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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9414/2024
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Via Balduino 43, Catania, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato Mandolfo Gabriele Giuseppe Maria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.9.2006
ENEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] Cf elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Catania Via Gabriello Carnazza 49 presso lo studio dell'Avv. Andrea Carmelo Di
1 Stefano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 16.09.2024, ha chiesto di pronunciare l'interdizione Parte_1 del figlio , nato a [...] il [...], ancora minorenne al momento del Controparte_1 deposito dell'atto introduttivo del giudizio, assumendo la incapacità di quest'ultimo di provvedere alla cura dei propri interessi anche economici, nonché di compiere qualsiasi atto anche di ordinaria amministrazione, poiché portatore di disabilità gravissima ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92, come risulta da certificazione medica versata in atti.
Sotto il profilo patrimoniale, la ricorrente ha dichiarato che l'interdicendo percepisce attualmente la somma complessiva di € 1.720,00 mensili, di cui € 1.200,00 erogati dalla Regione Siciliana per il patto di cura, che confluiscono nel conto corrente della ricorrente, ed € 520,00 erogati dall' a titolo di CP_3 indennità per l'invalidità, che confluiscono in un libretto postale a nome dell'interdicendo.
ha chiesto di essere nominata tutrice dell'interdicendo, evidenziando altresì la Parte_1 necessità al momento del raggiungimento della maggiore età del figlio di aprire un conto corrente a nome dello stesso, ove far confluire le somme erogate dalla Regione per il patto di cura, chiedendo pertanto l'autorizzazione ad aprire un conto corrente in nome di . Controparte_1
In subordine, alla dichiarazione di interdizione, la ricorrente ha chiesto di disporre la misura ritenuta maggiormente idonea alla tutela di . Controparte_1
Si è costituito in giudizio , padre di , il quale ha aderito Controparte_2 Controparte_1 alle richieste formulate dalla ricorrente.
In data 05/12/2024 si è proceduto all'esame dell'interdicendo e lo stesso ha saputo dire il proprio nome per il resto non è riuscito a rispondere in modo compiuto alle domande che il giudice delegato gli ha rivolto. Sentiti i parenti presenti questi hanno dichiarato che l'interdicendo vive con la madre (i genitori sono divorziati); è assistito dalla mamma con l'aiuto del padre e di una cooperativa che opera nel sociale;
ha frequentato il terzo anno dell'Istituto Alberghiero e successivamente l'Istituto “Lucia
Mangano” in regime di semiconvitto;
di pomeriggio ha frequentato la cooperativa sociale Orao e un percorso di terapia ABA. Quanto al profilo economico-patrimoniale, è stato confermato che
[...]
percepisce redditi da pensione (indennità di accompagnamento) per euro 500,00 Controparte_1
2 mensili e il patto di cura per euro 1.200,00 mensili;
tali somme sono accreditate le prime su un libretto postale e le seconde su un conto corrente postale, intestato il primo all'interdicendo e il secondo intestato alla madre;
non è proprietario di beni immobili;
è titolare di alcuni buoni postali;
è in grado di vestirsi, lavarsi da solo, ma ha necessità di supervisione continua.
All'esito dell'esame, con provvedimento depositato il 6/12/2024, la madre è Parte_1 stata nominata tutore provvisorio di . Controparte_1
All'udienza del 10 febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno, mentre ha insistito nella domanda di Controparte_2 interdizione.
La causa è stata posta in decisione innanzi al Collegio e gli atti sono stati trasmessi al PM, che ha concluso rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, benché ritualmente chiamatovi.
Si osserva altresì che nelle more del procedimento l'interdicendo è divenuto maggiorenne, essendo stato proposto il ricorso a pochi giorni dal raggiungimento della maggiore età.
Dall'esame dell'interdicendo e dalla documentazione versata in atti è emerso che l'interdicendo è affetto da patologie di rilievo e tuttavia, pur in presenza di una grave disabilità, il Collegio ritiene la non sussistenza delle condizioni per pronunciare l'interdizione.
