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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Maria Elena Catalano Giudice
dott. Antonella Caterina Attardo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2282/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AUGERI PRIMO, elettivamente domiciliato in VIA BACCACCIO 2/B 20090 CESANO
BOSCONE presso il difensore avv. AUGERI PRIMO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI Controparte_1 P.IVA_1
SOSTENE e dell'avv. GRECO MARCO ( ) VIA LAZZARO PAPI 2 20135 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA LAZZARO PAPI 2 MILANO presso il difensore avv.
INVERNIZZI SOSTENE
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELONE ELISA, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA ERENNIO PONZIO, N. 44 86170 ISERNIA presso il difensore avv.
ANGELONE ELISA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 8 “IN VIA PRELIMINARE
Assolvere la odierna appellante dal pagamento di spese e compensi in favore della Controparte_2
, per le ragioni di cui in esposizione.
[...]
NEL MERITO
Non essendo comprensibile la decisione del Giudice di prime cure in relazione alla condanna della
a soli € 1.700,00. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, accertata la CP_1
responsabilità della per avere eseguito dei lavori sull'auto in questione e Controparte_2
pertanto per avere dovuto concedere la garanzia del buon esito delle riparazioni, accertata altresì la Con responsabilità della per avere eseguito INUTILMENTE dei lavori sull'auto in relazione CP_1
ai vizi riscontrati.
Per i motivi di cui sopra, condannare entrambi i convenuti a pagare a parte appellante il mancato utilizzo dell'auto per ben 15 mesi stabilendo un risarcimento in favore della odierna appellante in via equitativa. Stabilire un risarcimento del danno in favore della odierna appellante relativo al pagamento delle rate del prestito richiesto per l'acquisto dell'auto siccome pagate a vuoto sena potere utilizzare l'auto. Spese e compensi come per legge”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
NEL MERITO
Respingere per i motivi tutti indicati nella narrativa che precede l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
AZ in quanto inammissibile e/o infondato e per l'effetto Parte_2
confermare integralmente la sentenza 768/2024 emessa dal Tribunale di Milano in persona del
Giudice Dott. Alessandro Petrucci
In ogni caso: con vittoria di spese competenze.
In via istruttoria:
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del Tribunale Civile di Milano R.g. n. 15792/2023”
Per Controparte_2
“preliminarmente, dichiarare nullo ed inammissibile l'atto di appello, non essendo i motivi di appello riportati in modo chiaro, sintetico e specifico e, poi, non avendo l'appellante inserito nella vocatio in ius il termine a comparire e l'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 cpc, richiamato dall'art. 342 cpc.
pagina 2 di 8 - Subordinatamente, in rango istruttorio, acquisirsi il fascicolo del giudizio di primo grado nrg
15792/2023 del Tribunale di Milano;
- nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
768/2024 del Tribunale di Milano Giudice dr. Petrucci e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 768/2024 del Tribunale di Milano Giudice dr. Petrucci pubblicata il 22.01.2024;
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio di appello e con condanna a carico di parte appellante, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
TU NI AM MA di AZ (d'ora in avanti ) conveniva in giudizio, Pt_1 innanzi al Tribunale di Milano, (d'ora in avanti ”) e Controparte_1 CP_1 [...]
Con (d'ora in avanti ), chiedendone la condanna al pagamento di euro 3.864,64, Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi, somma pari a 16 rate del prezzo di acquisto di un'autovettura, pagate nel periodo durante il quale l'attrice non avrebbe potuto usufruire del bene, asseritamente per fatto imputabile alle convenute, e la condanna al pagamento di somme a ristoro del cd. “danno da fermo tecnico”, derivato dal non uso del mezzo. Chiedeva altresì la rifusione delle spese di CTP e CTU incorse nel primo grado di giudizio, e delle spese di lite.
Affermava l'attrice, e odierna appellante, di avere acquistato, in data 21/12/2020, un'autovettura
[...]
