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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/01/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. IE Genoviva Presidente
2) D.ssa Marra Anna Maria Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 282 del ruolo generale anno 2021, alla quale è stato riunito il procedimento iscritto al n. 308 del ruolo generale anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del 03/05/2023
tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pontrelli Giovanni
[...] Parte_5
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
nonché
e esercenti la potestà genitoriale su Controparte_2 Parte_2 Per_1
esercente la potestà genitoriale
[...] Controparte_3
e , esercenti la potestà Persona_2 Controparte_4 Parte_5 genitoriale sul minore , contumaci Persona_3
ALTRI APPELLATI IN RIASSUNZIONE in forza di atto di citazione ex art. 392 c.p.c. depositato il 9/8/2021 a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 13919/2021.
Conclusioni degli attori costituiti, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 i è da addebitare a Persona_4 negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici dell' di 2) Condannare l' Organizzazione_1 CP_1 CP_5
, in persona del suo legale rappresenta ore
[...] Parte_1
della somma di euro 210.000,00 cadauna, e di Parte_3
e , o di quelle maggiori o minori che Parte_2 Parte_5 Parte_4 verranno determinate in corso di causa, per i danni subiti, oltre interessi legali dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo ed al danno da svalutazione monetaria. 3)Condannare l' al pagamento di spese e CP_5 competenze del presente giudizio, oltre accessori, da distrarsi in favo ratore antistatario, oltre a quelle relative al giudizio di legittimità".
Conclusioni della convenuta : “Voglia la corte, in applicazione dei principi di diritto enunciati CP_6 dalla Corte Regolatrice (III sez. civ dinanza n. 13919/21, emessa il 1°.12.2020, ove occorra, previa acquisizione di ulteriore consulenza di Ufficio e ammissione di mezzi istruttori richiesti nei gradi di merito, rigettare, nel merito, la domanda risarcitoria proposta dagli odierni attori, in disparte gli attori già soccombenti in primo grado ed in grado di appello, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di Cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Taranto del 25/06/2013, le originarie parti attrici
, ed nonché i minori , Parte_1 Parte_3 Pt_5 Pt_4 Pt_2 Persona_3
e e IE (in giudizio rappresentati dagli esercenti la responsabilità Persona_2 Persona_1 ett e, figlie e nipoti del de cuius , convenivano in Persona_4 giudizio la ASL di Taranto, per ivi sentire accogliere la domanda a in conseguenza del decesso del proprio congiunto, da attribuirsi, secondo la prospettata tesi difensiva, alla condotta omissiva dei medici dell'ospedale di . Org_1 CP_1
Esponevano gli attori che alle ore 15.00 circa del giorno 15/03/2007, lamentando un dolore toracico ed al braccio sinistro, lo si recò presso il pronto soccorso di detta struttura Parte_2 ospedaliera, dove fu visitato dai sanitari di turno e sottoposto a diversi accertamenti (tra cui elettrocardiogramma, esami del sangue, dosaggio degli enzimi cardiaci e consulenza chirurgica), all'esito dei quali il paziente fu dimesso (a distanza di meno di tre ore) con diagnosi di “epigastralgia e pirosi da esofagite da reflusso”, attesa la risposta positiva al trattamento farmacologico e la remissione della sintomatologia, seguita alla somministrazione di medicinali antiacidi e antireflusso. Tuttavia, tornato a casa, lo morì nelle primissime ore del mattino del giorno 16 Parte_2 marzo 2007, a causa di un arresto c e lo colse nel sonno, circostanza che aveva indotto le deducenti parti attrici a sostenere che il decesso del loro parente fosse da attribuire al personale ospedaliero che lo ebbe in cura, e che non seppe ben interpretare i sintomi manifestati il giorno prima, scambiandoli per una banale malattia gastrica, sebbene gli stessi fossero invece rivelatori, anche alla luce di plurimi fattori di rischio cardiovascolare (del tutto trascurati in sede di anamn esi), di una grave patologia cardiaca in atto. A loro dire, i medici dell'ospedale non si attennero alle linee guida suggerite per la gestione del dolore toracico, le quali in presenza di una sintomatologia cardiaca avrebbero dovuto indurre i sanitari a trattenere il paziente per un periodo di osservazione di almeno 6-12 ore, durante il quale avrebbero dovuto essere ulteriormente ripetute ed approfondite le indagini, volte a verificare che non vi fosse alcuna ischemia cardiaca, affinché potesse escludersi con ragionevole certezza un infarto del miocardio. Ed invece, non solo non furono ripetuti l'elettrocardiogramma ed i dosaggi dei markers enzimatici, ma non vi fu nemmeno una adeguata (ed in verità del tutto omessa) raccolta della anamnesi mirata ad ottenere (e conseguentemente a valutare) la presenza di uno o più fattori di rischio cardiovascolare, certamente rilevanti nel calcolo delle probabilità che il dolore riferito dal paziente fosse dovuto a patologia cardiovascolare, ipotesi non trascurabile in un soggetto iperteso, obeso e fumatore quale era lo Parte_2
Secondo la prospettaz parti deducenti, queste plurime omissioni avrebbero causato il decesso dello come avevano confermato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio Parte_2 espletata (dal medico legale dott. con l'ausilio dello specialista cardiochirurgo dott. Persona_5
nel giudizio civil .) a suo tempo avviato da (altro Persona_6 Controparte_7
o ) nei confronti della medesima convenuta , al cui Persona_4 esito la causa era elativo procedimento abbandonato. Detto elaborato peritale veniva acquisito nell'ambito del giudizio incardinato dalle odierne attrici al n. 4339/2013 r.g. del Tribunale di Taranto, e dal giudice di prime cure veniva valorizzato e posto a base dell'accoglimento della domanda attorea, sulla scorta del fatto che, per quanto accertato dall'officiato collegio di consulenti medici, “le prestazioni sanitarie eseguite sulla persona di Per_4 non furono coerenti con quanto dettato dalle linee internazionali per il trattamento di casi analoghi”, sicché
[...]
