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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 08/10/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 152/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 152/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]con l'avv. Mezzano Barbara del Foro di Vercelli
RICORRENTE
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e residente CP_1 C.F._2 in Vercelli con l'avv. Battezzato Laura del Foro di Vercelli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Con le comparse conclusionali depositate in data 22.7.2025 e 2.9.2025 i difensori delle parti hanno comunicato al Tribunale che in data 7.7.2025 il resistente è deceduto (come da certificato di morte depositato in data 12.9.2025).
Con variazione tabellare n. decreto n. 14/2025 la causa è stata assegnata alla scrivente, avanti alla quale parte i legali hanno chiesto concordemente una pronuncia di cessata materia del contendere.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.01.2023 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dal coniuge , con un contributo al mantenimento della ricorrente di euro 600,00 al mese CP_1 da porsi a carico del resistente;
il convenuto, costituendosi, aderiva alla domanda di separazione, con richiesta di addebito a carico della resistente e di rigetto delle pretese economiche.
Il 21.02.2024 veniva pronunciata sentenza parziale in punto separazione e la causa proseguiva per la discussione sulle domande afferenti le ulteriori questioni controverse, venendo istruita mediante l'escussione dei testi citati dalle parti.
Appare evidente che il decesso di uno dei due coniugi, sopravvenuto alla instaurazione del giudizio, sia tale da determinarne la estinzione per intervenuta cessazione della materia del contendere sulle domande proposte.
Per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 9689 del 2006; 27556 del 2008), la morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere e ciò poiché il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi (e ciò anche per quel che attiene i profili economici).
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, attesa la natura della causa e i motivi che ne hanno determinato la estinzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 8/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est. dott.ssa Simona Francese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 152/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]con l'avv. Mezzano Barbara del Foro di Vercelli
RICORRENTE
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e residente CP_1 C.F._2 in Vercelli con l'avv. Battezzato Laura del Foro di Vercelli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Con le comparse conclusionali depositate in data 22.7.2025 e 2.9.2025 i difensori delle parti hanno comunicato al Tribunale che in data 7.7.2025 il resistente è deceduto (come da certificato di morte depositato in data 12.9.2025).
Con variazione tabellare n. decreto n. 14/2025 la causa è stata assegnata alla scrivente, avanti alla quale parte i legali hanno chiesto concordemente una pronuncia di cessata materia del contendere.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.01.2023 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dal coniuge , con un contributo al mantenimento della ricorrente di euro 600,00 al mese CP_1 da porsi a carico del resistente;
il convenuto, costituendosi, aderiva alla domanda di separazione, con richiesta di addebito a carico della resistente e di rigetto delle pretese economiche.
Il 21.02.2024 veniva pronunciata sentenza parziale in punto separazione e la causa proseguiva per la discussione sulle domande afferenti le ulteriori questioni controverse, venendo istruita mediante l'escussione dei testi citati dalle parti.
Appare evidente che il decesso di uno dei due coniugi, sopravvenuto alla instaurazione del giudizio, sia tale da determinarne la estinzione per intervenuta cessazione della materia del contendere sulle domande proposte.
Per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 9689 del 2006; 27556 del 2008), la morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere e ciò poiché il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi (e ciò anche per quel che attiene i profili economici).
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, attesa la natura della causa e i motivi che ne hanno determinato la estinzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 8/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est. dott.ssa Simona Francese