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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6175/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale
Il collegio così composto:
Dott. Roberto Monteverde Presidente rel. est.
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
all'esito della camera di consiglio del 12.2.2025 ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento iscritto al n. r.g. 6175/2022 promosso da:
nato in [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Lucia Scattoni, C.F. , del Foro di Siena C.F._2
( Email_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del ministro pro tempore
[...]
RESISTENTE
DECRETO
La controversia ha ad oggetto il ricorso proposto in data 31.05.2022 da ai Parte_1 sensi dell'art.b27 regolamento UE n.604/2013 e art.3, comma 3 bis e ss., d.lgs. 25/2008 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) nei confronti del provvedimento n. n. IT 528913- A/SI0003452/068ILMI, emesso dalla Unità del Ministero dell'Interno il 27.04.2022 e CP_1 notificato in data 14.05.2022, con il quale decidendo sulla istanza di protezione internazionale presentata in Italia il 30.12.2021, è stato disposto il trasferimento in Austria, ove il richiedente risulta aver proposto in precedenza domanda di protezione internazionale in data 01.12.2021 ai sensi dell'art. 18.1 (b) del Regolamento . CP_1
1. I fatti e le ragioni allegate dalle parti e lo svolgimento del processo
Con il ricorso in esame ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale Parte_1 il presso il quale è Controparte_2 incardinata l' (autorità italiana competente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento CP_1
UE n. 604/2013) ha disposto il suo trasferimento in Austria, ai sensi dell'art. 18.1, lettera b) del predetto Regolamento.
L'odierno ricorrente deduceva di essere di nazionalità pakistana, ed ha presentato richiesta di protezione internazionale in Italia il 30.12.2021, allorquando è stato compilato il modello C/3 presso la Questura di Siena. Deduceva in diritto che:
Pagina 1 a) La violazione dell'art. 23 commi 2 e 3 Reg. Dublino III (604/2013), in quanto la richiesta di ripresa in carico da parte dell'Unità di non è stata presentata all' autorità austriaca CP_1 entro il termine perentorio di due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac, motivo per il quale la competenza spetterebbe all'Italia ai sensi dell'art. 23 comma 3. Inoltre, come si evince dallo stesso provvedimento impugnato, l'istanza diretta ad ottenere la protezione internazionale, tramite verbalizzazione e compilazione del modello C3, sarebbe stata presentata in Italia il 30/12/2021, momento coincidente con quello in cui viene interrogato dalla Questura il sistema Eurodac mediante riscontro delle impronte digitali, che quindi ha dato risposta positiva lo stesso 30/12/2021. Tuttavia, come si legge nel provvedimento impugnato, l'Unità di avrebbe indirizzato all'Austria la richiesta di CP_1 ripresa in carico ai sensi dell'art. 18.1 b oltre i due mesi previsti dall'art 23 comma 3 (in data
08/02/2022).
b) La violazione art. 26 comma 3 Reg. Dublino III, in quanto, in assenza di rappresentanza o assistenza da parte di un avvocato o da un consulente legale degli Stati membri, il provvedimento non è tuttavia stato tradotto in lingua Urdu, l'unica conosciuta dal ricorrente
(ad eccezione della relata di notifica), impedendo allo stesso di comprendere la fondatezza della motivazione ed esercitare il diritto di difesa.
c) La violazione dell'art. 4 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013, non avendo ricevuto dall'autorità amministrativa nel corso della procedura avviata a seguito del fotosegnalamento e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le informazioni previste dall'art. 4 del Regolamento UE 604/2013, rubricato 'Diritto all'informazione,' stabilisce che il richiedente protezione internazionale deve essere informato, in modo chiaro e comprensibile, circa gli obiettivi e le conseguenze del Regolamento, i criteri di competenza per l'esame della domanda e la possibilità di presentare un ricorso, tra altri elementi. L'articolo 5, rubricato 'Diritto ad un colloquio personale,' sancisce che il richiedente deve avere la possibilità di sostenere un colloquio personale, volto a raccogliere elementi che possano incidere sulla determinazione dello Stato membro competente. Infatti, prima dell'adozione della decisione di trasferimento in Austria, il richiedente non è stato ascoltato in un colloquio personale in lingua da lui conosciuta e non ha ricevuto l'opuscolo informativo previsto dall'art. 4 del c.a. Regolamento di;
CP_1
d) La violazione dell'art. 3, paragrafo 2, e dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, dell'articolo 267 del TFUE, dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 10 c. 3 Costituzione: in quanto il ricorrente
è di nazionalità Pakistana, nato a [...] nel Punjab, regione caratterizzata da una situazione di violenza diffusa e generalizzata tale da esporre il ricorrente al pericolo di una grave danno e di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe erroneo e illegittimo, perché afferma che l'Austria è un paese sicuro ai sensi dell'art.
3.2 del Regolamento Dublino III e in quanto non applica la clausola discrezionale di cui all'art. 17.1. In particolare, si ritiene che ci siano motivi validi per l'applicazione della stessa, a causa del rischio di "refoulement indiretto": se il richiedente fosse trasferito in Austria, potrebbe affrontare il rischio di rimpatrio verso altri paesi della rotta balcanica, dove subirebbe trattamenti inumani o degradanti, o essere rimpatriato in Pakistan, dal quale è fuggito per evitare violenze. Secondo l'art.
3.2 del Regolamento Dublino III, il trasferimento non può avvenire se ci sono carenze sistemiche nel trattamento dei richiedenti asilo in un paese, che potrebbero comportare trattamenti inumani. Da quanto suesposto, deriverebbe la necessità di
Pagina 2 attribuire la competenza all'Italia in forza della clausola discrezionale di cui all'art. 17.1 Reg.
Dublino III, sempre alla luce dei rischi che subirebbe il ricorrente, venendosi a trovare in una
“eccezionale” situazione di rischio per la propria incolumità in violazione di quanto previsto dall'art. 4 della Carta, il cui precetto ha carattere assoluto. In conclusione, chiedeva l'annullamento del provvedimento n. IT 528913- A/SI0003452/068ILMI, emesso dal Ministero dell'Interno, Unità e la declaratoria di CP_1 competenza dell'autorità amministrativa italiana. L'Unità si è costituita in questa sede affermando in fatto che: CP_1
- la Questura competente - dopo aver ricevuto la richiesta di protezione internazionale del ricorrente
- attivava la procedura Dublino - Regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Dublino III) in base al riscontro
EURODAC che accertava una precedente richiesta in Austria (all. 1);
- l'Unità , pertanto, inviava in data 08/02/2022 la richiesta di ripresa in carico all'Austria, ai CP_1 sensi dell'art. 18.1 b del Regolamento (UE) 604/2013 (all. 2);
- in data 11/02/2022, l'Unità austriaca comunicava di accettare la richiesta (all. 3); CP_1
- Il decreto di trasferimento in Austria veniva trasmesso in data 27/04/2022 alla Questura competente
(all. 4) per la notifica all'interessato. Il richiedente proponeva ricorso con contestuale istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 3 co III quater d.lgs. 25/08.
