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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-Prima Sezione Civile- Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore Dott. Claudio CASARANO Giudice Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 6054 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 10.07.2025, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale” TRA
, cf. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]l ed ivi elettivamente domiciliata alla via Mezzetti n. 21 presso lo studio dell'avv. Matilde Massagli (cf. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
-ATTRICE- E
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...]L, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Giuseppe de Cesare n. 37, presso e nello studio dell'Avv. Daniele D'Elia (c.f.
), il quale lo rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa C.F._4 di costituzione e risposta;
-CONVENUTO- NONCHE'
[ ], nata a [...] il [...] e ivi residente alla Controparte_2 CodiceFiscale_5 via Lago Alimini Grande n. 12/L, elettivamente domiciliata in Taranto alla via G. de Cesare n° 37, presso e nello studio dell'Avv. Franzino Renzullo [c.f. ], il quale la C.F._6 rappresenta e difende come da mandato posto in calce alla Comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata il 09.04.2025;
-INTERVENUTA- E Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
-INTERVENUTO EX LEGE- Conclusioni delle parti per l'attrice: 1) pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
1 2) affidare le figlie in maniera condivisa ad entrambi i genitori fissando la permanenza stabile presso il domicilio materno e le modalità di incontro col padre;
3) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento della stessa, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 800,00 a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie oltre il 50% delle spese scolastiche, sanitarie, sportive e straordinarie e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5) statuire il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e/o gli assegni familiari;
6) statuire sulle spese e competenze di lite come per legge. per il convenuto:
- accertata l'impossibilità di riconciliare i coniugi, dichiarare la separazione personale dei medesimi per colpa della moglie e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati;
- disporre l'affido condiviso delle minori e , con collocazione prevalente CP_2 Per_1 delle stesse presso il padre, con facoltà per la madre di vederle ed intrattenerle ogni volta che lo riterrà opportuno [previo accordo con il padre], compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle minori stesse;
- assegnare la casa coniugale al sig. Controparte_1
- disporre che la sig.ra dovrà corrispondere al sig. il Parte_1 Controparte_1
50% delle spese straordinarie necessarie per le minori, come da disciplinare di codesto On.le Tribunale;
- rigettare la domanda di addebito proposta dalla sig.ra ; Parte_1
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.10.2022, la sig.ra conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale il sig. , con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
12.05.2001, generando due figlie, , nata il [...] e , nata il [...], entrambe CP_2 Per_1 studentesse, chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi per le motivazioni di cui al ricorso e alle condizioni ivi riportate. In particolare, la ricorrente deduceva: - che sin dall'inizio l'unione coniugale non era stata serena a causa delle personalità poco affini dei coniugi, stante il carattere remissivo ed accondiscendente della ricorrente e, di contro, il carattere autoritario e prevaricatore del marito;
- che nel 2006 i coniugi decidevano di rilevare dalla signora madre del l'attività Persona_2 CP_1 commerciale di vendita di materiale elettrico di cui la stessa era titolare e il decideva di CP_1 intestarla alla moglie in quanto dipendente della TELECOM Italia, ma di fatto era stata sempre gestita dallo stesso mentre la moglie era stata relegata all'attività di vendita e solo per CP_1 mezza giornata;
- che la nuova attività aveva inciso negativamente sull'unione coniugale in quanto aveva acuito gli atteggiamenti prevaricatori del nei confronti della moglie;
- che la CP_1 ricorrente, pur avendo deciso di separarsi, era stata costretta a rinunciarvi per problemi di salute;
- che si era nuovamente determinata a procedere con la separazione perché la situazione familiare non era mutata e il marito il 19.11.2021 era arrivato ad aggredirla anche fisicamente per averla vista dialogare con un uomo davanti alla Chiesa dello “Spirito Santo” in Taranto e che solo l'intervento dei Carabinieri aveva posto termine all'aggressione; - che il resistente l'aveva estromessa
2 dall'attività commerciale non appena gli era stata comunicata la volontà di separarsi;
- che la ricorrente era riuscita a reperire un'attività part-time come commessa, percependo € 800,00 mensili, mentre il resistente svolgeva l'attività lavorativa quale dipendente della Telecom e gestiva l'attività commerciale di vendita di materiale elettrico, oltre ad essere proprietario di diverse unità immobiliari. Sulla scorta di tali argomentazioni, la sig.ra rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Parte_1 pronunciare la separazione dei coniugi e;
2) affidare le Parte_1 Controparte_1 figlie in maniera condivisa ad entrambi i genitori fissando la permanenza stabile presso il domicilio materno e le modalità di incontro col padre;
3) porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 500,00 a titolo di concorso Parte_1 nel mantenimento della stessa, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € Controparte_1 Parte_1
800,00 a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie oltre il 50% delle spese scolastiche, sanitarie, sportive e straordinarie e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5) statuire il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e/o gli assegni familiari;
6) statuire sulle spese e competenze di lite come per legge”. Con memoria di costituzione del 06.07.2023, si costituiva nel presente giudizio il resistente sig.
, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione, deducendo: - che il Controparte_1 progetto di vita comune era progressivamente naufragato in virtù di una serie di contrasti con la moglie, la quale, nel corso degli anni, aveva maturato nei suoi confronti una forma sempre più acuta di apatia e refrattarietà; - che la ricorrente si era sempre disinteressata della gestione dell'attività commerciale;
- che nonostante gli sforzi per ricostituire l'armonia familiare, si vedeva costretto a contestare alla moglie una serie di violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio e, in primis, quello dell'assistenza morale e spirituale, essendo stato unilateralmente estromesso dal talamo coniugale per sin dal 2017, allorquando la ricorrente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un cliente abituale del negozio;
- che, pur turbato ed umiliato, il sig. aveva cercato di CP_1 recuperare e ricostruire un rapporto nell'ottica di quel ravvedimento promesso della moglie, al fine di preservare l'interesse primario della famiglia;
- che le buone intenzioni del sig. CP_1 erano state definitivamente frustrate in data 19.11.2021, allorquando il sig.
[...] CP_1 aveva sorpreso la moglie in compagnia di un altro uomo, il quale, a seguito di un diverbio (in occasione del quale la ricorrente aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri), aveva confessato di frequentare la sig.ra fin dal mese di agosto 2021. Parte_1
Tanto premesso, il resistente spiegava domanda riconvenzionale di addebito alla moglie e concludeva rassegnando le seguenti richieste: “- accertata l'impossibilità di riconciliare i coniugi, dichiarare la separazione personale dei medesimi per colpa della moglie e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati;
- disporre l'affido condiviso delle minori e , con CP_2 Per_1 collocazione prevalente delle stesse presso il padre, con facoltà per la madre di vederle ed intrattenerle ogni volta che lo riterrà opportuno [previo accordo con il padre], compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle minori stesse;
- assegnare la casa coniugale al sig.
- disporre che la sig.ra dovrà corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1 CP_1 il 50% delle spese straordinarie necessarie per le minori, come da disciplinare di codesto
[...]
On.le Tribunale;
- rigettare la domanda di addebito proposta dalla sig.ra ; - con Parte_1 vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. All'esito dell'udienza presidenziale celebrata il 06.07.2023, venivano emessi i provvedimenti
3 provvisori e urgenti con ordinanza emessa fuori udienza in data 25.07.2023, a mezzo dei quali il P.D. autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore nata il [...], e ne disponeva il collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
disciplinava le modalità di intrattenimento della figlia minore con il Per_1 genitore non collocatario;
assegnava alla sig.ra la casa coniugale, sita in Taranto Parte_1 alla Via Lago Alimini Grande n. 12/L; poneva a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 versare mensilmente al coniuge sig.ra la somma complessiva di € 900,00, di cui € Parte_1
700,00 a titolo di concorso al mantenimento delle due figlie, e in ragione di € CP_2 Per_1
350,00 ciascuna, nonché di concorrere alle spese straordinarie nell'interesse delle stesse nella misura del 75%, ed € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con rivalutazione automatica agli indici ISTAT e decorrenza dalla comunicazione del provvedimento;
infine ordinava alle parti di depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni o ogni ulteriore documentazione e impartiva disposizioni per il prosieguo del giudizio nella fase contenziosa. All'udienza del 23.11.2023, le parti chiedevano emettersi pronuncia relativa al solo status con rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c.; la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 3167/2023 del 18.12.2023, pubblicata il 20.12.2023, il Collegio pronunciava in ordine allo status dei coniugi, disponendo quanto segue:
“1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
17.01.1966, e nata in [...] il [...], uniti in Controparte_3 matrimonio concordatario contratto in IA (Taranto) il 12.05.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IA dell'anno 2001, atto n. 12, Parte II, Serie A;
2) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo”. Con separata ordinanza emessa in pari data il Collegio disponeva rimettersi la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo all'udienza del 15.02.2024. All'udienza del 15.02.2024 il P.I. assegnava alle parti i richiesti termini ex art 183 c.p.c. ed assegnava termine sino al 30.05.2024 per il deposito di note scritte da intendersi sostitutive dell'udienza. Con ordinanza del 18.06.2024, provvedeva in merito alle istanze istruttorie formulate dalle parti, ammettendo le prove orali e documentali dalle stesse richieste;
disponeva a cura della Cancelleria l'acquisizione presso la Stazione Carabinieri Salinella di Taranto del verbale di intervento redatto in data 19.11.2021, rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, rinviando la causa all'udienza del 26.09.2024 per l'espletamento della prova testi. All'udienza del 26.09.2024 venivano escussi il teste di parte ricorrente Sig. e il Testimone_1 teste di parte resistente . Testimone_2
Con ordinanza del 10.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.09.2024, il P.I. disponeva le richieste informative a mezzo della Guardia di Finanza territorialmente competente al fine di accertare la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del sig. , anche mediante indagini bancarie ed acquisizione della documentazione Controparte_1 relativa ai rapporti intrattenuti dal predetto con le banche, e rinviava la causa all'udienza del 28.11.2024 per il prosieguo della prova, successivamente rinviata all'udienza del 30.01.2025 per i medesimi incombenti.
4 All'udienza del 30.01.2025 venivano escussi la teste di parte ricorrente ed i Parte_2 testi di parte ricorrente e;
il P.I. autorizzava parte resistente Testimone_3 Testimone_4
a depositare su supporto informatico gli allegati all'indagine investigativa depositata in giudizio e rinviava la causa all'udienza del 18.02.2025 per il prosieguo della prova testimoniale. All'udienza del 18.02.2025 veniva escusso il teste di parte resistente all'esito, la Tes_5 causa veniva rinviata all'udienza del 09.04.2025, rinviata d'ufficio al 10.04.2025, per la precisazione delle conclusioni. Con comparsa di intervento volontario in giudizio ex art. 105 c.p.c., depositata in data 09.04.2025, interveniva nel giudizio la sig.ra figlia dei signori e Controparte_2 Controparte_1 [...]
, divenuta nelle more maggiorenne, la quale chiedeva disporsi il pagamento diretto nei Parte_1 suoi confronti della somma di €.350,00, dovuta dal sig. a titolo di Controparte_1 mantenimento in ragione dei provvedimenti presidenziali emessi dal Tribunale di Taranto. All'udienza del 10.04.2025 il P.I. rinviava la causa all'udienza del 12.06.2025 e disponeva sollecitarsi a cura della Cancelleria l'acquisizione del verbale dei Carabinieri Sez. Salinella Taranto, già disposta con precedente ordinanza. All'udienza del 12.06.2025 la Sig.ra , figlia delle parti, dichiarava la propria Controparte_2 volontà di rinunciare alla domanda di pagamento diretto dell'assegno formulata con il proprio intervento, intendendo confermare la percezione dell'assegno stabilito a titolo di concorso nel proprio mantenimento in favore della madre, presso la quale viveva, essendo al momento dalla stessa mantenuta. Il P.I. assegnava alle parti termine sino al 02.07.2025 per il deposito di note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni;
disponeva che all'esito la causa fosse rinviata all'udienza del 10.07.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.07.2025 il P.I. riservava la causa per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***** A seguito della pronuncia con sentenza non definitiva n. 3167/2023 del 18.12.2023, pubblicata il 20.12.2023, della separazione personale dei coniugi, residuano da delibare la domanda di addebito formulata dal resistente, nonché le questioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...], e della figlia maggiorenne , nata il [...], e la Per_1 CP_2 domanda di mantenimento formulata dalla attrice. Nella fattispecie, deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata nei confronti dell'attrice, per assoluta carenza di prova della ascrivibilità alla condotta della stessa del maturarsi della intollerabilità della convivenza coniugale. La giurisprudenza di legittimità ha invero in più pronunce affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a convivere (Cass., Sez. 1, n. 18074/2014). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco
5 interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004). Occorre inoltre precisare che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n. 20866/2021). Tali principi sono applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez. 1, n. 13592/2006). Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012). Sul punto, nell'Ordinanza n. 35296 del 18.12.2023 la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio secondo il quale “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023). Nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte, è stato altresì ritenuto che la Corte di merito abbia correttamente richiamato tale principio, “rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che nel (Omissis) la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale;
ad esempio, per quanto attiene all'allontanamento, e a meno che esso non sia posteriore alla domanda di separazione, la prova che sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e, quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi;
inoltre deve tenersi conto che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge (Cass. n. 15212 del 30/05/2023, Cass. n. 25966 del
6 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021; Cass. n. 648 del 15/01/2020; Cass. n. 3923 del 19/02/2018; Cass. 22/01/2019 n. 14591)”. Tale principio è stato confermato ancor più di recente dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. 22291/2024, nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che l'eccezione di chi contesta l'addebito è persino inammissibile se non si fornisce prova dell'inefficacia causale dei fatti contestati (Cass. Ord. n. 22291/2024). L'eventuale tolleranza dell'altro coniuge può rilevare, infine, come elemento indicatore di una crisi in atto (Cass. 15212/2023; Cass. 25966/2022; Cass. 11792/2021; Cass. 648/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 14591/2019). Tanto premesso, nella fattispecie in esame la richiesta di addebito della separazione a carico della moglie deve ritenersi infondata, non avendo il Sig. assolto all'onere di provare la relativa CP_1 condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invero, risulta pacifico che nel 2017 la ricorrente abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con un cliente dell'esercizio commerciale, essendo tale circostanza non contestata e comunque comprovata dalla relazione investigativa del Dott. (allegata alla memoria ex Testimone_2 art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte resistente, depositata il 17.04.2024) e dalla deposizione resa da quest'ultimo in qualità di teste all'udienza del 26.09.2024. In particolare, il teste di parte resistente Dott. , interrogato sulle circostanze sub n, o, p e q Tes_2 della memoria istruttoria di parte resistente (“n. in data 3.3.2017, il sig. gli ha Controparte_1 conferito mandato per esercitare attività investigativa nei confronti della coniuge - sig.ra
[...]
; o. all'esito dell'attività investigativa, ha accertato che la sig.ra ha
Parte_1 Parte_1 intrattenuto una relazione amorosa con un altro uomo;
p. nel corso delle operazioni investigative, ha accertato che la sig.ra ha incontrato più volte il suddetto uomo presso la
Parte_1 propria attività commerciale;
q. in uno dei suddetti incontri, la sig.ra ha chiesto
Parte_1 all'uomo di dargli un bacio e di approcciarsi a lui fisicamente”), ha dichiarato: “ADR Confermo la circostanza sub n] della II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; ADR Confermo la circostanza sub o] della predetta memoria;
ADR Confermo la circostanza sub p] della predetta memoria. ADR Preciso che la mia attività investigativa è stata compiuta applicando dei sistemi audio al sistema di videosorveglianza già esistente, per cui dalla visione delle immagini video/audio ho potuto accettare quanto accadeva all'interno del negozio nell'arco di tempo delle investigazioni svolte. In questo periodo posso dire di aver rilevato che la sig.ra ha incontrato in 4/5
Parte_1 occasioni un uomo, al quale in un'occasione ha chiesto di dargli un bacio e nelle altre avevano conversazioni confidenziali relative alla loro relazione. ADR Preciso che nell'ultimo incontro l'uomo ha espresso alla sig.ra di voler interrompere la loro relazione, in quanto aveva
Parte_1 un'altra relazione più solida poiché l'altra donna gli garantiva una convivenza, avendogli fatto anche conoscere i figli. ADR Confermo, dunque, la circostanza sub q”. Peraltro, tale infedeltà, pur accertata, non può essere ritenuta quale causa efficiente della crisi coniugale, in quanto lo stesso Sig. ha ammesso, nella comparsa di costituzione, di aver CP_1
“cercato di recuperare e ricostruire il rapporto nell'ottica di quel ravvedimento promesso della moglie, al fine di preservare l'interesse primario della famiglia”, circostanza confermata dallo stesso anche in sede di udienza di comparizione personale dei coniugi, svoltasi in data 06.07.2023, laddove ha dichiarato: “Contesto i fatti esposti in ricorso e confermo quanto in comparsa di costituzione. Mia moglie ha ripetutamente violato il dovere di fedeltà. Rispetto a una prima relazione abbiamo deciso di superare la crisi e preservare l'unità familiare;
successivamente nel
7 2021 è emersa una ulteriore relazione che mia moglie ha confessato e che è stata confermata anche dall'altra persona che ha dichiarato di frequentarla sin dal mese di agosto 2021”; pertanto, risulta pacifica la circostanza per cui la crisi coniugale causata dal predetto tradimento sia stata superata dal resistente, il quale ha espressamente dichiarato di aver tentato di ricostruire la relazione con la moglie. Quanto invece all'episodio verificatosi il 19.11.2021, a distanza di oltre 4 anni dal contestato tradimento (e descritto nella comparsa di costituzione nei seguenti termini: “In data 19.11.2021, infatti, il sig. ha letteralmente sorpreso la moglie in compagnia di un altro uomo, il CP_1 quale, a seguito di un diverbio, ha confessato di frequentare la sig.ra fin dal mese Parte_1 agosto 2021”), lo stesso non può essere considerato indice rivelatore di una ulteriore violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente, non risultando in alcun modo provato che in tale occasione la ricorrente abbia intrattenuto una relazione extraconiugale. Invero, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri in occasione del diverbio avvenuto in data 19.11.2021 (depositato agli atti in data 16.04.2025), l'uomo che si trovava in compagnia della ricorrente riferiva di essere solo un amico della stessa e, contrariamente rispetto a quanto riportato dal resistente nei propri scritti difensivi e dallo stesso dichiarato in sede di comparizione personale all'udienza del 06.07.2023, non ammetteva alcuna frequentazione con la Sig.ra sin dal mese di agosto 2021. Parte_1
Inoltre, particolare rilievo ai fini della prova circa l'inefficacia causale dell'episodio sopra descritto nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza assume la dichiarazione resa in tale occasione ai Carabinieri dallo stesso resistente, il quale “Concludeva che, nonostante tutto, non era sua intenzione separarsi dalla moglie” (così testualmente nel richiamato verbale); dichiarazione quest'ultima che risulta confermata dal fatto che il procedimento di separazione è stato successivamente avviato dalla ricorrente, e non dal Sig. CP_1
Dalla condotta complessivamente tenuta dal resistente sia dopo l'infedeltà accertata nel 2017 che dopo l'episodio avvenuto il 19.11.2021, deve pertanto desumersi l'inefficacia e irrilevanza dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, anche in considerazione della circostanza che è stata la moglie a promuovere il presente giudizio. Può pertanto ritenersi plausibile che il rapporto coniugale fosse già inevitabilmente compromesso a causa delle risalenti incompatibilità caratteriali tra i coniugi, rispetto alle quali alcuna influenza ha esercitato l'intrattenimento della relazione extraconiugale da parte della moglie diversi anni addietro, e senza che ulteriori violazioni del dovere di fedeltà siano state adeguatamente provate a sostegno della richiesta di addebito. Ne consegue il rigetto della domanda di addebito formulata dal convenuto.
