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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/07/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 788/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 788-2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: , nata il [...] a [...] M.mo (CS) e residente Parte_1 C.F._1 in CA (Cs) alla Via P. Togliatti, n. 43/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa PIGNATARO (C.F. - PEC: e Fax C.F._2 Email_1 0985/270410), presso il cui studio sito in CA (CS) viale Europa n. 2 – 87029, elegge domicilio e
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Persona_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele VALENTE, C.F. - PEC: e Fax C.F._4 Email_2 0985877314), presso il cui studio sito in Santa AR del CE (Cs) Via Nazionale, n. 124, elegge domicilio
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Persona_1 depositato il 5 agosto 2024, stante il matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni in CA (Cs) in data 09.10.2016, e registrato agli Atti di Matrimonio Anno 2016, Parte 2, n. 18, Serie A, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli: (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], e C.F.: C.F._5 Parte_3
, nato a [...] il [...],. C.F._6
Questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 90/2024 pubblicata l'8.11.2024 alle condizioni indicate dalle parti e con separata ordinanza ha fissato l'udienza del 13 maggio 2025 per la pronuncia del divorzio. Le parti nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data del 13 maggio 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto in data 10.03.2025 il proprio visto. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 90/2024 pubblicata l'8.11.2024 questo Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Persona_1 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle seguenti condizioni:
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di CA.
- Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di CA, alla Via P. Togliatti, n. 43, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra che Pt_1 qui vivrà con i figli.
- Confermare l'affidamento dei figli, sino al raggiungimento della maggiore età, a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e incontri con il padre per come stabilito nel piano genitoriale di cui al sopra esteso punto 2 delle condizioni di separazione.
- Confermare le condizioni economiche relative alla prole, sia in ordine al mantenimento ordinario, di cui al sopra esteso punto 3 delle condizioni di separazione, che in ordine alla suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, da individuarsi secondo le Linee guida approvate dal Tribunale di Paola, prot. 2130/2017, di cui al sopra esteso punto 3.1.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
2 Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e nella causa civile iscritta al Parte_1 Persona_1 R.G.V.G. n. 788/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in regime di separazione dei beni, in CA (Cs) in data Parte_1 Persona_1 09.10.2016, e registrato agli Atti di Matrimonio Anno 2016, Parte 2, n. 18, Serie A;
- omologa le condizioni e prende atto degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CA (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 788-2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 13.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: , nata il [...] a [...] M.mo (CS) e residente Parte_1 C.F._1 in CA (Cs) alla Via P. Togliatti, n. 43/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa PIGNATARO (C.F. - PEC: e Fax C.F._2 Email_1 0985/270410), presso il cui studio sito in CA (CS) viale Europa n. 2 – 87029, elegge domicilio e
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Persona_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele VALENTE, C.F. - PEC: e Fax C.F._4 Email_2 0985877314), presso il cui studio sito in Santa AR del CE (Cs) Via Nazionale, n. 124, elegge domicilio
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Persona_1 depositato il 5 agosto 2024, stante il matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni in CA (Cs) in data 09.10.2016, e registrato agli Atti di Matrimonio Anno 2016, Parte 2, n. 18, Serie A, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli: (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], e C.F.: C.F._5 Parte_3
, nato a [...] il [...],. C.F._6
Questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 90/2024 pubblicata l'8.11.2024 alle condizioni indicate dalle parti e con separata ordinanza ha fissato l'udienza del 13 maggio 2025 per la pronuncia del divorzio. Le parti nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data del 13 maggio 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto in data 10.03.2025 il proprio visto. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 90/2024 pubblicata l'8.11.2024 questo Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Persona_1 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle seguenti condizioni:
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di CA.
- Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di CA, alla Via P. Togliatti, n. 43, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra che Pt_1 qui vivrà con i figli.
- Confermare l'affidamento dei figli, sino al raggiungimento della maggiore età, a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e incontri con il padre per come stabilito nel piano genitoriale di cui al sopra esteso punto 2 delle condizioni di separazione.
- Confermare le condizioni economiche relative alla prole, sia in ordine al mantenimento ordinario, di cui al sopra esteso punto 3 delle condizioni di separazione, che in ordine alla suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, da individuarsi secondo le Linee guida approvate dal Tribunale di Paola, prot. 2130/2017, di cui al sopra esteso punto 3.1.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
2 Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e nella causa civile iscritta al Parte_1 Persona_1 R.G.V.G. n. 788/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in regime di separazione dei beni, in CA (Cs) in data Parte_1 Persona_1 09.10.2016, e registrato agli Atti di Matrimonio Anno 2016, Parte 2, n. 18, Serie A;
- omologa le condizioni e prende atto degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CA (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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