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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Elena Catalano Presidente dott. Elena Mara Grazioli Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 904/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. CARMINE COLETTA, elettivamente domiciliati in VIA P.IVA_1
MARCONA 39 20129 MILANO presso il difensore appellanti
contro
CONDOMINIO LE TRE VILLE VIA VARANINI 10 MILANO (C.F. ), con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MARIA ODETTE GOGLIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore appellante contro pagina 1 di 10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE MARIA Controparte_1 P.IVA_3
MENOZZI, elettivamente domiciliata in VIA F.LLI CERVI, 3 SAN GIULIANO MILANESE, presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2 [...]
: Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
1982/2024 del Tribunale di Milano, così giudicare contrariis rejectis: A) In via principale e nel merito • accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto accogliere la domanda risarcitoria di di e dell' e condannare il Parte_1 Parte_2 Parte_3
di Milano al risarcimento dei danni da cose in custodia Controparte_2 ex art. 2051 c.c. a favore di per euro 1.700,00 oltre IVA, di per Parte_1 Parte_2 euro 1.200,00 oltre IVA e all' nella somma ritenuta di giustizia per la Parte_3 perdita del lavoro teatrale col di Milano e per la perdita di chances della stessa, oltre interessi CP_3
e rivalutazione dal fatto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per CONDOMINIO LE TRE VILLE VIA VARANINI 10 MILANO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in atti, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, accogliere le seguenti CONCLUSIONI In limine litis:
- dichiarare l'avverso appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc;
In via preliminare: - dichiarare l'avverso appello inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 342, I comma cpc;
In via principale: - per tutti i motivi sopra esposti, rigettare l'appello promosso dalla sig.ra dalla sig.ra e dall' Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 1982/2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte;
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Conclusioni per Controparte_1
pagina 2 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da (C.F.: Parte_1
, (C.F.: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi esposti;
[...] P.IVA_1
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare, parzialmente, la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare le appellanti, (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: , in persona del C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche (doc. 4), in favore di (C.F.: Controparte_1 P.IVA_3
– P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano P.IVA_4
(20145-MI), in P.zza Tre Torri n. 3; 4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1982/24, respingeva le domande proposte da Parte_1
e l' che avevano chiesto la
[...] Parte_2 Parte_3 declaratoria di responsabilità del Milano, Controparte_2 responsabilità per i danni provocati a seguito dell'allagamento occorso in data 10.09.2018 a causa della rottura della tubazione di acqua corrente che serviva il fabbricato condominiale di Via
Varanini 10, in Milano.
2. Parte attrice allegava e deduceva che il giorno 10.09.2018, intorno alle ore 09:00, si verificava un evento eccezionale consistente nella rottura della tubazione idrica che causava la fuoriuscita di acqua che terminava la sua corsa nell'interrato della , dove vi sono le cantine delle attrici;
CP_4 che in loco intervenivano i Vigili del fuoco che redigevano apposito verbale di intervento;
che a causa dell'allagamento si verificavano danni strutturali alle cantine delle parti attrici e ai loro beni personali ivi depositati, nonché danni ai beni di proprietà dell'associazione culturale Parte_3
che ha la sua sede nel citato condominio, in particolare il materiale scenico e scenografico
[...] per spettacoli teatrali, depositati nella cantina della signora presidente della Parte_1
pagina 3 di 10 predetta associazione;
che i danni ammontano complessivamente ad Euro 31.750,00, così suddivisi:
Euro 5.860,00 per danni strutturali alle due cantine di proprietà di e Parte_1 Parte_2
; Euro 11.390,00 per i danni al materiale scenico dell'associazione Euro
[...] Parte_3
14.500,00 per il mancato guadagno per l'attività teatrale perduta negli anni 2018/2019 e 2019/2020 dell'associazione o nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e Parte_3 rivalutazione.