5, Tg. GD528HB, presso la concessionaria;
di averla lasciata Pt_3 Controparte_1
in uso al cognato, con lei convivente;
che questi avrebbe eseguito il primo Persona_1
tagliando, quando l'auto aveva percorso circa 5.000 Km, in data 19/04/2021; che il medesimo, quando l'auto aveva percorso circa 15.000 Km, avrebbe notato problematiche nel funzionamento del motore
(perdita di potenza); che avrebbe portato l'autovettura presso il concessionario per verifiche e Per_1
riparazioni nel dicembre 2021; che, dopo due giorni circa, il capo officina, sig. avrebbe CP_3
Con affermato che la risoluzione dei problemi richiedeva l'invio della vettura presso la casa madre di a
Isernia; che, dopo l'intervento del produttore, a fine dicembre 2021, l'autovettura avrebbe presentato problemi ancora maggiori;
che la stessa sarebbe poi stata portata, in data 3.4.2022, da presso Per_1
officina di fiducia (Officina Baez), sita in Melegnano, che avrebbe redatto un elaborato peritale, datato
23.5.2022, secondo il quale “le valvole di scarico nn, 2 e 4 non funzionavano”.L'attrice dunque instaurava procedimento ante causam ex art. 696 cpc (Tribunale di Milano, RG 32651/2022), nei confronti di concessionario e produttore, che si svolgeva nel contraddittorio tra tutte le parti. All'esito pagina 3 di 8 del procedimento ante causam, sarebbero stati rinvenuti problemi alle valvole di scarico nn, 2 e 4; il Con tentativo di conciliazione non aveva successo. Successivamente, eseguiva opere di riparazione sulla vettura, a proprie spese, dopo le quali non venivano allegati ulteriori malfunzionamenti. instaurava il giudizio di merito. Si costituivano le convenute, le quali chiedevano il rigetto delle Pt_1
domande proposte dalla sig.ra Pt_1
All'esito giudizio di merito, il Tribunale, dopo avere affermato, circa la questione relativa all'incompetenza per valore dallo stesso sollevata d'ufficio, che, trattandosi di domanda risarcitoria di carattere indeterminato, essa rientrava nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito, ha rilevato che la ricorrente non si è avvalsa delle tutele in forma specifica o surrogatorie previste a
Con protezione dei diritti del consumatore, atteso che, all'esito dell'A.T.P., la convenuta ha eseguito a proprie spese gli interventi di ripristino indicati nella relazione peritale. Invece, ha evocato la Pt_1
tutela risarcitoria relativamente a due voci di danno patrimoniale: il c.d. “danno da fermo tecnico”, derivato dal non uso del mezzo, ed il danno da pagamento di alcuni ratei del finanziamento, concesso da terzi a per l'acquisizione di una parte di provvista del prezzo del veicolo. Quanto al primo Pt_1
(cd. “danno da fermo tecnico”), il Tribunale ha affermato essere carente di legittimazione attiva, Pt_1
avendo la stessa concesso in comodato d'uso gratuito il veicolo al cognato, convivente. Non essendo configurabile, per ammissione di un uso attuale o potenziale del mezzo in capo alla stessa, il Pt_1
mancato uso non può, per il Giudice di prime cure, avere ingenerato un danno per la ricorrente. Quanto alla seconda voce di danno, il prezzo pagato ratealmente, per il tramite della finanziaria, costituisce corrispettivo dell'acquisto del bene. La proprietà della vettura è rimasta, attraverso l'intera vicenda di cui è causa, in capo alla ricorrente, che non ha subito, quanto al conseguimento della proprietà ed ai rapporti giuridici con venditore e finanziatore, alcun danno.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato le domande risarcitorie della ricorrente, relativamente ad entrambe le voci di danno.
Quanto alle spese, il Giudice ha respinto la domanda di relativamente alla rifusione delle spese Pt_1
di CTP, incorse nel procedimento ex art. 696 cpc, poiché, pur essendoci prova dell'intervento di un
CTP per parte attrice nel procedimento di ATP, non era agli atti alcun documento attinente alle relative spese. Ha posto le spese liquidate al C.T.U. a carico di , stante l'esistenza, accertata in sede CP_1
di ATP, del vizio al motore, e la sua riconducibilità al malfunzionamento delle valvole di scarico dei
Con cilindri n. 2 e 4, vizio a cui l'intervento di ha posto rimedio. Poiché, secondo la normativa vigente, obbligato nei confronti del consumatore è il venditore e non il produttore, il quale è semplicemente esposto all'azione di regresso del venditore, le spese di ATP sono state poste a carico di quest'ultimo,
. CP_1
pagina 4 di 8 Pertanto, ha condannato versare € 1700,00 all'attrice, oltre interessi legali “dal Controparte_1
dovuto al soddisfo”, a titolo di rifusione delle spese di CTU, svolta in sede di ATP, anticipate dall'attrice. Ha inoltre compensato per la metà le spese di lite tra e , in virtù della Pt_1 CP_1
soccombenza reciproca, avendo la ricorrente avanzato domande diverse, con diversa causa petendi, delle quali una sola è stata accolta;
ha disposto la rifusione della metà delle spese di lite sostenute per ambo le fasi, pregiudiziale e giudiziale, dall'attrice a carico di . Ha condannato la ricorrente, CP_1
Con risultata soccombente su tutte le domande nei confronti di alla rifusione delle spese di lite
Con sostenute dalla in primo grado.
Ha proposto appello che ha chiesto, in riforma parziale della sentenza, che le parti appellate, Pt_1
Con
e siano condannate a sopportare per intero le spese di CTU, e a rifondere all'appellante CP_1
integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di documento (stato di famiglia dell'appellante), per provare che il cognato era convivente, e che pertanto non sarebbe stato comodatario dell'automobile, come affermato in sentenza;
e che dunque legittimata attiva rispetto alla domanda di risarcimento del “danno da fermo tecnico” sarebbe l'appellante.
Si sono costituiti gli appellati. ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite. CP_1
Con ha chiesto, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per non avere l'appellante indicato i motivi di appello in modo chiaro, sintetico e specifico, e per non avere inserito nella vocatio in ius il termine a comparire e l'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 cpc, richiamato dall'art. 342 cpc. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite (e distrazione Con delle stesse a favore del difensore di dichiaratosi antistatario).
L'istanza ex artt. 283 e 351 cpc dell'appellante era oggetto di rinuncia all'udienza del 14.1.2025; il
Consigliere istruttore assegnava i termini previsti dall'art. 352 c.p.c., fissando, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 18.3.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
18.3.2025, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Relativamente alla istanza ex art. 342 cpc di DR, la Corte osserva che l'appellante risulta avere articolato in maniera sufficientemente chiara i motivi di appello e identificato le parti della sentenza di cui chiede la riforma. Inoltre, se è vero che, nella vocatio in ius dell'atto di appello, non è stato indicato il termine a comparire per gli appellati, e risulta assente l'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 cpc,
pagina 5 di 8 richiamato dall'art. 342 cpc, entrambe le appellate si sono costituite tempestivamente, di talché non si può dar luogo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Con Nel merito, ha affermato che doveva essere citata nel procedimento di primo grado, Pt_1
asseritamente perché, ai sensi dell'art. 116 d. lgs. 205/2006 la responsabilità da prodotto difettoso sarebbe ascrivibile al produttore ma, a determinate condizioni, in mancanza ne risponderebbe il Con fornitore. Pertanto, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del primo grado di sarebbe erronea. In secondo luogo, il Giudice di prime cure, pur avendo deciso in sentenza che “Le spese liquidate dal giudice dell'istruzione preventiva al C.T.U. devono essere poste a carico della
a socio unico attesa la “cessata materia del contendere” sostanziale in Controparte_1 ordine alla presenza del vizio allegato in sede di A.T.P.” e disposto la rifusione a favore dell'odierna appellante di euro 1700,00, per spese di CTU, non avrebbe riconosciuto all'attrice la somma anticipata dalla appellante alla CTU in esecuzione dell'ordinanza del Giudice del 7.11.2022 (euro 1400,00). Non avrebbe, erroneamente, riconosciuto alcunché per spese di CTP all' appellante, CTP svolta da
[...]
titolare di Officine Baez, che avrebbe non solo redatto una perizia di parte in fase CP_4
stragiudiziale ma partecipato anche ad alcune delle riunioni indette dal CTU. Poiché tale perizia è stata versata in atti dall'attrice in primo grado, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare somme all'attrice in via equitativa a titolo di rimborso di spese di CTP. Inoltre, il Tribunale non avrebbe riconosciuto, erroneamente, il diritto dell'appellante alla rifusione del contributo unificato relativo al procedimento ex art. 696 c.p.c.
Pertanto, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, con condanna delle appellate al risarcimento del cd. “danno da fermo macchina”, e di quello relativo al pagamento delle rate di acquisto dell'autovettura, ed alla rifusione, a favore dell'appellante, delle spese di CTU poste a carico di Pt_1
in primo grado e delle spese dell'appellante per entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata ha sostenuto la carenza di legittimazione attiva di rispetto al cd. “danno CP_1 Pt_1
da fermo macchina”, e contestato il documento (stato di famiglia) depositato in allegato all'atto di appello, per la prima volta, perché tardivo e, comunque, irrilevante, non rilevando la circostanza che il cognato fosse convivente con ai fini della qualificazione del rapporto come comodato. Ha Pt_1
rimarcato come non abbia addotto alcun elemento di prova sul danno, che deve essere allegato e Pt_1
provato, con particolare riferimento al quantum debeatur, rimettendone la quantificazione al giudice in via equitativa. Quanto al danno correlato al finanziamento, non essendo state le relative domande reiterate in sede di appello, la sentenza risulta passata in giudicato. Ha chiesto la conferma della sentenza anche nel capo relativo alle spese di CTP dell'appellante, non provate né nell'an né nel quantum.