L'unità comunicava l'avvenuta sospensione del trasferimento allo Stato membro CP_1 competente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 e 27.3. (all. 5).
In diritto ha rappresentato quanto segue:
- l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione dell'art. 23 reg. 604/203, avendo provveduto a formulare la richiesta all'Austria nel termine dei due mesi previsti, dal momento che la
Questura competente fotosegnalava per soggiorno irregolare il ricorrente in data 09.12.2021 e poi, in data 30.12.2021 per la richiesta protezione internazionale e immediatamente riceveva riscontro
Eurodac per precedente richiesta in Austria. L'Unità Italiana, come riportato nel decreto di CP_1 trasferimento, procedeva alla richiesta di ripresa in carico in data 08/02/2022, nel pieno rispetto della normativa;
- sulla presunta violazione dell'art. 26 Reg. UE 604/2013, che l'Amministrazione ha totalmente assolto al proprio obbligo informativo in favore della possibilità per il richiedente di ottenere assistenza legale;
inoltre, che la nullità dell'atto si può rilevare solo ove la parte alleghi e dimostri che la mancata conoscenza o traduzione le abbia impedito di conoscere il contenuto dell'atto, pregiudicando in concreto i propri diritti di azione e difesa, mentre invece, nel caso di specie,
l'avvenuta impugnazione del provvedimento di trasferimento e la richiesta di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato sembrerebbe tale da far presupporre che il ricorrente abbia conosciuto e compreso il contenuto dell'atto. Infine, l'Amministrazione sostiene di aver consegnato l'opuscolo informativo come previsto dall'art.4 Reg. 604/2013, opuscolo Allegato X Reg. 1560/2003
(allegato al presente atto) (come confermato in calce al modello C3 allegato, sottoscritto dal ricorrente) e di avere svolto il colloquio, come da espressa previsione normativa, circostanza che avrebbe permesso al richiedente di giungere alla corretta comprensione delle informazioni fornite.
Nel caso di specie, l'Unità Italiana sostiene di aver correttamente avviato la procedura CP_1
e che il ricorrente, non ha fornito alcuna informazione che avrebbe potuto modificare la CP_1 competenza dello Stato membro neanche nel presente ricorso.
- quanto al principio di non refoulement e artt.
3.2. e 17 Reg. UE 604/2013, che la doglianza del ricorrente circa la mancata applicazione della clausola discrezionale è priva di pregio, in quanto
Pagina 3 l'operatività della norma è limitata ai casi di ricongiungimento familiare per particolari ragioni umanitarie e caritatevoli;
- per ciò che concerne la violazione del principio del non respingimento il provvedimento impugnato si sostanzia in una riammissione vincolata in altro paese europeo dove è già stata presentata la domanda del richiedente, altrimenti consentendo il cd. Asylum shopping;
- per quanto concerne le asserite carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza del sistema austriaco queste sono totalmente destituite di fondamento ed anzi rappresentano un modello a cui si ispirano i diversi Paesi membri;
- sulla presunta violazione dell'art. 24 del Regolamento: che la richiesta di presa in carico è stata presentata ai sensi dell'art. 23 del Regolamento e non del 24. Ad ogni modo, nel caso in esame è evidente che l'Unità italiana ha provveduto a formulare richiesta all'Austria nel termine dei CP_1 due mesi indicati dall'art.23.2 Reg. UE 604/2013, infatti la Questura competente fotosegnalava il ricorrente per richiesta protezione internazionale in data 18/06/2021 e immediatamente riceveva riscontro Eurodac per precedente richiesta in Austria, come previsto dall'art.
9.1 e 9.3 Reg. Ue
603/2013. L'Unità Italiana, come riportato nel decreto di trasferimento, ha proceduto alla CP_1 richiesta di ripresa in carico il 18/08/2021, nel pieno rispetto della normativa.
In conclusione, l'Unità ha chiesto il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto e di confermare l'efficacia del provvedimento impugnato.
Il processo è stato rinviato in pendenza del giudizio per rinvio pregiudiziale rivolto alla CGUE dal Tribunale di Firenze in data 29.4.2021, Causa C-297/21, rinvio deciso con sentenza della CGUE emessa in data 30.11.2023.
All'esito, in ossequio a tale decisione, il Tribunale ha disposto la comparizione non personale delle parti per l'udienza del 21.10.2024 invitando parte ricorrente a prendere posizione sulle conseguenze nel processo della pronuncia della CGUE.
In occasione dell'udienza tenutasi in data 21.10.2024, la difesa ha manifestato l'intenzione del ricorrente di rinunciare all'audizione, insistendo nel ricorso, riportandosi a quanto dichiarato nelle note autorizzate del 18.10.2024, rilevando l'integrazione socio-lavorativa e argomentando sugli esiti della CGUE: in fatto;
a) che il richiedente si trova in Italia dal 2022, periodo dal quale ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa molto positiva nel settore agricolo, come risulta dalla documentazione depositata (modello Unilav relativo al contratto di lavoro a tempo determinato con CE IC
AT, decorrente dal 14.06.2022 al 30.06.2022; modello Unilav relativo al contratto di lavoro a tempo determinato con CE IC AT, decorrente dal 01.03.2023 al 30.06.2023; modello
Unilav relativo al contratto di lavoro a tempo determinato con , decorrente dal Persona_1
27.09.2023 al 26.09.2024; buste paga;
CUD del 2023 e del 2024 relativo ai due rapporti di lavoro intercorsi nello stesso anno). in diritto;
a) Che, anche in relazione agli argomenti relativi, alla violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 Reg. Dublino III;
con riferimento alla eccessiva durata del procedimento, nel caso di specie, il richiedente ha avanzato domanda di protezione internazionale in Italia nel 2021, per cui sono trascorsi oltre tre anni;
che tale circostanza appare di per sé idonea a radicare la competenza dell'Italia in merito all'esame della domanda di protezione internazionale: “come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (es. sent. 108 del 2023,
n. 240 del 2019 ecc..) il trascorrere del tempo non costituisce un fattore neutro ma risulta
Pagina 4 giuridicamente rilevante per fondare un diverso trattamento di fattispecie analoghe ed in particolare in situazioni, come quelle relative alla individuazione dello Stato membro competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale, dove è proprio la fonte normativa ad imporre termini stringenti, nella fattispecie gli artt. 20,21,22, 23 nonché l'art 29 Reg. Dublino III (infatti secondo l'art. 29 se il trasferimento non è eseguito nel termine di
6 mesi la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente. Pertanto, la lunga durata del procedimento dovuta all'attesa della pronuncia della CGUE investita delle questioni pregiudiziali contrasta con i principi sopra indicati, giustificando l'applicazione della c.d. clausola di sovranità”.
b) La sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, tali da implicare il rischio di trattamenti inumani e degradanti in Austria, ai sensi dell'art.