errore di diagnosi, riportata nel certificato di pronto soccorso come epigastralgia e pirosi in esofagite da reflusso, laddove a seguito del decesso, avvenuto a meno di dodici ore dopo le dimissioni dall'ospedale , Org_1 fu accertato che lo stesso era stato provocato da…infarto del miocardio acuto ed arresto cardiorespirat
Tale causa del decesso veniva contestata dalla ASL di , odierna convenuta in CP_1 riassunzione, che con atto di appello impugnava dinanzi alla c ritoriale la sentenza (n. 2959/2015) resa a definizione del primo grado, lamentando, tra i motivi di gravame, che il Tribunale si fosse appiattito sulle conclusioni a cui era pervenuta la CTU espletata in altro giudizio transatto, senza disporre (ingiustificatamente) un'autonoma consulenza, pur richiesta dalla convenuta. In particolare, sosteneva l'appellante che dette risultanze peritali avevano indotto in errore il giudicante, poiché viziate da valutazioni fondate su circostanze di fatto non veritiere, come poteva dimostrare la relazione, resa all'esito dell'autopsia del corpo dello espletata, quale Parte_2 consulente del P.M., dal dott. , ed acquisita nell'a cedimento penale Persona_7 (n. 22.5199.2007 r.g.n.r.,) avv edici del pronto soccorso che ebbero in cura il paziente, a seguito della denuncia-querela sporta da . Controparte_7
Detto procedimento, il cui fascicolo veniva depositato dalla pregressa parte convenuta solo in fase di appello, e la cui produzione veniva comunque ritenuta ammissibile dall'adita corte, trattandosi Cont di documenti di cui l' era venuta (incolpevolmente) a conoscenza in un momento successivo alla conclusione del pri rado di giudizio, si concludeva con l'archiviazione disposta dal G.I.P., essendosi potuto accertare, alla luce dei rilievi autoptici compiuti dal medico legale, e delle conseguenti valutazioni medico-legali, che le cause della morte dello erano da attribuirsi ad Parte_2
“un arresto di circolo brusco, verosimilmente caratterizzato da un disturbo zione” in un soggetto coronarosclerotico e che “non presentò segni di progressiva insufficienza cardiaca”, ma che fu vittima “di una morte cardiaca improvvisa ed imprevedibile”, a tal punto da far giungere il consulente della Procura alla conclusione che: “Il decesso verificatosi nella notte successiva non costituì l'epilogo di quanto presentato dal soggetto nel primo pomeriggio del 15.03.2007, ma rappresentò l'effetto di una patologia cardiaca di vecchia data, verosimilmente decorsa senza dar luogo a sintomi specifici ed esordita in maniera acuta…”. Tanto veniva affermato sulla scorta dell'esame diretto dei resti in decomposizione del paziente defunto, reso possibile a seguito di riesumazione del cadavere disposta dal P.M., avvenuta a distanza di oltre nove mesi dalla morte, tenuto conto che a carico dei polmoni non venivano rilevati segni di edema polmonare, circostanza ritenuta dal medico legale dirimente al fine di escludere la ricorrenza, nel caso di specie, dei tipici segnali di prolungata sofferenza cardiaca caratterizzanti l'infarto acuto del miocardio. Tali ultime evidenze istruttorie avrebbero dovuto far propendere, secondo l'assunto difensivo Cont dell' , per l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento colposo ed omissivo nella vicenda de quo da parte del personale ospedaliero incriminato;
tuttavia, pur a fronte dei nuovi riscontri probatori, la controversia veniva definita (anche) in sede d'appello con una decisione (sent. n. 430/2018) di sostanziale accoglimento delle pretese attoree e di conferma della sentenza impugnata, relativamente alle statuizioni con cui il giudice di prime cure aveva disposto il risarcimento del danno (con esclusione delle domande proposte dai minori tramite i rispettivi genitori, che erano state rigettate dal Tribunale per carenza dei presupposti legati alla prova del pregiudizio subito), quantificato rispettivamente in € 210.000,00 per e per , ed in € 163.900,00 Parte_1 Parte_3 in favore di ciascuna delle altre parti , Parte_5 Pt_4 Pt_2
Avverso tale decisione, che veniva portata all'attenzione dei giudici di legittimità a seguito di ricorso per Cassazione interposto dalla soccombente ASL di Taranto, venivano sollevati due distinti motivi di impugnazione, mediante i quali la ricorrente censurava in punto di diritto: a) la violazione e falsa applicazione delle norme (artt. 1218, 1123, 2697 c.c. e 40-41 c.p.) disciplinanti il corretto assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore, in relazione al nesso causale tra la asserita condotta omissiva dei medici ed il decesso del paziente, e con riferimento al necessario giudizio controfattuale, del tutto omesso nella fattispecie;
b) l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia, avendo la corte d'appello ignorato le risultanze della consulenza autoptica (la cui acquisizione era stata peraltro espressamente ammessa dal collegio decidente), eseguita nell'ambito del procedimento penale archiviato, essendo mancata una valutazione, ex ante ed in concreto, della incidenza causale della omissione e della riconduzione causale dell'evento alla condotta dei medici, sia sotto il profilo della causalità materiale che sotto quello della causalità giuridica. La spiegata impugnazione conduceva, all'esito del relativo giudizio, alla pronuncia della S.C. n. 13919/2021 del 20/05/2021, mediante la quale veniva disposto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della gravata sentenza, e (ri)affermato il principio di diritto secondo cui
“l'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento non riguarda l'ambito del facere professionale (e quindi la responsabilità medica) in cui la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali”. Nel caso di specie, la corte territoriale è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi, in diversa composizione, sulla vicenda in esame, non avendo la sentenza cassata adeguatamente valutato il profilo della causalità materiale, involgente la sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento, da intendersi quale condotta posta in essere dal sanitario in violazione alle regole di diligenza, e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia, che è onere del creditore provare (anche attraverso il ricorso a presunzioni), in quanto elemento costitutivo della fattispecie, unitamente alle conseguenze che ne sono derivate (c.d. causalità giuridica). Secondo la richiamata pronuncia della Suprema Corte, al quale questo collegio adito in riassunzione è tenuto ad attenersi, il giudice d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione di tali principi, avendo focalizzato la propria attenzione sul profilo della connotazione colposa dei sanitari, che tuttavia rappresenta un elemento distinto rispetto all'indagine da compiersi sul nesso di causalità, il quale era stato esaminato sotto il profilo della prova, in ragione del parametro ritenuto corretto del
“più probabile che non”, unicamente sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. nel procedimento civile (n. 4288/09 r.g.) estinto per intervenuta Persona_5 transazione, ma ultati della perizia penale del dott. , a sua volta Persona_7 fondata sull'esame autoptico, la quale era invece pervenuta a diverse essa, infatti, avendo escluso che la sintomatologia gastrica riscontrata nel pomeriggio del 15 marzo 2007 fosse collegata all'esito fatale venutosi a determinare a carico del paziente nel primo mattino del giorno successivo, evidenziava che il decesso doveva attribuirsi ad un arresto cardiocircolatorio, derivante da insufficienza acuta in soggetto coronarosclerotico, da intendersi quale evento cardiaco acuto scaturito da una patologia silente ed a lenta evoluzione (artereosclerosi), di cui il soggetto deceduto soffriva verosimilmente da vecchia data. Al giudice del rinvio è stato dunque affidato il compito di verificare la concreta sussistenza della prova del nesso causale, nei termini precisati e, nel caso di positiva valutazione, di verificare il profilo dell'elemento soggettivo, connotato dalla condotta colposa c.d. omissiva.
La causa viene ora per la decisione all'esito del giudizio rescissorio, che le originarie parti attrici hanno introdotto mediante citazione in riassunzione depositata in data 9/8/2021, in seguito alla quale risulta nuovamente costituita anche in questa fase l'ASL di Taranto, per avere a sua volta incardinato con successivo atto ex art. 392 c.p.c. (depositato in data 28/9/2021) altro omologo procedimento iscritto al n. 308/2021, poi riunito a quello di più risalente iscrizione, giusto provvedimento adottato da questa corte, con ordinanza resa all'udienza del 14/01/2022.
Sono rimasti invece contumaci, a seguito di rituale e tempestiva rinnovazione della notificazione, i minori , e e IE, con i loro Persona_3 Persona_2 Persona_1 rispettivi sostituti proce i on ) deve ritenersi ormai definita ed estranea al thema decidendum del presente giudizio, così come venutosi a delineare.
In particolare, ha dedotto la difesa delle originarie parti attrici, a sostegno delle proprie ragioni e dell'accoglimento della domanda, che entrambe le consulenze, sia quella civile che quella penale, muovono da un presupposto incontestabile, ovvero dalla medesima premessa secondo cui il dolore manifestato in regione toracica e refertato in ospedale come epigastralgia è (notoriamente) sintomo clinico in astratto riferibile a patologia cardiaca, e che i sanitari di turno nutrirono, in effetti, in un primo momento un sospetto diagnostico relativo a malattia cardiaca in atto, per poi escludere tale eventualità sulla base dei risultati delle indagini effettuate. Ciò posto, sempre secondo la difesa attorea, la ragione per cui il dott. Persona_7 giunse a differenti conclusioni in ordine alla valutazione dei profili di respons personale sanitario, rispetto alle divergenti risultanze della CTU espletata in ambito civile dal dott.
, risiederebbe nella circostanza che il primo non ritenne di considerare le violazioni Persona_5 esse dai medici ospedalieri, i quali avrebbero dovuto, quanto meno, al fine di giungere ad una corretta diagnosi differenziale, proseguire l'osservazione del paziente, ripetere l'ECG ed il controllo degli enzimi cardiaci, nonché disporre una consulenza cardiologica. Tale errore di valutazione non è presente invece nella perizia eseguita nel processo civile, nel cui ambito il CTU si avvalse, opportunamente, della competenza di uno specialista clinico di branca cardiologica.