pagina 6 di 8 Con L'appellata ha affermato che, a seguito dell'ATP, tutte le spese di riparazione sono state interamente sostenute dalla stessa, che ha provveduto all'esecuzione dei lavori, fornendo pezzi di ricambio e manodopera specializzata. Il medesimo risultato, oltre che un autoveicolo sostitutivo,
Con sarebbe stato ottenuto dalla se si fosse rivolta ad officina autorizzata del circuito di invece Pt_1
che ad officina non facente parte del circuito della casa madre. Per tale ragione, ha sostenuto che deve esser indenne da censure la sentenza impugnata anche per quel che riguarda la statuizione sulla quota di
Con spese di CTU posta a carico dell'appellante. ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese di lite.
Osserva la Corte, nel merito, quanto alla domanda di risarcimento del danno “da fermo macchina” e al pagamento delle rate per l'acquisto della vettura, che, pur avendo riproposto le domande nelle conclusioni, nulla l'appellante ha articolato quanto ai motivi di ricorso in appello su tali capi della sentenza, se non relativamente alla qualificazione del cognato dell'appellante come comodatario dell'autovettura. Deve, peraltro, essere dichiarata l'inammissibilità della produzione, non autorizzata, in grado di appello, del documento che proverebbe che il cognato era convivente con l'appellante
Pertanto, i capi della sentenza relativi al rigetto della domanda di di risarcimento del cd. “danno Pt_1
da fermo macchina” e della domanda di rimborso delle rate di acquisto sono passati in giudicato.
Quanto alla domanda relativa alla rifusione delle spese di CTP, la Corte rileva che risulta depositata nel fascicolo di primo grado la perizia di parte redatta da , titolare di Officine Baez, in fase CP_4
stragiudiziale. Risulta inoltre, dai verbali delle riunioni svolte durante l'indagine peritale, che era CP_4
presente alle riunioni del 12.12.2022 e 16.12.2022, mentre era assente alla riunione del 17.11.2022.
Tuttavia, l'attrice, ora appellante, non ha versato in atti né fattura o nota pro forma relativa ai compensi richiestile da né altra documentazione idonea a permettere al giudicante di liquidare somme a suo CP_4
favore. Si è limitata a chiedere una liquidazione di tali somme in via equitativa, sulla base del solo deposito della perizia stragiudiziale nel fascicolo di primo grado. Non avendo l'appellante assolto né all'onere di allegazione, né a quello di prova, relativamente alle spese dalla stessa incorse per l'asserito, ma non provato, pagamento di somme a per l'attività di CTP, nulla può essere liquidato in suo CP_4
favore, neanche in via equitativa.
Quanto alle domande dell'appellante, relative alla rifusione delle spese di CTU e per il contributo
Con unificato della fase di ATP, si rileva che e sono risultate soccombenti, per la fase CP_1
pregiudiziale, nei confronti di Infatti, il CTU ha accertato la sussistenza di vizio al motore Pt_1
Con dell'autovettura e ha conseguentemente, effettuato le riparazioni relative. Le spese di CTU e quelle Con per il contributo unificato della fase di ATP devono pertanto essere poste integralmente a carico di pagina 7 di 8 e . In considerazione del fatto che la sentenza impugnata ha disposto la rifusione della CP_1
somma di euro 1700,00 a favore di e che tale è la somma versata da al CTU in Pt_1 Pt_1
esecuzione dell'ordinanza del 7.11.2022, la domanda relativa alla rifusione delle spese di CTU, è già stata accolta in primo grado, con la conseguenza che essa deve oggi essere respinta.
La Corte, ritenuta sussistere una soccombenza reciproca nella misura del 50% tra le parti, compensa, Con nella misura del 50%, le spese di lite tra e e , questi ultimi in solido, per entrambi Pt_1 CP_1
i gradi del giudizio. Pone il rimanente 50% delle spese di lite di per entrambi i gradi del Pt_1
giudizio, liquidate complessivamente in euro 1433,00, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese Con forfettarie, a carico di e , in solido tra di loro CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto: pone integralmente le spese per il contributo unificato, incorse nel procedimento ex art. 696 cpc, a carico di e in solido tra loro;
Controparte_2 CP_1
rigetta le restanti domande dell'appellante; compensa le spese di lite tra le parti, per entrambi i gradi del giudizio, nella misura del 50%; pone il rimanente 50% delle spese di lite incorse dall'appellante, che liquida in euro 1433,00, totali, per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, a carico di e Controparte_2 CP_1
[...
in solido tra loro;
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Maria Elena Catalano Giudice
dott. Antonella Caterina Attardo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2282/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AUGERI PRIMO, elettivamente domiciliato in VIA BACCACCIO 2/B 20090 CESANO
BOSCONE presso il difensore avv. AUGERI PRIMO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI Controparte_1 P.IVA_1
SOSTENE e dell'avv. GRECO MARCO ( ) VIA LAZZARO PAPI 2 20135 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA LAZZARO PAPI 2 MILANO presso il difensore avv.
