TRIB
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/08/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1465/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1465/2025 V.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il 1° settembre 1979; CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Emma GIUSTA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sig.ri e Parte_1 CP_1 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Ceva (CN) il 21 maggio 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte I dell'anno 2011;
- che dal matrimonio sono nate le figlie a Mondovì (CN) il 24 ottobre 2010, Persona_1 Per_2
a Mondovì (CN) il 16 marzo 2014 e a Mondovì (CN) il 2 giugno 2017;
[...] Persona_3
1 - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co.
3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 5 giugno 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori , e nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è Per_1 Per_2 Per_3 omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 24 novembre Parte_1
1984, e , nato a [...] il 1° settembre 1979, che hanno contratto matrimonio CP_1 civile in Ceva (CN) il 21 maggio 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 1, Parte I dell'anno 2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
2 Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1465/2025 V.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il 1° settembre 1979; CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Emma GIUSTA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sig.ri e Parte_1 CP_1 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Ceva (CN) il 21 maggio 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte I dell'anno 2011;
- che dal matrimonio sono nate le figlie a Mondovì (CN) il 24 ottobre 2010, Persona_1 Per_2
a Mondovì (CN) il 16 marzo 2014 e a Mondovì (CN) il 2 giugno 2017;
[...] Persona_3
1 - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co.
3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 5 giugno 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori , e nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è Per_1 Per_2 Per_3 omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 24 novembre Parte_1
1984, e , nato a [...] il 1° settembre 1979, che hanno contratto matrimonio CP_1 civile in Ceva (CN) il 21 maggio 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 1, Parte I dell'anno 2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
2 Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3