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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 37989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37989 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Asti del primo febbraio 2021, con la quale, in sede di rito abbreviato, EZ AL era stata condannata per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 5 e 7, cod. pen. perché, al fine di trarne profitto ed in concorso con altri, con più azioni distinte ma esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessava di undici pregiate bottiglie di vino site in differenti supermercati, con l'aggravante di aver agito, con altre due persone, su cosa esposta alla pubblica fede, trattandosi di merce esposta sugli scaffali di rivendita. In Barolo, il 17 novembre e il 2 dicembre 2018. 2. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, grazie alle deposizioni dei testimoni oculari e alle nitide immagini restituite dalle registrazioni effettuate con le telecamere posizionate all'interno degli esercizi commerciali interessati, erano rimasti confermati i fatti descritti nelle querele proposte dalle parti offese, e cioè che l'imputata insieme ad una donna (RO EL) e ad un uomo (EZ Renato), madre e padre di AL EZ, era entrata all'interno dei locali 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37989 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 09/10/2025 commerciali e, mentre i genitori distraevano il personale, si era impossessata, nelle due occasioni, prima di due e poi di undici bottiglie di vino pregiato, esposte in vendita, senza pagarne il prezzo. L'uomo, il 2 dicembre 2018, era stato anche visto riporre all'interno di una autovettura, intestata a RO EL, bottiglie di vino prive di confezione. È stata ritenuta la piena utilizzabilità dei riconoscimenti effettuati dai testimoni, trattandosi di dichiarazione confermativa e non di formale riconoscimento soggetta a specifiche formalità procedurali. 3. Quanto al trattamento sanzionatorio, è stata ritenuta congrua la determinazione del primo giudice, il quale aveva pure dichiarato la recidiva contestata, giacché l'imputata, all'epoca dei fatti, aveva già riportato due condanne per furti aggravati, sicché si delineava una persistente inclinazione alla reiterazione dei reati. La recidiva reiterata, dunque, impedivg per espressa volontà di legge, un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, generosamente riconosciute dal giudice del Tribunale. 4. Avverso tale sentenza, AL EZ ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, sintetizzati come segue ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - con il primo motivo, si denuncia l'errata applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della pubblica fede. Secondo la ricorrente, il sistema di videosorveglianza installato all'interno del supermercato consente al proprietario un controllo costante sulla merce esposta, escludendo pertanto la necessità di garantire quel maggiore grado di protezione che caratterizza i beni tutelati dalla condizione di "pubblica fede"; - con il secondo motivo, deduce errata applicazione della legge penale, nella parte in cui ritiene di dover applicare la contestata recidiva e contestuale aumento di pena. La ricorrente sostiene che manca totalmente una valutazione sulla sua condotta, come espressione di maggiore pericolosità. 5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo, con annullamento della sentenza sul punto del trattamento sanzionatorio ed il rigetto del primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. La doglianza relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è manifestamente infondata, in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità i secondo la quale la ragione dell'aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà di garantire una maggiore tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o 2 per un certo tempo, senza la diretta e continua custodia, e che quindi, possono essere più facilmente sottratte. Tale giurisprudenza (così Sez. 5 n. 1068 del 12/10/2021, Adep. 2022) 4 ritiene che, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015 - dep. 11/11/2015, CA e altri, Rv. 26568101). E, sia pure sotto parziale diverso angolo visuale, è stato affermato che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 21/01/2016, Scaiarnorieri, Rv. 26580801). Ciò che rileva è che il sistema di videosorveglianza non è idoneo ad escludere la esposizione della pubblica fede del bene perché non assicurando un controllo costante e diretto non fa venir meno la situazione di affidamento alla pubblica fede che deve riporre rispetto al bene medesimo chi lo lascia nel luogo videosorvegliato, bene che rimane in una siffatta evenienza comunque affidato all'altrui senso di rispetto;