INVERNIZZI SOSTENE
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELONE ELISA, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA ERENNIO PONZIO, N. 44 86170 ISERNIA presso il difensore avv.
ANGELONE ELISA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 8 “IN VIA PRELIMINARE
Assolvere la odierna appellante dal pagamento di spese e compensi in favore della Controparte_2
, per le ragioni di cui in esposizione.
[...]
NEL MERITO
Non essendo comprensibile la decisione del Giudice di prime cure in relazione alla condanna della
a soli € 1.700,00. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, accertata la CP_1
responsabilità della per avere eseguito dei lavori sull'auto in questione e Controparte_2
pertanto per avere dovuto concedere la garanzia del buon esito delle riparazioni, accertata altresì la Con responsabilità della per avere eseguito INUTILMENTE dei lavori sull'auto in relazione CP_1
ai vizi riscontrati.
Per i motivi di cui sopra, condannare entrambi i convenuti a pagare a parte appellante il mancato utilizzo dell'auto per ben 15 mesi stabilendo un risarcimento in favore della odierna appellante in via equitativa. Stabilire un risarcimento del danno in favore della odierna appellante relativo al pagamento delle rate del prestito richiesto per l'acquisto dell'auto siccome pagate a vuoto sena potere utilizzare l'auto. Spese e compensi come per legge”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
NEL MERITO
Respingere per i motivi tutti indicati nella narrativa che precede l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
AZ in quanto inammissibile e/o infondato e per l'effetto Parte_2
confermare integralmente la sentenza 768/2024 emessa dal Tribunale di Milano in persona del
Giudice Dott. Alessandro Petrucci
In ogni caso: con vittoria di spese competenze.
In via istruttoria:
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del Tribunale Civile di Milano R.g. n. 15792/2023”
Per Controparte_2
“preliminarmente, dichiarare nullo ed inammissibile l'atto di appello, non essendo i motivi di appello riportati in modo chiaro, sintetico e specifico e, poi, non avendo l'appellante inserito nella vocatio in ius il termine a comparire e l'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 cpc, richiamato dall'art. 342 cpc.
pagina 2 di 8 - Subordinatamente, in rango istruttorio, acquisirsi il fascicolo del giudizio di primo grado nrg
15792/2023 del Tribunale di Milano;
- nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
768/2024 del Tribunale di Milano Giudice dr. Petrucci e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 768/2024 del Tribunale di Milano Giudice dr. Petrucci pubblicata il 22.01.2024;
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio di appello e con condanna a carico di parte appellante, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
TU NI AM MA di AZ (d'ora in avanti ) conveniva in giudizio, Pt_1 innanzi al Tribunale di Milano, (d'ora in avanti ”) e Controparte_1 CP_1 [...]
Con (d'ora in avanti ), chiedendone la condanna al pagamento di euro 3.864,64, Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi, somma pari a 16 rate del prezzo di acquisto di un'autovettura, pagate nel periodo durante il quale l'attrice non avrebbe potuto usufruire del bene, asseritamente per fatto imputabile alle convenute, e la condanna al pagamento di somme a ristoro del cd. “danno da fermo tecnico”, derivato dal non uso del mezzo. Chiedeva altresì la rifusione delle spese di CTP e CTU incorse nel primo grado di giudizio, e delle spese di lite.
Affermava l'attrice, e odierna appellante, di avere acquistato, in data 21/12/2020, un'autovettura
[...]
