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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11805/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
GIUSEPPE COSENTINO, rappr. e dif. dall'avv. SAGONE SAMUELE giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VELARDI FRANCESCO , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 05.12.2022 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento ispettivo INAIL n° 201900022 del 29/10/2019 ed ogni provvedimento a esso collegato, chiedendo venisse dichiarata non dovuta alcuna somma richiesta a detto titolo dall'Inps per le motivazioni di cui al ricorso.
A fondamento della domanda il ricorrente eccepiva l'infondatezza delle conclusioni riportate nel verbale di accertamento esponendo che all'esito dell'ispezione, eseguita presso i locali dell'azienda, gli accertatori INAIL avevano verbalizzato che “dal raffronto tra la documentazione aziendale
Pagina 1 (contratti di lavoro, comunicazioni Unilav, LuL e modelli Uni-Emens) e le dichiarazioni raccolte nel corso del presente accertamento, è emerso che la ditta ha omesso la registrazione delle ore di lavoro ordinario, denunciando, in tal modo, un orario inferiore a quello effettivamente svolto”.
Più in particolare sarebbe emerso che il dipendente IN EN, assunto il 31.10.2011, avrebbe di fatto lavorato con continuità 5 giorni a settimana per 7 ore al giorno per un totale di 35 ore settimanali ed erano state registrate giornate sul LUL inferiori a quelle effettivamente lavorate ovvero
4 ore al giorno per 5 giorni per un totale di 20 ore settimanali fino a Marzo 2018 e 6 ore al giorno per
5 giorni per un totale di 30 ore settimanali .
Il ricorrente esponeva che successivamente, in data 29/3/2021, l'Inps gli notificò una diffida al pagamento di maggiori contributi previdenziali e sanzioni determinati sulla base del verbale ispettivo
Inail del 29/10/2019.
Costituendosi in giudizio con memoria ritualmente depositata l'Istituto di previdenza contestava chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e l'audizione di testimoni sulle circostanze articolare in ricorso.
Autorizzato il deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
* * * * * * *
E' opportuno premettere che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
In particolare, è stato affermato che i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv.,
Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il
Pagina 2 quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 23252 del
28/08/2024; Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
Va ancora osservato che, un precedente indirizzo della giurisprudenza di legittimità aveva affermato che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (così Cass. n.
12108/2010; n. 17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998).
Sennonchè, prevalenti pronunce hanno contestualmente e successivamente affermato che e i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori ( tra le altre Cass. sentenza n. 3525 del 22.2.2005, sentenza n. 15073 del 6.6.2008). Indirizzo questo poi consolidato (ad es. Cass 8 gennaio 2014, n. 166) secondo la quale sussiste un triplice valore probatorio del verbale ispettivo : “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale.”
( anche Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”.
Relativamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori al personale ispettivo, quale fonte delle conseguenze sanzionatorie connesse al verbale ispettivo, la medesima giurisprudenza ha
Pagina 3 costantemente privilegiato le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo rispetto a tali altre degli stessi lavoratori ritrattate in tutto o in parte o diversamente rese in sede di dibattimento.
(Cfr. Cass. Ordinanza. nr.19026 del 16.7.2019).
Ebbene nel caso in questione, in armonia con i citato orientamenti giurisprudenziali, i documenti prodotti dall'INPS ed i verbali delle dichiarazioni assunte dagli ispettori nel corso dell'attività ispettiva non consentono di ritenere provato l'addebito mosso nei confronti del ricorrente, su cui si fonda la pretesa creditoria.
A tal proposito occorre, in primo luogo evidenziare che l'INPS ha omesso di produrre in giudizio il
Libro Unico dei Lavoratori (c.d. LUL) né lo stesso risulta allegato al verbale ispettivo.
Inoltre la dichiarazione resa in sede Ispettiva dal dipendente IN EN, la cui attendibilità
è stata avvalorata dalla deposizione testimoniale raccolta in giudizio, mal si concilia con le conclusioni rassegnate dagli Ispettori INAIL secondo cui il dipendente in questione, assunto il
31.10.2011, avrebbe di fatto lavorato con continuità 5 giorni a settimana per 7 ore al giorno per un totale di 35 ore settimanali.
In particolare, in coerenza con quanto dichiarato dal lavoratore e confermato dai testimoni escussi all'udienza del 20.06.2024, il dipendente IN EN fino a Marzo 2018 prestò la sua attività lavorativa per un totale di 20 ore settimanali ripartite in 4 ore al giorno per 5 giorni;
con un incremento nel restante periodo in cui lavorò per 6 ore al giorno e 5 giorni alla settimana per un totale di 30; senza difformità con quanto asseritamente annotato nel LUL.
In conclusione la richiesta di pagamento di contributi e sanzioni avanzata dall'INPS sulla base del citato verbale ispettivo dell'INAIL risulta priva del necessario supporto probatorio.
La pronuncia non può estendersi fino a travolgere in radice il verbale di accertamento ispettivo, non essendo stato evocato in giudizio l'Istituto da cui promana l'atto.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario in seno alle note del 7 aprile 2025.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- dichiara non dovuti i contributi previdenziali ed accessori pretesi dall'INPS in forza del verbale ispettivo INAIL n° 201900022 del 29/10/2019;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.150,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Samuele
Sagone.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Pagina 4 Così deciso il 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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