In diritto va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui “La scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento” (cfr., tra le tante, Cass. n.
18171/2013).
In particolare, secondo i giudici di legittimità, all'amministrazione di sostegno si fa luogo allorché si tratti di svolgere per conto del beneficiario un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito
3 da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul versante pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul versante etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità
“minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Di contro, laddove il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell'entità del patrimonio del beneficiario ovvero appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o per altri oppure se, nel caso concreto, l'amministrazione di sostegno non sia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell'interdizione (Cass. n. 13584/2006).
L'art. 1 della legge 9.1.2006, n. 6, illustrando la finalità della legge che ha introdotto istituto dell'amministrazione di sostegno, chiarisce che scopo della nuova normativa è quello di assicurare la migliore tutela ai soggetti interessati, cercando di ridurre al minimo la limitazione della loro capacità di agire e ciò ancorché il soggetto sia totalmente privo di autonomia.
Il nuovo art. 404 c.c., del resto, prevede che il soggetto inabile (per infermità fisica o psichica) ancorché si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può beneficiare della nomina di un amministratore di sostegno. Il tutto è confermato dal nuovo testo dell'art. 414 c.c., il quale, diversamente dal testo precedente (che imponeva l'interdizione per le persone in stato di abituale infermità di mente incapaci di provvedere ai propri interessi), ammette che la misura in questione sia adottata “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
In dottrina, si è osservato come la rappresentanza o l'assistenza della persona con disabilità devono essere davvero eccezionali, espressamente giustificate in relazione a singole e straordinarie situazioni o atti e conformi ai principi di necessità e proporzionalità e, mentre occorre dare primario rilievo all'art. 409 c.c., comma 1, ove si prevede che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
4 Da quanto detto, il criterio per applicare la misura di protezione più adatta non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità; in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., 30 luglio 2021 n. 21985, che richiamando la precedente Cass. civ. n. 22332/2011, ha ribadito che: “l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali
l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. Pertanto rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.
Poiché gli interventi previsti dalla legge sono orientati a tutelare le persone prive di autonomia e non a svalutarle nella loro personalità e dignità, la scelta tra le tre misure di protezione possibili (interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno) va operata optando per la meno invasiva ed umiliante, se del caso valorizzando le capacità residue del soggetto.
Tornando al caso di specie, le due misure più gravi vanno escluse risultando adeguata la terza, considerato che è assistito dalla madre che si cura delle sue esigenze, ed è Controparte_1 privo di patrimonio di rilievo, godendo esclusivamente delle somme erogate a titolo di patto di cura e a titolo di indennità per l'invalidità.
Ritenuto, infatti, che il criterio discretivo per l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno in luogo dell'interdizione è dato non già dallo stadio della patologia invalidante quanto dalla consistenza patrimoniale e delle esigenze di amministrazione legate allo stesso, fatta eccezione dei ratei di pensione di importo contenuto che attengono alla condizione di invalidità, deve optarsi per l'adozione di una misura meno afflittiva in una prospettiva di maggiore valorizzazione della dignità e delle capacità della persona.
5 Alla luce delle superiori motivazioni, l'amministrazione di sostegno si presenta come la misura di protezione maggiormente adeguata allo scopo, sicché non sussistono i presupposti per la pronuncia di interdizione.
Pertanto, la domanda di interdizione va rigettata, e, in applicazione dell'art. 418 comma 3 c.c., gli atti vanno trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza ai fini della valutazione in ordine all'opportunità della nomina di amministratore di sostegno, trattandosi nella specie di persona priva di autonomia (Cass. n. 13929/2014).