5, Tg. GD528HB, presso la concessionaria;
di averla lasciata Pt_3 Controparte_1
in uso al cognato, con lei convivente;
che questi avrebbe eseguito il primo Persona_1
tagliando, quando l'auto aveva percorso circa 5.000 Km, in data 19/04/2021; che il medesimo, quando l'auto aveva percorso circa 15.000 Km, avrebbe notato problematiche nel funzionamento del motore
(perdita di potenza); che avrebbe portato l'autovettura presso il concessionario per verifiche e Per_1
riparazioni nel dicembre 2021; che, dopo due giorni circa, il capo officina, sig. avrebbe CP_3
Con affermato che la risoluzione dei problemi richiedeva l'invio della vettura presso la casa madre di a
Isernia; che, dopo l'intervento del produttore, a fine dicembre 2021, l'autovettura avrebbe presentato problemi ancora maggiori;
che la stessa sarebbe poi stata portata, in data 3.4.2022, da presso Per_1
officina di fiducia (Officina Baez), sita in Melegnano, che avrebbe redatto un elaborato peritale, datato
23.5.2022, secondo il quale “le valvole di scarico nn, 2 e 4 non funzionavano”.L'attrice dunque instaurava procedimento ante causam ex art. 696 cpc (Tribunale di Milano, RG 32651/2022), nei confronti di concessionario e produttore, che si svolgeva nel contraddittorio tra tutte le parti. All'esito pagina 3 di 8 del procedimento ante causam, sarebbero stati rinvenuti problemi alle valvole di scarico nn, 2 e 4; il Con tentativo di conciliazione non aveva successo. Successivamente, eseguiva opere di riparazione sulla vettura, a proprie spese, dopo le quali non venivano allegati ulteriori malfunzionamenti. instaurava il giudizio di merito. Si costituivano le convenute, le quali chiedevano il rigetto delle Pt_1
domande proposte dalla sig.ra Pt_1
All'esito giudizio di merito, il Tribunale, dopo avere affermato, circa la questione relativa all'incompetenza per valore dallo stesso sollevata d'ufficio, che, trattandosi di domanda risarcitoria di carattere indeterminato, essa rientrava nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito, ha rilevato che la ricorrente non si è avvalsa delle tutele in forma specifica o surrogatorie previste a
Con protezione dei diritti del consumatore, atteso che, all'esito dell'A.T.P., la convenuta ha eseguito a proprie spese gli interventi di ripristino indicati nella relazione peritale. Invece, ha evocato la Pt_1
tutela risarcitoria relativamente a due voci di danno patrimoniale: il c.d. “danno da fermo tecnico”, derivato dal non uso del mezzo, ed il danno da pagamento di alcuni ratei del finanziamento, concesso da terzi a per l'acquisizione di una parte di provvista del prezzo del veicolo. Quanto al primo Pt_1
(cd. “danno da fermo tecnico”), il Tribunale ha affermato essere carente di legittimazione attiva, Pt_1
avendo la stessa concesso in comodato d'uso gratuito il veicolo al cognato, convivente. Non essendo configurabile, per ammissione di un uso attuale o potenziale del mezzo in capo alla stessa, il Pt_1
mancato uso non può, per il Giudice di prime cure, avere ingenerato un danno per la ricorrente. Quanto alla seconda voce di danno, il prezzo pagato ratealmente, per il tramite della finanziaria, costituisce corrispettivo dell'acquisto del bene. La proprietà della vettura è rimasta, attraverso l'intera vicenda di cui è causa, in capo alla ricorrente, che non ha subito, quanto al conseguimento della proprietà ed ai rapporti giuridici con venditore e finanziatore, alcun danno.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato le domande risarcitorie della ricorrente, relativamente ad entrambe le voci di danno.
Quanto alle spese, il Giudice ha respinto la domanda di relativamente alla rifusione delle spese Pt_1
di CTP, incorse nel procedimento ex art. 696 cpc, poiché, pur essendoci prova dell'intervento di un
CTP per parte attrice nel procedimento di ATP, non era agli atti alcun documento attinente alle relative spese. Ha posto le spese liquidate al C.T.U. a carico di , stante l'esistenza, accertata in sede CP_1
di ATP, del vizio al motore, e la sua riconducibilità al malfunzionamento delle valvole di scarico dei
Con cilindri n. 2 e 4, vizio a cui l'intervento di ha posto rimedio. Poiché, secondo la normativa vigente, obbligato nei confronti del consumatore è il venditore e non il produttore, il quale è semplicemente esposto all'azione di regresso del venditore, le spese di ATP sono state poste a carico di quest'ultimo,
. CP_1
pagina 4 di 8 Pertanto, ha condannato versare € 1700,00 all'attrice, oltre interessi legali “dal Controparte_1
dovuto al soddisfo”, a titolo di rifusione delle spese di CTU, svolta in sede di ATP, anticipate dall'attrice. Ha inoltre compensato per la metà le spese di lite tra e , in virtù della Pt_1 CP_1
soccombenza reciproca, avendo la ricorrente avanzato domande diverse, con diversa causa petendi, delle quali una sola è stata accolta;
ha disposto la rifusione della metà delle spese di lite sostenute per ambo le fasi, pregiudiziale e giudiziale, dall'attrice a carico di . Ha condannato la ricorrente, CP_1
Con risultata soccombente su tutte le domande nei confronti di alla rifusione delle spese di lite
Con sostenute dalla in primo grado.
