento da parte del Controparte_1
del punteggio per il servizio militare reso non in costanza di rapporto nella medesima misura
[...]
con cui viene riconosciuto al servizio reso in costanza di rapporto.
Il D.M.
3.3.2021 n. 50, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, prevede nell'allegato A che il servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Tale disposizione, quindi, prende in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo non svolto in costanza di rapporto di impiego equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali, e prevede un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina.
Lo stesso decreto attribuisce quindi 6 punti per il servizio militare/civile prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare/civile prestato non in costanza di rapporto.
Come evidenziato in altri precedenti di quest'Ufficio (sentenza n. 4859/2024 pubbl. il 28/10/2024, est. dott.ssa Amoroso;
sentenza n. 1869/2024, est. dott.ssa Cutrona;
sentenza n. 5320/2023, est. dott.ssa
Nicosia), la normativa di riferimento risulta conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva, nonché conforme alla norma primaria di riferimento, non potendo definirsi discriminatoria tra le differenti posizioni valutate: da una parte il servizio di leva (o equiparati), reso da chi sia costretto ad assentarsi medio tempore dall'attività lavorativa già in itinere (che ha quindi il pieno diritto a non essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere); dall'altra coloro che hanno prestato servizio di leva a prescindere da un rapporto lavorativo in essere. Non sorge in tale ultimo caso un pregiudizio alla «posizione di lavoro» del cittadino (art. 52
Cost.). La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio non pare munita di fondamento, sia in quanto non rinviene il presupposto nella disciplina legislativa di riferimento, con la quale, piuttosto, pare porsi in contrasto, sia perché vengono in considerazione situazioni effettivamente differenti, cui è possibile riservare un trattamento diverso.
In particolare, come rilevato nei richiamati precedenti di questo TR (sentenze n. 4859/2024 e n.
1869/24 cit.): “Diversamente dai casi di cui si è occupata anche la S.C. (tra le altre Cass. n. 5679/2020, richiamata anche da parte ricorrente) “in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione”, la situazione che viene qui in considerazione si profila differente atteso che il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura delle pronunce citate, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego”.
Come ulteriormente messo, poi, in evidenza “Secondo la giurisprudenza di legittimità è illegittima l'interpretazione restrittiva che era stata offerta dal Ministero del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 44/2001 nel senso di valutare il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina, in quanto, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del d.lgs.
n.66/2000, conduce a ritenere “che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (v., in motivazione, Cass. 2.03.2020, n.5679). Dal che, “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, in quanto le selezioni di cui trattasi costituiscono procedure lato sensu concorsuali, perché aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro (Cass. n. 5679 del 2020)” (Cass. 24.02.2021, n. 5004)” (v. Sent. n. 5230/2023). Nel dare attuazione a tale insegnamento, il D.M. n. 50/2021 ha espressamente valutato il servizio di leva, attribuendo un punteggio differente a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto e, in particolare, ha apprezzato l'espletamento di quest'ultimo alla stessa stregua del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali. Ebbene, la ratio della valutabilità del servizio militare risponde all'esigenza di dare a chi abbia prestato servizio di leva le stesse opportunità di accesso al mondo del lavoro di coloro che ne furono esentati, sul presupposto che il servizio militare obbligatorio potrebbe ostacolare o ritardare l'instaurazione dei rapporti d'impiego pubblico (TAR Lazio n. 2515/2010).
Tale impostazione ha, più recentemente, trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità: “il D.M. n.
50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva
(All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono
0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente,
0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma
1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C.
(Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto” (Cass. Sez. L, n. 22432/2024).
Per le superiori considerazioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
Tenuto conto della complessità delle questioni, dell'esito del giudizio e delle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni trattate, le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TR di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, dei soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali ATA III Fascia, triennio 2024/2027, profilo di collaboratore scolastico, rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catania, 21.5.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi