Articolo 9 della Legge 12 gennaio 1990, n. 11
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 febbraio 1990
Art. 9. Contraffazione 1. Chiunque contraffa', altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, o del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.
2. In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque alla esportazione in Paese straniero - sotto la denominazione di cui all'articolo 1 - prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui all'articolo 8 e al precedente comma 1 sono raddoppiate.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1990
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