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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 7214/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ), con gli Avv.ti Daniela SARRACINO, Parte_1 C.F._1
Maurizio ZEOLI e Roberta SARRACINO, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Benevento, Viale Martiri d'Ungheria, n. 13
- parte attrice opponente - contro
C.F.: ), quale procuratrice di (C.F.: CP_1 P.IVA_1 Parte_2
), per il tramite CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., con i proc. dom. Avv.ti P.IVA_2
Marco PESENTI e Francesco CONCIO, Via Correggio, n.43, Milano
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
bancario.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice opponente:
… affinché codesto ecc.mo Giudice voglia accogliere l'opposizione del sig. Parte_1
e le conclusioni dallo stesso rassegnate, da intendersi qui per brevità integralmente
[...] richiamate e trascritte, parola per parola, rigettando ogni avversa difesa, eccezione e richiesta in quanto destituita di fondamento.
Con vittoria di spese e competenze tutte da distrarsi in favore EI sottoscritti difensori per fattane anticipazione e con condanna della controparte al pagamento integrale degli oneri di
CT di cui al preavviso di parcella del dott. già allegato alle precedenti Persona_1 deduzioni scritte di aprile 2024 nonché degli oneri di TU.
Ci si riserva in ogni caso di meglio argomentare le questioni di fatto e di diritto circa la piena fondatezza dell'opposizione con la comparsa conclusionale e memoria di replica.
Con riserva altresì di chiedere condanna al pagamento del credito accertato in separato giudizio.
Per parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare,
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in atti e, comunque, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. al pagamento della somma di Euro 45.000,00 in Parte_1 favore della convenuta opposta, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con il favore delle spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa, oltre accessori di legge e spese vive.
In via istruttoria
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 183 co. VI nn. 2 e 3 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 30.9.2020, iscritto a ruolo il 6.10.2020, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio quale procuratrice di
[...] CP_1 Parte_2
(nel prosieguo, per brevità, opponendo il decreto ingiuntivo n. 1838/2020, emesso dal CP_1
Tribunale di Monza – nel procedimento monitorio rubricato al n. 2992/2020 R.G. – in data 22.7.2020 a favore di per l'importo di € 45.000,00, oltre interessi e spese della procedura CP_1 monitoria, chiesto ed ottenuto – in relazione a fiEIussione prestata dal sig. a favore di Pt_1
per debito maturato in capo a quest'ultima nell'ambito di rapporto di conto Controparte_2 corrente con NC ON EI SC di IE (filiale di Monticello Brianza), con credito ceduto da detto Istituto di credito a Parte_2
A sostegno dell'opposizione – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – la parte odierna attrice ha fatto valere:
- la prescrizione del credito azionato da controparte;
- la decadenza ex art. 1957 c.c.;
- il fatto che il rapporto garantito fosse caratterizzato da usura originaria;
- il difetto della “prova scritta” alla volta dell'emissione del d.i.;
- la nullità – totale o, comunque, parziale – del contratto di fiEIussione e ciò con riferimento a clausole negoziali rilevanti nel caso di specie in relazione alle ragioni di opposizione (tra cui, quella dell'inesigibilità del credito nei confronti del garante per violazione dell'art. 1957 c.c.);
- illegittimità dell'anatocismo per inosservanza dell'art. 6 Delibera CIRC 9.2.2000 (difetto di reciprocità);
- nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per indeterminabilità, assenti sia la modalità di calcolo, sia la periodicità di capitalizzazione della c.m.s..
Costituitasi in giudizio, (nella predetta qualità di procuratrice di CP_1 Parte_2 ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e argomentato da controparte
(in relazione a tutti i profili di opposizione invocati da quest'ultima) e – avanzata richiesta di attribuzione dell'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha concluso – in via principale – per la conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite anche per il giudizio di opposizione. Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. Claudio MIELE); respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., disposta l'introduzione del procedimento di mediazione da parte di e fissati i CP_1 termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. ordinanza 4.10.2021); “ritenuto opportuno riservare alla decisione definitiva la valutazione delle eccezioni di prescrizione e decadenza”, è stata ammessa TU, con nomina della dr.ssa , ponendo il seguente Persona_2 quesito: “determini il consulente il saldo del conto corrente per cui è causa assumendo come base iniziale di calcolo un importo pari a zero alla data del primo degli estratti conto di una serie completa tra quelli già prodotti dalle parti ed effettuando le seguenti operazioni:
a. Espunga le commissioni di massimo scoperto eventualmente applicate;
b. Espunga altresì gli interessi anatocistici a far tempo dal 1° gennaio 2014 e sino alla chiusura del conto;
nel determinare il saldo finale il consulente terrà conto del ricalcolo degli interessi dovuti, considerando i minori importi maturati a debito” (cfr. ordinanza 14.9.2022-10.5.2023 agli atti a
PCT); riassegnato il procedimento ad altro Giudice (dott. ); depositato Persona_3
l'elaborato del TU, con liquidazione del compenso a quest'ultimo (cfr. decreto 12.3.2024); ritenuta la causa matura per la decisione indicata la data del 4.7.2024 per la precisazione delle conclusioni “nelle forme della trattazione scritta” (cfr. ordinanza 8.4.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente;
confermata la data per la precisazione delle conclusioni fissata dal precedente titolare, ferma altresì per l'incombente la modalità della “trattazione scritta”
(cfr. provvedimento 10.6.2024); precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a
PCT; la causa è passata in decisione, assegnati alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali (3.10.2024) e le memorie di replica (23.10.2024).