Ha proposto appello che ha chiesto, in riforma parziale della sentenza, che le parti appellate, Pt_1
Con
e siano condannate a sopportare per intero le spese di CTU, e a rifondere all'appellante CP_1
integralmente le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di documento (stato di famiglia dell'appellante), per provare che il cognato era convivente, e che pertanto non sarebbe stato comodatario dell'automobile, come affermato in sentenza;
e che dunque legittimata attiva rispetto alla domanda di risarcimento del “danno da fermo tecnico” sarebbe l'appellante.
Si sono costituiti gli appellati. ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite. CP_1
Con ha chiesto, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per non avere l'appellante indicato i motivi di appello in modo chiaro, sintetico e specifico, e per non avere inserito nella vocatio in ius il termine a comparire e l'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 cpc, richiamato dall'art. 342 cpc. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite (e distrazione Con delle stesse a favore del difensore di dichiaratosi antistatario).
L'istanza ex artt. 283 e 351 cpc dell'appellante era oggetto di rinuncia all'udienza del 14.1.2025; il
Consigliere istruttore assegnava i termini previsti dall'art. 352 c.p.c., fissando, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 18.3.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
18.3.2025, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Relativamente alla istanza ex art. 342 cpc di DR, la Corte osserva che l'appellante risulta avere articolato in maniera sufficientemente chiara i motivi di appello e identificato le parti della sentenza di cui chiede la riforma. Inoltre, se è vero che, nella vocatio in ius dell'atto di appello, non è stato indicato il termine a comparire per gli appellati, e risulta assente l'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 cpc,
pagina 5 di 8 richiamato dall'art. 342 cpc, entrambe le appellate si sono costituite tempestivamente, di talché non si può dar luogo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Con Nel merito, ha affermato che doveva essere citata nel procedimento di primo grado, Pt_1
asseritamente perché, ai sensi dell'art. 116 d. lgs. 205/2006 la responsabilità da prodotto difettoso sarebbe ascrivibile al produttore ma, a determinate condizioni, in mancanza ne risponderebbe il Con fornitore. Pertanto, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del primo grado di sarebbe erronea. In secondo luogo, il Giudice di prime cure, pur avendo deciso in sentenza che “Le spese liquidate dal giudice dell'istruzione preventiva al C.T.U. devono essere poste a carico della
a socio unico attesa la “cessata materia del contendere” sostanziale in Controparte_1 ordine alla presenza del vizio allegato in sede di A.T.P.” e disposto la rifusione a favore dell'odierna appellante di euro 1700,00, per spese di CTU, non avrebbe riconosciuto all'attrice la somma anticipata dalla appellante alla CTU in esecuzione dell'ordinanza del Giudice del 7.11.2022 (euro 1400,00). Non avrebbe, erroneamente, riconosciuto alcunché per spese di CTP all' appellante, CTP svolta da
[...]
titolare di Officine Baez, che avrebbe non solo redatto una perizia di parte in fase CP_4
stragiudiziale ma partecipato anche ad alcune delle riunioni indette dal CTU. Poiché tale perizia è stata versata in atti dall'attrice in primo grado, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare somme all'attrice in via equitativa a titolo di rimborso di spese di CTP. Inoltre, il Tribunale non avrebbe riconosciuto, erroneamente, il diritto dell'appellante alla rifusione del contributo unificato relativo al procedimento ex art. 696 c.p.c.
Pertanto, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, con condanna delle appellate al risarcimento del cd. “danno da fermo macchina”, e di quello relativo al pagamento delle rate di acquisto dell'autovettura, ed alla rifusione, a favore dell'appellante, delle spese di CTU poste a carico di Pt_1
in primo grado e delle spese dell'appellante per entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata ha sostenuto la carenza di legittimazione attiva di rispetto al cd. “danno CP_1 Pt_1
da fermo macchina”, e contestato il documento (stato di famiglia) depositato in allegato all'atto di appello, per la prima volta, perché tardivo e, comunque, irrilevante, non rilevando la circostanza che il cognato fosse convivente con ai fini della qualificazione del rapporto come comodato. Ha Pt_1
rimarcato come non abbia addotto alcun elemento di prova sul danno, che deve essere allegato e Pt_1
provato, con particolare riferimento al quantum debeatur, rimettendone la quantificazione al giudice in via equitativa. Quanto al danno correlato al finanziamento, non essendo state le relative domande reiterate in sede di appello, la sentenza risulta passata in giudicato. Ha chiesto la conferma della sentenza anche nel capo relativo alle spese di CTP dell'appellante, non provate né nell'an né nel quantum.