In via provvisoria, ai sensi dell'art. 422 c.c., si dispone che il tutore provvisorio in persona della madre rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato. Parte_1
Le spese processuali vanno compensate tra le parti costituite, in ragione della natura e dell'esito del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9414/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 rigetta la domanda di l'interdizione di;
Controparte_1 dispone che il tutore provvisorio rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza;
dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare per quanto di competenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso a Catania il giorno 23/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9414/2024
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Via Balduino 43, Catania, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato Mandolfo Gabriele Giuseppe Maria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.9.2006
ENEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] Cf elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Catania Via Gabriello Carnazza 49 presso lo studio dell'Avv. Andrea Carmelo Di
1 Stefano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 16.09.2024, ha chiesto di pronunciare l'interdizione Parte_1 del figlio , nato a [...] il [...], ancora minorenne al momento del Controparte_1 deposito dell'atto introduttivo del giudizio, assumendo la incapacità di quest'ultimo di provvedere alla cura dei propri interessi anche economici, nonché di compiere qualsiasi atto anche di ordinaria amministrazione, poiché portatore di disabilità gravissima ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92, come risulta da certificazione medica versata in atti.
Sotto il profilo patrimoniale, la ricorrente ha dichiarato che l'interdicendo percepisce attualmente la somma complessiva di € 1.720,00 mensili, di cui € 1.200,00 erogati dalla Regione Siciliana per il patto di cura, che confluiscono nel conto corrente della ricorrente, ed € 520,00 erogati dall' a titolo di CP_3 indennità per l'invalidità, che confluiscono in un libretto postale a nome dell'interdicendo.
ha chiesto di essere nominata tutrice dell'interdicendo, evidenziando altresì la Parte_1 necessità al momento del raggiungimento della maggiore età del figlio di aprire un conto corrente a nome dello stesso, ove far confluire le somme erogate dalla Regione per il patto di cura, chiedendo pertanto l'autorizzazione ad aprire un conto corrente in nome di . Controparte_1
In subordine, alla dichiarazione di interdizione, la ricorrente ha chiesto di disporre la misura ritenuta maggiormente idonea alla tutela di . Controparte_1
Si è costituito in giudizio , padre di , il quale ha aderito Controparte_2 Controparte_1 alle richieste formulate dalla ricorrente.
In data 05/12/2024 si è proceduto all'esame dell'interdicendo e lo stesso ha saputo dire il proprio nome per il resto non è riuscito a rispondere in modo compiuto alle domande che il giudice delegato gli ha rivolto. Sentiti i parenti presenti questi hanno dichiarato che l'interdicendo vive con la madre (i genitori sono divorziati); è assistito dalla mamma con l'aiuto del padre e di una cooperativa che opera nel sociale;
ha frequentato il terzo anno dell'Istituto Alberghiero e successivamente l'Istituto “Lucia
Mangano” in regime di semiconvitto;
di pomeriggio ha frequentato la cooperativa sociale Orao e un percorso di terapia ABA. Quanto al profilo economico-patrimoniale, è stato confermato che
[...]
percepisce redditi da pensione (indennità di accompagnamento) per euro 500,00 Controparte_1
2 mensili e il patto di cura per euro 1.200,00 mensili;
tali somme sono accreditate le prime su un libretto postale e le seconde su un conto corrente postale, intestato il primo all'interdicendo e il secondo intestato alla madre;
non è proprietario di beni immobili;
è titolare di alcuni buoni postali;
è in grado di vestirsi, lavarsi da solo, ma ha necessità di supervisione continua.
All'esito dell'esame, con provvedimento depositato il 6/12/2024, la madre è Parte_1 stata nominata tutore provvisorio di . Controparte_1
All'udienza del 10 febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno, mentre ha insistito nella domanda di Controparte_2 interdizione.
La causa è stata posta in decisione innanzi al Collegio e gli atti sono stati trasmessi al PM, che ha concluso rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, benché ritualmente chiamatovi.
Si osserva altresì che nelle more del procedimento l'interdicendo è divenuto maggiorenne, essendo stato proposto il ricorso a pochi giorni dal raggiungimento della maggiore età.
Dall'esame dell'interdicendo e dalla documentazione versata in atti è emerso che l'interdicendo è affetto da patologie di rilievo e tuttavia, pur in presenza di una grave disabilità, il Collegio ritiene la non sussistenza delle condizioni per pronunciare l'interdizione.