****** Residuano da esaminare le questioni accessorie afferenti la prole e segnatamente i provvedimenti relativi all'affidamento della figlia minore di anni 16, e al mantenimento della stessa e Per_1 della primogenita , di anni 21, alla disciplina dei tempi di intrattenimento della minore con i CP_2 genitori e alla connessa assegnazione della casa familiare. Quanto al primo aspetto, può confermarsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori, nonché il collocamento prevalente presso la madre, atteso che la genitrice appare quella allo stato più idonea, per l'età della ragazza e per gli impegni lavorativi meno incombenti rispetto a quelli del padre, ad occuparsi della stessa.
8 Non può pertanto trovare accoglimento la domanda di collocazione prevalente della figlia presso di sé proposta dal convenuto, in quanto quest'ultimo non è stato in grado di provare gli asseriti comportamenti aggressivi che la ricorrente avrebbe posto in essere nei confronti della minore e della sorella , tali da suscitare in loro e nel padre preoccupazione e timore. CP_2
Del tutto insufficiente a tal fine risulta invero la deposizione resa dalla teste di parte resistente la quale, escussa all'udienza del 18.02.2025 in ordine alle circostanze sub J, K, L, Tes_5
M, di cui alla memoria istruttoria di parte resistente (“j. in data 1° aprile 2024, la sig.ra
[...]
ha avuto un violento diverbio con le figlie e;
k. a seguito di tale Parte_1 Per_1 CP_2 diverbio, la sig.ra ha chiamato il sig. ordinandogli di andare a prendere Parte_1 CP_1 immediatamente le figlie;
l. il sig. si è subito recato presso la casa coniugale e, con CP_1
l'aiuto di una vicina di casa, ha cercato di tranquillizzare la sig.ra , la quale era Parte_1 in completo stato di agitazione;
m. il sig. tuttavia, non riuscendo a calmare la sig.ra CP_1
, è stato costretto a portare con sé le figlie e , che poi ha Parte_1 CP_2 Per_1 riaccompagnato l'indomani”), ha riferito: “ADR. Conosco le parti da oltre venti anni in quanto abitiamo nello stesso palazzo, in particolare io abito alla porta accanto a quella delle parti. ADR. Quanto alla circostanza sub J della memoria ex art 183, sesto comma, n. 2 di parte resistente, ho appreso la circostanza dopo l'accaduto. Lo stesso dicasi per la circostanza sub K della memoria, l'ho appresa successivamente. Mentre quanto alla circostanza sub L, il è venuto da me CP_1 in tarda serata, chiedendomi un calmante per la sig.ra . Io non sapevo quale farmaco Parte_1 consegnare e quindi mi recai a casa della , che viene chiamata , e la trovai in Parte_1 CP_4 lacrime, delusa per il comportamento delle figlie nei suoi confronti, ma non mi ha riferito null'altro di preciso. ADR. Sono venuta a conoscenza della discussione con le figlie dalla sig.ra
. Le figlie delle parti erano presenti in casa, ma io non le ho viste perché erano in Parte_1 un'altra stanza. In quel momento la sig.ra si trovava nella sua camera da letto. ADR. Parte_1
Quanto alla circostanza sub M, non ho assistito personalmente ma mi è stata riferita dalla sig.ra
dopo un paio di giorni. La stessa mi ha raccontato che quella sera il sig. ha Parte_1 CP_1 portato con sé le figlie e poi il giorno dopo le ha riportate a casa”. Come è dato evincere dal tenore delle dichiarazioni rese dalla teste risulta comprovato che Tes_5 nell'occasione descritta la ricorrente abbia avuto una discussione con le figlie, ma la teste medesima non è stata in grado di descrivere né le modalità con cui tale diverbio sarebbe avvenuto, né le ragioni che lo avrebbero originato. Oltretutto, tale episodio risulta del tutto isolato e comunque insufficiente a provare che la madre abbia adottato costantemente un comportamento aggressivo nei confronti delle figlie. Tanto più ove si consideri che la figlia maggiorenne , intervenuta nel giudizio al fine di CP_2 richiedere il pagamento diretto della somma dovuta dal padre a titolo di mantenimento, all'udienza del 12.06.2025 ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda formulata con il proprio intervento, intendendo “confermare la percezione dell'assegno stabilito a titolo di concorso nel proprio mantenimento in favore della madre, presso la quale vive essendo al momento dalla stessa mantenuta”. Nell'occasione, nulla ha riferito la figlia in merito ad eventuali CP_2 comportamenti aggressivi della madre nei confronti suoi e della sorella e, anzi, richiedendo il pagamento del proprio assegno di mantenimento in favore della madre ha confermato, sia pure indirettamente, la propria volontà di continuare ad essere collocata prevalentemente presso la stessa.
9 Alla prevalente collocazione delle figlie presso la madre consegue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente. Quanto alla regolamentazione delle modalità di frequentazione della figlia minore con Per_1 il padre, si conferma la disposizione contenuta nei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del 25.07.2023, in virtù delle quali dette modalità dovranno essere disciplinate secondo gli accordi che i genitori assumeranno di volta in volta;
solo in mancanza di accordo, si ribadisce la statuizione per cui la predetta minore si intratterrà con il genitore non collocatario per due giorni alla settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00, nonché a fine settimana alterni dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21 della domenica successiva.
****** La delibazione delle domande di mantenimento proposte dalla attrice in relazione alle figlie e per il proprio sostentamento richiede una preventiva ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi. Dalle informative della Guardia di Finanza relative alla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del resistente, pervenute in data 21.11.2024, risulta che il Sig. presta attività CP_1 lavorativa alle dipendenze della società TIM S.p.a. sin dal 17.10.1988, e nell'anno 2023 ha percepito un reddito pari ad €.34.471,50; inoltre, integra tali redditi da lavoro dipendente con l'attività autonoma svolta nel commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, essendo socio unico della AET S.r.l. dal 2020, oltre ad essere proprietario di numerosi beni mobili ed immobili nonché intestatario di buoni postali e cointestatario di buoni fruttiferi postali con la madre sig.ra Persona_2
Deve pertanto ritenersi provata una notevole capacità lavorativa e reddituale del convenuto, di gran lunga superiore rispetto a quella della ricorrente, la quale a decorrere dal 12.04.2022 percepisce unicamente uno stipendio mensile di circa €.800,00 (cfr. CU 2023, allegata alle note scritte depositate in data 16.04.2024, dalla quale si evince che nell'anno 2023 la ricorrente ha percepito un reddito complessivo pari ad €.9.636,03), prestando attività lavorativa dipendente come commessa di un negozio di calzature. Quanto al periodo in cui la ricorrente risultava titolare della ditta individuale esercente attività di vendita di materiale elettrico, all'esito dell'istruttoria espletata deve ritenersi provato che di fatto l'attività commerciale fosse gestita esclusivamente dal resistente, mentre la ricorrente si limitava a prestare attività lavorativa la mattina come addetta alle vendite. Tanto si evince dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente e Testimone_1 Parte_2 genitori della ricorrente escussi rispettivamente all'udienza 26.09.2024 e del 30.01.2025, i quali, interrogati sulle circostanze di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente (“1)dopo la nascita delle figlie, si recava tutte le mattine presso l'attività commerciale di vendita di Parte_1 materiale elettrico presso il negozio sito in Taranto alla via Dante n.263 e lì provvedeva alla vendita della merce, a interloquire con i fornitori e a svolgere tutte le mansioni per la gestione del negozio;
2)tutti i pomeriggi era ed è a svolgere la predetta attività Controparte_1 commerciale di vendita di materiale elettrico;
3) ha svolto la predetta attività Parte_1 commerciale sino al 2021 allorquando l'ha estromessa dall'attività: 4) Controparte_1 [...]
ha svolto la predetta attività commerciale senza percepire alcun corrispettivo Parte_1 economico”), hanno dichiarato: “ADR Sono il padre della sig.ra . ADR Parte_1
Confermo la circostanza sub 1 della II memoria ex art. 183, comma 6, cpc di parte ricorrente. ADR Preciso che tanto posso dire, poiché almeno una volta alla settimana mi recavo presso il
10 negozio in oggetto e, in ogni caso, mia figlia mi riferiva di recarsi ogni giorno. ADR Preciso che mia figlia si recava al negozio solo la mattina e nel pomeriggio il sig. Tanto posso dire CP_1 per le ragioni innanzi esposte. ADR Confermo la circostanza sub] 3, in quanto mi è stata riferita da mia figlia. ADR Confermo la circostanza sub] 4, in quanto mi è stata riferita da mia figlia” (teste ; “ADR Sono la madre della sig.ra . ADR Confermo la Testimone_1 Parte_1 circostanza sub. 1 della II memoria ex art. 183 del 18.3.2024 di parte ricorrente. ADR Mia figlia ha lavorato presso il negozio per tanti anni senza percepire alcun compenso. Il marito le dava circa 20 euro al giorno, che prima erano in lire, per far fronte ai bisogni quotidiani della famiglia. ADR preciso che Tanto posso dire perché mi è stato riferito da mia figlia. ADR Preciso che quando mi recavo presso il negozio, circa 1 o 2 volte al. mese, ho visto mia figlia parlare con dei fornitori e lavorare nel negozio. ADR Preciso, infine, che mi figlia mi ha riferito che quando tornava a casa consegnava al marito l'incasso giornaliero. ADR Confermo la circostanza sub 2 della predetta memoria e confermo che è il sig. a svolgere la vendita di materiale CP_1 elettrico nello stesso negozio. ADR Tanto posso dire perché mi è stato riferito da mio marito -sig.