pagina 6 di 8 Con L'appellata ha affermato che, a seguito dell'ATP, tutte le spese di riparazione sono state interamente sostenute dalla stessa, che ha provveduto all'esecuzione dei lavori, fornendo pezzi di ricambio e manodopera specializzata. Il medesimo risultato, oltre che un autoveicolo sostitutivo,
Con sarebbe stato ottenuto dalla se si fosse rivolta ad officina autorizzata del circuito di invece Pt_1
che ad officina non facente parte del circuito della casa madre. Per tale ragione, ha sostenuto che deve esser indenne da censure la sentenza impugnata anche per quel che riguarda la statuizione sulla quota di
Con spese di CTU posta a carico dell'appellante. ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese di lite.
Osserva la Corte, nel merito, quanto alla domanda di risarcimento del danno “da fermo macchina” e al pagamento delle rate per l'acquisto della vettura, che, pur avendo riproposto le domande nelle conclusioni, nulla l'appellante ha articolato quanto ai motivi di ricorso in appello su tali capi della sentenza, se non relativamente alla qualificazione del cognato dell'appellante come comodatario dell'autovettura. Deve, peraltro, essere dichiarata l'inammissibilità della produzione, non autorizzata, in grado di appello, del documento che proverebbe che il cognato era convivente con l'appellante
Pertanto, i capi della sentenza relativi al rigetto della domanda di di risarcimento del cd. “danno Pt_1
da fermo macchina” e della domanda di rimborso delle rate di acquisto sono passati in giudicato.
Quanto alla domanda relativa alla rifusione delle spese di CTP, la Corte rileva che risulta depositata nel fascicolo di primo grado la perizia di parte redatta da , titolare di Officine Baez, in fase CP_4
stragiudiziale. Risulta inoltre, dai verbali delle riunioni svolte durante l'indagine peritale, che era CP_4
presente alle riunioni del 12.12.2022 e 16.12.2022, mentre era assente alla riunione del 17.11.2022.
Tuttavia, l'attrice, ora appellante, non ha versato in atti né fattura o nota pro forma relativa ai compensi richiestile da né altra documentazione idonea a permettere al giudicante di liquidare somme a suo CP_4
favore. Si è limitata a chiedere una liquidazione di tali somme in via equitativa, sulla base del solo deposito della perizia stragiudiziale nel fascicolo di primo grado. Non avendo l'appellante assolto né all'onere di allegazione, né a quello di prova, relativamente alle spese dalla stessa incorse per l'asserito, ma non provato, pagamento di somme a per l'attività di CTP, nulla può essere liquidato in suo CP_4
favore, neanche in via equitativa.
Quanto alle domande dell'appellante, relative alla rifusione delle spese di CTU e per il contributo
Con unificato della fase di ATP, si rileva che e sono risultate soccombenti, per la fase CP_1
pregiudiziale, nei confronti di Infatti, il CTU ha accertato la sussistenza di vizio al motore Pt_1
Con dell'autovettura e ha conseguentemente, effettuato le riparazioni relative. Le spese di CTU e quelle Con per il contributo unificato della fase di ATP devono pertanto essere poste integralmente a carico di pagina 7 di 8 e . In considerazione del fatto che la sentenza impugnata ha disposto la rifusione della CP_1
somma di euro 1700,00 a favore di e che tale è la somma versata da al CTU in Pt_1 Pt_1
esecuzione dell'ordinanza del 7.11.2022, la domanda relativa alla rifusione delle spese di CTU, è già stata accolta in primo grado, con la conseguenza che essa deve oggi essere respinta.
La Corte, ritenuta sussistere una soccombenza reciproca nella misura del 50% tra le parti, compensa, Con nella misura del 50%, le spese di lite tra e e , questi ultimi in solido, per entrambi Pt_1 CP_1
i gradi del giudizio. Pone il rimanente 50% delle spese di lite di per entrambi i gradi del Pt_1
giudizio, liquidate complessivamente in euro 1433,00, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese Con forfettarie, a carico di e , in solido tra di loro CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto: pone integralmente le spese per il contributo unificato, incorse nel procedimento ex art. 696 cpc, a carico di e in solido tra loro;
Controparte_2 CP_1
rigetta le restanti domande dell'appellante; compensa le spese di lite tra le parti, per entrambi i gradi del giudizio, nella misura del 50%; pone il rimanente 50% delle spese di lite incorse dall'appellante, che liquida in euro 1433,00, totali, per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, a carico di e Controparte_2 CP_1
[...
in solido tra loro;
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
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