3. Il giudice di prime cure ha osservato che dalla CTU era emerso che la causa dell'allagamento occorso nella cantina delle attrici era imputabile alla “rottura del collegamento (o raccordo) della tubazione del Comparto “Condominio “le Tre Ville” – via Varanini n. 10 con la tubazione condominiale della palazzina C. Tale raccordo si trova subito dentro l'ingresso alla palazzina C, sotto la scala del cantinato, e pertanto la rottura dello stesso aveva causato l'allagamento del piano cantinato per diversi centimetri d'acqua, delle due cantine delle attrici e il bagnamento del relativo contenuto” (v. relazione peritale, p. 10). Dunque, la rottura che aveva causato l'allagamento de quo era avvenuta nel punto di raccordo tra le tubazioni del comparto condominio convenuto e le tubazioni condominiali del singolo condominio Palazzina C;
più nello specifico, tale raccordo si trovava all'interno della palazzina C, subito dentro l'ingresso. La palazzina C è quella in cui risiedono le attrici e nonché ove ha sede l'associazione ed è, come Parte_1 Parte_2 pacifico in causa, condominio distinto dal comparto (rectius supercondominio) convenuto nel presente giudizio.
4. Dal puto di vista delle imputazioni al supercondominio/condominio, il giudice ha richiamato i principi giurisprudenziali recenti secondo cui “rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio;
da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomìni, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest'ultimo e non all'intero supercondominio, non potendosi
pagina 4 di 10 estendere agli altri condomìni del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti sull'amministratore e sull'assemblea del singolo edificio” (cfr. Cass. civ. n. 2623/2021).
5. Ebbene, nel caso in esame, anche se l'impianto idrico era “oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati” in quanto dotato di un “unico contatore dell'acqua che serve l'impianto idrico di carico di tutto il Comparto/Supercondominio” (v. relazione peritale, p. 16), tuttavia la tubazione che è stata oggetto di rottura era evidentemente posta a servizio esclusivo della singola palazzina C in quanto si trovava all'interno dell'ingresso della medesima e dunque nel punto in cui si era già compiuta quella “diramazione inequivocabilmente destinata al singolo edificio” che fa cessare, nei termini in cui si è espressa la Suprema Corte, la presunzione legale di condominialità a favore del supercondominio.
6. A sostegno della tesi per cui la tubazione che aveva causato l'allagamento fosse, de facto, posta nella sfera di materiale disponibilità del condominio della palazzina C depone anche il fatto che dal rendiconto consuntivo della gestione ordinaria per l'anno 2018 del predetto condominio palazzina C emerge che la spesa relativa all'intervento idraulico per la rottura del raccordo della colonna montante dell'acqua, eseguito dalla nel mese di ottobre 2018, era stata Controparte_5 sostenuta dal predetto ente di gestione e non, invece, dal supercondominio. Ne consegue che l'ente di gestione che effettivamente si faceva carico delle spese di gestione e manutenzione e che, dunque, verosimilmente, era il soggetto nella cui disponibilità materiale si trovava l'impianto era il singolo condominio della palazzina C, amministrato dalla società Italia Amministrazioni s.r.l., ente di gestione del tutto differente rispetto a quello convenuto, che è il supercondominio. Né il fatto che la manutenzione dell'impianto idrico competesse, al momento del sinistro, al supercondominio
(v. relazione peritale, p. 16) poteva cambiare l'esito, in quanto frutto di affermazioni che il CTU aveva acquisito dal c.t.p. di parte attrice, mentre in atti non vi era alcuna documentazione dalla quale si evinceva che la manutenzione della tubazione – e dunque la sua materiale disponibilità – fosse, invero, a carico del supercondominio.
7. Seguiva il rigetto della domanda, con compensazione delle spese di lite, ricorrendo, ad avviso del giudice di prime cure, gravi ed eccezionali ragioni integrate dal fatto che le vere cause e la vera provenienza dell'allagamento era stata scoperta solo in sede di CTU.
8. e l'associazione culturale interponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello avverso la decisione di prime cure, chiedendo l'accoglimento delle domande risarcitorie.
pagina 5 di 10 9. Il condominio Le Tre Ville di via Varanini, 10 si costituiva, sollevando l'inammissibilità dell'appello ai sensi, in via principale, dell'art. 348 bis c.p.c. e, in via subordinata, dell'art. 342
c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame.