. ADR Preciso che qualche volta ho visto io personalmente il sig. di Testimone_1 CP_1 pomeriggio in detta attività. ADR Confermo la circostanza sub 3 della predetta memoria. Ricordo che in quel periodo ed ero ricoverata in ospedale, quindi circa 3/4 anni fa. ADR Preciso che tale circostanza mi è stata riferita sempre da mio marito -sig. . ADR in merito la Testimone_1 circostanza sub 4, reitero quando detto precedentemente” (teste . Parte_2
Peraltro, anche i testi di parte resistente e , escussi Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 30.01.2025, hanno confermato che tutti i rapporti di contabilità, ritiro fatture, gestione dei corrispettivi e gestione dei pagamenti dei tributi erano gestiti in via esclusiva dal sig.
così come anche i rapporti con i fornitori. CP_1
Nello specifico la teste di parte resistente , interrogata sulle circostanze di cui alla Tes_3 memoria istruttoria di parte resistente (“a. in costanza di matrimonio, la sig.ra Parte_1 ha sempre avuto atteggiamenti ostili e violenti nei confronti del marito;
b. più volte, la sig.ra
ha offeso e dileggiato il sig. dinanzi a parenti ed amici;
c. la sig.ra Parte_1 Controparte_1
ha, in alcune occasioni, impedito che le figlie e incontrassero
Parte_1 CP_2 Per_1 la nonna paterna;
d. già a partire dal marzo 2017, la sig.ra intratteneva una
Parte_1 relazione sentimentale con un altro uomo, con il quale la scopriva mentre si intratteneva;
e. in data 19.11.2021, il sig. ha nuovamente sorpreso la moglie in compagnia di un altro CP_1 uomo, mentre si erano appartati nei pressi di via Cripta del Redentore in Taranto;
f. nel corso della discussione generatasi tra il sig. la moglie e l'uomo in sua compagnia, sono CP_1 intervenuti i Carabinieri della Stazione Salinella di Taranto, i quali hanno raccolto le generalità dei presenti, redigendo il relativo verbale;
g. in questo caso, la sig.ra ha
Parte_1 confessato al marito di frequentare il suddetto uomo fin dal mese di agosto 2021; h. a seguito di tale evento, la sig.ra ha estromesso il marito dal talamo nuziale, costringendolo
Parte_1
a dormire sul divano;
i. da novembre 2021, il sig. è stato costretto a provvedere ad ogni CP_1 esigenza necessaria per il suo sostentamento e quello delle figlie;
j. in data 1° aprile 2024, la sig.ra ha avuto un violento diverbio con le figlie e;
k. a seguito Parte_1 Per_1 CP_2 di tale diverbio, la sig.ra ha chiamato il sig. ordinandogli di andare a Parte_1 CP_1 prendere immediatamente le figlie;
l. il sig. si è subito recato presso la casa coniugale CP_1
e, con l'aiuto di una vicina di casa, ha cercato di tranquillizzare la sig.ra , la Parte_1 quale era in completo stato di agitazione;
m. il sig. tuttavia, non riuscendo a calmare la CP_1
11 sig.ra , è stato costretto a portare con sé le figlie e , che poi ha Parte_1 CP_2 Per_1 riaccompagnato l'indomani”), ha riferito: “ADR Preciso che mio padre sino all'anno 2021 - anno del suo decesso - gestiva la consulenza fiscale e tributaria dell'attività commerciale sita in Taranto alla via Dante n. 263. Dopo la sua morte, nel 2021, ho proseguito io la suddetta attività di consulenza e gestito i rapporti con la clientela;
ADR In merito alla circostanza sub 1 della III memoria ex art. 183, comma 6, di parte resistente, nulla posso dire in quanto sino all'anno 2021 i rapporti con la clientela erano gestito direttamente da mio padre e dal collaboratore -sig. ; ADR in merito alla circostanza sub b della suddetta memoria, nulla posso Testimone_4 riferire;
ADR in merito alla circostanza sub c, posso riferire che a fine anno 2020 è stata costituita del sig. una nuova società, che è subentrata all'attività individuale di CP_1
, che è stata cancellata. ADR Preciso che all'epoca mio padre mi ha riferito che Parte_1 le suddette attività di chiusura della ditta individuale ed apertura della nuova società, erano state richieste e concordate tra le parti;
ADR Preciso che tale decisione era stata assunta dalle parti, in quanto più logica, visto la sola presenza del sig. nell'attività commerciale. ADR CP_1
Preciso che nella nuova società costituita il sig. è il legale rappresentante.ADR nulla CP_1 posso dire sulla circostanza sub d ed e. ADR in merito alla circostanza sub f mi riporto a quanto precedentemente detto”. Nei medesimi termini, il teste ha dichiarato: “ADR Conosco i fatti di cui è Testimone_4 causa, in quanto sono stato sino all'anno 2021 dipendente dello studio , che si occupa Tes_3 della gestione contabile dell'attività commerciale sita in Taranto alla via Dante n. 263, e mi occupavo direttamente del rapporto con la clientela e la suddetta azienda. Preciso che ad oggi collaboro ancora con lo studio , oggi gestito dalla figlia dopo la morte del padre. Tes_3
Preciso che la Dott.ssa , già prima della morte del padre, collaborava nel suddetto Tes_3 studio. ADR Confermo la circostanza sub. a della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 di parte resistente. Preciso che tutti i rapporti di contabilità, ritiro fatture, gestione dei corrispettivi e gestione dei pagamenti dei tributi erano gestiti in via esclusiva dal sig. Posso riferire CP_1 anche che i rapporti con i fornitori erano gestiti solo dal sig. ADR Preciso che io mi CP_1 recavo presso l'attività in questione sempre e solo di pomeriggio. In tutte le occasioni ho sempre incontrato solo il sig. e saltuariamente la sig.ra . ADR Nulla posso riferire in CP_1 Parte_1 Testi merito alla circostanza sub b. Confermo la circostanza sub c. Tanto posso dire in quanto riferitomi dal sig. e non dalla sig.ra . ADR Preciso la cessazione di Controparte_1 Parte_1 attività è stata firmata e richiesta dalla sig.ra . ADR Nulla posso dire in merito alla Parte_1 Testi circostanza d ed e. Confermo la circostanza sub f. Successivamente alla chiusura della ditta individuale le parti hanno deciso concordemente di aprire una srls a nome del sig. il CP_1 quale mi riferì che successivamente avrebbe voluto inserire la moglie quale coadiutrice nell'attività per motivi contributivi. ADR Preciso che della decisione concorde di aprire una nuova attività mi riferì il solo sig. . Controparte_1
I predetti testi hanno confermato come la ricorrente fosse di fatto esclusa dalla gestione dell'attività commerciale, amministrata unicamente dal resistente anche nel periodo in cui era alla stessa intestata. Deve pertanto ritenersi che la ricorrente non abbia percepito alcun introito nel predetto periodo, ad esclusione di quanto le veniva erogato dal marito a titolo di mera liberalità. Tanto premesso, deve rammentarsi che a mente dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia
12 adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato”. In ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, la S.C. ha costantemente affermato che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio.” (così Cass. n.12196/2017). Orbene, rispetto alla ricostruzione del tenore di vita assicurato al nucleo familiare in costanza di matrimonio essenzialmente dal ricorrono i presupposti per riconoscere il diritto al CP_1 mantenimento sia in favore della figlia minore collocata presso la madre, che della Per_1 attrice, la quale non dispone con evidenza di fonti di sostentamento tali da consentirle di preservare seppure tendenzialmente il pregresso tenore ma addirittura di far fronte alle esigenze basilari proprie e delle figlie, di cui una minore. Quanto alla figlia , divenuta maggiorenne, risulta pacifica la circostanza per cui la stessa è CP_2 stata incorporata quale “Volontario in Ferma Iniziale” presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto a decorrere dal 15.09.2025 (cfr. nota allegata alla comparsa conclusionale del Sig. , depositata il 09.10.2025), e che, pertanto risulterà percettrice di reddito a Controparte_1 decorrere dal mese di ottobre 2025. Per tale ragione, a decorrere dal mese di ottobre 2025 dovrà essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia maggiorenne CP_2
, quantificato nella somma mensile di €.350,00, con aumento del contributo per il
[...] mantenimento della minore da € 350,00 a € 400,00 mensili. Tanto premesso, la notevole disparità economica e il divario rispetto al tenore di vita pregresso che giustifica la condanna del sig. a contribuire al mantenimento della sig.ra e CP_1 Parte_1 della figlia minore, mediante il versamento in favore della prima, della somma complessiva di € 800,00, di cui € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia , oltre al Per_1 concorso nella misura del 75% nelle spese straordinarie nell'interesse della figlia, da individuarsi in conformità al protocollo in vigore presso il Tribunale di Taranto, cui si rinvia, e € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con rivalutazione automatica agli indici ISTAT e decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
***** Ricorrono, infine, giustificati motivi, in considerazione della reciproca soccombenza, per pronunciare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento. P. T. M. Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 28.10.2022 nonché sulla domanda riconvenzionale
[...] formulata dal convenuto, così provvede:
1. Rigetta la domanda di addebito formulata dal convenuto;
13 2. Affida in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore , nata il [...], Per_1
e ne dispone il collocamento prevalente presso la madre;
3. Disciplina le modalità di intrattenimento della figlia minore con il padre secondo Per_1 gli accordi che i genitori assumeranno di volta in volta;
solo in mancanza di accordo statuisce che la predetta minore si intrattenga con il genitore non collocatario per due giorni alla settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00, nonché a fine settimana alterni dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21 della domenica successiva;
4. Assegna in godimento alla sig.ra la casa coniugale, sita in Taranto Parte_1 alla Via Lago Alimini Grande n. 12/L;
5. Pone a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente al Controparte_1 coniuge sig.ra la somma di € 400,00 a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento della figlia con obbligo di concorrere nella misura del 75% alle Per_1 spese straordinarie nell'interesse della stessa figlia, con rivalutazione automatica agli indici ISTAT e decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
6. Pone a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente al Controparte_1 coniuge sig.ra la somma di € 400,00 a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento del coniuge, con rivalutazione automatica agli indici ISTAT e decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
7. Revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia maggiorenne , CP_2 divenuta economicamente indipendente, a decorrere dal mese di ottobre 2025;
8. Rigetta ogni altra domanda;
9. Spese compensate. Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 03.11.2025. Il Presidente est. (dott.ssa Stefania D'ERRICO)
14
-Prima Sezione Civile- Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore Dott. Claudio CASARANO Giudice Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 6054 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 10.07.2025, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale” TRA
, cf. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]l ed ivi elettivamente domiciliata alla via Mezzetti n. 21 presso lo studio dell'avv. Matilde Massagli (cf. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
-ATTRICE- E
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...]L, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Giuseppe de Cesare n. 37, presso e nello studio dell'Avv. Daniele D'Elia (c.f.