e ciò perché, in altri termini, solo un controllo costante e diretto è incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede (né- potrebbe assumere rilievo, per le medesime ragioni, la presenza di un vigilante che non assicuri - come nel caso di specie - in maniera continua la vigilanz tant'è che solo ex post e grazie alle immagini della videoregistrazione si giungeva all'individuazione dei responsabili). Il sistema di videosorveglianza rappresenta, rectius si risolve, piuttosto, in un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui. 57_ Per tale ragione, si\ -e-strudere che l'esposizione alla pubblica fede sia compatibile con la sorveglianza "continua" del bene, quasi a ritenere che tale esposizione implichi necessariamente un affidamento meritevole di tutela solo in assenza di un controllo permanente sul bene. Del resto, l'opinione che tende ad escludere l'affidamento alla pubblica fede in presenza di sistemi di controllo con caratteristiche di continuità, non valorizza l'ineliminabile affidamento insito nella collocazione del bene protetto in un luogo accessibile al pubblico, dunque facilmente raggiungibile da un numero 3 indeterminato di persone. Il controllo del bene esposto al pubblico, con un sistema di videosorveglianza, attenua ma non elide l'esposizione alla pubblica fede, ovvero il presupposto fattuale per il riconoscimento dell'aggravante. La videosorveglianza rappresenta una forma di controllo che, pur attenuando il rischio, non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa e dunque non esclude il presupposto dell'aggravante, ovvero l'affidamento alla pubblica fede derivante dall'esposizione del bene in un contesto aperto al pubblico. Ne consegue che l'inaffidabilità intrinseca di tale sistema di protezione legittima la protezione aggravata che costituisce la ratio della circostanza prevista al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. (Sez. 5 n. 36844 del 25/09/2020, Rv. 280132 - 01; Sez. 2, n. 2742 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 265808 - 01) E' poi necessario rimarcare che la necessità dell'esposizione alla pubblica fede deve essere intesa in senso relativo, e non assoluto, in quanto va riferita non all'impossibilità oggettiva di custodire il bene, ma alle particolari circostanze che possono indurre il titolare a lasciarlo incustodito. Ne consegue che la configurabilità dell'aggravante in esame non risulta esclusa dall'adozione di cautele o misure di protezione da parte del proprietario della res, qualora tali cautele non siano idonee a costituire un ostacolo assoluto alla sottrazione del bene. Nel caso in esame, il sistema di videosorveglianza non era tale da impedire la sottrazione del bene, e, dunque, non garantiva una specifica protezione alla merce sita sullo scaffale di rivendita, della quale permane l'affidamento al generale rispetto per la proprietà, con la conseguente correttezza della decisione sulla sussistenza dell'aggravante in caso di furto. 3. È pure manifestamente infondato il motivo con il quale ci si duole della ritenuta recidiva reiterata. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rilevato che la facoltatività dell'applicazione della stessa impone al giudice, sia nel caso in cui disponga tale applicazione che nel caso contrario, uno specifico dovere di motivazione (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). 4. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, ai fini della rilevazione della recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di A, t)( pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838, nonché successivamente, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). 4 Peraltro, si ritiene, in modo convincente, che l'onere motivazionale da parte del giudice possa essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130, e Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv. 264533; da ultimo, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, non mass. sul punto). Detto onere motivazionale si ritiene essere stato assolto, atteso che i giudici di secondo grado, Elopoà_Ver dato atto che, al momento della commissione dei reati per cui si procede, la EZ aveva già riportato due condanne per furto aggravato, sicché i plurimi fatti per cui si procede valgono senz'altro a delineare la persistenza della sua specifica inclinazione criminosa, peraltro neppure arrestatasi in questa occasione, come ampiamente dimostrato dal suo certificato penale. 6. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e alla declaratoria fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento LE spese processuali e al 174 t .4, 4 (-t 22( f pagamento 0,9° somma,,O, euro tremila in- favore della Cassa delleAfnmende, non palesandosi cause di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso il 9 ottobre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Asti del primo febbraio 2021, con la quale, in sede di rito abbreviato, EZ AL era stata condannata per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 5 e 7, cod. pen. perché, al fine di trarne profitto ed in concorso con altri, con più azioni distinte ma esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessava di undici pregiate bottiglie di vino site in differenti supermercati, con l'aggravante di aver agito, con altre due persone, su cosa esposta alla pubblica fede, trattandosi di merce esposta sugli scaffali di rivendita. In Barolo, il 17 novembre e il 2 dicembre 2018. 2. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, grazie alle deposizioni dei testimoni oculari e alle nitide immagini restituite dalle registrazioni effettuate con le telecamere posizionate all'interno degli esercizi commerciali interessati, erano rimasti confermati i fatti descritti nelle querele proposte dalle parti offese, e cioè che l'imputata insieme ad una donna (RO EL) e ad un uomo (EZ Renato), madre e padre di AL EZ, era entrata all'interno dei locali 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37989 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 09/10/2025 commerciali e, mentre i genitori distraevano il personale, si era impossessata, nelle due occasioni, prima di due e poi di undici bottiglie di vino pregiato, esposte in vendita, senza pagarne il prezzo. L'uomo, il 2 dicembre 2018, era stato anche visto riporre all'interno di una autovettura, intestata a RO EL, bottiglie di vino prive di confezione. È stata ritenuta la piena utilizzabilità dei riconoscimenti effettuati dai testimoni, trattandosi di dichiarazione confermativa e non di formale riconoscimento soggetta a specifiche formalità procedurali. 3. Quanto al trattamento sanzionatorio, è stata ritenuta congrua la determinazione del primo giudice, il quale aveva pure dichiarato la recidiva contestata, giacché l'imputata, all'epoca dei fatti, aveva già riportato due condanne per furti aggravati, sicché si delineava una persistente inclinazione alla reiterazione dei reati. La recidiva reiterata, dunque, impedivg per espressa volontà di legge, un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, generosamente riconosciute dal giudice del Tribunale. 4. Avverso tale sentenza, AL EZ ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, sintetizzati come segue ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - con il primo motivo, si denuncia l'errata applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della pubblica fede. Secondo la ricorrente, il sistema di videosorveglianza installato all'interno del supermercato consente al proprietario un controllo costante sulla merce esposta, escludendo pertanto la necessità di garantire quel maggiore grado di protezione che caratterizza i beni tutelati dalla condizione di "pubblica fede"; - con il secondo motivo, deduce errata applicazione della legge penale, nella parte in cui ritiene di dover applicare la contestata recidiva e contestuale aumento di pena. La ricorrente sostiene che manca totalmente una valutazione sulla sua condotta, come espressione di maggiore pericolosità. 5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo, con annullamento della sentenza sul punto del trattamento sanzionatorio ed il rigetto del primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. La doglianza relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è manifestamente infondata, in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità i secondo la quale la ragione dell'aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà di garantire una maggiore tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o 2 per un certo tempo, senza la diretta e continua custodia, e che quindi, possono essere più facilmente sottratte. Tale giurisprudenza (così Sez. 5 n. 1068 del 12/10/2021, Adep. 2022) 4 ritiene che, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015 - dep. 11/11/2015, CA e altri, Rv. 26568101). E, sia pure sotto parziale diverso angolo visuale, è stato affermato che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 21/01/2016, Scaiarnorieri, Rv. 26580801). Ciò che rileva è che il sistema di videosorveglianza non è idoneo ad escludere la esposizione della pubblica fede del bene perché non assicurando un controllo costante e diretto non fa venir meno la situazione di affidamento alla pubblica fede che deve riporre rispetto al bene medesimo chi lo lascia nel luogo videosorvegliato, bene che rimane in una siffatta evenienza comunque affidato all'altrui senso di rispetto;