10. L'assicuratore, (già chiedeva il rigetto dell'impugnativa e Controparte_1 Controparte_6 formulava appello incidentale, chiedendo la condanna delle appellanti al rimborso delle spese di lite del primo grado, non ritenendo integrate le ragioni per la disposta compensazione integrale.
11. Dopo l'udienza di prima comparizione del 2.7.2024, in cui le parti davano atto dell'impossibilità di una bonaria definizione della vertenza, la causa era trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 352 e
127 ter c.p.c. sulle conclusioni come dalle parti rassegnate e previa concessione di termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione
12. I motivi posti a fondamento dell'appello di e l'associazione Parte_1 Parte_2 culturale sono articolati nei seguenti profili: Parte_3
a. presunzione di condominialità nel supercondominio;
b. presenza di unico contatore dell'acqua;
c. spesa per intervento idraulico;
d. polizza fabbricati del condominio.
13. Quanto al profilo sub a), gli impugnanti sottolineano che la fuoriuscita dell'acqua proveniva dalla rottura della tubazione idrica condominiale che collega la tubazione del condominio alla tubazione del fabbricato C, trovandosi il raccordo in questione in prossimità con la diramazione del fabbricato C, come, del resto, accertato dai Vigili del Fuoco intervenuti. L'ubicazione del raccordo, dunque, ad avviso della parte appellante dimostrava la responsabilità del condominio in modo univoco.
14. In relazione al profilo sub b), la difesa delle appellanti pone in rilievo come la presenza di un unico contatore dell'acqua per tutta la rete idrica dell'intero condominio dimostri in modo univoco la responsabilità del condominio stesso.
15. Quanto al profilo sub c), le appellanti reputano irrilevante il fatto che la spesa di riparazione sia gravata solo sul condominio C, posto che sarebbe necessario leggere il verbale di approvazione del consuntivo del fabbricato C, essendo insufficiente la produzione della sola pagina estratta dal consuntivo 2018 della scala C.
pagina 6 di 10 16. Con riguardo al profilo sub d), e l'associazione culturale Parte_1 Parte_2 [...] sottolineano come vi fosse un'unica assicurazione per tutti i fabbricati del Parte_3 supercondominio, assicurazione che fu gravemente inadempiente, perché per un sinistro avvenuto il 10.9.18, denunciato il 20.9.18, l'accertamento venne disposto il 10.1.19.
17. L'assicuratore chiede la condanna delle parti attrici alla rifusione delle spese del primo grado, essendo la decisione di prime cure non rispettosa dei principi generali di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
18. Opinione della Corte sul motivo proposto da e Parte_1 Parte_2
l'associazione culturale come articolato nei profili sub a – d. Con riguardo al Parte_3 primo profilo sub a), è da rilevarsi che - come emerso dalla CTU - la fuoriuscita dell'acqua avvenne nel punto di raccordo tra la tubazione del condominio e quella della palazzina C e che tale raccordo si trova nella palazzina C. Tale dato oggettivo non è contrastato dalla difesa delle parti appellanti, di tal ché del tutto appropriata è la pronuncia indicata dal Tribunale di Milano di cui a Cass. civ. n. 2623/2021, come confortata ulteriormente da Cass. civ. n. 13883/2010, secondo cui “nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale (c.d. "supercondominio" ), trovano applicazione le norme sul condominio negli edifici e non già quelle sulla comunione in generale, con la conseguenza che si applica la presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall'art. 1117 cod. civ., purché si tratti di beni oggettivamente e stabilmente destinati all'uso od al godimento di tutti gli edifici, come nel caso degli impianti di acqua sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocamente destinate a ciascun edificio”.
19. Quanto al profilo sub b), la Corte osserva che la presenza di un unico contatore dell'acqua non costituisce elemento neppure indiziario della riconducibilità del danno al supercondominio, trattandosi di piani assolutamente differenti, su cui nulla puntualizzano le parti appellanti rispetto all'ubicazione del sopra detto raccordo.
