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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 469/2024, assunta in decisione all'udienza del 06.03.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Ovada (AL) via Cairoli n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ravera Leggiero (C.F.
[...]
– pec: e elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso il suo studio in Genova, via Cesarea n. 2/22, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. nata a [...] il [...], residente in CP_1 CodiceFiscale_3
TT D'RB (AL) via IV Novembre n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Carlo
Montessoro (C.F. – pec: CodiceFiscale_4 [...]
e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acqui Email_2
Terme (AL) piazza Matteotti n. 35, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
1 °°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma parziale della sentenza impugnata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: accogliere l'appello, e per l'effetto riformare totalmente la sentenza n. 865/2023 emessa il 09.10.2023 dal Tribunale di
Alessandria nella persona della Dott.ssa Dragotto, pubblicata il 12.10.2023, nel procedimento avente R.G. n. 2663/2021, al repertorio n. 1747/2023, in quanto nulla e/o erronea e/o immotivata nell'applicazione delle norme di diritto e nella valutazione della documentazione per i motivi di fatto e di diritto meglio sopra esposti e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame: in via principale accertare e dichiarare che gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio di primo grado non siano sufficienti a determinare la responsabilità del Signor Parte_1
in ordine all'incendio verificatosi nell'appartamento della Signora la notte tra
[...] CP_1
il 13 ed il 14 luglio 2021 e di conseguenza che nulla e nessun danno sia dal medesimo dovuto a favore della Signora con contestuale obbligo per quest'ultima di restituire quanto CP_1
eventualmente nel frattempo percepito a fronte della già avviata azione di pignoramento presso terzi;
in via subordinata accertare, dichiarare, rideterminare, ridurre l'importo dei danni, ritenendolo comunque inferiore ad €. 26.000,00 e conseguentemente compensare tale importo con quanto eventualmente nel frattempo percepito dalla Signora fronte della CP_1
già avviata azione di pignoramento presso terzi;
con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio;
per parte appellata, : CP_1
Contrariis reiectis: Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Parte_1
sentenza 865-2023 emessa dal Tribunale di Alessandria sez. Civile del 9 ottobre 2023 dal Giudice dr.ssa Dragotto nel procedimento avente r.g. 2663-2021.
Con vittoria di onorari e spese di lite oltre accessori fiscali di legge.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il data 11.09.2021, conveniva in giudizio avanti al CP_1
Tribunale di Alessandria, e , per veder riconosciuti i danni Parte_1 CP_2
materiali patiti in conseguenza dell'incendio verificatosi presso la propria abitazione di
TT D'RB.
Esponeva in fatto l'attrice, che nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2021, mentre si CP_1
trovava al mare, riceveva una telefonata dalla vicina di casa che la avvertiva che la villetta di sua proprietà, sita in TT d'RB, stava andando a fuoco e che erano già intervenuti i
Vigili del Fuoco.
Il giorno successivo la rientrata a TT, verificava che l'abitazione, unitamente a CP_1
buona parte di quanto in essa contenuto, era stata notevolmente danneggiata.
Tramite l'esame delle videoriprese dell'impianto di allarme dell'abitazione che venivano controllate dalla Polizia giudiziaria, riconosceva , persona già CP_1 Parte_1
di sua conoscenza, essendo egli figlio di , ex collaboratrice domestica CP_2
dell'attrice, licenziata e denunciata pochi mesi prima, per l'ammanco di denaro e di preziosi.
Il veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e rinviato a Parte_1
giudizio con rito immediato;
l'attrice non escludendo che anche fosse CP_1 CP_2
responsabile dell'accaduto, quanto meno sotto il profilo di un concorso morale o di istigazione al reato, agiva, in sede civile, contro entrambi, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Nella causa, radicata al n. R.G. 2663/2023, si costituivano in giudizio sia , Parte_1
sia . CP_2
Il ammetteva di essersi introdotto, con effrazione, nella villetta dell'attrice, come Parte_1
risultava dalle riprese, sottraendo un computer portatile, ma negava di aver appiccato l'incendio; contestava di avere avuto un qualsiasi ruolo nella vicenda. CP_2
L'attrice presentava ricorso per concessione di sequestro conservativo, accolto dal Giudice con ordinanza del 04.04.2022 sino alla concorrenza di € 90.000,00= nei confronti del rinunciando la alla domanda cautelare nei confronti della . Parte_1 CP_1 CP_2
In data 24.05.2022 l'attrice presentava ricorso per ATP in corso di causa, per verificare e
3 quantificare i danni dalla stessa subiti;
con ordinanza emessa all'udienza del 31.05.2022, il
Giudice disponeva l'accertamento richiesto.
Il procedimento di merito proseguiva con la concessione dei termini per le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
In sede penale, il eniva condannato, con giudizio abbreviato alla pena di 4 anni di Parte_1
reclusione e €. 800,00= di multa, per i reati di incendio e furto in abitazione.
Conclusosi anche il procedimento per ATP, all'udienza del 30.11.2022, in accoglimento dell'istanza formulata dai convenuti, alla luce dell'accertamento del valore dei danni svolto in sede di ATP, quantificato in €. 43.624,24=, il Giudice riduceva l'importo del sequestro già concesso da € 90.000,00= a € 60.000,00= e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.06.2023, ove veniva assunta in decisione.
Con sentenza n. 865/2023 del 09.10.2023, pubblicata in data 12.10.2023, il Tribunale di
Alessandria condannava a corrispondere a l'importo di € Parte_1 CP_1
52.038,54=, oltre interessi moratori nella misura di quelli legali;
rigettava la domanda risarcitoria formulata nei confronti di;
poneva le spese di CTU in ATP a carico CP_2
di ; condannava a rifondere a le spese legali Parte_1 Parte_1 CP_1
del procedimento cautelare di sequestro preventivo, nonché del procedimento di ATP e della causa di merito;
condannava a rifondere a le spese legali per il CP_1 CP_2
procedimento cautelare di sequestro preventivo, per il procedimento di ATP e per la causa di merito.
Nella sentenza il Giudice di prime cure statuiva che la domanda nei confronti di CP_2
non poteva essere accolta, non essendo emerso nel corso del giudizio la prova di un coinvolgimento di quest'ultima nei fatti illeciti commessi dal figlio.
Per quel che riguardava la posizione del il Giudice di prime cure riteneva che la Parte_1
documentazione prodotta dalla fosse sufficiente a dimostrare la responsabilità del CP_1
convenuto nel compimento dei reati a lui ascritti e, di conseguenza, nei danni subiti dall'attrice.
Infatti, dai filmati registrati dal circuito di sicurezza della villa della e dai fotogrammi CP_1
prodotti, il ra stato identificato mentre si introduceva nella abitazione, dopo aver Parte_1
4 rotto una persiana di una delle portefinestre della villa;
i fotogrammi successivi ritraevano il mentre usciva dalla villa col computer in mano;
dopo meno di due minuti Parte_1
iniziavano a intravedersi dei bagliori dalle aperture dell'abitazione, il che, secondo il
Tribunale, provava che l'incendio era stato innescato poco prima e stava sviluppandosi.
Inoltre, i militari si recavano a casa del che veniva ritrovato vestito come nei Parte_1
fotogrammi ispezionati e, sempre i Carabinieri, ritrovavano all'interno dell'abitazione incendiata prove della dolosità dell'incendio, rinvenendo vicino al divano del soggiorno una bottiglietta vuota di trielina, utilizzata quale sostanza accelerante.
Motivava, quindi, il Giudice di prime cure, che la sostanziale contestualità tra l'allontanamento dell'imputato dalla villa e lo scoppio in essa dell'incendio, escludesse qualsiasi possibile causa alternativa alla condotta dolosa del convenuto.
Per quanto riguardava i danni subiti dalla il Giudice di prime cure recepiva l'esito della CP_1
ATP svolta, pur escludendo le spese mediche, non fondate su elementi giustificativi e nulla riconoscendo a titolo di lucro cessante, non essendo stato provato da parte della CP_1
l'effettivo esercizio dell'attività di Bed prima dell'evento dannoso. Parte_2
A titolo di danno morale, il Giudice riconosceva all'attrice, infine, l'importo di €. 4.000,00=, determinato in via equitativa.
Ritenendo errata e contraddittoria la decisione emessa dal Tribunale di Alessandria,
proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 10.04.2024. Parte_1
L'appellante censurava la sentenza di prime cure, formulando due motivi di gravame, riguardanti rispettivamente l'an e il quantum della domanda risarcitoria.
Il primo motivo di appello aveva ad oggetto la parte motiva della sentenza, ove il Giudice di prime cure aveva attribuito al la responsabilità dell'incendio sulla base di quanto Parte_1
ritenuto nella sentenza penale, ovvero sulla base della sostanziale contestualità tra l'allontanamento del dalla villa dove si era introdotto e lo scoppio dell'incendio; Parte_1
l'appellante argomentava a titolo di critica che, invece, non potesse ritenersi raggiunta la prova del fatto storico mediante la sola sentenza penale, non essendo stata acquisita la relazione dei Vigili del Fuoco, fondamentale per verificare e accertare le cause dell'incendio, non avendo i Carabinieri le competenze tecniche per poter attestare le modalità e le cause della combustione.
5 Riteneva, ancora, l'appellante che la sentenza penale non potesse essere elemento di prova sufficiente, trattandosi di decisione emessa a seguito di giudizio abbreviato, ovvero, sulla sola documentazione contenuta negli atti del fascicolo e non mediante dibattimento.
Il inoltre, negava la contestualità degli eventi, essendo intercorsi 2 minuti tra Parte_1
l'allontanamento del e lo scoppio dell'incendio, sostenendo che l'evento poteva Parte_1
essere occorso per fatto della danneggiata per caso fortuito o di altri terzi. Parte_3
Negava poi la valenza, quale elemento indiziario, della bottiglia di trielina ritrovata in soggiorno.
Nel secondo motivo di appello, riguardante il quantum, l'appellante contestava la ricostruzione operata dal CTU, perché effettuata a posteriori, senza raffronto con le condizioni dell'immobile ante evento, non provate ed essendo i lavori di ripristino dell'immobile iniziati dopo un mese dall'incendio.
L'appellante contestava anche i criteri di valutazione dei danni, ritenendo non attendibili i preventivi, affermando che il valore del danno sarebbe dovuto essere rideterminato al massimo in una somma non superiore ad € 26.000,00=.
Tali essendo i motivi di gravame proposti, si costituiva nel giudizio avanti questa Corte la parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.10.2024, CP_1
contestando integralmente l'atto avversario, ritenuto infondato in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza, tenuta in data 03.10.2024 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. il
Consigliere Istruttore verificava la regolarità del contraddittorio e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 06.03.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito di riserva ex art. 127 c.p.c. la causa veniva in ultimo assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti, esaminata la sentenza impugnata, valutati i documenti acquisiti al processo, osserva quanto segue.
Il primo motivo d'appello si appalesa infondato.
La sentenza penale emessa dal Tribunale di Alessandria in sede di giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p. ai sensi dell'art. 116, 2°c. c.p.c. in forza del principio del libero convincimento del
6 Giudice costituisce una prova atipica utilizzabile nel processo civile (Cass. 2021 n. 31312) sulla quale può essere fondata la decisione giudiziale (Cass. 2020 n. 25162) secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 2019 n. 18025) in ragione del quale il
Giudice civile può tenere conto delle acquisizioni probatorie del processo penale, ripercorrendo lo stesso iter argomentativo della sentenza penale di condanna, condividendo gli esiti, anche nei casi in cui non possono attribuirsi effetti vincolanti alla sentenza penale ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p.
Ciò a maggior ragione nel caso oggetto del presente giudizio, dove non è negata l'effrazione da parte dell'appellante e, soprattutto, la sua presenza nel luogo in concomitanza con l'insorgere dell'incendio e dove emerge chiaramente (pag. 4 della sentenza in questa sede impugnata) che il convincimento circa la responsabilità dolosa di nella Parte_1
causazione dell'incendio era fondata sulla circostanze emerse in ambito penale e precisamente sul fatto che, contestualmente (circa due minuti dopo) all'allontanamento del medesimo dall'immobile di proprietà della ove, pacificamente, si era introdotto in modo CP_1
abusivo) l'incendio si veniva a propagare.
A parere della Corte, non essendo emerse ipotesi alternative, deve ritenersi che abbia rilevanza ai fini della responsabilità l'origine dolosa dell'incendio, di cui la bottiglietta di trielina
(quale liquido acceleratorio) lasciata in loco (evidentemente) dal fuggitivo, contestualmente alla sua presenza nell'immobile, costituisce rilevante elemento indiziario, non confutato dalle censure dell'appellante.
Infondato è anche il secondo motivo d'appello sul quantum debeatur.
Innanzitutto, la Corte rileva che l'appellante non ha contestato specificamente l'ammontare dei danni stabiliti dal Giudice ed accertati dal CTU in relazione alle singole voci dei medesimi, ma si è limitato a contestare (pag.
9-11 dell'atto di appello) che la documentazione agli atti e gli accertamenti del CTU non avessero fornito la specifica prova dei medesimi, modalità che non rappresenta una contestazione in senso tecnico e che, quindi, esonera il Giudice da qualsiasi controllo del fatto oggetto di causa, sostanzialmente non contestato (Cass. 2021 n.
36659).
In ogni caso, deve evidenziarsi che la sentenza di primo grado motivava specificamente, voce per voce, i criteri utilizzati dal Giudice per liquidare le varie voci di danno, fondati sul contenuto
7 dell'accurata CTU eseguita agli atti (nella quale è stato accertato che i gravi danni all'immobile si erano sviluppati su entrambi i piani dell'abitazione) la quale di conseguenza poteva fornire anche elementi presuntivi su cui il Giudice ben può fondare il proprio convincimento ex art. 2729 c.c. tanto più, come nella fattispecie, in assenza di rilievi a contrario.
Ne consegue, pertanto, che alla luce delle considerazioni suesposte, l'impugnazione proposta dal eve essere respinta integralmente. Parte_1
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellata, , la Corte dispone che le spese del CP_1
grado, in ossequio agli ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate al primo e liquidate a favore della seconda.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 26.001,00.= a € 52.000,00.=): fase di studio della controversia 2.058,00 fase introduttiva del giudizio 1.418,00 fase decisionale 3.470,00 totale compenso dovuto 6.946,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto da Controparte_3
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 865/2023, Controparte_3
emessa dal Tribunale di Alessandria in data 12.10.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le Controparte_3 CP_1
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.946,00.=, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( . Controparte_3
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 20.03.2025.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott. Francesco RIZZI
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