3.2 Regolamento Dublino III in combinato disposto con l'art. 4 della Carta dei diritti
Fondamentali dell'UE, data la circostanza che nel Paese sembrino verificarsi rimpatri sommari, altrimenti detti “pushback” talvolta accompagnati dall'uso della violenza, che impediscono alle persone di accedere alla procedura di asilo e a qualsiasi forma di accoglienza e integrazione in Austria.
Contestualmente alla richiesta di accoglimento del ricorso, la difesa ha infine insistito anche per la definitiva ammissione a PSS e alla relativa liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella definizione della presente controversia, in applicazione del principio sancito dalla Sentenza della Cassazione n° 30745/2019, il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite e a dirimere l'intera controversia pronunciandosi immediatamente su una questione di merito che appare di evidente e agevole risoluzione. Si osserva come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della questione delle carenze sistemiche rilevabili nel sistema di accoglienza austriaco.
Nel caso di specie il principio della prevenzione, fondato sul criterio della competenza del Paese di prima domanda e pilastro del sistema Dublino, può essere derogato se il giudice ritiene che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni accoglienza dei richiedenti asilo dello
Stato membro.
Tale potere non è stato inciso negativamente né dalla sentenza CGUE né dalla sentenza delle Sezione
Unite 935/2025.
Infatti, le limitazioni imposte dalla CGUE con la sentenza del 30.11.2023 che ha fatto seguito ai rinvii pregiudiziali sollevati da alcuni Tribunali italiani, attengono al principio di non refoulment indiretto e al principio in base al quale la divergenza di opinioni tra Stati non implica l'esistenza di una violazione sistemica dei diritti dei richiedenti asilo: “il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello
Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro,
o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in
Pagina 5 relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche”.
Restano dunque salvi il potere del giudice di rilevare le carenze sistemiche dello Stato membro e la facoltà di avvalersi della clausola discrezionale, ex art. 17.1 del Regolamento di Dublino che permette allo Stato membro di esaminare il caso del ricorrente asilo sulla base dei motivi umanitari o eccezionali, garantendo standard di protezione nazionale più elevati anche se non si applicano i criteri di competenza formale di . CP_1
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 935/2025 ha fatto proprio il principio della CGUE stabilendo il seguente principio di diritto : “il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato Parte_2 membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale». Ciò perché alla base del riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell'Unione vi è un sistema comune di asilo (art. 78 T.F.U.E.), che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali, che si fonda su di un sistema comune di valori e di regole che li incarnano e che tutti gli Stati membri sono chiamati a rispettare.
Dunque, nel caso di specie, non essendosi l'Austria pronunciata sulla domanda di protezione internazionale del ricorrente non si pongono problemi né di refoulment indiretto, cioè di un possibile trasferimento verso il Paese di origine del ricorrente ove potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti, né di possibili “Divergenze di opinioni” tra lo stato membro richiedente e lo stato membro richiesto in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale.
Mentre, sulle carenze sistemiche si evidenzia che dalle COI in Austria emergono difetti strutturali nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza che hanno un impatto significativo sull'intero processo di protezione internazionale.
Si rileva al proposito come negli ultimi anni l'Austria sia stata uno dei principali Paesi di destinazione dei migranti che hanno affrontato la rotta balcanica col ricevimento di un numero davvero elevato di domande di asilo, tanto che nell'ottobre del 2022 il Ministro dell'Interno austriaco ebbe a dichiarare che il sistema d'accoglienza aveva raggiunto la sua massima capacità1.
In particolare nella prima metà del 2022 l'Austria era il Paese al quinto posto in termini di numero di domande da asilo in cifra assoluta e al secondo posto in proporzione al numero di abitanti cosicché il numero di richiedenti la protezione internazionale da collocare in strutture di accoglienza si era di fatto triplicato rendendo tali strutture e insufficienti all'accoglienza con imiti anche alla capacità del personale che hanno reso molto difficile l'identificazione di potenziali casi vulnerabili necessitanti speciali garanzie tre accoglienza fra cui per esempio i minori non accompagnati2.
In base ai report del sito dell'Agenzia Europea per l'Asilo (E.U.A.A.) a seguito di una richiesta delle autorità austriache del settembre 2023 di estendere la durata e modificare la portata del sostegno fornito dalla stessa agenzia il 29 settembre 2023 le due parti han firmato un emendamento al piano operativo dal quale risulta che nella prima metà del 2023 il numero di persone da collocare nel sistema d'accoglienza austriaco si è triplicato negli ultimi tre anni, in parte anche a causa della crisi ucraina sicché l'afflusso delle persone che hanno perché l'afflusso delle persone che hanno beneficiato della direttiva sulla protezione temporanea in seguito all'invasione russa in Ucraina è stato un effetto un fattore chiave di pressione sul sistema di accoglienza austriaco.–
Inoltre i gruppi per i diritti dei migranti hanno criticato la decisione austriaca di utilizzare tende temporanee per l'ospitalità dei richiedenti asilo all'approssimarsi dell'inverno e ha chiesto di fornire alloggi migliori considerando la situazione disumana da evitare 3.
In particolare sono state sollevate preoccupazioni in relazione alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili che non sarebbero sempre affrontate in modo adeguato: diverse ONG hanno infatti sottolineato che la maggior parte delle strutture di accoglienza non garantiscono la sicurezza delle persone LGBTI4. In particolare il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa si è concentrato su varie questioni relative all'accoglienza e all'integrazione dei richiedenti asilo i migranti, ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni di vita insoddisfacenti che prevalgono in diverse strutture di accoglienza ed ha invitato le autorità austriache a tutelare efficacemente il diritto ad un alloggio adeguato per i richiedenti asilo con standard armonizzati per i centri di accoglienza ponendo fine alle lunghe permanenze al sovraffollamento nelle strutture di accoglienza federali e proseguendo la cooperazione con le province per colmare le lacune nell'attuazione degli strumenti che definiscono la ripartizione dei compiti fra lo stato federale e le province- Il commissario ha quindi esortato le autorità austriache a prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili fra cui le persone con disabilità le persone LGBTI , le donne vittime di violenza e i bambini, soprattutto i minori non accompagnati.
Quanto poi alla funzionamento della procedura di asilo la stessa fonte ha richiamato l'attenzione su presunti rimpatri talvolta accompagnati dall'uso della violenza che impediscono alle persone di accedere alla procedura a qualsiasi forma di accoglienza integrazione in Austria- Il Commissario rileva che negli ultimi due anni ci sono stati documentati diversi casi ai confini della dell'Austria con la Slovenia e l'Ungheria e che secondo le ONG queste operazioni possono contribuire ha respingimenti a catena lungo la rotta balcanica dall'Austria all'Ungheria.
Conforta tale deduzione una sentenza del Tribunale Amministrativo provinciale della Stiria del 1 luglio 2021 che ha ritenuto che il rimpatrio di un cittadino marocchino in Slovenia e, da lì in Croazia
e poi Bosnia Erzegovina gli aveva precluso il diritto di richiedere asilo ed ha accertato che i respingimenti sono applicati come metodo in Austria realizzando un contesto di respingimenti a catena. Un'altra sentenza dello stesso Tribunale del 16 febbraio 2022 sul caso di un minorenne somalo respinto in Slovenia dalle autorità austriache nel 2021 ha ribadito le sue conclusioni sull'uso sistematico dei respingimenti .
Tanto premesso per quanto attiene all'accesso al territorio per quanto attiene invece più specificamente alla procedura di asilo il rapporto AIDA (fonte ufficiale di informazione sulle carenze sistemiche dei sistemi di accoglienza nei singoli stati sottoscrittori del Regolamento di ) più CP_1 recente ha documentato che nel corso del 2022, a causa dell'alto numero di richiedenti presentati al confine orientale austriaco, è stato modificato il sistema di registrazione delle domande in frontiera facendo sì che, diversamente dal passato, la registrazione non viene completata in frontiera ma, dopo
E_ 3 Vedi : https:www. migrants.net/en/post/44241/austria-authorities-set-up-tents-for-asylum-seekeres .
4 Commissioner for Human Rights the Council of Europe report following her visit to Austria from decembre 2021 in https:// rm.coe.int/commdh-2022-10-report-en/1680.6679a
Pagina 7 una mera raccolta di dati e fotosegnalamento, le persone sono invitate a recarsi negli uffici regionali di polizia per finalizzare la registrazione –
Ciò ha determinato tempi d'attesa di giorni interi dei migranti presso le stazioni di polizia non attrezzate ad ospitare persone e, quindi, condizioni di accoglienza giudicate scarse e inadeguate , senza contare che, in conseguenza a ciò, è stato verificato che un alto numero di persone segnalate non si è poi mai recato agli uffici per procedere completare la formalizzazione della richiesta di asilo tanto che l'Austria, che aveva registrato un numero record di 42.000 casi , li ha visti interrompersi improvvisamente nel 2022 . In corrispondenza sempre lo stesso rapporto AIDA segnala un numero particolarmente alto di richieste di ripresa in carico dell'Austria per competenza da parte di altri Paesi
Membri UE ( 24.000 nel 2022 contro le 7.853 del 2021) che potrebbe avere impattato sulle capacità di elaborare le richieste nei tempi previsti dalla procedura incentivando il meccanismo dell'accettazione implicita delle richieste di ripresa in carico nel contesto del regolamento . CP_1
Quanto alla normativa austriaca applicabile ai richiedenti asilo ripresi in carico a seguito dei trasferimenti in Austria, la Legge federale austriaca sul riconoscimento dell'Asilo (AsylG 2005) prevede, all'art. 24 par.1 e 2 che, in caso di richiedente che si rende irreperibile e lascia volontariamente il territorio o non si presenta che alle autorità, la procedura venga sospesa per due anni nel corso del quale può essere riattivata , mentre quanto alla prassi per i richiedenti che fanno rientro in Austria passati due anni dalla sospensione dell'esame della domanda, il citato rapporto
AIDA segnala chela prima domanda viene considerata come se fosse stata 'ritirata' e i richiedenti asilo devono presentare una domanda considerata 'reiterata', da valutarsi, come per le domande reiterate, sotto il profilo della ammissibilità , senza necessità quindi di audizione . Su tale ultimo aspetto l'CR ha valutato invece essenziale che, nel corso delle procedure di ripresa in carico da altro Paesi UE, i procedimenti iniziali possano essere riaperti senza termini in base alle previsioni del Regolamento di Dublino sulle procedure di ripresa in carico delle domande che infatti stabiliscono che gli Stati hanno il dovere di portare a termine l'esame della domanda inizialmente proposta prima di permettere al richiedente di presentarne una nuova5 .
Risulta inoltre che i richiedenti asilo siano soggetti a detenzione nell'ambito delle procedure di e chi presenta una domanda di asilo reiterata è spesso trattenuto in condizioni di detenzione6. CP_1
Va ricordato che, in ossequio al principio di cautela operante nel diritto internazionale a garanzia dei diritti fondamentali dello straniero di cui all'articolo 3 paragrafo2 Reg. UE 603\2013 ( “qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati i motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale stato membro che implichino il rischio di un trattamento inumano degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente”), può essere pertanto annullato il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri le condizioni idonee di accoglienza dei richiedente asilo tutte le volte in cui non solo vi sia prova certa ma anche il ragionevole dubbio di sussistenza di carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza ex art 3 Convenzione europea Dei Diritti dell'Uomo (Vedi
Coste di Strasburgo 22.3.2005 Ay c. Turchia). A dimostrazione di quanto detto, nel caso di specie, il ricorrente non può essere ritrasferito in Austria
a cause delle gravi carenze sistemiche. Inoltre, occorre evidenziare l'apprezzabile percorso di integrazione lavorativa dello stesso e l'inserimento nel territorio nazionale che, in caso di allontanamento, comporterebbe per lo stesso, alla luce di una valutazione prognostica, ulteriori difficoltà legate all'interruzione del processo di stabilizzazione sociale ed economica, con conseguenze negative anche in riferimento al raggiungimento di un certo grado di autonomia da parte del ricorrente.
Assorbiti gli altri motivi di impugnativa il ricorso deve essere accolto con conseguente dichiarazione di competenza dello stato Italiano
Sulle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
2) Dichiara la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale del ricorrente;
3) Nulla sulle spese;
4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.2.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
Pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 vedi Asylum report luglio 2023 E.U.A.A.
2 vedi operational plan 2022-2023 agreed by AA and Austria , dic 2022
Pagina 6
5 Vedi CR 'the return to Grease of asylum seekers with interrupted claims ' al link https://www. . 6b88b32.html CP_3 Email_3
6 vedi rapporto AIDA country report Austria 2022 AIDA_AT-2021update.pdf asylumeurope.org
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale
Il collegio così composto:
Dott. Roberto Monteverde Presidente rel. est.