Cont La convenuta per contro, ha reiterato le ragioni a sostegno dell'infondatezza della domanda ad essa rivolta, ribadendo la estraneità della struttura a qualsivoglia obbligazione risarcitoria, ed evidenziando, nello specifico, che le risultanze autoptiche del dott. Persona_7 renderebbero addirittura possibile, nel caso in esame, contrariamente a quanto CTU civile, un giudizio controfattuale con esito negativo, poiché il consulente della Procura fu l'unico ad esaminare direttamente il corpo del paziente deceduto, e l'esito di tale esame eseguito sulla salma evidenziò la sussistenza di una causa improvvisa dell'evento morte, con insorgenza repentina e conseguenze fulminanti, sicché anche ove i medici avessero provveduto a trattenere lo per Parte_2 ulteriori accertamenti, questi sarebbe comunque deceduto (a distanza di oltre 12 ore), p za di una improvvisa ed inevitabile crisi. In definitiva, l'inesistenza del legame eziologico, la cui indagine deve precedere quella sulla colpa, renderebbe del tutto irrilevanti eventuali profili di negligenza della Cont condotta omissiva imputata ai sanitari. La convenuta , nel richiamare le emergenze istruttorie sulle quali questa corte deve decidere, ha, inoltre, evi ato, oltre alla già ribadita discrasia tra la consulenza del P.M., redatta dal dr. e la C.T.U. civile espletata dal dr. Persona_8 Per_9
le perplessità sul certifica ento tenuto in considerazione
[...] civile), in cui si certifica che la morte dello avvenuta in data 16.3.2007, risulta, a Parte_2 seguito di esame necroscopico, dovuta ad infarto d d arresto cardiocircolatorio, e tanto, nonostante l'assenza di esame autoptico. All'udienza del 03/09/2022 le parti precisavano dunque le conclusioni come da verbale riportate, e la causa veniva riservata per la decisione con la concessioni di nuovi termini per il deposito di note conclusive e repliche ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento che il giudice del rinvio è chiamato ad eseguire in attuazione del dictum della Cassazione, a mente dei principi enunciati nella sentenza emessa all'esito della fase rescindente, prevede che si proceda alla corretta ricostruzione del profilo della prova del nesso causale, “facendosi carico dell'accertamento contenuto nella perizia penale, secondo cui l'esito mortale sarebbe stato del tutto improvviso”. Occorre, infine, tenere conto “che l'imputabilità del fattore causale a colpa dei sanitari o della struttura non rientra tra gli oneri probatori della parte attrice”, e che l'indagine deve tener conto degli elementi istruttori acquisiti e di quelli ritenuti rilevanti. Pertanto, questa corte deve innanzitutto accertare l'esistenza o meno del nesso di causalità materiale tra condotta dei medici ed evento dannoso a monte (onere probatorio a carico dei creditori), e, in caso positivo, accertare la connotazione colposa della condotta dei medici, o l'impossibilità da parte loro di adempiere diligentemente e con perizia, per essere l'evento dannoso determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile (onere probatorio a carico dei debitori), con l'avvertenza (come sottolineato dalla corte, secondo principi consolidati) che, se resta ignota l'impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità o l'inevitabilità di tale causa di impossibilità, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore. L'accertamento della ricorrenza del nesso di causalità, come sottolineato dalla Corte Regolatrice, deve essere compiuto tenendo conto della consulenza del P.M., redatta dal dr. Persona_7
(emergenza trascurata dalla Corte di Appello).
Tale consulenza, secondo la corte, non è, ad un attento esame della stessa, e come dedotto dalla
, in totale discrasia con la c.t.u. espletata in sede civile;
anzi collima con la stessa, in CP_5 alcune parti fondamentali. Infatti: 1) dà atto, come la prima, che i medici del Pronto Soccorso, sulla base dei sintomi lamentati dal paziente, ipotizzarono sia la ricorrenza di fenomeni ischemici cardiaci, sia la ricorrenza di una patologia gastro-enterica, eseguendo un ECG, l'esame emocromo e quello degli enzimi cardiaci, prima di ogni altro accertamento, essendo evidente che i dolori accusati dallo (seppure non descritti nella cartella, e pur in mancanza di una riportata Parte_2 ssima e remota, elementi questi che aggravano gli oneri probatori della Pt_6
[...
, ma non quelli degli attori) dovevano essere approfonditi sia dal punto di cardiologico (per scongiurare patologie gravi e pericolose per la vita del paziente), sia dal punto di vista gastro-enterico (per affrontare emergenze del relativo apparato, certamente meno gravi). Tale convergenza conduce a ritenere che lo presentasse, sebbene Parte_2 non fosse refertato l'esito della visita medica, di cui si atto in cartella, né alcuna anamnesi, fattori di predisposizione a patologie cardiache (quali l'obesità, o il tabagismo o l'ipertensione). In conclusione, la natura degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza (ECG, esami del sangue e degli enzimi cardiaci) è un elemento che avvalora e rende attendibili le dichiarazioni rese nella denunzia sporta (a due mesi dal decesso) da (con impulso al procedimento penale, poi archiviato), in Controparte_7 cui di riferis era iperteso, fumatore ed obeso. Avvalora e Persona_4 rende credibili, al ti attrici del presente giudizio, che hanno dichiarato nell'atto introduttivo del primo giudizio che il congiunto fosse iperteso, fumatore ed obeso. Tale caratteristica, infine, ossia l'obesità, è resa evidente dalle immagini del cadavere, eseguite durante l'autopsia, ed allegate alla relazione del dr. Per_10
2) dà atto, come la prima, che il decesso del paziente verificatosi in dat costituì l'epilogo della gastralgia lamentata nel pomeriggio del 15.3.2007, la quale rappresentò una generica manifestazione di malessere, non collegata a fenomeni di insufficienza cardio- circolatoria;
3) dà atto, come la prima, che il decesso fu dovuto ad insufficienza acuta di circolo in soggetto coronarosclerotico, dovuta ad infarto del miocardio.
Dissente la relazione del consulente del P.M., rispetto alla c.t.u. espletata in sede civile, su un punto nevralgico della presente controversia, ossia sulla affermata inesistenza di elementi riferibili a disturbi cardiaci, giacché nessun dato in tal senso fu acquisito in sede di Pronto Soccorso, ove i primi accertamenti (ECG e valori degli enzimi cardiaci nella norma) esclusero l'ipotesi di un infarto del miocardio in corso, mentre la somministrazione di terapia antispastica e gastroprotetttiva fece nel giro di due ore regredire la patologia gastro-enterica, sì che il paziente fu dimesso con diagnosi di pirosi ed epigastralgia. Concluse il consulente del P.M., pertanto, per il carattere imprevisto ed imprevedibile dell'infarto, e per l'esordio acuto dello stesso, in assenza di sintomi specifici, pur essendo l'effetto di una patologia di vecchia data (la sclerosi delle coronarie, che in sede di autopsia risultavano occluse del 70%). L'assenza di elementi riferibili a disturbi cardiaci è un dato, invece, che non può considerarsi certo ed inconfutabile, perché, come sottolineato dalla c.t.u. espletata in sede civile, l'esito nei limiti della norma dell'ECG e dei valori degli enzimi cardiaci, eseguiti nell'immediatezza di sintomi che possono essere secondari a patologie cardiache, non è sufficiente, secondo le linee guida esistenti al momenti dei fatti, ad escludere l'ipotesi delle stesse, ma si rende necessario tenere in ulteriore osservazione il paziente per almeno sei ore, accertarsi che lo stesso non abbia in tale frangente altri sintomi, ripetere l'ECG e l'analisi degli enzimi cardiaci, e, se ritenuto necessario, in base agli esiti di tale osservazione in loco, fare una consulenza cardiologica e un ecocardiogramma. Tale osservazione in ambiente ospedaliero per almeno sei ore (richiesta dalle linee guida, proprio perché l'esito negativo di ECG e delle analisi degli enzimi cardiaci, nell'immediatezza non è dirimente per escludere l'insorgenza di un infarto e non può consentire l'immediata dimissione del paziente) è mancata del tutto;
pertanto, non è dato sapere se nelle sei ore successive alla dimissione il paziente sia rimasto asintomatico. In mancanza di permanenza in ospedale, non sono stati eseguiti, di conseguenza, gli ulteriori controlli previsti dalle linee guida;
pertanto non è dato sapere se tali controlli, se compiuti, avrebbero evidenziato, o meno, segni di necrosi del tessuto del miocardio, o comunque avrebbero evidenziato che vi fosse un infarto del miocardio in atto. E' restata, in conclusione, ignota la possibilità di accertare i sintomi della malattia cardiaca;
poiché i medici avevano, invece, il dovere di tenere in osservazione il paziente e di eseguire ulteriori controlli, perché ancora non poteva dirsi escluso il rischio di patologie cardiologiche;
proprio perché non lo hanno fatto, non è possibile parlare di imprevedibilità dell'evento infausto, né è possibile parlare di impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale. Come sottolineato dalla Corte nella ordinanza di rimessione, se resta indimostrata la imprevedibilità o la inevitabilità dell'evento dannoso, così come anche l'impossibilità di dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore. Sempre sul punto, questa corte condivide le valutazioni operate dal collegio peritale sulla mancata osservanza delle linee guida da parte del personale medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale
tenuto conto della attendibilità delle fonti citate, e della totale mancanza di Org_1
o della questione da parte del consulente del P.M., nonché della totale mancanza di deduzione specifica ed articolata, da parte della , di una alternativa ricostruzione della vicenda e Pt_6 dell'esistenza di linee-guida diverse (sì che esplorativa ed inammissibile si manifesta la richiesta di nuova consulenza di ufficio, avanzata dalla convenuta). Infine, la consulenza del P.M. dissente dalla c.t.u., resa in sede civile, su un altro punto nevralgico (e sul quale la convenuta ha insistito nelle sue difese), ossia sulla imprevedibilità e conseguente inevitabilità della morte dello dal momento che (così testualmente scrive il Parte_2 consulente del P.M.) il decesso rappresentò l'eff logia cardiaca di vecchia data, verosimilmente decorsa senza dare luogo a sintomi specifici ed esordita in maniera acuta. Sul punto, invece, la c.t.u. espletata in sede civile, coerentemente alla diversa prospettiva assunta, si pone in modo differente, poiché, pur condividendo la estrema gravità della patologia acuta insorta, affronta la questione della possibilità che aveva lo di sopravvivere, qualora fosse stato adeguatamente trattato per sindrome Parte_2 coronarica acuta. Richiamando le fonti scientifiche esistenti, evidenzia che è possibile calcolare la mortalità a 6 mesi dopo l'evento patologico (sindrome coronarica acuta), trattato correttamente in ambiente ospedaliero, sulla base dell'età del paziente, dei fattori di rischio, della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, delle modificazioni dell'ECG, della creatinimemia e del valore degli enzimi cardiaci. I consulenti, sulla base dei dati disponibili, hanno ritenuto che lo qualora la Parte_2 sindrome coronarica acuta fosse stata trattata correttamente in ambiente osp be avuto il 90% delle possibilità di restare vivo nei sei mesi successivi, e pertanto avrebbe avuto una fortissima probabilità di superare l'infarto, qualora sottoposto tempestivamente agli esami ed alle cure del caso, sia nell'immediatezza che nei sei mesi successivi. Anche su tale questione, la corte condivide le valutazioni della c.t.u. civile.
All'esito delle considerazioni svolte, si ritiene che le parti attrici abbiano provato il nesso di causalità materiale tra il decesso del proprio congiunto e la condotta dei medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di , mentre la parte convenuta non ha provato che i medici intervenuti abbiano CP_1 assunto una prestazione prudente diligente e perita, secondo quanto richiesto dalla lex artis e dalle linee- guida esistenti, né hanno provato che il decesso è stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, avendo omesso quelle condotte di osservazione, monitoraggio ed ulteriore accertamento, che sole avrebbero potuto accertare la sussistenza o meno di una patologia cardiaca acuta in atto. L'accoglimento della domanda delle parti attrici, pertanto, si basa anche sull'esame della relazione del consulente del P.M., resa all'esito dell'autopsia, la quale, tuttavia, deve essere disattesa nelle conclusioni finali, in quanto è contraddittoria e carente, poiché afferma che i sintomi dello Parte_2 potevano essere secondari a gravi patologie cardiache, ma nello stesso tempo non esamina pertinenti alla fattispecie, ed alla fine, ritiene i medici esenti da responsabilità sulla base del falso presupposto dell'accertata inesistenza di sintomi ricollegabili ad una sindrome coronarica acuta. La consulenza del P.M. è stata tuttavia utile a definire con certezza le cause della morte, perché attraverso l'esame autoptico si è verificato l'avvenuto infarto del miocardio e la occlusione al 70% delle coronarie, confermando la tesi delle parti attrici, a prescindere dal certificato necroscopico versato, che la parte convenuta ha tanto contestato, quanto ad attendibilità e coerenza, mettendo in evidenza che appare difficile dall'esame necroscopico, ossia del cadavere, giungere alle cause del decesso, come riportate nel certificato (ipertensione arteriosa, c a vescicale, infarto del miocardico acuto, arresto cardiocircolatorio), ed inoltre che il certificato è stato redatto nel novembre 2007, a sei mesi dalla morte dello Parte_2 Sul punto si evidenzia, quanto al primo aspetto, che l'esito dell'autopsia è dirimen cause del decesso (infarto del miocardio, insufficienza acuta di circolo in soggetto coronarosclerotico), e che pertanto il certificato necroscopico è superato dalla stessa;
mentre, quanto al secondo aspetto, deve evidenziarsi che il certificato redatto dal dr. in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione, Persona_11
Servizio di Igiene e Sanità pubbli olizia Mortuaria, Attività di medicina necroscopica, si limita a dare atto, in data 17 settembre 2007, che, tenuto conto delle risultanze degli atti di ufficio, si certifica che il giorno 16 del mese di marzo 2007 è deceduto in il sig. CP_1 Per_4
, nato a [...] il [...], per “ipertensione arteriosa, c.a. vescicale, infarto
[...] to, arresto cardiorespiratorio”, come risulta dal registro degli atti di morte al N. 95/441 dell'anno 2007 e dalla scheda di morte a firma del Dr. Pertanto, il certificato non Persona_12 contiene alcuna anomalia, in quanto dà atto di quanto degli atti di morte e dalla Per_1 scheda di morte a firma del Dr. , che evidentemente avrà espletato l'esame necroscopico (ossia del cadavere) nei tempi previsti d ge (ossia entro le 30 ore dal decesso). La mancanza della data di redazione della scheda di morte non consente di ritenere che la stessa non sia stata redatta nei termini di legge.
L'accoglimento delle domande delle parti attrici comporta la condanna della parte convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da perdita del congiunto, della somma di euro 210.000,00 in favore di e , nonché in favore di Parte_1 Parte_3
, e della somma di euro 163.900,00, Parte_5 Parte_4 Parte_2
l c medesime somme devalutate alla decisione, secondo indici ISTAT di rivalutazione, pubblicati per le famiglie di impiegati ed operai e con decorrenza di tali interessi dal 16.3.2007 e sino al soddisfo, nonché la condanna alla rifusione delle spese processuali, nella misura già statuita dalla sentenza di primo grado.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, definito con sentenza n. 430/2018, e quelle del presente giudizio di rinvio, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei decreti ministeriali in materia di compensi professionali forensi via via vigenti. Se ne dispone la distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta. Si reputano, infine, sussistenti i presupposti per farsi luogo alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell'accoglimento dei motivi del ricorso per cassazione proposto dalla
, poiché la Corte ha ritenuto che il giudice di merito, come evidenziato dalla parte ricorrente, Pt_6 sse adeguatamente motivato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, ed avesse disatteso le risultanze della relazione del consulente del P.M. senza una adeguata motivazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunziando in sede di rinvio, a seguito della ordinanza della Cassazione Civile, n. 13919\2021 del 20.5.2021, definitivamente decidendo a seguito di citazione in riassunzione di
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , così provvede:
[...] Parte_5
1)RIGETTANDO l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_6 nei confronti di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , CONFERMA la sentenza del Tribunale di Taranto, Parte_4 Parte_5
d
2)Per l'effetto, CONDANNA l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al Parte_6 pagamento della somma di euro 210.000,00 in favore di e Parte_1 Parte_3
, nonché al pagamento in favore di
[...] Parte_5 Parte_4
della somma di euro 163.900,0 g te Parte_2 le medesime somme, devalutate alla data del 16.3.2007 e rivalutate anno per anno dal 16.3.2007 e sino alla pubblicazione delle presente decisione, secondo indici ISTAT di rivalutazione, pubblicati per le famiglie di impiegati ed operai e con decorrenza di tali interessi dal 16.3.2007 e sino al soddisfo. CONDANNA, altresì l' alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_6
e , e , liquidate in Parte_1 Parte_5 Pt_2 Pt_4 Parte_3 euro 1089.00 per esborsi non imponibili, ed euro 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge.
3)CONDANNA la l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione in Parte_6 favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
r
[...] Parte_5
, resente giudizio di rinvio, liquidate come segue: in Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e di tariffa, quanto al giudizio di appello svolto dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto;
in Euro 7.500,00 per compensi professionali e 1165,50 per esborsi, oltre accessori di legge e di tariffa, quanto al presente giudizio di rinvio. DISPONE la distrazione di tali spese in favore del procuratore costituito, avv. G. Pontrelli.