), il quale lo rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa C.F._4 di costituzione e risposta;
-CONVENUTO- NONCHE'
[ ], nata a [...] il [...] e ivi residente alla Controparte_2 CodiceFiscale_5 via Lago Alimini Grande n. 12/L, elettivamente domiciliata in Taranto alla via G. de Cesare n° 37, presso e nello studio dell'Avv. Franzino Renzullo [c.f. ], il quale la C.F._6 rappresenta e difende come da mandato posto in calce alla Comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata il 09.04.2025;
-INTERVENUTA- E Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
-INTERVENUTO EX LEGE- Conclusioni delle parti per l'attrice: 1) pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
1 2) affidare le figlie in maniera condivisa ad entrambi i genitori fissando la permanenza stabile presso il domicilio materno e le modalità di incontro col padre;
3) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento della stessa, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 800,00 a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie oltre il 50% delle spese scolastiche, sanitarie, sportive e straordinarie e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5) statuire il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e/o gli assegni familiari;
6) statuire sulle spese e competenze di lite come per legge. per il convenuto:
- accertata l'impossibilità di riconciliare i coniugi, dichiarare la separazione personale dei medesimi per colpa della moglie e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati;
- disporre l'affido condiviso delle minori e , con collocazione prevalente CP_2 Per_1 delle stesse presso il padre, con facoltà per la madre di vederle ed intrattenerle ogni volta che lo riterrà opportuno [previo accordo con il padre], compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle minori stesse;
- assegnare la casa coniugale al sig. Controparte_1
- disporre che la sig.ra dovrà corrispondere al sig. il Parte_1 Controparte_1
50% delle spese straordinarie necessarie per le minori, come da disciplinare di codesto On.le Tribunale;
- rigettare la domanda di addebito proposta dalla sig.ra ; Parte_1
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.10.2022, la sig.ra conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale il sig. , con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
12.05.2001, generando due figlie, , nata il [...] e , nata il [...], entrambe CP_2 Per_1 studentesse, chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi per le motivazioni di cui al ricorso e alle condizioni ivi riportate. In particolare, la ricorrente deduceva: - che sin dall'inizio l'unione coniugale non era stata serena a causa delle personalità poco affini dei coniugi, stante il carattere remissivo ed accondiscendente della ricorrente e, di contro, il carattere autoritario e prevaricatore del marito;
- che nel 2006 i coniugi decidevano di rilevare dalla signora madre del l'attività Persona_2 CP_1 commerciale di vendita di materiale elettrico di cui la stessa era titolare e il decideva di CP_1 intestarla alla moglie in quanto dipendente della TELECOM Italia, ma di fatto era stata sempre gestita dallo stesso mentre la moglie era stata relegata all'attività di vendita e solo per CP_1 mezza giornata;
- che la nuova attività aveva inciso negativamente sull'unione coniugale in quanto aveva acuito gli atteggiamenti prevaricatori del nei confronti della moglie;
- che la CP_1 ricorrente, pur avendo deciso di separarsi, era stata costretta a rinunciarvi per problemi di salute;
- che si era nuovamente determinata a procedere con la separazione perché la situazione familiare non era mutata e il marito il 19.11.2021 era arrivato ad aggredirla anche fisicamente per averla vista dialogare con un uomo davanti alla Chiesa dello “Spirito Santo” in Taranto e che solo l'intervento dei Carabinieri aveva posto termine all'aggressione; - che il resistente l'aveva estromessa
2 dall'attività commerciale non appena gli era stata comunicata la volontà di separarsi;
- che la ricorrente era riuscita a reperire un'attività part-time come commessa, percependo € 800,00 mensili, mentre il resistente svolgeva l'attività lavorativa quale dipendente della Telecom e gestiva l'attività commerciale di vendita di materiale elettrico, oltre ad essere proprietario di diverse unità immobiliari. Sulla scorta di tali argomentazioni, la sig.ra rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Parte_1 pronunciare la separazione dei coniugi e;
2) affidare le Parte_1 Controparte_1 figlie in maniera condivisa ad entrambi i genitori fissando la permanenza stabile presso il domicilio materno e le modalità di incontro col padre;
3) porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 500,00 a titolo di concorso Parte_1 nel mantenimento della stessa, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € Controparte_1 Parte_1
800,00 a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie oltre il 50% delle spese scolastiche, sanitarie, sportive e straordinarie e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5) statuire il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e/o gli assegni familiari;
6) statuire sulle spese e competenze di lite come per legge”. Con memoria di costituzione del 06.07.2023, si costituiva nel presente giudizio il resistente sig.
, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione, deducendo: - che il Controparte_1 progetto di vita comune era progressivamente naufragato in virtù di una serie di contrasti con la moglie, la quale, nel corso degli anni, aveva maturato nei suoi confronti una forma sempre più acuta di apatia e refrattarietà; - che la ricorrente si era sempre disinteressata della gestione dell'attività commerciale;
- che nonostante gli sforzi per ricostituire l'armonia familiare, si vedeva costretto a contestare alla moglie una serie di violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio e, in primis, quello dell'assistenza morale e spirituale, essendo stato unilateralmente estromesso dal talamo coniugale per sin dal 2017, allorquando la ricorrente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un cliente abituale del negozio;
- che, pur turbato ed umiliato, il sig. aveva cercato di CP_1 recuperare e ricostruire un rapporto nell'ottica di quel ravvedimento promesso della moglie, al fine di preservare l'interesse primario della famiglia;
- che le buone intenzioni del sig. CP_1 erano state definitivamente frustrate in data 19.11.2021, allorquando il sig.
[...] CP_1 aveva sorpreso la moglie in compagnia di un altro uomo, il quale, a seguito di un diverbio (in occasione del quale la ricorrente aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri), aveva confessato di frequentare la sig.ra fin dal mese di agosto 2021. Parte_1
Tanto premesso, il resistente spiegava domanda riconvenzionale di addebito alla moglie e concludeva rassegnando le seguenti richieste: “- accertata l'impossibilità di riconciliare i coniugi, dichiarare la separazione personale dei medesimi per colpa della moglie e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati;
- disporre l'affido condiviso delle minori e , con CP_2 Per_1 collocazione prevalente delle stesse presso il padre, con facoltà per la madre di vederle ed intrattenerle ogni volta che lo riterrà opportuno [previo accordo con il padre], compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle minori stesse;
- assegnare la casa coniugale al sig.
- disporre che la sig.ra dovrà corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1 CP_1 il 50% delle spese straordinarie necessarie per le minori, come da disciplinare di codesto
[...]
On.le Tribunale;
- rigettare la domanda di addebito proposta dalla sig.ra ; - con Parte_1 vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. All'esito dell'udienza presidenziale celebrata il 06.07.2023, venivano emessi i provvedimenti
3 provvisori e urgenti con ordinanza emessa fuori udienza in data 25.07.2023, a mezzo dei quali il P.D. autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore nata il [...], e ne disponeva il collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
disciplinava le modalità di intrattenimento della figlia minore con il Per_1 genitore non collocatario;
assegnava alla sig.ra la casa coniugale, sita in Taranto Parte_1 alla Via Lago Alimini Grande n. 12/L; poneva a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 versare mensilmente al coniuge sig.ra la somma complessiva di € 900,00, di cui € Parte_1
700,00 a titolo di concorso al mantenimento delle due figlie, e in ragione di € CP_2 Per_1
350,00 ciascuna, nonché di concorrere alle spese straordinarie nell'interesse delle stesse nella misura del 75%, ed € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con rivalutazione automatica agli indici ISTAT e decorrenza dalla comunicazione del provvedimento;
infine ordinava alle parti di depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni o ogni ulteriore documentazione e impartiva disposizioni per il prosieguo del giudizio nella fase contenziosa. All'udienza del 23.11.2023, le parti chiedevano emettersi pronuncia relativa al solo status con rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c.; la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 3167/2023 del 18.12.2023, pubblicata il 20.12.2023, il Collegio pronunciava in ordine allo status dei coniugi, disponendo quanto segue:
“1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
17.01.1966, e nata in [...] il [...], uniti in Controparte_3 matrimonio concordatario contratto in IA (Taranto) il 12.05.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IA dell'anno 2001, atto n. 12, Parte II, Serie A;
2) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo”. Con separata ordinanza emessa in pari data il Collegio disponeva rimettersi la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo all'udienza del 15.02.2024. All'udienza del 15.02.2024 il P.I. assegnava alle parti i richiesti termini ex art 183 c.p.c. ed assegnava termine sino al 30.05.2024 per il deposito di note scritte da intendersi sostitutive dell'udienza. Con ordinanza del 18.06.2024, provvedeva in merito alle istanze istruttorie formulate dalle parti, ammettendo le prove orali e documentali dalle stesse richieste;
disponeva a cura della Cancelleria l'acquisizione presso la Stazione Carabinieri Salinella di Taranto del verbale di intervento redatto in data 19.11.2021, rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, rinviando la causa all'udienza del 26.09.2024 per l'espletamento della prova testi. All'udienza del 26.09.2024 venivano escussi il teste di parte ricorrente Sig. e il Testimone_1 teste di parte resistente . Testimone_2
Con ordinanza del 10.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.09.2024, il P.I. disponeva le richieste informative a mezzo della Guardia di Finanza territorialmente competente al fine di accertare la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del sig. , anche mediante indagini bancarie ed acquisizione della documentazione Controparte_1 relativa ai rapporti intrattenuti dal predetto con le banche, e rinviava la causa all'udienza del 28.11.2024 per il prosieguo della prova, successivamente rinviata all'udienza del 30.01.2025 per i medesimi incombenti.