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
all'esito della camera di consiglio del 12.2.2025 ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento iscritto al n. r.g. 6175/2022 promosso da:
nato in [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Lucia Scattoni, C.F. , del Foro di Siena C.F._2
( Email_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del ministro pro tempore
[...]
RESISTENTE
DECRETO
La controversia ha ad oggetto il ricorso proposto in data 31.05.2022 da ai Parte_1 sensi dell'art.b27 regolamento UE n.604/2013 e art.3, comma 3 bis e ss., d.lgs. 25/2008 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) nei confronti del provvedimento n. n. IT 528913- A/SI0003452/068ILMI, emesso dalla Unità del Ministero dell'Interno il 27.04.2022 e CP_1 notificato in data 14.05.2022, con il quale decidendo sulla istanza di protezione internazionale presentata in Italia il 30.12.2021, è stato disposto il trasferimento in Austria, ove il richiedente risulta aver proposto in precedenza domanda di protezione internazionale in data 01.12.2021 ai sensi dell'art. 18.1 (b) del Regolamento . CP_1
1. I fatti e le ragioni allegate dalle parti e lo svolgimento del processo
Con il ricorso in esame ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale Parte_1 il presso il quale è Controparte_2 incardinata l' (autorità italiana competente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento CP_1
UE n. 604/2013) ha disposto il suo trasferimento in Austria, ai sensi dell'art. 18.1, lettera b) del predetto Regolamento.
L'odierno ricorrente deduceva di essere di nazionalità pakistana, ed ha presentato richiesta di protezione internazionale in Italia il 30.12.2021, allorquando è stato compilato il modello C/3 presso la Questura di Siena. Deduceva in diritto che:
Pagina 1 a) La violazione dell'art. 23 commi 2 e 3 Reg. Dublino III (604/2013), in quanto la richiesta di ripresa in carico da parte dell'Unità di non è stata presentata all' autorità austriaca CP_1 entro il termine perentorio di due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac, motivo per il quale la competenza spetterebbe all'Italia ai sensi dell'art. 23 comma 3. Inoltre, come si evince dallo stesso provvedimento impugnato, l'istanza diretta ad ottenere la protezione internazionale, tramite verbalizzazione e compilazione del modello C3, sarebbe stata presentata in Italia il 30/12/2021, momento coincidente con quello in cui viene interrogato dalla Questura il sistema Eurodac mediante riscontro delle impronte digitali, che quindi ha dato risposta positiva lo stesso 30/12/2021. Tuttavia, come si legge nel provvedimento impugnato, l'Unità di avrebbe indirizzato all'Austria la richiesta di CP_1 ripresa in carico ai sensi dell'art. 18.1 b oltre i due mesi previsti dall'art 23 comma 3 (in data
08/02/2022).
b) La violazione art. 26 comma 3 Reg. Dublino III, in quanto, in assenza di rappresentanza o assistenza da parte di un avvocato o da un consulente legale degli Stati membri, il provvedimento non è tuttavia stato tradotto in lingua Urdu, l'unica conosciuta dal ricorrente
(ad eccezione della relata di notifica), impedendo allo stesso di comprendere la fondatezza della motivazione ed esercitare il diritto di difesa.
c) La violazione dell'art. 4 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013, non avendo ricevuto dall'autorità amministrativa nel corso della procedura avviata a seguito del fotosegnalamento e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le informazioni previste dall'art. 4 del Regolamento UE 604/2013, rubricato 'Diritto all'informazione,' stabilisce che il richiedente protezione internazionale deve essere informato, in modo chiaro e comprensibile, circa gli obiettivi e le conseguenze del Regolamento, i criteri di competenza per l'esame della domanda e la possibilità di presentare un ricorso, tra altri elementi. L'articolo 5, rubricato 'Diritto ad un colloquio personale,' sancisce che il richiedente deve avere la possibilità di sostenere un colloquio personale, volto a raccogliere elementi che possano incidere sulla determinazione dello Stato membro competente. Infatti, prima dell'adozione della decisione di trasferimento in Austria, il richiedente non è stato ascoltato in un colloquio personale in lingua da lui conosciuta e non ha ricevuto l'opuscolo informativo previsto dall'art. 4 del c.a. Regolamento di;
CP_1
d) La violazione dell'art. 3, paragrafo 2, e dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, dell'articolo 267 del TFUE, dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 10 c. 3 Costituzione: in quanto il ricorrente
è di nazionalità Pakistana, nato a [...] nel Punjab, regione caratterizzata da una situazione di violenza diffusa e generalizzata tale da esporre il ricorrente al pericolo di una grave danno e di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe erroneo e illegittimo, perché afferma che l'Austria è un paese sicuro ai sensi dell'art.
3.2 del Regolamento Dublino III e in quanto non applica la clausola discrezionale di cui all'art. 17.1. In particolare, si ritiene che ci siano motivi validi per l'applicazione della stessa, a causa del rischio di "refoulement indiretto": se il richiedente fosse trasferito in Austria, potrebbe affrontare il rischio di rimpatrio verso altri paesi della rotta balcanica, dove subirebbe trattamenti inumani o degradanti, o essere rimpatriato in Pakistan, dal quale è fuggito per evitare violenze. Secondo l'art.
3.2 del Regolamento Dublino III, il trasferimento non può avvenire se ci sono carenze sistemiche nel trattamento dei richiedenti asilo in un paese, che potrebbero comportare trattamenti inumani. Da quanto suesposto, deriverebbe la necessità di
Pagina 2 attribuire la competenza all'Italia in forza della clausola discrezionale di cui all'art. 17.1 Reg.
Dublino III, sempre alla luce dei rischi che subirebbe il ricorrente, venendosi a trovare in una
“eccezionale” situazione di rischio per la propria incolumità in violazione di quanto previsto dall'art. 4 della Carta, il cui precetto ha carattere assoluto. In conclusione, chiedeva l'annullamento del provvedimento n. IT 528913- A/SI0003452/068ILMI, emesso dal Ministero dell'Interno, Unità e la declaratoria di CP_1 competenza dell'autorità amministrativa italiana. L'Unità si è costituita in questa sede affermando in fatto che: CP_1
- la Questura competente - dopo aver ricevuto la richiesta di protezione internazionale del ricorrente
- attivava la procedura Dublino - Regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Dublino III) in base al riscontro
EURODAC che accertava una precedente richiesta in Austria (all. 1);
- l'Unità , pertanto, inviava in data 08/02/2022 la richiesta di ripresa in carico all'Austria, ai CP_1 sensi dell'art. 18.1 b del Regolamento (UE) 604/2013 (all. 2);
- in data 11/02/2022, l'Unità austriaca comunicava di accettare la richiesta (all. 3); CP_1
- Il decreto di trasferimento in Austria veniva trasmesso in data 27/04/2022 alla Questura competente
(all. 4) per la notifica all'interessato. Il richiedente proponeva ricorso con contestuale istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 3 co III quater d.lgs. 25/08.