20. In relazione al profilo sub c), la Corte osserva come irrilevanti siano le osservazioni delle appellanti nella parte in cui le stesse ritengono necessario verificare il verbale di approvazione del consuntivo del fabbricato C;
e ciò, secondo la prospettazione della difesa appellante, per controllare che il costo dell'intervento idraulico sia stato addebitato proprio al fabbricato C. A tale riguardo è sufficiente rilevare, in via gradata che, in primo luogo, le stesse appellanti ben potevano procurarsi detto verbale in quanto proprietarie o comunque con richiesta tramite legale. In
pagina 7 di 10 secondo luogo, la contestazione, per come strutturata, è addirittura esplorativa, in quanto le appellanti affermano di non essere sicure che quanto estratto dal consuntivo 2018 sia conciliabile con il verbale di approvazione del consuntivo del fabbricato C. E 'di tutta evidenza che una simile prospettazione dubbiosa non può costituire la base per attribuire un'eventuale responsabilità dei danni al condominio.
21. In relazione al profilo sub d), è sufficiente osservare che la presenza di un'unica polizza assicurativa non vale ad escludere la ripartizione di responsabilità, alla luce di quanto riscontrato dal CTU e non contestato in modo efficace dalle parti appellanti con riguardo al profilo sub a).
Dalla polizza versata in atti e prodotta sub doc. n. 29 del fascicolo di primo grado delle attrici non si ricava assolutamente una qualche ripartizione di costi e di massimali in relazione a ciascuna palazzina, dovendosi rilevare che non sono state neppure prodotte le condizioni generali della polizza, ma solo il frontespizio con i dati generali del condominio assicurato, il costo della polizza ed il massimale. In effetti, solo alla luce di una specifica previsione contrattuale sarebbe stato possibile addebitare la responsabilità al supercondominio;
e ciò anche se è opportuno evidenziare che una tale clausola è davvero anomala da ipotizzare in quanto dovrebbe comportare un'esclusione di responsabilità di ciascuna palazzina, tale da rendere priva di rilievo giuridico la distinzione tra supercondominio e singoli edifici componenti dello stesso.
22. Opinione della Corte sul motivo a fondamento dell'appello incidentale. La Corte reputa meritevole di accoglimento il motivo, in quanto, come da consolidati arresti di legittimità, “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” ( v. Cass. civ., n. 31889/2019). Tale principio risulta applicabile anche al caso in esame, in quanto l'esito della C.T.U. non integra le gravi ed eccezionali ragioni, tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese.
23. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto dell'appello principale e, in parziale riforma della decisione gravata, la condanna delle attrici odierne appellanti alla rifusione delle spese pagina 8 di 10 processuali del primo grado di giudizio in favore dell'assicuratore, avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in considerazione della limitatezza dei temi difensivi trattati, il tutto come indicato in dispositivo.
24. L'esito del gravame comporta, poi, la condanna delle impugnanti al rimborso delle spese legali del grado in favore delle controparti appellate, avuto riguardo alle cause indeterminabili di bassa complessità e con esclusione, quanto all'appello, della fase istruttoria, non svoltasi.
25. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per le appellanti principali, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 904/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e l' Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 1982/2024 emessa dal Tribunale di Parte_3
Milano;
II. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ( già Controparte_1 CP_6
e in parziale riforma della sentenza n. 1982/2024, condanna in solido
[...] Parte_1
e l' a rimborsare, in
[...] Parte_2 Parte_3 favore di le spese processuali del primo grado, che liquida in € Controparte_1
3.809,00, oltre rimborso delle spese di CTU, rimborso forfettario delle spese generali al
15% ed accessori come per legge;
III. condanna in solido e l' Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rimborsare, in favore del Condominio Le Tre Ville, Via Varanini 10
[...]