*************
Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass.,
Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3,
Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché
Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020);
iii) il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso, oltre che nei confronti del sig. Parte_1
(parte odierna opponente), anche nei confronti di altro soggetto (sig.
[...] Parte_3
), estraneo al presente giudizio, cosicché – con riferimento al d.i. Trib. Monza
[...]
n. 1838/2020 cit. – questa decisione è relativa solo ed esclusivamente alla posizione del sig. , senza che abbia alcuna efficacia quanto al sig. Parte_1 Parte_3
.
[...] L'opposizione proposta dal sig. è fondata e, pertanto, va accolta Parte_1 per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Il primo assegnatario del giudizio dott. MIELE, ammettendo la TU, ha riservato alla sentenza la valutazione relativa all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. ritualmente sollevata dal sig. alla volta della contestazione del credito azionato da controparte in via monitoria. Pt_1
Ad avviso del giudicante, l'eccezione de qua è meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbito ed irrilevante ai fini della decisione ogni altro motivo di opposizione fatto valere dall'odierno attore. Innanzitutto, assente (valida) clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., la garanzia fiEIussoria prestata dall'opponente a favore di risulterebbe sicuramente Controparte_2 inefficace.
Infatti, a fronte dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. (ritualmente sollevata dalla difesa sin dall'atto di citazione [cfr. pag. 6 dell'atto di citazione] e coltivata negli scritti Pt_1 successivi [cfr., per tutti, la comparsa conclusionale, pag. 8]), parte opposta – invocato quanto previsto all'art. 6 del contratto: “I diritti derivanti alla NC dalla fiEIussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fiEIussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (clausola nulla: sul punto cfr. infra) – ha fatto presente altresì “di non essere incorsa nella decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto, a seguito della revoca degli incarichi avvenuta in data 4.04.2016, ON EI SC di
IE con raccomandata del 6.05.2016, notificata in data 17.5.16 alla debitrice principale, richiedeva l'immediato pagamento di euro 46.962,15 oltre accessori ed interessi” (così sia a pag. 9 comparsa conclusionale [in cui si prosegue: “La deducente società ritiene, pertanto, che siano state coltivate diligentemente le azioni nei confronti del debitore principale”], sia pag. 5 della memoria di replica [in cui si prosegue: “Il fatto che abbia Parte_2 atteso sino al 2020 prima di agire in via monitoria nei confronti EI fiEIussori non comporta affatto l'estinzione della garanzia fiEIussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., il quale impone al creditore di coltivare con diligenza le istanze proposte contro il debitore principale”]).
Quindi, è circostanza ammessa dalla stessa di essersi limitata ad inoltrare alla CP_1 società debitrice principale una lettera raccomandata avente ad oggetto la richiesta di pagamento;
missiva di maggio 2016 alla quale – prima di avviare l'azione monitoria di cui è causa – non ha fatto seguito alcuna altra iniziativa nei confronti di (tra l'altro, Controparte_2 nelle more cancellata dal registro delle imprese).
La lettera raccomandata 6.5.2016 non è sufficiente alla volta dell'osservanza della regola prevista dall'art. 1957 c.c..
Infatti, come chiarito dalla Corte di legittimità, < l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fiEIussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (Cass., Sez. 2, Sent. n. 1724 del 29.1.2016; cfr., altresì Cass., Sez. 3, Sent. n. 7502 del 20.4.2004: < agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 cod. civ., secondo la quale il fiEIussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per "istanza" deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato;
ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento >>).