L'unità comunicava l'avvenuta sospensione del trasferimento allo Stato membro CP_1 competente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 e 27.3. (all. 5).
In diritto ha rappresentato quanto segue:
- l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione dell'art. 23 reg. 604/203, avendo provveduto a formulare la richiesta all'Austria nel termine dei due mesi previsti, dal momento che la
Questura competente fotosegnalava per soggiorno irregolare il ricorrente in data 09.12.2021 e poi, in data 30.12.2021 per la richiesta protezione internazionale e immediatamente riceveva riscontro
Eurodac per precedente richiesta in Austria. L'Unità Italiana, come riportato nel decreto di CP_1 trasferimento, procedeva alla richiesta di ripresa in carico in data 08/02/2022, nel pieno rispetto della normativa;
- sulla presunta violazione dell'art. 26 Reg. UE 604/2013, che l'Amministrazione ha totalmente assolto al proprio obbligo informativo in favore della possibilità per il richiedente di ottenere assistenza legale;
inoltre, che la nullità dell'atto si può rilevare solo ove la parte alleghi e dimostri che la mancata conoscenza o traduzione le abbia impedito di conoscere il contenuto dell'atto, pregiudicando in concreto i propri diritti di azione e difesa, mentre invece, nel caso di specie,
l'avvenuta impugnazione del provvedimento di trasferimento e la richiesta di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato sembrerebbe tale da far presupporre che il ricorrente abbia conosciuto e compreso il contenuto dell'atto. Infine, l'Amministrazione sostiene di aver consegnato l'opuscolo informativo come previsto dall'art.4 Reg. 604/2013, opuscolo Allegato X Reg. 1560/2003
(allegato al presente atto) (come confermato in calce al modello C3 allegato, sottoscritto dal ricorrente) e di avere svolto il colloquio, come da espressa previsione normativa, circostanza che avrebbe permesso al richiedente di giungere alla corretta comprensione delle informazioni fornite.
Nel caso di specie, l'Unità Italiana sostiene di aver correttamente avviato la procedura CP_1
e che il ricorrente, non ha fornito alcuna informazione che avrebbe potuto modificare la CP_1 competenza dello Stato membro neanche nel presente ricorso.
- quanto al principio di non refoulement e artt.
3.2. e 17 Reg. UE 604/2013, che la doglianza del ricorrente circa la mancata applicazione della clausola discrezionale è priva di pregio, in quanto
Pagina 3 l'operatività della norma è limitata ai casi di ricongiungimento familiare per particolari ragioni umanitarie e caritatevoli;
- per ciò che concerne la violazione del principio del non respingimento il provvedimento impugnato si sostanzia in una riammissione vincolata in altro paese europeo dove è già stata presentata la domanda del richiedente, altrimenti consentendo il cd. Asylum shopping;
- per quanto concerne le asserite carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza del sistema austriaco queste sono totalmente destituite di fondamento ed anzi rappresentano un modello a cui si ispirano i diversi Paesi membri;
- sulla presunta violazione dell'art. 24 del Regolamento: che la richiesta di presa in carico è stata presentata ai sensi dell'art. 23 del Regolamento e non del 24. Ad ogni modo, nel caso in esame è evidente che l'Unità italiana ha provveduto a formulare richiesta all'Austria nel termine dei CP_1 due mesi indicati dall'art.23.2 Reg. UE 604/2013, infatti la Questura competente fotosegnalava il ricorrente per richiesta protezione internazionale in data 18/06/2021 e immediatamente riceveva riscontro Eurodac per precedente richiesta in Austria, come previsto dall'art.
9.1 e 9.3 Reg. Ue
603/2013. L'Unità Italiana, come riportato nel decreto di trasferimento, ha proceduto alla CP_1 richiesta di ripresa in carico il 18/08/2021, nel pieno rispetto della normativa.
In conclusione, l'Unità ha chiesto il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto e di confermare l'efficacia del provvedimento impugnato.
Il processo è stato rinviato in pendenza del giudizio per rinvio pregiudiziale rivolto alla CGUE dal Tribunale di Firenze in data 29.4.2021, Causa C-297/21, rinvio deciso con sentenza della CGUE emessa in data 30.11.2023.
All'esito, in ossequio a tale decisione, il Tribunale ha disposto la comparizione non personale delle parti per l'udienza del 21.10.2024 invitando parte ricorrente a prendere posizione sulle conseguenze nel processo della pronuncia della CGUE.
In occasione dell'udienza tenutasi in data 21.10.2024, la difesa ha manifestato l'intenzione del ricorrente di rinunciare all'audizione, insistendo nel ricorso, riportandosi a quanto dichiarato nelle note autorizzate del 18.10.2024, rilevando l'integrazione socio-lavorativa e argomentando sugli esiti della CGUE: in fatto;
a) che il richiedente si trova in Italia dal 2022, periodo dal quale ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa molto positiva nel settore agricolo, come risulta dalla documentazione depositata (modello Unilav relativo al contratto di lavoro a tempo determinato con CE IC
AT, decorrente dal 14.06.2022 al 30.06.2022; modello Unilav relativo al contratto di lavoro a tempo determinato con CE IC AT, decorrente dal 01.03.2023 al 30.06.2023; modello
Unilav relativo al contratto di lavoro a tempo determinato con , decorrente dal Persona_1
27.09.2023 al 26.09.2024; buste paga;
CUD del 2023 e del 2024 relativo ai due rapporti di lavoro intercorsi nello stesso anno). in diritto;
a) Che, anche in relazione agli argomenti relativi, alla violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 Reg. Dublino III;
con riferimento alla eccessiva durata del procedimento, nel caso di specie, il richiedente ha avanzato domanda di protezione internazionale in Italia nel 2021, per cui sono trascorsi oltre tre anni;
che tale circostanza appare di per sé idonea a radicare la competenza dell'Italia in merito all'esame della domanda di protezione internazionale: “come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (es. sent. 108 del 2023,
n. 240 del 2019 ecc..) il trascorrere del tempo non costituisce un fattore neutro ma risulta
Pagina 4 giuridicamente rilevante per fondare un diverso trattamento di fattispecie analoghe ed in particolare in situazioni, come quelle relative alla individuazione dello Stato membro competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale, dove è proprio la fonte normativa ad imporre termini stringenti, nella fattispecie gli artt. 20,21,22, 23 nonché l'art 29 Reg. Dublino III (infatti secondo l'art. 29 se il trasferimento non è eseguito nel termine di
6 mesi la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente. Pertanto, la lunga durata del procedimento dovuta all'attesa della pronuncia della CGUE investita delle questioni pregiudiziali contrasta con i principi sopra indicati, giustificando l'applicazione della c.d. clausola di sovranità”.
b) La sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, tali da implicare il rischio di trattamenti inumani e degradanti in Austria, ai sensi dell'art.