Milano, le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
IV. condanna e l' Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rimborsare, in favore di ( già , le spese
[...] Controparte_1 Controparte_6 processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di e l'associazione culturale Parte_1 Parte_2 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a Parte_3 norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 29.1.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Elena Catalano Presidente dott. Elena Mara Grazioli Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 904/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. CARMINE COLETTA, elettivamente domiciliati in VIA P.IVA_1
MARCONA 39 20129 MILANO presso il difensore appellanti
contro
CONDOMINIO LE TRE VILLE VIA VARANINI 10 MILANO (C.F. ), con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MARIA ODETTE GOGLIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore appellante contro pagina 1 di 10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE MARIA Controparte_1 P.IVA_3
MENOZZI, elettivamente domiciliata in VIA F.LLI CERVI, 3 SAN GIULIANO MILANESE, presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2 [...]
: Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
1982/2024 del Tribunale di Milano, così giudicare contrariis rejectis: A) In via principale e nel merito • accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto accogliere la domanda risarcitoria di di e dell' e condannare il Parte_1 Parte_2 Parte_3
di Milano al risarcimento dei danni da cose in custodia Controparte_2 ex art. 2051 c.c. a favore di per euro 1.700,00 oltre IVA, di per Parte_1 Parte_2 euro 1.200,00 oltre IVA e all' nella somma ritenuta di giustizia per la Parte_3 perdita del lavoro teatrale col di Milano e per la perdita di chances della stessa, oltre interessi CP_3
e rivalutazione dal fatto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per CONDOMINIO LE TRE VILLE VIA VARANINI 10 MILANO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in atti, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, accogliere le seguenti CONCLUSIONI In limine litis:
- dichiarare l'avverso appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc;
In via preliminare: - dichiarare l'avverso appello inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 342, I comma cpc;
In via principale: - per tutti i motivi sopra esposti, rigettare l'appello promosso dalla sig.ra dalla sig.ra e dall' Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 1982/2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte;
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Conclusioni per Controparte_1
pagina 2 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da (C.F.: Parte_1
, (C.F.: ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi esposti;
[...] P.IVA_1
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare, parzialmente, la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare le appellanti, (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: , in persona del C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche (doc. 4), in favore di (C.F.: Controparte_1 P.IVA_3
– P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano P.IVA_4
(20145-MI), in P.zza Tre Torri n. 3; 4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1982/24, respingeva le domande proposte da Parte_1
e l' che avevano chiesto la
[...] Parte_2 Parte_3 declaratoria di responsabilità del Milano, Controparte_2 responsabilità per i danni provocati a seguito dell'allagamento occorso in data 10.09.2018 a causa della rottura della tubazione di acqua corrente che serviva il fabbricato condominiale di Via
Varanini 10, in Milano.
2. Parte attrice allegava e deduceva che il giorno 10.09.2018, intorno alle ore 09:00, si verificava un evento eccezionale consistente nella rottura della tubazione idrica che causava la fuoriuscita di acqua che terminava la sua corsa nell'interrato della , dove vi sono le cantine delle attrici;
CP_4 che in loco intervenivano i Vigili del fuoco che redigevano apposito verbale di intervento;
che a causa dell'allagamento si verificavano danni strutturali alle cantine delle parti attrici e ai loro beni personali ivi depositati, nonché danni ai beni di proprietà dell'associazione culturale Parte_3
che ha la sua sede nel citato condominio, in particolare il materiale scenico e scenografico
[...] per spettacoli teatrali, depositati nella cantina della signora presidente della Parte_1
pagina 3 di 10 predetta associazione;
che i danni ammontano complessivamente ad Euro 31.750,00, così suddivisi:
Euro 5.860,00 per danni strutturali alle due cantine di proprietà di e Parte_1 Parte_2
; Euro 11.390,00 per i danni al materiale scenico dell'associazione Euro
[...] Parte_3
14.500,00 per il mancato guadagno per l'attività teatrale perduta negli anni 2018/2019 e 2019/2020 dell'associazione o nella diversa somma di giustizia, oltre interessi e Parte_3 rivalutazione.
