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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12651/2022 R.G.L., cui è riunita la causa n. 12663/2022
R.G.L., vertente tra
(c.f. Parte_1
), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolino Graviano e Alessia Di P.IVA_1
Marco;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con separati, ma identici ricorsi depositati il 6 dicembre 2022 (introduttivi dei procedimenti iscritti al n. 12651/2022 ed al n. 12663/2022 r.g.l.) Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596
[...] Parte_1
2022 00045852 05 000, notificato il 30 ottobre 2022, con cui l' le richiedeva il pagamento CP_1 di € 20.145,48 a titolo di contributi maturati nel periodo tra gennaio 2017 ed aprile 2019 in relazione all'utilizzazione del lavoratore , formalmente assunto dalle Parte_2 società e A sostegno Controparte_2 Controparte_3 dell'opposizione la ricorrente, in via preliminare, ha eccepito la nullità della notifica a mezzo pec, perché 1) alla stessa non sarebbe allegata la certificazione della relazione di
1 notifica;
2) la stessa sarebbe stata effettuata da un indirizzo non inserito in un pubblico registro (in violazione degli artt. 6 bis e 57 bis del d.lgs. 82/2005); 3) l'allegato sarebbe costituito da un file .pdf privo della firma digitale prescritta dall'art. 23 ter del d.lgs. 82/2005; in subordine, ha eccepito la prescrizione dei contributi asseritamente maturati nel periodo tra gennaio ed ottobre 2017, così individuato in conseguenza della notifica dell'avviso di addebito risalente al 30 ottobre 2022; nel merito, ha contestato la pretesa avversaria perché i versamenti contributivi effettuati dalle formali datrici di lavoro avrebbe estinto l'obbligazione, la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatrice conseguirebbe esclusivamente all'iniziativa del prestatore (nel caso di specie mancante) e, infine, dai prospetti dell'ente previdenziale non emergerebbe con chiarezza la differenza contributiva applicata dall' in base al CCNL Amministratori Condominiali (cfr. CP_1 ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 luglio 2023 l' ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi d'opposizione (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sulla notifica telematica.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità della notifica telematica per tre ordini di motivi, che, tuttavia, sono tutti infondati (oltre che pretestuosi).
Con riguardo alla firma digitale, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass., sez. V, ordinanza n. 35541 del 19 dicembre 2023).
Con riguardo all'indirizzo di provenienza della notifica telematica, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass., sez. V., sentenza n. 18684 del 3 luglio 2023).
Con riguardo al formato del file allegato, la Corte di Cassazione ha chiarito che
“la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass., sez. V, ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024).
Soltanto in via dirimente, dunque, va considerato l'ulteriore principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui in caso di irritualità della notifica di un atto impositivo
2 (circostanza, è bene ribadirlo, comunque esclusa nella fattispecie) trovi applicazione
“l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.” (Cass., sez. VI-V, ordinanza n. 6417 del 5 marzo 2019).
L'eccezione di prescrizione parziale del credito.
L'eccezione in esame è manifestamente infondata, visto che la ricorrente aveva pacificamente ricevuto la notifica del verbale unico di accertamento in data 14 aprile 2021, quale atto presupposto del successivo avviso di addebito e certamente comportante l'interruzione del decorso del termine prescrizionale.
L'eccezione, dunque, va respinta.
Sul merito della pretesa contributiva.
Le doglianze relative al merito della pretesa sono manifestamente infondate per le ragioni di seguito esposte.
E' noto (e lo era già al momento dell'introduzione della causa) che “in caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), secondo cui legittimato a far valere l'illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previdenziali o assicurativi di agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore della manodopera, per l'accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo a quest'ultimo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 17705 del 2 luglio 2019; cfr., altresì, nello stesso senso Cass., sez. lav., ordinanza n. 13013 del 15 maggio 2019).
La regola per cui i pagamenti (anche contributivi) effettuati dal datore di lavoro formale valgono a liberare l'utilizzatore di fatto nel caso di specie è irrilevante perché, all'esito dell'applicazione del corretto contratto collettivo (sostanzialmente non contestata: cfr. ricorso), i pagamenti delle datrici di lavoro non sono interamente satisfattivi: sotto questo profilo va ritenuto che il preciso riferimento dell' ai due diversi contratti collettivi CP_1
(cioè quello in base al quale i contributivi venivano pagati nel corso del rapporto di lavoro e quello su cui si basa l'odierna pretesa contributiva) costituisca idonea motivazione della pretesa controversa, ben potendo l'opponente verificare autonomamente la correttezza dell'importo richiesto (piuttosto che contestarla genericamente soltanto sotto il profilo motivazionale).
Il credito dell' dunque, va ritenuto senz'altro sussistente. CP_1
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto e l'opponente, soccombente ex art. 91 c.p.c., va condannata al rimborso delle spese giudiziali dell' che si liquidano come in CP_1 dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio ed introduttiva (certamente congrui per la pluralità e pretestuosità dei motivi di opposizioni) e minimi per le fase di trattazione e decisionale (quest'ultima riconoscibile, pur in assenza di note, per la discussione orale dell'udienza del 6 giugno 2025).
3
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo l'avviso di addebito opposto;
condanna al pagamento in favore Parte_1 dell' delle spese giudiziali, che liquida in € 3.549,00 per compenso, oltre spese CP_1 generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12651/2022 R.G.L., cui è riunita la causa n. 12663/2022
R.G.L., vertente tra
(c.f. Parte_1
), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolino Graviano e Alessia Di P.IVA_1
Marco;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con separati, ma identici ricorsi depositati il 6 dicembre 2022 (introduttivi dei procedimenti iscritti al n. 12651/2022 ed al n. 12663/2022 r.g.l.) Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596
[...] Parte_1
2022 00045852 05 000, notificato il 30 ottobre 2022, con cui l' le richiedeva il pagamento CP_1 di € 20.145,48 a titolo di contributi maturati nel periodo tra gennaio 2017 ed aprile 2019 in relazione all'utilizzazione del lavoratore , formalmente assunto dalle Parte_2 società e A sostegno Controparte_2 Controparte_3 dell'opposizione la ricorrente, in via preliminare, ha eccepito la nullità della notifica a mezzo pec, perché 1) alla stessa non sarebbe allegata la certificazione della relazione di
1 notifica;
2) la stessa sarebbe stata effettuata da un indirizzo non inserito in un pubblico registro (in violazione degli artt. 6 bis e 57 bis del d.lgs. 82/2005); 3) l'allegato sarebbe costituito da un file .pdf privo della firma digitale prescritta dall'art. 23 ter del d.lgs. 82/2005; in subordine, ha eccepito la prescrizione dei contributi asseritamente maturati nel periodo tra gennaio ed ottobre 2017, così individuato in conseguenza della notifica dell'avviso di addebito risalente al 30 ottobre 2022; nel merito, ha contestato la pretesa avversaria perché i versamenti contributivi effettuati dalle formali datrici di lavoro avrebbe estinto l'obbligazione, la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatrice conseguirebbe esclusivamente all'iniziativa del prestatore (nel caso di specie mancante) e, infine, dai prospetti dell'ente previdenziale non emergerebbe con chiarezza la differenza contributiva applicata dall' in base al CCNL Amministratori Condominiali (cfr. CP_1 ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 luglio 2023 l' ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi d'opposizione (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sulla notifica telematica.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità della notifica telematica per tre ordini di motivi, che, tuttavia, sono tutti infondati (oltre che pretestuosi).
Con riguardo alla firma digitale, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass., sez. V, ordinanza n. 35541 del 19 dicembre 2023).
Con riguardo all'indirizzo di provenienza della notifica telematica, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass., sez. V., sentenza n. 18684 del 3 luglio 2023).
Con riguardo al formato del file allegato, la Corte di Cassazione ha chiarito che
“la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass., sez. V, ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024).
Soltanto in via dirimente, dunque, va considerato l'ulteriore principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui in caso di irritualità della notifica di un atto impositivo
2 (circostanza, è bene ribadirlo, comunque esclusa nella fattispecie) trovi applicazione
“l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.” (Cass., sez. VI-V, ordinanza n. 6417 del 5 marzo 2019).
L'eccezione di prescrizione parziale del credito.
L'eccezione in esame è manifestamente infondata, visto che la ricorrente aveva pacificamente ricevuto la notifica del verbale unico di accertamento in data 14 aprile 2021, quale atto presupposto del successivo avviso di addebito e certamente comportante l'interruzione del decorso del termine prescrizionale.
L'eccezione, dunque, va respinta.
Sul merito della pretesa contributiva.
Le doglianze relative al merito della pretesa sono manifestamente infondate per le ragioni di seguito esposte.
E' noto (e lo era già al momento dell'introduzione della causa) che “in caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), secondo cui legittimato a far valere l'illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previdenziali o assicurativi di agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore della manodopera, per l'accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo a quest'ultimo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 17705 del 2 luglio 2019; cfr., altresì, nello stesso senso Cass., sez. lav., ordinanza n. 13013 del 15 maggio 2019).
La regola per cui i pagamenti (anche contributivi) effettuati dal datore di lavoro formale valgono a liberare l'utilizzatore di fatto nel caso di specie è irrilevante perché, all'esito dell'applicazione del corretto contratto collettivo (sostanzialmente non contestata: cfr. ricorso), i pagamenti delle datrici di lavoro non sono interamente satisfattivi: sotto questo profilo va ritenuto che il preciso riferimento dell' ai due diversi contratti collettivi CP_1
(cioè quello in base al quale i contributivi venivano pagati nel corso del rapporto di lavoro e quello su cui si basa l'odierna pretesa contributiva) costituisca idonea motivazione della pretesa controversa, ben potendo l'opponente verificare autonomamente la correttezza dell'importo richiesto (piuttosto che contestarla genericamente soltanto sotto il profilo motivazionale).
Il credito dell' dunque, va ritenuto senz'altro sussistente. CP_1
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto e l'opponente, soccombente ex art. 91 c.p.c., va condannata al rimborso delle spese giudiziali dell' che si liquidano come in CP_1 dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio ed introduttiva (certamente congrui per la pluralità e pretestuosità dei motivi di opposizioni) e minimi per le fase di trattazione e decisionale (quest'ultima riconoscibile, pur in assenza di note, per la discussione orale dell'udienza del 6 giugno 2025).
3
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo l'avviso di addebito opposto;
condanna al pagamento in favore Parte_1 dell' delle spese giudiziali, che liquida in € 3.549,00 per compenso, oltre spese CP_1 generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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