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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 723/2024
TRA
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Rosalia D'Accardi
-RICORRENTE-
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Michele Losurdo
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Bari CP_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
Considerato che l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 06 febbraio
2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio
Osserva: all'esito dell'intervenuto deposito di note scritte in sostituzione di udienza, preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con cui è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio di cui alla “Convenzione per la trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale” del 03.10.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.01.2024, la ricorrente, , chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente;
Controparte_1 la medesima ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione, depositata per l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice delegato, del 03.07.2024, si costituiva in giudizio il resistente, CP_1 il quale, con il ministero dell'Avv. Michele Losurdo, non opponendosi all'avversaria
[...] domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio civile di cui trattasi, concludeva, a sua volta, come in atti.
Talché, i coniugi, nelle more del procedimento, dichiaravano di aver raggiunto un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni del divorzio.
La domanda divenuta congiunta in corso di causa è fondata e, pertanto, può essere accolta. Invero, è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e successive modifiche e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile, da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi;
-mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale obiettiva situazione e l'inutilità del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché, in accoglimento della domanda, divenuta congiunta in corso di causa, va dichiarato lo Per_ scioglimento del matrimonio civile, dal quale è nata la figlia (03.03.2009).
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Le condizioni di divorzio nelle more concordate dalle parti, di cui alle “Convenzione per la trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale”, sottoscritte in Bari, il
03.10.2024, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositate telematicamente il
18.10.2024, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva che dichiari lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 29 settembre 2011, tra e Parte_1 CP_1
[...]
Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni del divorzio, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale
723/2024, introdotto da , con ricorso depositato in data 08.01.2024, Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Bari (BA), in data 29 settembre 2011, tra e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 170, Parte I, Anno 2011);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di divorzio, di cui alle
“Convenzione per la trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale”, sottoscritte in Bari, il 03.10.2024, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositate telematicamente il 18.10.2024;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera