Art. 10.
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , al maturato economico del personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi delle leggi 7 ottobre 1969, n. 747, 16 febbraio 1974, n. 39, e dell'articolo 20 della legge 6 giugno 1975; n. 197 , ed ancora in servizio alla data del 1 ottobre 1978, a titolo di assegno ad personam deve aggiungersi l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio reso:
in qualita' di assuntore e di coadiutore di assuntore in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405 , alla legge 14 febbraio 1949, n. 40 , e per i servizi indicati all' articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 ; o in qualita' di incaricato convenzionato per gli stessi servizi in base all' articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , nonche' in qualita' di incaricato e di coadiutore di incaricato dei servizi di stazione, di fermata e del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati di cui all'articolo 26 della ripetuta legge 30 dicembre 1959, n. 1236 , o di quelli disciplinati dai decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893 , e 24 ottobre 1962, n. 1432 , o come sostituto di tali servizi convenzionato a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n.
10947 ;
in qualita' di incaricato del servizio di guardamassi disciplinato a termini dei citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893 , e 24 ottobre 1962, n. 1432 , o come sostituto di tale servizio convenzionato a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 .
L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per le prestazioni rese nelle posizioni di cui al precedente comma e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda e' accoglibile purche' sia stato instaurato rapporto di assuntore, ovvero sia intercorsa convenzione repertoriata fra gli incaricati e gli incaricati utilizzati per le sostituzioni e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ovvero la designazione come coadiutore sia stata espressamente accettata dall'Azienda stessa.
Il beneficio previsto al primo comma del presente articolo compete, con le modalita' di cui al secondo comma, anche al personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi degli articoli 211 , 212 , 213 e 214 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , con l'integrazione di cui all' articolo 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 , del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 , adottato in base all' articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 , e delle leggi 3 novembre 1963, n. 1443, 29 ottobre 1971, n. 880, 7 gennaio 1974, n. 5, e 6 giugno 1975, n. 197 , ed ancora in servizio alla data del 1 ottobre 1978, per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio reso alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari. La domanda relativa alla concessione del beneficio e' accoglibile, fermo restando che il rapporto di servizio con le imprese appaltatrici risulti dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei dipendenti comunque assunti nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed ancora in servizio alla data del 1 ottobre 1978 i quali abbiano reso, prima della suddetta assunzione, i servizi di cui ai precedenti commi.
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , al maturato economico del personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi delle leggi 7 ottobre 1969, n. 747, 16 febbraio 1974, n. 39, e dell'articolo 20 della legge 6 giugno 1975; n. 197 , ed ancora in servizio alla data del 1 ottobre 1978, a titolo di assegno ad personam deve aggiungersi l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio reso:
in qualita' di assuntore e di coadiutore di assuntore in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405 , alla legge 14 febbraio 1949, n. 40 , e per i servizi indicati all' articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 ; o in qualita' di incaricato convenzionato per gli stessi servizi in base all' articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , nonche' in qualita' di incaricato e di coadiutore di incaricato dei servizi di stazione, di fermata e del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati di cui all'articolo 26 della ripetuta legge 30 dicembre 1959, n. 1236 , o di quelli disciplinati dai decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893 , e 24 ottobre 1962, n. 1432 , o come sostituto di tali servizi convenzionato a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n.
10947 ;
in qualita' di incaricato del servizio di guardamassi disciplinato a termini dei citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893 , e 24 ottobre 1962, n. 1432 , o come sostituto di tale servizio convenzionato a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 .
L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per le prestazioni rese nelle posizioni di cui al precedente comma e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda e' accoglibile purche' sia stato instaurato rapporto di assuntore, ovvero sia intercorsa convenzione repertoriata fra gli incaricati e gli incaricati utilizzati per le sostituzioni e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ovvero la designazione come coadiutore sia stata espressamente accettata dall'Azienda stessa.
Il beneficio previsto al primo comma del presente articolo compete, con le modalita' di cui al secondo comma, anche al personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi degli articoli 211 , 212 , 213 e 214 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , con l'integrazione di cui all' articolo 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 , del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 , adottato in base all' articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 , e delle leggi 3 novembre 1963, n. 1443, 29 ottobre 1971, n. 880, 7 gennaio 1974, n. 5, e 6 giugno 1975, n. 197 , ed ancora in servizio alla data del 1 ottobre 1978, per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio reso alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari. La domanda relativa alla concessione del beneficio e' accoglibile, fermo restando che il rapporto di servizio con le imprese appaltatrici risulti dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei dipendenti comunque assunti nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed ancora in servizio alla data del 1 ottobre 1978 i quali abbiano reso, prima della suddetta assunzione, i servizi di cui ai precedenti commi.