Essendo pacifico che non è stato esperito nei confronti della società debitrice principale alcun mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, astrattamente azionabile per conseguire il pagamento, il creditore garantito è incorso nella decadenza ex art. 1957 c.c., con liberazione del fiEIussore dalla obbligazione di garanzia.
Ciò posto, resta da verificare se la deroga contrattuale all'art. 1957 c.c. di cui alla clausola
6 del contratto è valida.
Ad avviso del giudicante detta clausola non dispiega effetti, perché – come eccepito dalla difesa opponente – ne va dichiarata la nullità per contrasto con la normativa antitrust. Infatti, premesso che l'art. 6 del contratto di fiEIussione riversato agli atti della causa riproduce alla lettera la clausola contenuta nel modello ABI del 2003 in relazione al quale la
NC d'IT è intervenuta con provvedimento n. 55/2005 (dato questo della coincidenza letterale acquisito in via documentale e, comunque, non specificatamente contestato da CP_1 ed evidenziato altresì che, nel caso di specie, essendo la fiEIussione del 16.10.2003 vi è stretto collegamento temporale tra quest'ultima e lo schema ABI, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che < i contratti di fiEIussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti >> (Cass., Sez. Un., Sent. n. 41994 del 30.12.2021).
Né, in senso contrario alla nullità parziale dell'art. 6 della fiEIussione, colgono nel segno le considerazioni che si leggono alle pagg.
6-9 della comparsa conclusionale di dal CP_1 momento che:
- il fatto che il sig. fosse socio della società è dato privo di rilievo Pt_1 Controparte_2 nell'ottica della sussistenza della nullità parziale e ciò solo considerando che pure nel caso esaminato dalle SS.UU. n. 41994/2021 cit. il garante era socio della società debitrice principale
(cfr. pag. 32, punto n.
2.15.3 della sentenza);
- del pari irrilevante è se ON EI SC di IE sia stata o meno soggetto attivo dell'intesa anticoncorrenziale, avendo le SS.UU. n. 41994/2021 cit. chiarito che la nullità parziale si configura anche se vi è mera recezione delle clausole illecite nel proprio schema negoziale;
- il fatto che la fiEIussione non possa dirsi il frutto dell'intesa anticoncorrenziale vietata, facendo – in tesi – pure difetto << la prova di un nesso di dipendenza indissolubile tra la presunta intesa cd. “a monte” e quella “a valle” >> sono anch'essi elementi che non escludono la nullità parziale, visto che – come si legge nella sentenza n. 41994/2021 cit.: << La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, “nullità derivata” del contratto di fiEIussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 …. Ai sensi della normativa antitrust, qualsiasi fattispecie distorsiva della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, anche – come nel caso di specie – mediante una combinazione di atti di natura diversa, costituisce comportamento rilevante ai fini del riscontro della violazione della normativa in parola. In altri termini, il legislatore … ha inteso impedire un “risultato economico”, ossia l'alterazione del libero gioco della concorrenza, a favore di tutti i soggetti del mercato ed in qualsiasi forma l'intesa anticoncorrenziale venga posta in essere. Per tale ragione, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti “lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (Cass. Sez. U., n. 2207/2005)” – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo – infatti – intendendo sanzionare con la nullità un “risultato economico”, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”.
In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzatasi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue – come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte – che, allorché l'art. 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle “intese”,
“non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza” (Cass., n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un “collegamento funzionale” – non certo un “collegamento negoziale” … – tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussiste un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale. La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fiEIussione)è interamente o parzialmente riproduttivo dell'“intesa”a monte,ossia quanto l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca – come nel caso concreto – solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo vendendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. Non è certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – all'archetipo codicistico delle fiEIussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e
1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità,in termini di effetto anticoncorrenziale. E',invece,il predetto “nesso funzionale” tra l'“intesa” a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che – in violazione dell'art. 1322 cod. civ. – riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è – per vero – veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. >>; - infine, sempre nella prospettiva della nullità parziale delineata da SS.UU. n. 41994/2021 cit., non può essere attribuito rilievo alcuno al fatto la “clausola di deroga di cui all'art. 1957 c.c. … ha formato oggetto, proprio per la sua portata derogatoria, oltre che di specifica previsione, anche di doppia sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, c.c. da parte dell'opponente”; dato questo da cui, anzi, si trae ulteriore conferma trattarsi di schema contrattuale predisposto in via unilaterale dall'Istituto di credito per standardizzare le fiEIussioni omnibus rilasciate a suo favore e, quindi, recependo detto schema la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'intervento della NC d'IT, con comportamento meritevole di essere “sanzionato” con la nullità parziale secondo i principi espressi nella sentenza n. 41994/2021 cit..