3.2 Regolamento Dublino III in combinato disposto con l'art. 4 della Carta dei diritti
Fondamentali dell'UE, data la circostanza che nel Paese sembrino verificarsi rimpatri sommari, altrimenti detti “pushback” talvolta accompagnati dall'uso della violenza, che impediscono alle persone di accedere alla procedura di asilo e a qualsiasi forma di accoglienza e integrazione in Austria.
Contestualmente alla richiesta di accoglimento del ricorso, la difesa ha infine insistito anche per la definitiva ammissione a PSS e alla relativa liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella definizione della presente controversia, in applicazione del principio sancito dalla Sentenza della Cassazione n° 30745/2019, il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite e a dirimere l'intera controversia pronunciandosi immediatamente su una questione di merito che appare di evidente e agevole risoluzione. Si osserva come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della questione delle carenze sistemiche rilevabili nel sistema di accoglienza austriaco.
Nel caso di specie il principio della prevenzione, fondato sul criterio della competenza del Paese di prima domanda e pilastro del sistema Dublino, può essere derogato se il giudice ritiene che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni accoglienza dei richiedenti asilo dello
Stato membro.
Tale potere non è stato inciso negativamente né dalla sentenza CGUE né dalla sentenza delle Sezione
Unite 935/2025.
Infatti, le limitazioni imposte dalla CGUE con la sentenza del 30.11.2023 che ha fatto seguito ai rinvii pregiudiziali sollevati da alcuni Tribunali italiani, attengono al principio di non refoulment indiretto e al principio in base al quale la divergenza di opinioni tra Stati non implica l'esistenza di una violazione sistemica dei diritti dei richiedenti asilo: “il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello
Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro,
o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in
Pagina 5 relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche”.
Restano dunque salvi il potere del giudice di rilevare le carenze sistemiche dello Stato membro e la facoltà di avvalersi della clausola discrezionale, ex art. 17.1 del Regolamento di Dublino che permette allo Stato membro di esaminare il caso del ricorrente asilo sulla base dei motivi umanitari o eccezionali, garantendo standard di protezione nazionale più elevati anche se non si applicano i criteri di competenza formale di . CP_1
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 935/2025 ha fatto proprio il principio della CGUE stabilendo il seguente principio di diritto : “il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato Parte_2 membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale». Ciò perché alla base del riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell'Unione vi è un sistema comune di asilo (art. 78 T.F.U.E.), che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali, che si fonda su di un sistema comune di valori e di regole che li incarnano e che tutti gli Stati membri sono chiamati a rispettare.
Dunque, nel caso di specie, non essendosi l'Austria pronunciata sulla domanda di protezione internazionale del ricorrente non si pongono problemi né di refoulment indiretto, cioè di un possibile trasferimento verso il Paese di origine del ricorrente ove potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti, né di possibili “Divergenze di opinioni” tra lo stato membro richiedente e lo stato membro richiesto in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale.
Mentre, sulle carenze sistemiche si evidenzia che dalle COI in Austria emergono difetti strutturali nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza che hanno un impatto significativo sull'intero processo di protezione internazionale.
Si rileva al proposito come negli ultimi anni l'Austria sia stata uno dei principali Paesi di destinazione dei migranti che hanno affrontato la rotta balcanica col ricevimento di un numero davvero elevato di domande di asilo, tanto che nell'ottobre del 2022 il Ministro dell'Interno austriaco ebbe a dichiarare che il sistema d'accoglienza aveva raggiunto la sua massima capacità1.
In particolare nella prima metà del 2022 l'Austria era il Paese al quinto posto in termini di numero di domande da asilo in cifra assoluta e al secondo posto in proporzione al numero di abitanti cosicché il numero di richiedenti la protezione internazionale da collocare in strutture di accoglienza si era di fatto triplicato rendendo tali strutture e insufficienti all'accoglienza con imiti anche alla capacità del personale che hanno reso molto difficile l'identificazione di potenziali casi vulnerabili necessitanti speciali garanzie tre accoglienza fra cui per esempio i minori non accompagnati2.
In base ai report del sito dell'Agenzia Europea per l'Asilo (E.U.A.A.) a seguito di una richiesta delle autorità austriache del settembre 2023 di estendere la durata e modificare la portata del sostegno fornito dalla stessa agenzia il 29 settembre 2023 le due parti han firmato un emendamento al piano operativo dal quale risulta che nella prima metà del 2023 il numero di persone da collocare nel sistema d'accoglienza austriaco si è triplicato negli ultimi tre anni, in parte anche a causa della crisi ucraina sicché l'afflusso delle persone che hanno perché l'afflusso delle persone che hanno beneficiato della direttiva sulla protezione temporanea in seguito all'invasione russa in Ucraina è stato un effetto un fattore chiave di pressione sul sistema di accoglienza austriaco.–
Inoltre i gruppi per i diritti dei migranti hanno criticato la decisione austriaca di utilizzare tende temporanee per l'ospitalità dei richiedenti asilo all'approssimarsi dell'inverno e ha chiesto di fornire alloggi migliori considerando la situazione disumana da evitare 3.
In particolare sono state sollevate preoccupazioni in relazione alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili che non sarebbero sempre affrontate in modo adeguato: diverse ONG hanno infatti sottolineato che la maggior parte delle strutture di accoglienza non garantiscono la sicurezza delle persone LGBTI4. In particolare il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa si è concentrato su varie questioni relative all'accoglienza e all'integrazione dei richiedenti asilo i migranti, ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni di vita insoddisfacenti che prevalgono in diverse strutture di accoglienza ed ha invitato le autorità austriache a tutelare efficacemente il diritto ad un alloggio adeguato per i richiedenti asilo con standard armonizzati per i centri di accoglienza ponendo fine alle lunghe permanenze al sovraffollamento nelle strutture di accoglienza federali e proseguendo la cooperazione con le province per colmare le lacune nell'attuazione degli strumenti che definiscono la ripartizione dei compiti fra lo stato federale e le province- Il commissario ha quindi esortato le autorità austriache a prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili fra cui le persone con disabilità le persone LGBTI , le donne vittime di violenza e i bambini, soprattutto i minori non accompagnati.