4 All'udienza del 30.01.2025 venivano escussi la teste di parte ricorrente ed i Parte_2 testi di parte ricorrente e;
il P.I. autorizzava parte resistente Testimone_3 Testimone_4
a depositare su supporto informatico gli allegati all'indagine investigativa depositata in giudizio e rinviava la causa all'udienza del 18.02.2025 per il prosieguo della prova testimoniale. All'udienza del 18.02.2025 veniva escusso il teste di parte resistente all'esito, la Tes_5 causa veniva rinviata all'udienza del 09.04.2025, rinviata d'ufficio al 10.04.2025, per la precisazione delle conclusioni. Con comparsa di intervento volontario in giudizio ex art. 105 c.p.c., depositata in data 09.04.2025, interveniva nel giudizio la sig.ra figlia dei signori e Controparte_2 Controparte_1 [...]
, divenuta nelle more maggiorenne, la quale chiedeva disporsi il pagamento diretto nei Parte_1 suoi confronti della somma di €.350,00, dovuta dal sig. a titolo di Controparte_1 mantenimento in ragione dei provvedimenti presidenziali emessi dal Tribunale di Taranto. All'udienza del 10.04.2025 il P.I. rinviava la causa all'udienza del 12.06.2025 e disponeva sollecitarsi a cura della Cancelleria l'acquisizione del verbale dei Carabinieri Sez. Salinella Taranto, già disposta con precedente ordinanza. All'udienza del 12.06.2025 la Sig.ra , figlia delle parti, dichiarava la propria Controparte_2 volontà di rinunciare alla domanda di pagamento diretto dell'assegno formulata con il proprio intervento, intendendo confermare la percezione dell'assegno stabilito a titolo di concorso nel proprio mantenimento in favore della madre, presso la quale viveva, essendo al momento dalla stessa mantenuta. Il P.I. assegnava alle parti termine sino al 02.07.2025 per il deposito di note scritte contenenti le rispettive istanze e conclusioni;
disponeva che all'esito la causa fosse rinviata all'udienza del 10.07.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.07.2025 il P.I. riservava la causa per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***** A seguito della pronuncia con sentenza non definitiva n. 3167/2023 del 18.12.2023, pubblicata il 20.12.2023, della separazione personale dei coniugi, residuano da delibare la domanda di addebito formulata dal resistente, nonché le questioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...], e della figlia maggiorenne , nata il [...], e la Per_1 CP_2 domanda di mantenimento formulata dalla attrice. Nella fattispecie, deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata nei confronti dell'attrice, per assoluta carenza di prova della ascrivibilità alla condotta della stessa del maturarsi della intollerabilità della convivenza coniugale. La giurisprudenza di legittimità ha invero in più pronunce affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a convivere (Cass., Sez. 1, n. 18074/2014). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco
5 interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004). Occorre inoltre precisare che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n. 20866/2021). Tali principi sono applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez. 1, n. 13592/2006). Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012). Sul punto, nell'Ordinanza n. 35296 del 18.12.2023 la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio secondo il quale “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023). Nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte, è stato altresì ritenuto che la Corte di merito abbia correttamente richiamato tale principio, “rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che nel (Omissis) la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale;
ad esempio, per quanto attiene all'allontanamento, e a meno che esso non sia posteriore alla domanda di separazione, la prova che sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e, quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi;
inoltre deve tenersi conto che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge (Cass. n. 15212 del 30/05/2023, Cass. n. 25966 del
6 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021; Cass. n. 648 del 15/01/2020; Cass. n. 3923 del 19/02/2018; Cass. 22/01/2019 n. 14591)”. Tale principio è stato confermato ancor più di recente dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. 22291/2024, nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che l'eccezione di chi contesta l'addebito è persino inammissibile se non si fornisce prova dell'inefficacia causale dei fatti contestati (Cass. Ord. n. 22291/2024). L'eventuale tolleranza dell'altro coniuge può rilevare, infine, come elemento indicatore di una crisi in atto (Cass. 15212/2023; Cass. 25966/2022; Cass. 11792/2021; Cass. 648/2020; Cass. 3923/2018; Cass. 14591/2019). Tanto premesso, nella fattispecie in esame la richiesta di addebito della separazione a carico della moglie deve ritenersi infondata, non avendo il Sig. assolto all'onere di provare la relativa CP_1 condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invero, risulta pacifico che nel 2017 la ricorrente abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con un cliente dell'esercizio commerciale, essendo tale circostanza non contestata e comunque comprovata dalla relazione investigativa del Dott. (allegata alla memoria ex Testimone_2 art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte resistente, depositata il 17.04.2024) e dalla deposizione resa da quest'ultimo in qualità di teste all'udienza del 26.09.2024. In particolare, il teste di parte resistente Dott. , interrogato sulle circostanze sub n, o, p e q Tes_2 della memoria istruttoria di parte resistente (“n. in data 3.3.2017, il sig. gli ha Controparte_1 conferito mandato per esercitare attività investigativa nei confronti della coniuge - sig.ra
[...]
; o. all'esito dell'attività investigativa, ha accertato che la sig.ra ha
Parte_1 Parte_1 intrattenuto una relazione amorosa con un altro uomo;
p. nel corso delle operazioni investigative, ha accertato che la sig.ra ha incontrato più volte il suddetto uomo presso la
Parte_1 propria attività commerciale;
q. in uno dei suddetti incontri, la sig.ra ha chiesto
Parte_1 all'uomo di dargli un bacio e di approcciarsi a lui fisicamente”), ha dichiarato: “ADR Confermo la circostanza sub n] della II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; ADR Confermo la circostanza sub o] della predetta memoria;
ADR Confermo la circostanza sub p] della predetta memoria. ADR Preciso che la mia attività investigativa è stata compiuta applicando dei sistemi audio al sistema di videosorveglianza già esistente, per cui dalla visione delle immagini video/audio ho potuto accettare quanto accadeva all'interno del negozio nell'arco di tempo delle investigazioni svolte. In questo periodo posso dire di aver rilevato che la sig.ra ha incontrato in 4/5
Parte_1 occasioni un uomo, al quale in un'occasione ha chiesto di dargli un bacio e nelle altre avevano conversazioni confidenziali relative alla loro relazione. ADR Preciso che nell'ultimo incontro l'uomo ha espresso alla sig.ra di voler interrompere la loro relazione, in quanto aveva
Parte_1 un'altra relazione più solida poiché l'altra donna gli garantiva una convivenza, avendogli fatto anche conoscere i figli. ADR Confermo, dunque, la circostanza sub q”. Peraltro, tale infedeltà, pur accertata, non può essere ritenuta quale causa efficiente della crisi coniugale, in quanto lo stesso Sig. ha ammesso, nella comparsa di costituzione, di aver CP_1
“cercato di recuperare e ricostruire il rapporto nell'ottica di quel ravvedimento promesso della moglie, al fine di preservare l'interesse primario della famiglia”, circostanza confermata dallo stesso anche in sede di udienza di comparizione personale dei coniugi, svoltasi in data 06.07.2023, laddove ha dichiarato: “Contesto i fatti esposti in ricorso e confermo quanto in comparsa di costituzione. Mia moglie ha ripetutamente violato il dovere di fedeltà. Rispetto a una prima relazione abbiamo deciso di superare la crisi e preservare l'unità familiare;
successivamente nel
7 2021 è emersa una ulteriore relazione che mia moglie ha confessato e che è stata confermata anche dall'altra persona che ha dichiarato di frequentarla sin dal mese di agosto 2021”; pertanto, risulta pacifica la circostanza per cui la crisi coniugale causata dal predetto tradimento sia stata superata dal resistente, il quale ha espressamente dichiarato di aver tentato di ricostruire la relazione con la moglie. Quanto invece all'episodio verificatosi il 19.11.2021, a distanza di oltre 4 anni dal contestato tradimento (e descritto nella comparsa di costituzione nei seguenti termini: “In data 19.11.2021, infatti, il sig. ha letteralmente sorpreso la moglie in compagnia di un altro uomo, il CP_1 quale, a seguito di un diverbio, ha confessato di frequentare la sig.ra fin dal mese Parte_1 agosto 2021”), lo stesso non può essere considerato indice rivelatore di una ulteriore violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente, non risultando in alcun modo provato che in tale occasione la ricorrente abbia intrattenuto una relazione extraconiugale. Invero, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri in occasione del diverbio avvenuto in data 19.11.2021 (depositato agli atti in data 16.04.2025), l'uomo che si trovava in compagnia della ricorrente riferiva di essere solo un amico della stessa e, contrariamente rispetto a quanto riportato dal resistente nei propri scritti difensivi e dallo stesso dichiarato in sede di comparizione personale all'udienza del 06.07.2023, non ammetteva alcuna frequentazione con la Sig.ra sin dal mese di agosto 2021. Parte_1
Inoltre, particolare rilievo ai fini della prova circa l'inefficacia causale dell'episodio sopra descritto nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza assume la dichiarazione resa in tale occasione ai Carabinieri dallo stesso resistente, il quale “Concludeva che, nonostante tutto, non era sua intenzione separarsi dalla moglie” (così testualmente nel richiamato verbale); dichiarazione quest'ultima che risulta confermata dal fatto che il procedimento di separazione è stato successivamente avviato dalla ricorrente, e non dal Sig. CP_1
Dalla condotta complessivamente tenuta dal resistente sia dopo l'infedeltà accertata nel 2017 che dopo l'episodio avvenuto il 19.11.2021, deve pertanto desumersi l'inefficacia e irrilevanza dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, anche in considerazione della circostanza che è stata la moglie a promuovere il presente giudizio. Può pertanto ritenersi plausibile che il rapporto coniugale fosse già inevitabilmente compromesso a causa delle risalenti incompatibilità caratteriali tra i coniugi, rispetto alle quali alcuna influenza ha esercitato l'intrattenimento della relazione extraconiugale da parte della moglie diversi anni addietro, e senza che ulteriori violazioni del dovere di fedeltà siano state adeguatamente provate a sostegno della richiesta di addebito. Ne consegue il rigetto della domanda di addebito formulata dal convenuto.
****** Residuano da esaminare le questioni accessorie afferenti la prole e segnatamente i provvedimenti relativi all'affidamento della figlia minore di anni 16, e al mantenimento della stessa e Per_1 della primogenita , di anni 21, alla disciplina dei tempi di intrattenimento della minore con i CP_2 genitori e alla connessa assegnazione della casa familiare. Quanto al primo aspetto, può confermarsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori, nonché il collocamento prevalente presso la madre, atteso che la genitrice appare quella allo stato più idonea, per l'età della ragazza e per gli impegni lavorativi meno incombenti rispetto a quelli del padre, ad occuparsi della stessa.
8 Non può pertanto trovare accoglimento la domanda di collocazione prevalente della figlia presso di sé proposta dal convenuto, in quanto quest'ultimo non è stato in grado di provare gli asseriti comportamenti aggressivi che la ricorrente avrebbe posto in essere nei confronti della minore e della sorella , tali da suscitare in loro e nel padre preoccupazione e timore. CP_2
Del tutto insufficiente a tal fine risulta invero la deposizione resa dalla teste di parte resistente la quale, escussa all'udienza del 18.02.2025 in ordine alle circostanze sub J, K, L, Tes_5
M, di cui alla memoria istruttoria di parte resistente (“j. in data 1° aprile 2024, la sig.ra
[...]
ha avuto un violento diverbio con le figlie e;
k. a seguito di tale Parte_1 Per_1 CP_2 diverbio, la sig.ra ha chiamato il sig. ordinandogli di andare a prendere Parte_1 CP_1 immediatamente le figlie;
l. il sig. si è subito recato presso la casa coniugale e, con CP_1
l'aiuto di una vicina di casa, ha cercato di tranquillizzare la sig.ra , la quale era Parte_1 in completo stato di agitazione;
m. il sig. tuttavia, non riuscendo a calmare la sig.ra CP_1
, è stato costretto a portare con sé le figlie e , che poi ha Parte_1 CP_2 Per_1 riaccompagnato l'indomani”), ha riferito: “ADR. Conosco le parti da oltre venti anni in quanto abitiamo nello stesso palazzo, in particolare io abito alla porta accanto a quella delle parti. ADR. Quanto alla circostanza sub J della memoria ex art 183, sesto comma, n. 2 di parte resistente, ho appreso la circostanza dopo l'accaduto. Lo stesso dicasi per la circostanza sub K della memoria, l'ho appresa successivamente. Mentre quanto alla circostanza sub L, il è venuto da me CP_1 in tarda serata, chiedendomi un calmante per la sig.ra . Io non sapevo quale farmaco Parte_1 consegnare e quindi mi recai a casa della , che viene chiamata , e la trovai in Parte_1 CP_4 lacrime, delusa per il comportamento delle figlie nei suoi confronti, ma non mi ha riferito null'altro di preciso. ADR. Sono venuta a conoscenza della discussione con le figlie dalla sig.ra
. Le figlie delle parti erano presenti in casa, ma io non le ho viste perché erano in Parte_1 un'altra stanza. In quel momento la sig.ra si trovava nella sua camera da letto. ADR. Parte_1
Quanto alla circostanza sub M, non ho assistito personalmente ma mi è stata riferita dalla sig.ra
dopo un paio di giorni. La stessa mi ha raccontato che quella sera il sig. ha Parte_1 CP_1 portato con sé le figlie e poi il giorno dopo le ha riportate a casa”. Come è dato evincere dal tenore delle dichiarazioni rese dalla teste risulta comprovato che Tes_5 nell'occasione descritta la ricorrente abbia avuto una discussione con le figlie, ma la teste medesima non è stata in grado di descrivere né le modalità con cui tale diverbio sarebbe avvenuto, né le ragioni che lo avrebbero originato. Oltretutto, tale episodio risulta del tutto isolato e comunque insufficiente a provare che la madre abbia adottato costantemente un comportamento aggressivo nei confronti delle figlie. Tanto più ove si consideri che la figlia maggiorenne , intervenuta nel giudizio al fine di CP_2 richiedere il pagamento diretto della somma dovuta dal padre a titolo di mantenimento, all'udienza del 12.06.2025 ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda formulata con il proprio intervento, intendendo “confermare la percezione dell'assegno stabilito a titolo di concorso nel proprio mantenimento in favore della madre, presso la quale vive essendo al momento dalla stessa mantenuta”. Nell'occasione, nulla ha riferito la figlia in merito ad eventuali CP_2 comportamenti aggressivi della madre nei confronti suoi e della sorella e, anzi, richiedendo il pagamento del proprio assegno di mantenimento in favore della madre ha confermato, sia pure indirettamente, la propria volontà di continuare ad essere collocata prevalentemente presso la stessa.
9 Alla prevalente collocazione delle figlie presso la madre consegue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente. Quanto alla regolamentazione delle modalità di frequentazione della figlia minore con Per_1 il padre, si conferma la disposizione contenuta nei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del 25.07.2023, in virtù delle quali dette modalità dovranno essere disciplinate secondo gli accordi che i genitori assumeranno di volta in volta;
solo in mancanza di accordo, si ribadisce la statuizione per cui la predetta minore si intratterrà con il genitore non collocatario per due giorni alla settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00, nonché a fine settimana alterni dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21 della domenica successiva.
****** La delibazione delle domande di mantenimento proposte dalla attrice in relazione alle figlie e per il proprio sostentamento richiede una preventiva ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi. Dalle informative della Guardia di Finanza relative alla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del resistente, pervenute in data 21.11.2024, risulta che il Sig. presta attività CP_1 lavorativa alle dipendenze della società TIM S.p.a. sin dal 17.10.1988, e nell'anno 2023 ha percepito un reddito pari ad €.34.471,50; inoltre, integra tali redditi da lavoro dipendente con l'attività autonoma svolta nel commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, essendo socio unico della AET S.r.l. dal 2020, oltre ad essere proprietario di numerosi beni mobili ed immobili nonché intestatario di buoni postali e cointestatario di buoni fruttiferi postali con la madre sig.ra Persona_2
Deve pertanto ritenersi provata una notevole capacità lavorativa e reddituale del convenuto, di gran lunga superiore rispetto a quella della ricorrente, la quale a decorrere dal 12.04.2022 percepisce unicamente uno stipendio mensile di circa €.800,00 (cfr. CU 2023, allegata alle note scritte depositate in data 16.04.2024, dalla quale si evince che nell'anno 2023 la ricorrente ha percepito un reddito complessivo pari ad €.9.636,03), prestando attività lavorativa dipendente come commessa di un negozio di calzature. Quanto al periodo in cui la ricorrente risultava titolare della ditta individuale esercente attività di vendita di materiale elettrico, all'esito dell'istruttoria espletata deve ritenersi provato che di fatto l'attività commerciale fosse gestita esclusivamente dal resistente, mentre la ricorrente si limitava a prestare attività lavorativa la mattina come addetta alle vendite. Tanto si evince dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente e Testimone_1 Parte_2 genitori della ricorrente escussi rispettivamente all'udienza 26.09.2024 e del 30.01.2025, i quali, interrogati sulle circostanze di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente (“1)dopo la nascita delle figlie, si recava tutte le mattine presso l'attività commerciale di vendita di Parte_1 materiale elettrico presso il negozio sito in Taranto alla via Dante n.263 e lì provvedeva alla vendita della merce, a interloquire con i fornitori e a svolgere tutte le mansioni per la gestione del negozio;
2)tutti i pomeriggi era ed è a svolgere la predetta attività Controparte_1 commerciale di vendita di materiale elettrico;
3) ha svolto la predetta attività Parte_1 commerciale sino al 2021 allorquando l'ha estromessa dall'attività: 4) Controparte_1 [...]
ha svolto la predetta attività commerciale senza percepire alcun corrispettivo Parte_1 economico”), hanno dichiarato: “ADR Sono il padre della sig.ra . ADR Parte_1
Confermo la circostanza sub 1 della II memoria ex art. 183, comma 6, cpc di parte ricorrente. ADR Preciso che tanto posso dire, poiché almeno una volta alla settimana mi recavo presso il
10 negozio in oggetto e, in ogni caso, mia figlia mi riferiva di recarsi ogni giorno. ADR Preciso che mia figlia si recava al negozio solo la mattina e nel pomeriggio il sig. Tanto posso dire CP_1 per le ragioni innanzi esposte. ADR Confermo la circostanza sub] 3, in quanto mi è stata riferita da mia figlia. ADR Confermo la circostanza sub] 4, in quanto mi è stata riferita da mia figlia” (teste ; “ADR Sono la madre della sig.ra . ADR Confermo la Testimone_1 Parte_1 circostanza sub. 1 della II memoria ex art. 183 del 18.3.2024 di parte ricorrente. ADR Mia figlia ha lavorato presso il negozio per tanti anni senza percepire alcun compenso. Il marito le dava circa 20 euro al giorno, che prima erano in lire, per far fronte ai bisogni quotidiani della famiglia. ADR preciso che Tanto posso dire perché mi è stato riferito da mia figlia. ADR Preciso che quando mi recavo presso il negozio, circa 1 o 2 volte al. mese, ho visto mia figlia parlare con dei fornitori e lavorare nel negozio. ADR Preciso, infine, che mi figlia mi ha riferito che quando tornava a casa consegnava al marito l'incasso giornaliero. ADR Confermo la circostanza sub 2 della predetta memoria e confermo che è il sig. a svolgere la vendita di materiale CP_1 elettrico nello stesso negozio. ADR Tanto posso dire perché mi è stato riferito da mio marito -sig.
. ADR Preciso che qualche volta ho visto io personalmente il sig. di Testimone_1 CP_1 pomeriggio in detta attività. ADR Confermo la circostanza sub 3 della predetta memoria. Ricordo che in quel periodo ed ero ricoverata in ospedale, quindi circa 3/4 anni fa. ADR Preciso che tale circostanza mi è stata riferita sempre da mio marito -sig. . ADR in merito la Testimone_1 circostanza sub 4, reitero quando detto precedentemente” (teste . Parte_2
Peraltro, anche i testi di parte resistente e , escussi Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 30.01.2025, hanno confermato che tutti i rapporti di contabilità, ritiro fatture, gestione dei corrispettivi e gestione dei pagamenti dei tributi erano gestiti in via esclusiva dal sig.
così come anche i rapporti con i fornitori. CP_1
Nello specifico la teste di parte resistente , interrogata sulle circostanze di cui alla Tes_3 memoria istruttoria di parte resistente (“a. in costanza di matrimonio, la sig.ra Parte_1 ha sempre avuto atteggiamenti ostili e violenti nei confronti del marito;
b. più volte, la sig.ra
ha offeso e dileggiato il sig. dinanzi a parenti ed amici;
c. la sig.ra Parte_1 Controparte_1
ha, in alcune occasioni, impedito che le figlie e incontrassero
Parte_1 CP_2 Per_1 la nonna paterna;
d. già a partire dal marzo 2017, la sig.ra intratteneva una
Parte_1 relazione sentimentale con un altro uomo, con il quale la scopriva mentre si intratteneva;
e. in data 19.11.2021, il sig. ha nuovamente sorpreso la moglie in compagnia di un altro CP_1 uomo, mentre si erano appartati nei pressi di via Cripta del Redentore in Taranto;
f. nel corso della discussione generatasi tra il sig. la moglie e l'uomo in sua compagnia, sono CP_1 intervenuti i Carabinieri della Stazione Salinella di Taranto, i quali hanno raccolto le generalità dei presenti, redigendo il relativo verbale;
g. in questo caso, la sig.ra ha
Parte_1 confessato al marito di frequentare il suddetto uomo fin dal mese di agosto 2021; h. a seguito di tale evento, la sig.ra ha estromesso il marito dal talamo nuziale, costringendolo
Parte_1
a dormire sul divano;
i. da novembre 2021, il sig. è stato costretto a provvedere ad ogni CP_1 esigenza necessaria per il suo sostentamento e quello delle figlie;
j. in data 1° aprile 2024, la sig.ra ha avuto un violento diverbio con le figlie e;
k. a seguito Parte_1 Per_1 CP_2 di tale diverbio, la sig.ra ha chiamato il sig. ordinandogli di andare a Parte_1 CP_1 prendere immediatamente le figlie;
l. il sig. si è subito recato presso la casa coniugale CP_1
e, con l'aiuto di una vicina di casa, ha cercato di tranquillizzare la sig.ra , la Parte_1 quale era in completo stato di agitazione;
m. il sig. tuttavia, non riuscendo a calmare la CP_1
11 sig.ra , è stato costretto a portare con sé le figlie e , che poi ha Parte_1 CP_2 Per_1 riaccompagnato l'indomani”), ha riferito: “ADR Preciso che mio padre sino all'anno 2021 - anno del suo decesso - gestiva la consulenza fiscale e tributaria dell'attività commerciale sita in Taranto alla via Dante n. 263. Dopo la sua morte, nel 2021, ho proseguito io la suddetta attività di consulenza e gestito i rapporti con la clientela;
ADR In merito alla circostanza sub 1 della III memoria ex art. 183, comma 6, di parte resistente, nulla posso dire in quanto sino all'anno 2021 i rapporti con la clientela erano gestito direttamente da mio padre e dal collaboratore -sig. ; ADR in merito alla circostanza sub b della suddetta memoria, nulla posso Testimone_4 riferire;
ADR in merito alla circostanza sub c, posso riferire che a fine anno 2020 è stata costituita del sig. una nuova società, che è subentrata all'attività individuale di CP_1
, che è stata cancellata. ADR Preciso che all'epoca mio padre mi ha riferito che Parte_1 le suddette attività di chiusura della ditta individuale ed apertura della nuova società, erano state richieste e concordate tra le parti;
ADR Preciso che tale decisione era stata assunta dalle parti, in quanto più logica, visto la sola presenza del sig. nell'attività commerciale. ADR CP_1
Preciso che nella nuova società costituita il sig. è il legale rappresentante.ADR nulla CP_1 posso dire sulla circostanza sub d ed e. ADR in merito alla circostanza sub f mi riporto a quanto precedentemente detto”. Nei medesimi termini, il teste ha dichiarato: “ADR Conosco i fatti di cui è Testimone_4 causa, in quanto sono stato sino all'anno 2021 dipendente dello studio , che si occupa Tes_3 della gestione contabile dell'attività commerciale sita in Taranto alla via Dante n. 263, e mi occupavo direttamente del rapporto con la clientela e la suddetta azienda. Preciso che ad oggi collaboro ancora con lo studio , oggi gestito dalla figlia dopo la morte del padre. Tes_3
Preciso che la Dott.ssa , già prima della morte del padre, collaborava nel suddetto Tes_3 studio. ADR Confermo la circostanza sub. a della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 di parte resistente. Preciso che tutti i rapporti di contabilità, ritiro fatture, gestione dei corrispettivi e gestione dei pagamenti dei tributi erano gestiti in via esclusiva dal sig. Posso riferire CP_1 anche che i rapporti con i fornitori erano gestiti solo dal sig. ADR Preciso che io mi CP_1 recavo presso l'attività in questione sempre e solo di pomeriggio. In tutte le occasioni ho sempre incontrato solo il sig. e saltuariamente la sig.ra . ADR Nulla posso riferire in CP_1 Parte_1 Testi merito alla circostanza sub b. Confermo la circostanza sub c. Tanto posso dire in quanto riferitomi dal sig. e non dalla sig.ra . ADR Preciso la cessazione di Controparte_1 Parte_1 attività è stata firmata e richiesta dalla sig.ra . ADR Nulla posso dire in merito alla Parte_1 Testi circostanza d ed e. Confermo la circostanza sub f. Successivamente alla chiusura della ditta individuale le parti hanno deciso concordemente di aprire una srls a nome del sig. il CP_1 quale mi riferì che successivamente avrebbe voluto inserire la moglie quale coadiutrice nell'attività per motivi contributivi. ADR Preciso che della decisione concorde di aprire una nuova attività mi riferì il solo sig. . Controparte_1
I predetti testi hanno confermato come la ricorrente fosse di fatto esclusa dalla gestione dell'attività commerciale, amministrata unicamente dal resistente anche nel periodo in cui era alla stessa intestata. Deve pertanto ritenersi che la ricorrente non abbia percepito alcun introito nel predetto periodo, ad esclusione di quanto le veniva erogato dal marito a titolo di mera liberalità. Tanto premesso, deve rammentarsi che a mente dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia
12 adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato”. In ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, la S.C. ha costantemente affermato che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio.” (così Cass. n.12196/2017). Orbene, rispetto alla ricostruzione del tenore di vita assicurato al nucleo familiare in costanza di matrimonio essenzialmente dal ricorrono i presupposti per riconoscere il diritto al CP_1 mantenimento sia in favore della figlia minore collocata presso la madre, che della Per_1 attrice, la quale non dispone con evidenza di fonti di sostentamento tali da consentirle di preservare seppure tendenzialmente il pregresso tenore ma addirittura di far fronte alle esigenze basilari proprie e delle figlie, di cui una minore. Quanto alla figlia , divenuta maggiorenne, risulta pacifica la circostanza per cui la stessa è CP_2 stata incorporata quale “Volontario in Ferma Iniziale” presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto a decorrere dal 15.09.2025 (cfr. nota allegata alla comparsa conclusionale del Sig. , depositata il 09.10.2025), e che, pertanto risulterà percettrice di reddito a Controparte_1 decorrere dal mese di ottobre 2025. Per tale ragione, a decorrere dal mese di ottobre 2025 dovrà essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia maggiorenne CP_2
, quantificato nella somma mensile di €.350,00, con aumento del contributo per il
[...] mantenimento della minore da € 350,00 a € 400,00 mensili. Tanto premesso, la notevole disparità economica e il divario rispetto al tenore di vita pregresso che giustifica la condanna del sig. a contribuire al mantenimento della sig.ra e CP_1 Parte_1 della figlia minore, mediante il versamento in favore della prima, della somma complessiva di € 800,00, di cui € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia , oltre al Per_1 concorso nella misura del 75% nelle spese straordinarie nell'interesse della figlia, da individuarsi in conformità al protocollo in vigore presso il Tribunale di Taranto, cui si rinvia, e € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con rivalutazione automatica agli indici ISTAT e decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
***** Ricorrono, infine, giustificati motivi, in considerazione della reciproca soccombenza, per pronunciare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento. P. T. M. Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato in data 28.10.2022 nonché sulla domanda riconvenzionale
[...] formulata dal convenuto, così provvede:
1. Rigetta la domanda di addebito formulata dal convenuto;
13 2. Affida in modo condiviso ad entrambi i genitori la figlia minore , nata il [...], Per_1
e ne dispone il collocamento prevalente presso la madre;
3. Disciplina le modalità di intrattenimento della figlia minore con il padre secondo Per_1 gli accordi che i genitori assumeranno di volta in volta;
solo in mancanza di accordo statuisce che la predetta minore si intrattenga con il genitore non collocatario per due giorni alla settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00, nonché a fine settimana alterni dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21 della domenica successiva;
4. Assegna in godimento alla sig.ra la casa coniugale, sita in Taranto Parte_1 alla Via Lago Alimini Grande n. 12/L;
5. Pone a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente al Controparte_1 coniuge sig.ra la somma di € 400,00 a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento della figlia con obbligo di concorrere nella misura del 75% alle Per_1 spese straordinarie nell'interesse della stessa figlia, con rivalutazione automatica agli indici ISTAT e decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
6. Pone a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente al Controparte_1 coniuge sig.ra la somma di € 400,00 a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento del coniuge, con rivalutazione automatica agli indici ISTAT e decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
7. Revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia maggiorenne , CP_2 divenuta economicamente indipendente, a decorrere dal mese di ottobre 2025;
8. Rigetta ogni altra domanda;
9. Spese compensate. Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 03.11.2025. Il Presidente est. (dott.ssa Stefania D'ERRICO)
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