e ciò perché, in altri termini, solo un controllo costante e diretto è incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede (né- potrebbe assumere rilievo, per le medesime ragioni, la presenza di un vigilante che non assicuri - come nel caso di specie - in maniera continua la vigilanz tant'è che solo ex post e grazie alle immagini della videoregistrazione si giungeva all'individuazione dei responsabili). Il sistema di videosorveglianza rappresenta, rectius si risolve, piuttosto, in un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui. 57_ Per tale ragione, si\ -e-strudere che l'esposizione alla pubblica fede sia compatibile con la sorveglianza "continua" del bene, quasi a ritenere che tale esposizione implichi necessariamente un affidamento meritevole di tutela solo in assenza di un controllo permanente sul bene. Del resto, l'opinione che tende ad escludere l'affidamento alla pubblica fede in presenza di sistemi di controllo con caratteristiche di continuità, non valorizza l'ineliminabile affidamento insito nella collocazione del bene protetto in un luogo accessibile al pubblico, dunque facilmente raggiungibile da un numero 3 indeterminato di persone. Il controllo del bene esposto al pubblico, con un sistema di videosorveglianza, attenua ma non elide l'esposizione alla pubblica fede, ovvero il presupposto fattuale per il riconoscimento dell'aggravante. La videosorveglianza rappresenta una forma di controllo che, pur attenuando il rischio, non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa e dunque non esclude il presupposto dell'aggravante, ovvero l'affidamento alla pubblica fede derivante dall'esposizione del bene in un contesto aperto al pubblico. Ne consegue che l'inaffidabilità intrinseca di tale sistema di protezione legittima la protezione aggravata che costituisce la ratio della circostanza prevista al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. (Sez. 5 n. 36844 del 25/09/2020, Rv. 280132 - 01; Sez. 2, n. 2742 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 265808 - 01) E' poi necessario rimarcare che la necessità dell'esposizione alla pubblica fede deve essere intesa in senso relativo, e non assoluto, in quanto va riferita non all'impossibilità oggettiva di custodire il bene, ma alle particolari circostanze che possono indurre il titolare a lasciarlo incustodito. Ne consegue che la configurabilità dell'aggravante in esame non risulta esclusa dall'adozione di cautele o misure di protezione da parte del proprietario della res, qualora tali cautele non siano idonee a costituire un ostacolo assoluto alla sottrazione del bene. Nel caso in esame, il sistema di videosorveglianza non era tale da impedire la sottrazione del bene, e, dunque, non garantiva una specifica protezione alla merce sita sullo scaffale di rivendita, della quale permane l'affidamento al generale rispetto per la proprietà, con la conseguente correttezza della decisione sulla sussistenza dell'aggravante in caso di furto. 3. È pure manifestamente infondato il motivo con il quale ci si duole della ritenuta recidiva reiterata. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rilevato che la facoltatività dell'applicazione della stessa impone al giudice, sia nel caso in cui disponga tale applicazione che nel caso contrario, uno specifico dovere di motivazione (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). 4. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, ai fini della rilevazione della recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di A, t)( pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838, nonché successivamente, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). 4 Peraltro, si ritiene, in modo convincente, che l'onere motivazionale da parte del giudice possa essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130, e Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv. 264533; da ultimo, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, non mass. sul punto). Detto onere motivazionale si ritiene essere stato assolto, atteso che i giudici di secondo grado, Elopoà_Ver dato atto che, al momento della commissione dei reati per cui si procede, la EZ aveva già riportato due condanne per furto aggravato, sicché i plurimi fatti per cui si procede valgono senz'altro a delineare la persistenza della sua specifica inclinazione criminosa, peraltro neppure arrestatasi in questa occasione, come ampiamente dimostrato dal suo certificato penale. 6. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e alla declaratoria fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento LE spese processuali e al 174 t .4, 4 (-t 22( f pagamento 0,9° somma,,O, euro tremila in- favore della Cassa delleAfnmende, non palesandosi cause di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso il 9 ottobre 2025.