4)DICHIARA compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 5.1.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente d.ssa Claudia Calabrese dr. IE Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. IE Genoviva Presidente
2) D.ssa Marra Anna Maria Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 282 del ruolo generale anno 2021, alla quale è stato riunito il procedimento iscritto al n. 308 del ruolo generale anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del 03/05/2023
tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pontrelli Giovanni
[...] Parte_5
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
nonché
e esercenti la potestà genitoriale su Controparte_2 Parte_2 Per_1
esercente la potestà genitoriale
[...] Controparte_3
e , esercenti la potestà Persona_2 Controparte_4 Parte_5 genitoriale sul minore , contumaci Persona_3
ALTRI APPELLATI IN RIASSUNZIONE in forza di atto di citazione ex art. 392 c.p.c. depositato il 9/8/2021 a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 13919/2021.
Conclusioni degli attori costituiti, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 i è da addebitare a Persona_4 negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici dell' di 2) Condannare l' Organizzazione_1 CP_1 CP_5
, in persona del suo legale rappresenta ore
[...] Parte_1
della somma di euro 210.000,00 cadauna, e di Parte_3
e , o di quelle maggiori o minori che Parte_2 Parte_5 Parte_4 verranno determinate in corso di causa, per i danni subiti, oltre interessi legali dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo ed al danno da svalutazione monetaria. 3)Condannare l' al pagamento di spese e CP_5 competenze del presente giudizio, oltre accessori, da distrarsi in favo ratore antistatario, oltre a quelle relative al giudizio di legittimità".
Conclusioni della convenuta : “Voglia la corte, in applicazione dei principi di diritto enunciati CP_6 dalla Corte Regolatrice (III sez. civ dinanza n. 13919/21, emessa il 1°.12.2020, ove occorra, previa acquisizione di ulteriore consulenza di Ufficio e ammissione di mezzi istruttori richiesti nei gradi di merito, rigettare, nel merito, la domanda risarcitoria proposta dagli odierni attori, in disparte gli attori già soccombenti in primo grado ed in grado di appello, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di Cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Taranto del 25/06/2013, le originarie parti attrici
, ed nonché i minori , Parte_1 Parte_3 Pt_5 Pt_4 Pt_2 Persona_3
e e IE (in giudizio rappresentati dagli esercenti la responsabilità Persona_2 Persona_1 ett e, figlie e nipoti del de cuius , convenivano in Persona_4 giudizio la ASL di Taranto, per ivi sentire accogliere la domanda a in conseguenza del decesso del proprio congiunto, da attribuirsi, secondo la prospettata tesi difensiva, alla condotta omissiva dei medici dell'ospedale di . Org_1 CP_1
Esponevano gli attori che alle ore 15.00 circa del giorno 15/03/2007, lamentando un dolore toracico ed al braccio sinistro, lo si recò presso il pronto soccorso di detta struttura Parte_2 ospedaliera, dove fu visitato dai sanitari di turno e sottoposto a diversi accertamenti (tra cui elettrocardiogramma, esami del sangue, dosaggio degli enzimi cardiaci e consulenza chirurgica), all'esito dei quali il paziente fu dimesso (a distanza di meno di tre ore) con diagnosi di “epigastralgia e pirosi da esofagite da reflusso”, attesa la risposta positiva al trattamento farmacologico e la remissione della sintomatologia, seguita alla somministrazione di medicinali antiacidi e antireflusso. Tuttavia, tornato a casa, lo morì nelle primissime ore del mattino del giorno 16 Parte_2 marzo 2007, a causa di un arresto c e lo colse nel sonno, circostanza che aveva indotto le deducenti parti attrici a sostenere che il decesso del loro parente fosse da attribuire al personale ospedaliero che lo ebbe in cura, e che non seppe ben interpretare i sintomi manifestati il giorno prima, scambiandoli per una banale malattia gastrica, sebbene gli stessi fossero invece rivelatori, anche alla luce di plurimi fattori di rischio cardiovascolare (del tutto trascurati in sede di anamn esi), di una grave patologia cardiaca in atto. A loro dire, i medici dell'ospedale non si attennero alle linee guida suggerite per la gestione del dolore toracico, le quali in presenza di una sintomatologia cardiaca avrebbero dovuto indurre i sanitari a trattenere il paziente per un periodo di osservazione di almeno 6-12 ore, durante il quale avrebbero dovuto essere ulteriormente ripetute ed approfondite le indagini, volte a verificare che non vi fosse alcuna ischemia cardiaca, affinché potesse escludersi con ragionevole certezza un infarto del miocardio. Ed invece, non solo non furono ripetuti l'elettrocardiogramma ed i dosaggi dei markers enzimatici, ma non vi fu nemmeno una adeguata (ed in verità del tutto omessa) raccolta della anamnesi mirata ad ottenere (e conseguentemente a valutare) la presenza di uno o più fattori di rischio cardiovascolare, certamente rilevanti nel calcolo delle probabilità che il dolore riferito dal paziente fosse dovuto a patologia cardiovascolare, ipotesi non trascurabile in un soggetto iperteso, obeso e fumatore quale era lo Parte_2
Secondo la prospettaz parti deducenti, queste plurime omissioni avrebbero causato il decesso dello come avevano confermato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio Parte_2 espletata (dal medico legale dott. con l'ausilio dello specialista cardiochirurgo dott. Persona_5
nel giudizio civil .) a suo tempo avviato da (altro Persona_6 Controparte_7
o ) nei confronti della medesima convenuta , al cui Persona_4 esito la causa era elativo procedimento abbandonato. Detto elaborato peritale veniva acquisito nell'ambito del giudizio incardinato dalle odierne attrici al n. 4339/2013 r.g. del Tribunale di Taranto, e dal giudice di prime cure veniva valorizzato e posto a base dell'accoglimento della domanda attorea, sulla scorta del fatto che, per quanto accertato dall'officiato collegio di consulenti medici, “le prestazioni sanitarie eseguite sulla persona di Per_4 non furono coerenti con quanto dettato dalle linee internazionali per il trattamento di casi analoghi”, sicché
[...]