3. Il giudice di prime cure ha osservato che dalla CTU era emerso che la causa dell'allagamento occorso nella cantina delle attrici era imputabile alla “rottura del collegamento (o raccordo) della tubazione del Comparto “Condominio “le Tre Ville” – via Varanini n. 10 con la tubazione condominiale della palazzina C. Tale raccordo si trova subito dentro l'ingresso alla palazzina C, sotto la scala del cantinato, e pertanto la rottura dello stesso aveva causato l'allagamento del piano cantinato per diversi centimetri d'acqua, delle due cantine delle attrici e il bagnamento del relativo contenuto” (v. relazione peritale, p. 10). Dunque, la rottura che aveva causato l'allagamento de quo era avvenuta nel punto di raccordo tra le tubazioni del comparto condominio convenuto e le tubazioni condominiali del singolo condominio Palazzina C;
più nello specifico, tale raccordo si trovava all'interno della palazzina C, subito dentro l'ingresso. La palazzina C è quella in cui risiedono le attrici e nonché ove ha sede l'associazione ed è, come Parte_1 Parte_2 pacifico in causa, condominio distinto dal comparto (rectius supercondominio) convenuto nel presente giudizio.
4. Dal puto di vista delle imputazioni al supercondominio/condominio, il giudice ha richiamato i principi giurisprudenziali recenti secondo cui “rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio;
da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomìni, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest'ultimo e non all'intero supercondominio, non potendosi
pagina 4 di 10 estendere agli altri condomìni del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti sull'amministratore e sull'assemblea del singolo edificio” (cfr. Cass. civ. n. 2623/2021).
5. Ebbene, nel caso in esame, anche se l'impianto idrico era “oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati” in quanto dotato di un “unico contatore dell'acqua che serve l'impianto idrico di carico di tutto il Comparto/Supercondominio” (v. relazione peritale, p. 16), tuttavia la tubazione che è stata oggetto di rottura era evidentemente posta a servizio esclusivo della singola palazzina C in quanto si trovava all'interno dell'ingresso della medesima e dunque nel punto in cui si era già compiuta quella “diramazione inequivocabilmente destinata al singolo edificio” che fa cessare, nei termini in cui si è espressa la Suprema Corte, la presunzione legale di condominialità a favore del supercondominio.
6. A sostegno della tesi per cui la tubazione che aveva causato l'allagamento fosse, de facto, posta nella sfera di materiale disponibilità del condominio della palazzina C depone anche il fatto che dal rendiconto consuntivo della gestione ordinaria per l'anno 2018 del predetto condominio palazzina C emerge che la spesa relativa all'intervento idraulico per la rottura del raccordo della colonna montante dell'acqua, eseguito dalla nel mese di ottobre 2018, era stata Controparte_5 sostenuta dal predetto ente di gestione e non, invece, dal supercondominio. Ne consegue che l'ente di gestione che effettivamente si faceva carico delle spese di gestione e manutenzione e che, dunque, verosimilmente, era il soggetto nella cui disponibilità materiale si trovava l'impianto era il singolo condominio della palazzina C, amministrato dalla società Italia Amministrazioni s.r.l., ente di gestione del tutto differente rispetto a quello convenuto, che è il supercondominio. Né il fatto che la manutenzione dell'impianto idrico competesse, al momento del sinistro, al supercondominio
(v. relazione peritale, p. 16) poteva cambiare l'esito, in quanto frutto di affermazioni che il CTU aveva acquisito dal c.t.p. di parte attrice, mentre in atti non vi era alcuna documentazione dalla quale si evinceva che la manutenzione della tubazione – e dunque la sua materiale disponibilità – fosse, invero, a carico del supercondominio.
7. Seguiva il rigetto della domanda, con compensazione delle spese di lite, ricorrendo, ad avviso del giudice di prime cure, gravi ed eccezionali ragioni integrate dal fatto che le vere cause e la vera provenienza dell'allagamento era stata scoperta solo in sede di CTU.
8. e l'associazione culturale interponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello avverso la decisione di prime cure, chiedendo l'accoglimento delle domande risarcitorie.
pagina 5 di 10 9. Il condominio Le Tre Ville di via Varanini, 10 si costituiva, sollevando l'inammissibilità dell'appello ai sensi, in via principale, dell'art. 348 bis c.p.c. e, in via subordinata, dell'art. 342
c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame.