In conclusione, l'art. 6 del contratto di fiEIussione 16.10.2003 (in deroga all'art. 1957 c.c.) è nullo, cosicché la NC garantita, al fine di poter esigere il pagamento dal fiEIussore, avrebbe dovuto rispettare il disposto dell'art. 1957 c.c., osservanza di tale ultima norma che non vi è stata, con conseguente impossibilità per l'Istituto di credito (e del cessionario) di agire nei confronti del garante e, quindi, nel caso di specie, con infondatezza del credito azionato in via monitoria e revoca del d.i. opposto;
senza che – come sopra anticipato – sia necessario ai fini della decisione esaminare gli altri profili di doglianza invocati dalla parte odierne attrice.
*************
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per discostarsi dal principio legale della soccombenza, vengono regolate in base a detto principio, con conseguente condanna della parte convenuta opposta a rifonderle a quella attrice opponente (con distrazione a favore EI procuratori antistatari), per l'importo liquidato in dispositivo, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del giudizio, del fatto che non si sono tenute udienze
“in presenza” e dell'attività processuale svolta nel corso del procedimento.
Sempre in base al principio della soccombenza e visto anche l'esito della TU, le spese di perizia (ammessa ed integralmente espletata prima dell'assegnazione del procedimento allo scrivente) – per l'importo già liquidato a favore della dr.ssa con Persona_2 decreto 12.3.2024 agli atti di causa – vengono poste definitivamente a carico esclusivo della società convenuta opposta, con conseguente diritto di quella attrice opponente ad ottenere dalla controparte la refusione delle somme eventualmente anticipate al TU (per fondo spese disposto con ordinanza 10.5.2023 e/o in forza del decreto 12.3.2024, provvedimenti questi che prevedono, in via provvisoria e salvo rivalsa, obbligazione a carico delle parti in solido).
Meritevole di essere accolta è altresì la richiesta di parte attrice opponente di refusione del compenso corrisposto al proprio CT dott. , avendo la Suprema Corte Persona_1 precisato che “le spese della consulenza tecnica di parte rientrano fra quelle al cui rimborso il soccombente deve essere condannato, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.” (Cass., Sez. 2,
Sent. n. 4707 del 5.11.1977; cfr., altresì, Cass., Sez. 3, Sent. n. 1752 del 6.6.1972 e Cass.,
Sez. L., Sent. n. 3946 del 25.11.1975), senza che neppure tali spese si prestino ad essere considerate eccessive o superflue ex art. 92, c. 1, c.p.c., visto che – circa la “superfluità” – è stato il Tribunale a disporre TU, con conseguente diritto delle parti a farsi assistere da CT
(nominati da entrambe le parti: cfr. pag. 5, punto 3.1, dell'elaborato del TU) e – quanto alla
“eccessività” – di importo inferiore a quello liquidato al TU con decreto del 12.3.2024. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- accogliendo la domanda proposta da parte attrice opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione del sig. , accertando che – per le Parte_1 ragioni indicare in sentenza – quest'ultimo nulla deve a quale procuratrice di CP_1
in relazione alla fiEIussione posta alla base del credito azionato in via Parte_2 monitoria;
- rigetta ogni domanda proposta da parte convenuta opposta nei confronti di quella attrice opponente;
- condanna la parte convenuta opposta a rifondere le spese di lite del presente giudizio a quella attrice opponente, liquidando a tale titolo l'importo complessivo di € 7.616,00 per compensi professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art.2,c.2, D.M. n.55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso
C.U., marca da bollo e spese di notifica, con distrazione a favore EI procuratori antistatari;
- pone le spese di TU – per l'importo già liquidato alla dr.ssa con Persona_2 decreto 12.3.2024 agli atti di causa – definitivamente a carico esclusivo della parte convenuta opposta, con conseguente diritto di quella attrice opponente ad ottenere dalla controparte la refusione degli importi eventualmente anticipati al TU per fondo spese (cfr. ord. 10.5.2023)
e/o in forza del decreto 12.3.2024, provvedimenti questi che prevedono, in via provvisoria e salvo rivalsa, obbligazione a carico delle parti in solido tra loro;
- condanna la parte convenuta opposta a rifondere a quella attrice opponente la somma di € 2.608,14 (Iva compresa e considerata altresì la R.A. a carico del cliente), portata dall'avviso di parcella 29.3.2024 del dott. , depositato a PCT in data 5.4.2024, con Persona_1 distrazione a favore EI procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Monza, 17 febbraio 2025 il Giudice
Nicola GRECO