errore di diagnosi, riportata nel certificato di pronto soccorso come epigastralgia e pirosi in esofagite da reflusso, laddove a seguito del decesso, avvenuto a meno di dodici ore dopo le dimissioni dall'ospedale , Org_1 fu accertato che lo stesso era stato provocato da…infarto del miocardio acuto ed arresto cardiorespirat
Tale causa del decesso veniva contestata dalla ASL di , odierna convenuta in CP_1 riassunzione, che con atto di appello impugnava dinanzi alla c ritoriale la sentenza (n. 2959/2015) resa a definizione del primo grado, lamentando, tra i motivi di gravame, che il Tribunale si fosse appiattito sulle conclusioni a cui era pervenuta la CTU espletata in altro giudizio transatto, senza disporre (ingiustificatamente) un'autonoma consulenza, pur richiesta dalla convenuta. In particolare, sosteneva l'appellante che dette risultanze peritali avevano indotto in errore il giudicante, poiché viziate da valutazioni fondate su circostanze di fatto non veritiere, come poteva dimostrare la relazione, resa all'esito dell'autopsia del corpo dello espletata, quale Parte_2 consulente del P.M., dal dott. , ed acquisita nell'a cedimento penale Persona_7 (n. 22.5199.2007 r.g.n.r.,) avv edici del pronto soccorso che ebbero in cura il paziente, a seguito della denuncia-querela sporta da . Controparte_7
Detto procedimento, il cui fascicolo veniva depositato dalla pregressa parte convenuta solo in fase di appello, e la cui produzione veniva comunque ritenuta ammissibile dall'adita corte, trattandosi Cont di documenti di cui l' era venuta (incolpevolmente) a conoscenza in un momento successivo alla conclusione del pri rado di giudizio, si concludeva con l'archiviazione disposta dal G.I.P., essendosi potuto accertare, alla luce dei rilievi autoptici compiuti dal medico legale, e delle conseguenti valutazioni medico-legali, che le cause della morte dello erano da attribuirsi ad Parte_2
“un arresto di circolo brusco, verosimilmente caratterizzato da un disturbo zione” in un soggetto coronarosclerotico e che “non presentò segni di progressiva insufficienza cardiaca”, ma che fu vittima “di una morte cardiaca improvvisa ed imprevedibile”, a tal punto da far giungere il consulente della Procura alla conclusione che: “Il decesso verificatosi nella notte successiva non costituì l'epilogo di quanto presentato dal soggetto nel primo pomeriggio del 15.03.2007, ma rappresentò l'effetto di una patologia cardiaca di vecchia data, verosimilmente decorsa senza dar luogo a sintomi specifici ed esordita in maniera acuta…”. Tanto veniva affermato sulla scorta dell'esame diretto dei resti in decomposizione del paziente defunto, reso possibile a seguito di riesumazione del cadavere disposta dal P.M., avvenuta a distanza di oltre nove mesi dalla morte, tenuto conto che a carico dei polmoni non venivano rilevati segni di edema polmonare, circostanza ritenuta dal medico legale dirimente al fine di escludere la ricorrenza, nel caso di specie, dei tipici segnali di prolungata sofferenza cardiaca caratterizzanti l'infarto acuto del miocardio. Tali ultime evidenze istruttorie avrebbero dovuto far propendere, secondo l'assunto difensivo Cont dell' , per l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento colposo ed omissivo nella vicenda de quo da parte del personale ospedaliero incriminato;
tuttavia, pur a fronte dei nuovi riscontri probatori, la controversia veniva definita (anche) in sede d'appello con una decisione (sent. n. 430/2018) di sostanziale accoglimento delle pretese attoree e di conferma della sentenza impugnata, relativamente alle statuizioni con cui il giudice di prime cure aveva disposto il risarcimento del danno (con esclusione delle domande proposte dai minori tramite i rispettivi genitori, che erano state rigettate dal Tribunale per carenza dei presupposti legati alla prova del pregiudizio subito), quantificato rispettivamente in € 210.000,00 per e per , ed in € 163.900,00 Parte_1 Parte_3 in favore di ciascuna delle altre parti , Parte_5 Pt_4 Pt_2
Avverso tale decisione, che veniva portata all'attenzione dei giudici di legittimità a seguito di ricorso per Cassazione interposto dalla soccombente ASL di Taranto, venivano sollevati due distinti motivi di impugnazione, mediante i quali la ricorrente censurava in punto di diritto: a) la violazione e falsa applicazione delle norme (artt. 1218, 1123, 2697 c.c. e 40-41 c.p.) disciplinanti il corretto assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore, in relazione al nesso causale tra la asserita condotta omissiva dei medici ed il decesso del paziente, e con riferimento al necessario giudizio controfattuale, del tutto omesso nella fattispecie;
b) l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia, avendo la corte d'appello ignorato le risultanze della consulenza autoptica (la cui acquisizione era stata peraltro espressamente ammessa dal collegio decidente), eseguita nell'ambito del procedimento penale archiviato, essendo mancata una valutazione, ex ante ed in concreto, della incidenza causale della omissione e della riconduzione causale dell'evento alla condotta dei medici, sia sotto il profilo della causalità materiale che sotto quello della causalità giuridica. La spiegata impugnazione conduceva, all'esito del relativo giudizio, alla pronuncia della S.C. n. 13919/2021 del 20/05/2021, mediante la quale veniva disposto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della gravata sentenza, e (ri)affermato il principio di diritto secondo cui
“l'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento non riguarda l'ambito del facere professionale (e quindi la responsabilità medica) in cui la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali”. Nel caso di specie, la corte territoriale è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi, in diversa composizione, sulla vicenda in esame, non avendo la sentenza cassata adeguatamente valutato il profilo della causalità materiale, involgente la sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento, da intendersi quale condotta posta in essere dal sanitario in violazione alle regole di diligenza, e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia, che è onere del creditore provare (anche attraverso il ricorso a presunzioni), in quanto elemento costitutivo della fattispecie, unitamente alle conseguenze che ne sono derivate (c.d. causalità giuridica). Secondo la richiamata pronuncia della Suprema Corte, al quale questo collegio adito in riassunzione è tenuto ad attenersi, il giudice d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione di tali principi, avendo focalizzato la propria attenzione sul profilo della connotazione colposa dei sanitari, che tuttavia rappresenta un elemento distinto rispetto all'indagine da compiersi sul nesso di causalità, il quale era stato esaminato sotto il profilo della prova, in ragione del parametro ritenuto corretto del
“più probabile che non”, unicamente sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. nel procedimento civile (n. 4288/09 r.g.) estinto per intervenuta Persona_5 transazione, ma ultati della perizia penale del dott. , a sua volta Persona_7 fondata sull'esame autoptico, la quale era invece pervenuta a diverse essa, infatti, avendo escluso che la sintomatologia gastrica riscontrata nel pomeriggio del 15 marzo 2007 fosse collegata all'esito fatale venutosi a determinare a carico del paziente nel primo mattino del giorno successivo, evidenziava che il decesso doveva attribuirsi ad un arresto cardiocircolatorio, derivante da insufficienza acuta in soggetto coronarosclerotico, da intendersi quale evento cardiaco acuto scaturito da una patologia silente ed a lenta evoluzione (artereosclerosi), di cui il soggetto deceduto soffriva verosimilmente da vecchia data. Al giudice del rinvio è stato dunque affidato il compito di verificare la concreta sussistenza della prova del nesso causale, nei termini precisati e, nel caso di positiva valutazione, di verificare il profilo dell'elemento soggettivo, connotato dalla condotta colposa c.d. omissiva.
La causa viene ora per la decisione all'esito del giudizio rescissorio, che le originarie parti attrici hanno introdotto mediante citazione in riassunzione depositata in data 9/8/2021, in seguito alla quale risulta nuovamente costituita anche in questa fase l'ASL di Taranto, per avere a sua volta incardinato con successivo atto ex art. 392 c.p.c. (depositato in data 28/9/2021) altro omologo procedimento iscritto al n. 308/2021, poi riunito a quello di più risalente iscrizione, giusto provvedimento adottato da questa corte, con ordinanza resa all'udienza del 14/01/2022.
Sono rimasti invece contumaci, a seguito di rituale e tempestiva rinnovazione della notificazione, i minori , e e IE, con i loro Persona_3 Persona_2 Persona_1 rispettivi sostituti proce i on ) deve ritenersi ormai definita ed estranea al thema decidendum del presente giudizio, così come venutosi a delineare.
In particolare, ha dedotto la difesa delle originarie parti attrici, a sostegno delle proprie ragioni e dell'accoglimento della domanda, che entrambe le consulenze, sia quella civile che quella penale, muovono da un presupposto incontestabile, ovvero dalla medesima premessa secondo cui il dolore manifestato in regione toracica e refertato in ospedale come epigastralgia è (notoriamente) sintomo clinico in astratto riferibile a patologia cardiaca, e che i sanitari di turno nutrirono, in effetti, in un primo momento un sospetto diagnostico relativo a malattia cardiaca in atto, per poi escludere tale eventualità sulla base dei risultati delle indagini effettuate. Ciò posto, sempre secondo la difesa attorea, la ragione per cui il dott. Persona_7 giunse a differenti conclusioni in ordine alla valutazione dei profili di respons personale sanitario, rispetto alle divergenti risultanze della CTU espletata in ambito civile dal dott.
, risiederebbe nella circostanza che il primo non ritenne di considerare le violazioni Persona_5 esse dai medici ospedalieri, i quali avrebbero dovuto, quanto meno, al fine di giungere ad una corretta diagnosi differenziale, proseguire l'osservazione del paziente, ripetere l'ECG ed il controllo degli enzimi cardiaci, nonché disporre una consulenza cardiologica. Tale errore di valutazione non è presente invece nella perizia eseguita nel processo civile, nel cui ambito il CTU si avvalse, opportunamente, della competenza di uno specialista clinico di branca cardiologica.
Cont La convenuta per contro, ha reiterato le ragioni a sostegno dell'infondatezza della domanda ad essa rivolta, ribadendo la estraneità della struttura a qualsivoglia obbligazione risarcitoria, ed evidenziando, nello specifico, che le risultanze autoptiche del dott. Persona_7 renderebbero addirittura possibile, nel caso in esame, contrariamente a quanto CTU civile, un giudizio controfattuale con esito negativo, poiché il consulente della Procura fu l'unico ad esaminare direttamente il corpo del paziente deceduto, e l'esito di tale esame eseguito sulla salma evidenziò la sussistenza di una causa improvvisa dell'evento morte, con insorgenza repentina e conseguenze fulminanti, sicché anche ove i medici avessero provveduto a trattenere lo per Parte_2 ulteriori accertamenti, questi sarebbe comunque deceduto (a distanza di oltre 12 ore), p za di una improvvisa ed inevitabile crisi. In definitiva, l'inesistenza del legame eziologico, la cui indagine deve precedere quella sulla colpa, renderebbe del tutto irrilevanti eventuali profili di negligenza della Cont condotta omissiva imputata ai sanitari. La convenuta , nel richiamare le emergenze istruttorie sulle quali questa corte deve decidere, ha, inoltre, evi ato, oltre alla già ribadita discrasia tra la consulenza del P.M., redatta dal dr. e la C.T.U. civile espletata dal dr. Persona_8 Per_9
le perplessità sul certifica ento tenuto in considerazione
[...] civile), in cui si certifica che la morte dello avvenuta in data 16.3.2007, risulta, a Parte_2 seguito di esame necroscopico, dovuta ad infarto d d arresto cardiocircolatorio, e tanto, nonostante l'assenza di esame autoptico. All'udienza del 03/09/2022 le parti precisavano dunque le conclusioni come da verbale riportate, e la causa veniva riservata per la decisione con la concessioni di nuovi termini per il deposito di note conclusive e repliche ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento che il giudice del rinvio è chiamato ad eseguire in attuazione del dictum della Cassazione, a mente dei principi enunciati nella sentenza emessa all'esito della fase rescindente, prevede che si proceda alla corretta ricostruzione del profilo della prova del nesso causale, “facendosi carico dell'accertamento contenuto nella perizia penale, secondo cui l'esito mortale sarebbe stato del tutto improvviso”. Occorre, infine, tenere conto “che l'imputabilità del fattore causale a colpa dei sanitari o della struttura non rientra tra gli oneri probatori della parte attrice”, e che l'indagine deve tener conto degli elementi istruttori acquisiti e di quelli ritenuti rilevanti. Pertanto, questa corte deve innanzitutto accertare l'esistenza o meno del nesso di causalità materiale tra condotta dei medici ed evento dannoso a monte (onere probatorio a carico dei creditori), e, in caso positivo, accertare la connotazione colposa della condotta dei medici, o l'impossibilità da parte loro di adempiere diligentemente e con perizia, per essere l'evento dannoso determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile (onere probatorio a carico dei debitori), con l'avvertenza (come sottolineato dalla corte, secondo principi consolidati) che, se resta ignota l'impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità o l'inevitabilità di tale causa di impossibilità, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore. L'accertamento della ricorrenza del nesso di causalità, come sottolineato dalla Corte Regolatrice, deve essere compiuto tenendo conto della consulenza del P.M., redatta dal dr. Persona_7
(emergenza trascurata dalla Corte di Appello).
Tale consulenza, secondo la corte, non è, ad un attento esame della stessa, e come dedotto dalla
, in totale discrasia con la c.t.u. espletata in sede civile;
anzi collima con la stessa, in CP_5 alcune parti fondamentali. Infatti: 1) dà atto, come la prima, che i medici del Pronto Soccorso, sulla base dei sintomi lamentati dal paziente, ipotizzarono sia la ricorrenza di fenomeni ischemici cardiaci, sia la ricorrenza di una patologia gastro-enterica, eseguendo un ECG, l'esame emocromo e quello degli enzimi cardiaci, prima di ogni altro accertamento, essendo evidente che i dolori accusati dallo (seppure non descritti nella cartella, e pur in mancanza di una riportata Parte_2 ssima e remota, elementi questi che aggravano gli oneri probatori della Pt_6
[...
, ma non quelli degli attori) dovevano essere approfonditi sia dal punto di cardiologico (per scongiurare patologie gravi e pericolose per la vita del paziente), sia dal punto di vista gastro-enterico (per affrontare emergenze del relativo apparato, certamente meno gravi). Tale convergenza conduce a ritenere che lo presentasse, sebbene Parte_2 non fosse refertato l'esito della visita medica, di cui si atto in cartella, né alcuna anamnesi, fattori di predisposizione a patologie cardiache (quali l'obesità, o il tabagismo o l'ipertensione). In conclusione, la natura degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza (ECG, esami del sangue e degli enzimi cardiaci) è un elemento che avvalora e rende attendibili le dichiarazioni rese nella denunzia sporta (a due mesi dal decesso) da (con impulso al procedimento penale, poi archiviato), in Controparte_7 cui di riferis era iperteso, fumatore ed obeso. Avvalora e Persona_4 rende credibili, al ti attrici del presente giudizio, che hanno dichiarato nell'atto introduttivo del primo giudizio che il congiunto fosse iperteso, fumatore ed obeso. Tale caratteristica, infine, ossia l'obesità, è resa evidente dalle immagini del cadavere, eseguite durante l'autopsia, ed allegate alla relazione del dr. Per_10
2) dà atto, come la prima, che il decesso del paziente verificatosi in dat costituì l'epilogo della gastralgia lamentata nel pomeriggio del 15.3.2007, la quale rappresentò una generica manifestazione di malessere, non collegata a fenomeni di insufficienza cardio- circolatoria;
3) dà atto, come la prima, che il decesso fu dovuto ad insufficienza acuta di circolo in soggetto coronarosclerotico, dovuta ad infarto del miocardio.
Dissente la relazione del consulente del P.M., rispetto alla c.t.u. espletata in sede civile, su un punto nevralgico della presente controversia, ossia sulla affermata inesistenza di elementi riferibili a disturbi cardiaci, giacché nessun dato in tal senso fu acquisito in sede di Pronto Soccorso, ove i primi accertamenti (ECG e valori degli enzimi cardiaci nella norma) esclusero l'ipotesi di un infarto del miocardio in corso, mentre la somministrazione di terapia antispastica e gastroprotetttiva fece nel giro di due ore regredire la patologia gastro-enterica, sì che il paziente fu dimesso con diagnosi di pirosi ed epigastralgia. Concluse il consulente del P.M., pertanto, per il carattere imprevisto ed imprevedibile dell'infarto, e per l'esordio acuto dello stesso, in assenza di sintomi specifici, pur essendo l'effetto di una patologia di vecchia data (la sclerosi delle coronarie, che in sede di autopsia risultavano occluse del 70%). L'assenza di elementi riferibili a disturbi cardiaci è un dato, invece, che non può considerarsi certo ed inconfutabile, perché, come sottolineato dalla c.t.u. espletata in sede civile, l'esito nei limiti della norma dell'ECG e dei valori degli enzimi cardiaci, eseguiti nell'immediatezza di sintomi che possono essere secondari a patologie cardiache, non è sufficiente, secondo le linee guida esistenti al momenti dei fatti, ad escludere l'ipotesi delle stesse, ma si rende necessario tenere in ulteriore osservazione il paziente per almeno sei ore, accertarsi che lo stesso non abbia in tale frangente altri sintomi, ripetere l'ECG e l'analisi degli enzimi cardiaci, e, se ritenuto necessario, in base agli esiti di tale osservazione in loco, fare una consulenza cardiologica e un ecocardiogramma. Tale osservazione in ambiente ospedaliero per almeno sei ore (richiesta dalle linee guida, proprio perché l'esito negativo di ECG e delle analisi degli enzimi cardiaci, nell'immediatezza non è dirimente per escludere l'insorgenza di un infarto e non può consentire l'immediata dimissione del paziente) è mancata del tutto;
pertanto, non è dato sapere se nelle sei ore successive alla dimissione il paziente sia rimasto asintomatico. In mancanza di permanenza in ospedale, non sono stati eseguiti, di conseguenza, gli ulteriori controlli previsti dalle linee guida;
pertanto non è dato sapere se tali controlli, se compiuti, avrebbero evidenziato, o meno, segni di necrosi del tessuto del miocardio, o comunque avrebbero evidenziato che vi fosse un infarto del miocardio in atto. E' restata, in conclusione, ignota la possibilità di accertare i sintomi della malattia cardiaca;
poiché i medici avevano, invece, il dovere di tenere in osservazione il paziente e di eseguire ulteriori controlli, perché ancora non poteva dirsi escluso il rischio di patologie cardiologiche;
proprio perché non lo hanno fatto, non è possibile parlare di imprevedibilità dell'evento infausto, né è possibile parlare di impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale. Come sottolineato dalla Corte nella ordinanza di rimessione, se resta indimostrata la imprevedibilità o la inevitabilità dell'evento dannoso, così come anche l'impossibilità di dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore. Sempre sul punto, questa corte condivide le valutazioni operate dal collegio peritale sulla mancata osservanza delle linee guida da parte del personale medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale
tenuto conto della attendibilità delle fonti citate, e della totale mancanza di Org_1
o della questione da parte del consulente del P.M., nonché della totale mancanza di deduzione specifica ed articolata, da parte della , di una alternativa ricostruzione della vicenda e Pt_6 dell'esistenza di linee-guida diverse (sì che esplorativa ed inammissibile si manifesta la richiesta di nuova consulenza di ufficio, avanzata dalla convenuta). Infine, la consulenza del P.M. dissente dalla c.t.u., resa in sede civile, su un altro punto nevralgico (e sul quale la convenuta ha insistito nelle sue difese), ossia sulla imprevedibilità e conseguente inevitabilità della morte dello dal momento che (così testualmente scrive il Parte_2 consulente del P.M.) il decesso rappresentò l'eff logia cardiaca di vecchia data, verosimilmente decorsa senza dare luogo a sintomi specifici ed esordita in maniera acuta. Sul punto, invece, la c.t.u. espletata in sede civile, coerentemente alla diversa prospettiva assunta, si pone in modo differente, poiché, pur condividendo la estrema gravità della patologia acuta insorta, affronta la questione della possibilità che aveva lo di sopravvivere, qualora fosse stato adeguatamente trattato per sindrome Parte_2 coronarica acuta. Richiamando le fonti scientifiche esistenti, evidenzia che è possibile calcolare la mortalità a 6 mesi dopo l'evento patologico (sindrome coronarica acuta), trattato correttamente in ambiente ospedaliero, sulla base dell'età del paziente, dei fattori di rischio, della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, delle modificazioni dell'ECG, della creatinimemia e del valore degli enzimi cardiaci. I consulenti, sulla base dei dati disponibili, hanno ritenuto che lo qualora la Parte_2 sindrome coronarica acuta fosse stata trattata correttamente in ambiente osp be avuto il 90% delle possibilità di restare vivo nei sei mesi successivi, e pertanto avrebbe avuto una fortissima probabilità di superare l'infarto, qualora sottoposto tempestivamente agli esami ed alle cure del caso, sia nell'immediatezza che nei sei mesi successivi. Anche su tale questione, la corte condivide le valutazioni della c.t.u. civile.