10. L'assicuratore, (già chiedeva il rigetto dell'impugnativa e Controparte_1 Controparte_6 formulava appello incidentale, chiedendo la condanna delle appellanti al rimborso delle spese di lite del primo grado, non ritenendo integrate le ragioni per la disposta compensazione integrale.
11. Dopo l'udienza di prima comparizione del 2.7.2024, in cui le parti davano atto dell'impossibilità di una bonaria definizione della vertenza, la causa era trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 352 e
127 ter c.p.c. sulle conclusioni come dalle parti rassegnate e previa concessione di termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione
12. I motivi posti a fondamento dell'appello di e l'associazione Parte_1 Parte_2 culturale sono articolati nei seguenti profili: Parte_3
a. presunzione di condominialità nel supercondominio;
b. presenza di unico contatore dell'acqua;
c. spesa per intervento idraulico;
d. polizza fabbricati del condominio.
13. Quanto al profilo sub a), gli impugnanti sottolineano che la fuoriuscita dell'acqua proveniva dalla rottura della tubazione idrica condominiale che collega la tubazione del condominio alla tubazione del fabbricato C, trovandosi il raccordo in questione in prossimità con la diramazione del fabbricato C, come, del resto, accertato dai Vigili del Fuoco intervenuti. L'ubicazione del raccordo, dunque, ad avviso della parte appellante dimostrava la responsabilità del condominio in modo univoco.
14. In relazione al profilo sub b), la difesa delle appellanti pone in rilievo come la presenza di un unico contatore dell'acqua per tutta la rete idrica dell'intero condominio dimostri in modo univoco la responsabilità del condominio stesso.
15. Quanto al profilo sub c), le appellanti reputano irrilevante il fatto che la spesa di riparazione sia gravata solo sul condominio C, posto che sarebbe necessario leggere il verbale di approvazione del consuntivo del fabbricato C, essendo insufficiente la produzione della sola pagina estratta dal consuntivo 2018 della scala C.
pagina 6 di 10 16. Con riguardo al profilo sub d), e l'associazione culturale Parte_1 Parte_2 [...] sottolineano come vi fosse un'unica assicurazione per tutti i fabbricati del Parte_3 supercondominio, assicurazione che fu gravemente inadempiente, perché per un sinistro avvenuto il 10.9.18, denunciato il 20.9.18, l'accertamento venne disposto il 10.1.19.
17. L'assicuratore chiede la condanna delle parti attrici alla rifusione delle spese del primo grado, essendo la decisione di prime cure non rispettosa dei principi generali di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
18. Opinione della Corte sul motivo proposto da e Parte_1 Parte_2
l'associazione culturale come articolato nei profili sub a – d. Con riguardo al Parte_3 primo profilo sub a), è da rilevarsi che - come emerso dalla CTU - la fuoriuscita dell'acqua avvenne nel punto di raccordo tra la tubazione del condominio e quella della palazzina C e che tale raccordo si trova nella palazzina C. Tale dato oggettivo non è contrastato dalla difesa delle parti appellanti, di tal ché del tutto appropriata è la pronuncia indicata dal Tribunale di Milano di cui a Cass. civ. n. 2623/2021, come confortata ulteriormente da Cass. civ. n. 13883/2010, secondo cui “nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale (c.d. "supercondominio" ), trovano applicazione le norme sul condominio negli edifici e non già quelle sulla comunione in generale, con la conseguenza che si applica la presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall'art. 1117 cod. civ., purché si tratti di beni oggettivamente e stabilmente destinati all'uso od al godimento di tutti gli edifici, come nel caso degli impianti di acqua sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocamente destinate a ciascun edificio”.
19. Quanto al profilo sub b), la Corte osserva che la presenza di un unico contatore dell'acqua non costituisce elemento neppure indiziario della riconducibilità del danno al supercondominio, trattandosi di piani assolutamente differenti, su cui nulla puntualizzano le parti appellanti rispetto all'ubicazione del sopra detto raccordo.