Quanto poi alla funzionamento della procedura di asilo la stessa fonte ha richiamato l'attenzione su presunti rimpatri talvolta accompagnati dall'uso della violenza che impediscono alle persone di accedere alla procedura a qualsiasi forma di accoglienza integrazione in Austria- Il Commissario rileva che negli ultimi due anni ci sono stati documentati diversi casi ai confini della dell'Austria con la Slovenia e l'Ungheria e che secondo le ONG queste operazioni possono contribuire ha respingimenti a catena lungo la rotta balcanica dall'Austria all'Ungheria.
Conforta tale deduzione una sentenza del Tribunale Amministrativo provinciale della Stiria del 1 luglio 2021 che ha ritenuto che il rimpatrio di un cittadino marocchino in Slovenia e, da lì in Croazia
e poi Bosnia Erzegovina gli aveva precluso il diritto di richiedere asilo ed ha accertato che i respingimenti sono applicati come metodo in Austria realizzando un contesto di respingimenti a catena. Un'altra sentenza dello stesso Tribunale del 16 febbraio 2022 sul caso di un minorenne somalo respinto in Slovenia dalle autorità austriache nel 2021 ha ribadito le sue conclusioni sull'uso sistematico dei respingimenti .
Tanto premesso per quanto attiene all'accesso al territorio per quanto attiene invece più specificamente alla procedura di asilo il rapporto AIDA (fonte ufficiale di informazione sulle carenze sistemiche dei sistemi di accoglienza nei singoli stati sottoscrittori del Regolamento di ) più CP_1 recente ha documentato che nel corso del 2022, a causa dell'alto numero di richiedenti presentati al confine orientale austriaco, è stato modificato il sistema di registrazione delle domande in frontiera facendo sì che, diversamente dal passato, la registrazione non viene completata in frontiera ma, dopo
E_ 3 Vedi : https:www. migrants.net/en/post/44241/austria-authorities-set-up-tents-for-asylum-seekeres .
4 Commissioner for Human Rights the Council of Europe report following her visit to Austria from decembre 2021 in https:// rm.coe.int/commdh-2022-10-report-en/1680.6679a
Pagina 7 una mera raccolta di dati e fotosegnalamento, le persone sono invitate a recarsi negli uffici regionali di polizia per finalizzare la registrazione –
Ciò ha determinato tempi d'attesa di giorni interi dei migranti presso le stazioni di polizia non attrezzate ad ospitare persone e, quindi, condizioni di accoglienza giudicate scarse e inadeguate , senza contare che, in conseguenza a ciò, è stato verificato che un alto numero di persone segnalate non si è poi mai recato agli uffici per procedere completare la formalizzazione della richiesta di asilo tanto che l'Austria, che aveva registrato un numero record di 42.000 casi , li ha visti interrompersi improvvisamente nel 2022 . In corrispondenza sempre lo stesso rapporto AIDA segnala un numero particolarmente alto di richieste di ripresa in carico dell'Austria per competenza da parte di altri Paesi
Membri UE ( 24.000 nel 2022 contro le 7.853 del 2021) che potrebbe avere impattato sulle capacità di elaborare le richieste nei tempi previsti dalla procedura incentivando il meccanismo dell'accettazione implicita delle richieste di ripresa in carico nel contesto del regolamento . CP_1
Quanto alla normativa austriaca applicabile ai richiedenti asilo ripresi in carico a seguito dei trasferimenti in Austria, la Legge federale austriaca sul riconoscimento dell'Asilo (AsylG 2005) prevede, all'art. 24 par.1 e 2 che, in caso di richiedente che si rende irreperibile e lascia volontariamente il territorio o non si presenta che alle autorità, la procedura venga sospesa per due anni nel corso del quale può essere riattivata , mentre quanto alla prassi per i richiedenti che fanno rientro in Austria passati due anni dalla sospensione dell'esame della domanda, il citato rapporto
AIDA segnala chela prima domanda viene considerata come se fosse stata 'ritirata' e i richiedenti asilo devono presentare una domanda considerata 'reiterata', da valutarsi, come per le domande reiterate, sotto il profilo della ammissibilità , senza necessità quindi di audizione . Su tale ultimo aspetto l'CR ha valutato invece essenziale che, nel corso delle procedure di ripresa in carico da altro Paesi UE, i procedimenti iniziali possano essere riaperti senza termini in base alle previsioni del Regolamento di Dublino sulle procedure di ripresa in carico delle domande che infatti stabiliscono che gli Stati hanno il dovere di portare a termine l'esame della domanda inizialmente proposta prima di permettere al richiedente di presentarne una nuova5 .
Risulta inoltre che i richiedenti asilo siano soggetti a detenzione nell'ambito delle procedure di e chi presenta una domanda di asilo reiterata è spesso trattenuto in condizioni di detenzione6. CP_1
Va ricordato che, in ossequio al principio di cautela operante nel diritto internazionale a garanzia dei diritti fondamentali dello straniero di cui all'articolo 3 paragrafo2 Reg. UE 603\2013 ( “qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati i motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale stato membro che implichino il rischio di un trattamento inumano degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente”), può essere pertanto annullato il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri le condizioni idonee di accoglienza dei richiedente asilo tutte le volte in cui non solo vi sia prova certa ma anche il ragionevole dubbio di sussistenza di carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza ex art 3 Convenzione europea Dei Diritti dell'Uomo (Vedi
Coste di Strasburgo 22.3.2005 Ay c. Turchia). A dimostrazione di quanto detto, nel caso di specie, il ricorrente non può essere ritrasferito in Austria
a cause delle gravi carenze sistemiche. Inoltre, occorre evidenziare l'apprezzabile percorso di integrazione lavorativa dello stesso e l'inserimento nel territorio nazionale che, in caso di allontanamento, comporterebbe per lo stesso, alla luce di una valutazione prognostica, ulteriori difficoltà legate all'interruzione del processo di stabilizzazione sociale ed economica, con conseguenze negative anche in riferimento al raggiungimento di un certo grado di autonomia da parte del ricorrente.
Assorbiti gli altri motivi di impugnativa il ricorso deve essere accolto con conseguente dichiarazione di competenza dello stato Italiano
Sulle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
2) Dichiara la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale del ricorrente;
3) Nulla sulle spese;
4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.2.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
Pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 vedi Asylum report luglio 2023 E.U.A.A.
2 vedi operational plan 2022-2023 agreed by AA and Austria , dic 2022
Pagina 6
5 Vedi CR 'the return to Grease of asylum seekers with interrupted claims ' al link https://www. . 6b88b32.html CP_3 Email_3
6 vedi rapporto AIDA country report Austria 2022 AIDA_AT-2021update.pdf asylumeurope.org
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