All'esito delle considerazioni svolte, si ritiene che le parti attrici abbiano provato il nesso di causalità materiale tra il decesso del proprio congiunto e la condotta dei medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di , mentre la parte convenuta non ha provato che i medici intervenuti abbiano CP_1 assunto una prestazione prudente diligente e perita, secondo quanto richiesto dalla lex artis e dalle linee- guida esistenti, né hanno provato che il decesso è stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, avendo omesso quelle condotte di osservazione, monitoraggio ed ulteriore accertamento, che sole avrebbero potuto accertare la sussistenza o meno di una patologia cardiaca acuta in atto. L'accoglimento della domanda delle parti attrici, pertanto, si basa anche sull'esame della relazione del consulente del P.M., resa all'esito dell'autopsia, la quale, tuttavia, deve essere disattesa nelle conclusioni finali, in quanto è contraddittoria e carente, poiché afferma che i sintomi dello Parte_2 potevano essere secondari a gravi patologie cardiache, ma nello stesso tempo non esamina pertinenti alla fattispecie, ed alla fine, ritiene i medici esenti da responsabilità sulla base del falso presupposto dell'accertata inesistenza di sintomi ricollegabili ad una sindrome coronarica acuta. La consulenza del P.M. è stata tuttavia utile a definire con certezza le cause della morte, perché attraverso l'esame autoptico si è verificato l'avvenuto infarto del miocardio e la occlusione al 70% delle coronarie, confermando la tesi delle parti attrici, a prescindere dal certificato necroscopico versato, che la parte convenuta ha tanto contestato, quanto ad attendibilità e coerenza, mettendo in evidenza che appare difficile dall'esame necroscopico, ossia del cadavere, giungere alle cause del decesso, come riportate nel certificato (ipertensione arteriosa, c a vescicale, infarto del miocardico acuto, arresto cardiocircolatorio), ed inoltre che il certificato è stato redatto nel novembre 2007, a sei mesi dalla morte dello Parte_2 Sul punto si evidenzia, quanto al primo aspetto, che l'esito dell'autopsia è dirimen cause del decesso (infarto del miocardio, insufficienza acuta di circolo in soggetto coronarosclerotico), e che pertanto il certificato necroscopico è superato dalla stessa;
mentre, quanto al secondo aspetto, deve evidenziarsi che il certificato redatto dal dr. in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione, Persona_11
Servizio di Igiene e Sanità pubbli olizia Mortuaria, Attività di medicina necroscopica, si limita a dare atto, in data 17 settembre 2007, che, tenuto conto delle risultanze degli atti di ufficio, si certifica che il giorno 16 del mese di marzo 2007 è deceduto in il sig. CP_1 Per_4
, nato a [...] il [...], per “ipertensione arteriosa, c.a. vescicale, infarto
[...] to, arresto cardiorespiratorio”, come risulta dal registro degli atti di morte al N. 95/441 dell'anno 2007 e dalla scheda di morte a firma del Dr. Pertanto, il certificato non Persona_12 contiene alcuna anomalia, in quanto dà atto di quanto degli atti di morte e dalla Per_1 scheda di morte a firma del Dr. , che evidentemente avrà espletato l'esame necroscopico (ossia del cadavere) nei tempi previsti d ge (ossia entro le 30 ore dal decesso). La mancanza della data di redazione della scheda di morte non consente di ritenere che la stessa non sia stata redatta nei termini di legge.
L'accoglimento delle domande delle parti attrici comporta la condanna della parte convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da perdita del congiunto, della somma di euro 210.000,00 in favore di e , nonché in favore di Parte_1 Parte_3
, e della somma di euro 163.900,00, Parte_5 Parte_4 Parte_2
l c medesime somme devalutate alla decisione, secondo indici ISTAT di rivalutazione, pubblicati per le famiglie di impiegati ed operai e con decorrenza di tali interessi dal 16.3.2007 e sino al soddisfo, nonché la condanna alla rifusione delle spese processuali, nella misura già statuita dalla sentenza di primo grado.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, definito con sentenza n. 430/2018, e quelle del presente giudizio di rinvio, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei decreti ministeriali in materia di compensi professionali forensi via via vigenti. Se ne dispone la distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario, che ne ha fatto rituale richiesta. Si reputano, infine, sussistenti i presupposti per farsi luogo alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell'accoglimento dei motivi del ricorso per cassazione proposto dalla
, poiché la Corte ha ritenuto che il giudice di merito, come evidenziato dalla parte ricorrente, Pt_6 sse adeguatamente motivato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, ed avesse disatteso le risultanze della relazione del consulente del P.M. senza una adeguata motivazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunziando in sede di rinvio, a seguito della ordinanza della Cassazione Civile, n. 13919\2021 del 20.5.2021, definitivamente decidendo a seguito di citazione in riassunzione di
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , così provvede:
[...] Parte_5
1)RIGETTANDO l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_6 nei confronti di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , CONFERMA la sentenza del Tribunale di Taranto, Parte_4 Parte_5
d
2)Per l'effetto, CONDANNA l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al Parte_6 pagamento della somma di euro 210.000,00 in favore di e Parte_1 Parte_3
, nonché al pagamento in favore di
[...] Parte_5 Parte_4
della somma di euro 163.900,0 g te Parte_2 le medesime somme, devalutate alla data del 16.3.2007 e rivalutate anno per anno dal 16.3.2007 e sino alla pubblicazione delle presente decisione, secondo indici ISTAT di rivalutazione, pubblicati per le famiglie di impiegati ed operai e con decorrenza di tali interessi dal 16.3.2007 e sino al soddisfo. CONDANNA, altresì l' alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_6
e , e , liquidate in Parte_1 Parte_5 Pt_2 Pt_4 Parte_3 euro 1089.00 per esborsi non imponibili, ed euro 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge.
3)CONDANNA la l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione in Parte_6 favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
r
[...] Parte_5
, resente giudizio di rinvio, liquidate come segue: in Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e di tariffa, quanto al giudizio di appello svolto dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto;
in Euro 7.500,00 per compensi professionali e 1165,50 per esborsi, oltre accessori di legge e di tariffa, quanto al presente giudizio di rinvio. DISPONE la distrazione di tali spese in favore del procuratore costituito, avv. G. Pontrelli.
4)DICHIARA compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 5.1.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente d.ssa Claudia Calabrese dr. IE Genoviva