20. In relazione al profilo sub c), la Corte osserva come irrilevanti siano le osservazioni delle appellanti nella parte in cui le stesse ritengono necessario verificare il verbale di approvazione del consuntivo del fabbricato C;
e ciò, secondo la prospettazione della difesa appellante, per controllare che il costo dell'intervento idraulico sia stato addebitato proprio al fabbricato C. A tale riguardo è sufficiente rilevare, in via gradata che, in primo luogo, le stesse appellanti ben potevano procurarsi detto verbale in quanto proprietarie o comunque con richiesta tramite legale. In
pagina 7 di 10 secondo luogo, la contestazione, per come strutturata, è addirittura esplorativa, in quanto le appellanti affermano di non essere sicure che quanto estratto dal consuntivo 2018 sia conciliabile con il verbale di approvazione del consuntivo del fabbricato C. E 'di tutta evidenza che una simile prospettazione dubbiosa non può costituire la base per attribuire un'eventuale responsabilità dei danni al condominio.
21. In relazione al profilo sub d), è sufficiente osservare che la presenza di un'unica polizza assicurativa non vale ad escludere la ripartizione di responsabilità, alla luce di quanto riscontrato dal CTU e non contestato in modo efficace dalle parti appellanti con riguardo al profilo sub a).
Dalla polizza versata in atti e prodotta sub doc. n. 29 del fascicolo di primo grado delle attrici non si ricava assolutamente una qualche ripartizione di costi e di massimali in relazione a ciascuna palazzina, dovendosi rilevare che non sono state neppure prodotte le condizioni generali della polizza, ma solo il frontespizio con i dati generali del condominio assicurato, il costo della polizza ed il massimale. In effetti, solo alla luce di una specifica previsione contrattuale sarebbe stato possibile addebitare la responsabilità al supercondominio;
e ciò anche se è opportuno evidenziare che una tale clausola è davvero anomala da ipotizzare in quanto dovrebbe comportare un'esclusione di responsabilità di ciascuna palazzina, tale da rendere priva di rilievo giuridico la distinzione tra supercondominio e singoli edifici componenti dello stesso.
22. Opinione della Corte sul motivo a fondamento dell'appello incidentale. La Corte reputa meritevole di accoglimento il motivo, in quanto, come da consolidati arresti di legittimità, “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” ( v. Cass. civ., n. 31889/2019). Tale principio risulta applicabile anche al caso in esame, in quanto l'esito della C.T.U. non integra le gravi ed eccezionali ragioni, tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese.
23. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto dell'appello principale e, in parziale riforma della decisione gravata, la condanna delle attrici odierne appellanti alla rifusione delle spese pagina 8 di 10 processuali del primo grado di giudizio in favore dell'assicuratore, avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in considerazione della limitatezza dei temi difensivi trattati, il tutto come indicato in dispositivo.
24. L'esito del gravame comporta, poi, la condanna delle impugnanti al rimborso delle spese legali del grado in favore delle controparti appellate, avuto riguardo alle cause indeterminabili di bassa complessità e con esclusione, quanto all'appello, della fase istruttoria, non svoltasi.
25. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per le appellanti principali, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 904/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e l' Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 1982/2024 emessa dal Tribunale di Parte_3
Milano;
II. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ( già Controparte_1 CP_6
e in parziale riforma della sentenza n. 1982/2024, condanna in solido
[...] Parte_1
e l' a rimborsare, in
[...] Parte_2 Parte_3 favore di le spese processuali del primo grado, che liquida in € Controparte_1
3.809,00, oltre rimborso delle spese di CTU, rimborso forfettario delle spese generali al
15% ed accessori come per legge;
III. condanna in solido e l' Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rimborsare, in favore del Condominio Le Tre Ville, Via Varanini 10
[...]
Milano, le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
IV. condanna e l' Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rimborsare, in favore di ( già , le spese
[...] Controparte_1 Controparte_6 processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di e l'associazione culturale Parte_1 Parte_2 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a Parte_3 norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 29.1.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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