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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g 22654/2023 promossa da:
• , argentino, nato il [...] in [...] e - unitamente a Persona_1 Per_2 [...]
per conto delle figlie minorenni , argentina, con cognome materno CP_1 Persona_3
nata il [...], nubile, residente in E Lopèz 370, Sunchales, dipartimento di Castellanos, CP_1
provincia di Santa Fe, Repubblica Argentina e , argentina, nata il [...], nubile, Parte_1
residente in E. Lopèz 370, Sunchales, dipartimento di Castellanos, provincia di Santa Fe. Repubblica
Argentina;
• , argentina, di cognome materno , nata il [...], in [...] proprio e – Persona_4 Per_5
unitamente a argentino, di cognome materno , nato il [...] – per Controparte_2 Per_6
conto della figlia minorenne argentina, con cognome materno , nata il Persona_7 Per_1
26.3.2007, nubile, residente in [...]2569, Santo Tomè, dipartimento della Capitale, provincia di
Santa Fe, Repubblica Argentina;
• argentina, con cognome materno , nata il [...], nubile, con Persona_8 Per_1 domicilio in Gaboto 2569, Santo Tomè, dipartimento della Capitale, Provincia di Santa Fe, Repubblica
Argentina;
tutti con il patrocinio dell'Avv. Silvio Maragucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Monza,
Via Marsala n. 21;
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino i t a l i a n o a Persona_1
, , , -
[...] Persona_4 Persona_8 Persona_3 Parte_1 Persona_7 conseguentemente ordinare al e, per esso, all'uffciale di stato civile competente di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori , Persona_1 Persona_4
, e convenivano in giudizio il
[...] Persona_8 Persona_3 Parte_1 Persona_7
chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis Controparte_3
in quanto tutti discendenti di (o , cittadino italiano, nato in [...], Persona_9 Per_9
Bianzé (VC), il 1.04.1894 (doc. 1) ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino ( doc. 1d) e deceduto in data 18.04.1959 (doc. 1c)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la Controparte_3
contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio, nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024
All'udienza del 19.03.2025 i ricorrenti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
***** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- l'avo, (o , emigrava in Argentina dove contraeva matrimonio con Persona_9 Per_9
, cittadina argentina, il 14.9.1912 (doc. 1b) e decedeva il 18.04.1959 (doc. 1c); Persona_10
- dall'unione coniugale tra (o e nasceva Persona_9 Per_9 Persona_10 [...]
, nato il [...] (doc. 2); Persona_11
- il predetto contraeva matrimonio, con la cittadina argentina , il 20.9.1941 (doc. 2b) Persona_12
e decedeva il 24.08.1991 (doc. 2c);
- Dall'unione coniugale di e nasceva Persona_11 Persona_12 Persona_13
, nato il [...] (doc. 3) e deceduto il 22.1.2015 (doc. 3c);
[...]
- , a sua volta, il 10.11.1966, contraeva matrimonio con la cittadina argentina e Persona_13
doc. 3b) e da tale unione nascevano due figli: , nato il Controparte_4 Persona_1
26.6.1970 (doc. 4) e , nata il [...] (doc. 5) entrambi odierni ricorrenti; Persona_4
- l primogenito di , , in data 12.04.2002, contraeva Persona_13 Persona_1 matrimonio con la cittadina argentina doc. 4b); Persona_14
-dall' unione coniugale dei predetti nascevano due figlie: e , nata il [...] (doc. 4b1) e Persona_3 [...]
, nata il [...] (doc. 4b2) ambedue odierne ricorrenti minorenni; Pt_1
- la secondogenita di , , il 18.02.2000, contraeva matrimonio Persona_13 Persona_4
con il cittadino argentino (doc. 5b); Controparte_2
- dall'unione coniugale dei predetti nascevano due figlie: e , nata il [...], odierna Persona_8 ricorrente minorenne (doc. 5b1) e , nata il [...] (doc. 5b2) odierna ricorrente; Persona_7
- l'avo sig. (o , e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso Persona_9 Per_9
la cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, (o , non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia Persona_9 Per_9
o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e Persona_11
da questo a tutti i discendenti come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver tentato inutilmente di richiedere l'appuntamento al Consolato competente per territorio, attraverso l'unico sistema consentito, ovvero il c.d. “prenot@mi”, poiché il detto sistema alla pagina web deputata, dava loro sempre lo stesso messaggio di sospensione sine die del servizio richiesto, con evidente sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste e pregiudizio dei propri diritti.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.,
[...]
(o , cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. 1), emigrava in Argentina senza Persona_9 Per_9
mai naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. doc. 1d) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto al figlio (cfr. doc. 2), e da questo a tutti i suoi Persona_11
discendenti ( cfr. doc. 3,4,5,4b1,4b2,5b1 e5b2), ivi inclusi gli odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_3 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova dell'impossibilità di prenotare un appuntamento per inoltrare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato competente quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano e che le convocazioni da parte dello stesso Parte_2 risultano ferme per indisponibilità di date per il servizio richiesto (cfr. doc. 06), con sostanziale paralisi delle richieste stesse.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e che la p.a. non si è opposta alla presente domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Parte_3
, nato il [...] a [...]; , argentina, con cognome materno
[...] Persona_3
nata il [...]° Buenos Aires;
, argentina, nata il [...] a CP_1 Parte_1
Rafaela; , argentina, di cognome materno nata il [...] Persona_4 Per_5 a Rafaela;
, argentina, con cognome materno nata il Persona_7 Per_1
26.3.2007 a Santa Fe;
, argentina, con cognome materno Persona_8 Per_1
nata il [...], a [...]è (Santa Fe) il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g 22654/2023 promossa da:
• , argentino, nato il [...] in [...] e - unitamente a Persona_1 Per_2 [...]