In diritto va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui “La scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento” (cfr., tra le tante, Cass. n.
18171/2013).
In particolare, secondo i giudici di legittimità, all'amministrazione di sostegno si fa luogo allorché si tratti di svolgere per conto del beneficiario un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito
3 da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul versante pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul versante etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità
“minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Di contro, laddove il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell'entità del patrimonio del beneficiario ovvero appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o per altri oppure se, nel caso concreto, l'amministrazione di sostegno non sia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell'interdizione (Cass. n. 13584/2006).
L'art. 1 della legge 9.1.2006, n. 6, illustrando la finalità della legge che ha introdotto istituto dell'amministrazione di sostegno, chiarisce che scopo della nuova normativa è quello di assicurare la migliore tutela ai soggetti interessati, cercando di ridurre al minimo la limitazione della loro capacità di agire e ciò ancorché il soggetto sia totalmente privo di autonomia.
Il nuovo art. 404 c.c., del resto, prevede che il soggetto inabile (per infermità fisica o psichica) ancorché si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può beneficiare della nomina di un amministratore di sostegno. Il tutto è confermato dal nuovo testo dell'art. 414 c.c., il quale, diversamente dal testo precedente (che imponeva l'interdizione per le persone in stato di abituale infermità di mente incapaci di provvedere ai propri interessi), ammette che la misura in questione sia adottata “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
In dottrina, si è osservato come la rappresentanza o l'assistenza della persona con disabilità devono essere davvero eccezionali, espressamente giustificate in relazione a singole e straordinarie situazioni o atti e conformi ai principi di necessità e proporzionalità e, mentre occorre dare primario rilievo all'art. 409 c.c., comma 1, ove si prevede che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
4 Da quanto detto, il criterio per applicare la misura di protezione più adatta non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità; in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., 30 luglio 2021 n. 21985, che richiamando la precedente Cass. civ. n. 22332/2011, ha ribadito che: “l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali
l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. Pertanto rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.
Poiché gli interventi previsti dalla legge sono orientati a tutelare le persone prive di autonomia e non a svalutarle nella loro personalità e dignità, la scelta tra le tre misure di protezione possibili (interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno) va operata optando per la meno invasiva ed umiliante, se del caso valorizzando le capacità residue del soggetto.
Tornando al caso di specie, le due misure più gravi vanno escluse risultando adeguata la terza, considerato che è assistito dalla madre che si cura delle sue esigenze, ed è Controparte_1 privo di patrimonio di rilievo, godendo esclusivamente delle somme erogate a titolo di patto di cura e a titolo di indennità per l'invalidità.
Ritenuto, infatti, che il criterio discretivo per l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno in luogo dell'interdizione è dato non già dallo stadio della patologia invalidante quanto dalla consistenza patrimoniale e delle esigenze di amministrazione legate allo stesso, fatta eccezione dei ratei di pensione di importo contenuto che attengono alla condizione di invalidità, deve optarsi per l'adozione di una misura meno afflittiva in una prospettiva di maggiore valorizzazione della dignità e delle capacità della persona.
5 Alla luce delle superiori motivazioni, l'amministrazione di sostegno si presenta come la misura di protezione maggiormente adeguata allo scopo, sicché non sussistono i presupposti per la pronuncia di interdizione.
Pertanto, la domanda di interdizione va rigettata, e, in applicazione dell'art. 418 comma 3 c.c., gli atti vanno trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza ai fini della valutazione in ordine all'opportunità della nomina di amministratore di sostegno, trattandosi nella specie di persona priva di autonomia (Cass. n. 13929/2014).
In via provvisoria, ai sensi dell'art. 422 c.c., si dispone che il tutore provvisorio in persona della madre rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato. Parte_1
Le spese processuali vanno compensate tra le parti costituite, in ragione della natura e dell'esito del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9414/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 rigetta la domanda di l'interdizione di;
Controparte_1 dispone che il tutore provvisorio rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza;
dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare per quanto di competenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso a Catania il giorno 23/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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