per conto delle figlie minorenni , argentina, con cognome materno CP_1 Persona_3
nata il [...], nubile, residente in E Lopèz 370, Sunchales, dipartimento di Castellanos, CP_1
provincia di Santa Fe, Repubblica Argentina e , argentina, nata il [...], nubile, Parte_1
residente in E. Lopèz 370, Sunchales, dipartimento di Castellanos, provincia di Santa Fe. Repubblica
Argentina;
• , argentina, di cognome materno , nata il [...], in [...] proprio e – Persona_4 Per_5
unitamente a argentino, di cognome materno , nato il [...] – per Controparte_2 Per_6
conto della figlia minorenne argentina, con cognome materno , nata il Persona_7 Per_1
26.3.2007, nubile, residente in [...]2569, Santo Tomè, dipartimento della Capitale, provincia di
Santa Fe, Repubblica Argentina;
• argentina, con cognome materno , nata il [...], nubile, con Persona_8 Per_1 domicilio in Gaboto 2569, Santo Tomè, dipartimento della Capitale, Provincia di Santa Fe, Repubblica
Argentina;
tutti con il patrocinio dell'Avv. Silvio Maragucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Monza,
Via Marsala n. 21;
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino i t a l i a n o a Persona_1
, , , -
[...] Persona_4 Persona_8 Persona_3 Parte_1 Persona_7 conseguentemente ordinare al e, per esso, all'uffciale di stato civile competente di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori , Persona_1 Persona_4
, e convenivano in giudizio il
[...] Persona_8 Persona_3 Parte_1 Persona_7
chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis Controparte_3
in quanto tutti discendenti di (o , cittadino italiano, nato in [...], Persona_9 Per_9
Bianzé (VC), il 1.04.1894 (doc. 1) ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino ( doc. 1d) e deceduto in data 18.04.1959 (doc. 1c)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la Controparte_3
contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio, nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024
All'udienza del 19.03.2025 i ricorrenti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
***** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- l'avo, (o , emigrava in Argentina dove contraeva matrimonio con Persona_9 Per_9
, cittadina argentina, il 14.9.1912 (doc. 1b) e decedeva il 18.04.1959 (doc. 1c); Persona_10
- dall'unione coniugale tra (o e nasceva Persona_9 Per_9 Persona_10 [...]
, nato il [...] (doc. 2); Persona_11
- il predetto contraeva matrimonio, con la cittadina argentina , il 20.9.1941 (doc. 2b) Persona_12
e decedeva il 24.08.1991 (doc. 2c);
- Dall'unione coniugale di e nasceva Persona_11 Persona_12 Persona_13
, nato il [...] (doc. 3) e deceduto il 22.1.2015 (doc. 3c);
[...]
- , a sua volta, il 10.11.1966, contraeva matrimonio con la cittadina argentina e Persona_13
doc. 3b) e da tale unione nascevano due figli: , nato il Controparte_4 Persona_1
26.6.1970 (doc. 4) e , nata il [...] (doc. 5) entrambi odierni ricorrenti; Persona_4
- l primogenito di , , in data 12.04.2002, contraeva Persona_13 Persona_1 matrimonio con la cittadina argentina doc. 4b); Persona_14
-dall' unione coniugale dei predetti nascevano due figlie: e , nata il [...] (doc. 4b1) e Persona_3 [...]
, nata il [...] (doc. 4b2) ambedue odierne ricorrenti minorenni; Pt_1
- la secondogenita di , , il 18.02.2000, contraeva matrimonio Persona_13 Persona_4
con il cittadino argentino (doc. 5b); Controparte_2
- dall'unione coniugale dei predetti nascevano due figlie: e , nata il [...], odierna Persona_8 ricorrente minorenne (doc. 5b1) e , nata il [...] (doc. 5b2) odierna ricorrente; Persona_7
- l'avo sig. (o , e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso Persona_9 Per_9
la cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, (o , non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia Persona_9 Per_9
o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e Persona_11
da questo a tutti i discendenti come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver tentato inutilmente di richiedere l'appuntamento al Consolato competente per territorio, attraverso l'unico sistema consentito, ovvero il c.d. “prenot@mi”, poiché il detto sistema alla pagina web deputata, dava loro sempre lo stesso messaggio di sospensione sine die del servizio richiesto, con evidente sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste e pregiudizio dei propri diritti.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.,
[...]
(o , cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. 1), emigrava in Argentina senza Persona_9 Per_9
mai naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. doc. 1d) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto al figlio (cfr. doc. 2), e da questo a tutti i suoi Persona_11
discendenti ( cfr. doc. 3,4,5,4b1,4b2,5b1 e5b2), ivi inclusi gli odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_3 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova dell'impossibilità di prenotare un appuntamento per inoltrare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato competente quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano e che le convocazioni da parte dello stesso Parte_2 risultano ferme per indisponibilità di date per il servizio richiesto (cfr. doc. 06), con sostanziale paralisi delle richieste stesse.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e che la p.a. non si è opposta alla presente domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Parte_3
, nato il [...] a [...]; , argentina, con cognome materno
[...] Persona_3
nata il [...]° Buenos Aires;
, argentina, nata il [...] a CP_1 Parte_1
Rafaela; , argentina, di cognome materno nata il [...] Persona_4 Per_5 a Rafaela;
, argentina, con cognome materno nata il Persona_7 Per_1
26.3.2007 a Santa Fe;
, argentina, con cognome materno Persona_8 Per_1
nata il [...], a [...]è (Santa Fe) il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno