TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2959/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Clementina Solinas, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 settembre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 00013872 15 000, pacificamente notificato il 16 agosto 2024, al fine della riscossione di contributi relativi alla “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, per il periodo corrente dal settembre 2014 al settembre
2017, per l'importo di euro 61.704,22, comprensivo di sanzioni e spese di notifica. CP_ L' ha resistito in giudizio.
2. Nel merito, l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 24, comma quinto, del d.lgs. n. 46 del 1999, è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Giova premettere che l'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
pagina 1 di 6 CP_ Nel caso di specie, la pretesa creditoria dell' è stata giustificata alla luce delle risultanze del “verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020012025/DDL del
02/03/2022”, notificato pacificamente in pari data. CP_ Dal contenuto del suddetto verbale, prodotto in copia sia dall'opponente che dall' si apprende che , in qualità di armatore della motobarca da pesca e Parte_1 Pt_2
Matteo” iscritta al n. 3733 dei registri delle navi minori e galleggianti della Capitaneria di
Porto di Cagliari, nel periodo compreso tra il settembre 2014 ed il settembre 2017, aveva imbarcato e , in qualità di marinai. Persona_1 Persona_2
CP_ Gli ispettori dell' quindi, avevano provveduto a calcolare il prelievo contributivo dovuto dall'opponente per ciascuna delle posizioni lavorative sopra individuate.
Sempre dallo stesso verbale si ricava che gli accertamenti ispettivi avevano tenuto conto delle risultanze dei ruolini di equipaggio n. 127704 e n. 128264, rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, che l' ha prodotto in copia anche in giudizio. CP_1
ha per contro sostenuto di aver sempre esercitato l'attività di pesca Parte_1
come lavoratore autonomo, in collaborazione con i suddetti marittimi, anch'essi lavoratori autonomi.
Ha precisato quindi di non essere mai stato loro legato sulla base di rapporti di lavoro subordinato. CP_
2.2. Il tribunale reputa parzialmente fondata la pretesa contributiva dell'
Valga osservare quanto segue.
Costituisce principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte quello in forza del quale, nel giudizio avente ad oggetto la pretesa dall'ente previdenziale diretta ad ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, sia le annotazioni del ruolo di equipaggio che quelle del ruolino di equipaggio, che è parte della licenza delle navi minori, hanno efficacia di prova legale ex art. 178 del codice della navigazione, in quanto eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento. Ne consegue che dette annotazioni possono essere inficiate soltanto con querela di falso ed il giudice non può dunque omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive (Cass. civ., Sez. L, 22 aprile 2014, n. 9093; 3 settembre 2007, n. 18480).
Nel caso di specie, i ruolini di equipaggio prodotti in causa dimostrano che Per_1
e , con qualifica di marinaio e in un periodo compreso tra
[...] Persona_2
pagina 2 di 6 CP_ settembre 2014 e settembre 2017, come indicato nel verbale ispettivo dell' fossero stati imbarcati sulla motobarca da pesca di cui era armatore l'opponente, sulla base di convenzioni di arruolamento a tempo indeterminato, concluse in forma scritta, e quindi sulla base di contratti di lavoro subordinato.
Non assumono per contro alcun valore le due scritture private recanti altrettanti contratti di “collaborazione commerciale”, che a detta dell'opponente, che le ha prodotte, sarebbero state sottoscritte con e e in forza delle quali costoro si Persona_1 Persona_2 sarebbero impegnati a svolgere attività di pesca a bordo del natante “ e Matteo”, in Pt_2
forma autonoma e non subordinata.
E' appena il caso di osservare che si tratta di documenti privi di data certa, non opponibili CP_ all' ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Neppure assume rilevanza la circostanza, dedotta dalla parte ricorrente, secondo cui i marittimi e avrebbero lavorato effettivamente per 73 Persona_1 Persona_2
giorni nel 2014, 65 nel 2015, 62 nel 2016 e 86 nel 2017, cosicché i contributi avrebbero dovuto essere conteggiati nei limiti di quelle giornate lavorative.
In astratto è esatto sostenere che non avrebbero dovuto essere conteggiati contributi per i periodi in cui i marittimi fossero rimasti a terra senza percepire un compenso, ma ciò solo nel caso in cui si fossero verificati periodi di fermo a terra, con conseguente mancata utilizzazione della prestazione lavorativa, resi necessari da esigenze oggettive, come tali non eliminabili, e non dovuti a scelte arbitrarie dell'armatore.
Nel caso di specie, l'opponente avrebbe dovuto allegare in primo luogo, e dimostrare poi, le cause del fermo a terra a sé non imputabili (al riguardo non può che considerarsi inammissibile, in quanto generica e contraria al dettato dell'art. 244 c.p.c., la prova testimoniale dedotta in ricorso sul capo 10, così formulato: “Le uscite in mare venivano decise concordemente tra tutto l'equipaggio indistintamente, sulla base degli impegni personali e familiari di ciascuno”).
Il mancato assolvimento dell'onere della prova, a carico dell'opponente ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto impeditivo dell'obbligazione contributiva, non può che ritorcersi a suo pregiudizio.
Per la posizione di e , , in qualità di Persona_1 Persona_2 Parte_1
CP_ armatore, è quindi tenuto al pagamento dei contributi rivendicati dall' ai sensi degli artt.
7 e 8 della legge n. 413/1984, nella misura di euro 34.840,78, così quantificata nel verbale ispettivo prodotto, rispetto alla quale non sono stati dedotti specifici errori di calcolo.
pagina 3 di 6 2.3. Dato per assodato il credito contributivo dedotto in causa, nella misura sopra indicata, deve ritenersi che questo non sia prescritto.
Il termine di prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale è stabilito in cinque anni per effetto dell'art. 3, comma 9, della l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). CP_ In materia di lavoro marittimo, i documenti di bordo costituiscono per l' la fonte principale dell'accertamento del debito contributivo, che, come detta l'art. 10 della l.
413/1984, deve essere assolto sulla posizione contributiva della nave, limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.
La rilevanza delle registrazioni contenute nei documenti di bordo emerge chiaramente anche dalla lettura del comma 2 dell'art. 18 della l. 413/1984, a mente del quale: “I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati”.
La notificazione del verbale ispettivo dell'ente previdenziale, recante l'indicazione della somma dovuta e il titolo dell'obbligazione, vale a costituire in mora il debitore e, come tale,
è idonea (a norma dell'art. 2943, ultimo comma c.c.) ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute (Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2003,
n. 16060).
Tenuto conto di quanto precede, si osserva che, nel caso di specie, nel verbale di
CP_ accertamento gli ispettori dell' avevano dato atto della ricezione di copia dei ruolini di equipaggio, il 23 agosto 2019.
Nelle controversie in materia previdenziale, i verbali di accertamento redatti dagli
CP_ ispettori dell' hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese (tra le tante, Cass. civ., Sez. L, 9 luglio 2002, n. 9963).
Il verbale ispettivo, quindi, fa piena prova dell'accertamento compiuto dagli ispettori circa la data di ricezione dei ruolini di equipaggio da parte dell' . CP_1
Quindi, il termine prescrizionale aveva iniziato a decorrere dal 23 agosto 2019.
Anche senza considerare il periodo di sospensione della prescrizione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182
pagina 4 di 6 giorni), ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, la prescrizione risulta utilmente interrotta dalla notifica del verbale ispettivo, avvenuta pacificamente il 2 marzo 2022.
Dal marzo 2022 non è trascorso un nuovo quinquennio allorquando il 16 agosto 2024 è stato notificato l'avviso di addebito di cui si discute. CP_
2.4. Infine, deve escludersi che l' possa pretendere, come invece richiede, il pagamento di somme aggiuntive ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. b.
L'articolo di legge in parola, al comma 8, prevede:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Come sopra si è avuto modo di sottolineare, le registrazioni degli imbarchi e degli sbarchi del personale, apposte dalle autorità marittime sui documenti di bordo come il ruolo di pagina 5 di 6 equipaggio o la licenza, sono assunte quali atti pubblici di attestazione dei rapporti di lavoro, con espresso richiamo all'efficacia riconosciuta dall'art. 2700 c.c.
La legge 26 luglio 1984, n. 413, nel riformare il regime previdenziale dei lavoratori dipendenti di imprese marittime, conferma la necessità del “riscontro contributivo” da parte CP_ dell' attraverso i documenti di bordo (art. 18).
Nel caso di specie, l'opponente non ha omesso la regolare tenuta dei documenti di bordo. CP_ Dai ruolini di equipaggio, l' ha potuto trarre tutti i dati necessari per la ricostruzione dei rapporti di lavoro.
Il Tribunale ritiene pertanto applicabile la disciplina sanzionatoria di cui alla legge
388/2000, art. 116, comma 8, lett. a.
2.5. Al Tribunale non resta che annullare l'avviso di addebito opposto, formato per valori superiori a quelli dovuti, e condannare al pagamento dei contributi per Parte_1
complessivi euro 34.840,78 (cifra esposta nel verbale ispettivo), oltre sanzioni nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, della legge n. 388/2000, ed oltre interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 9, della stessa legge.
3. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite devono essere compensate per l'intero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito impugnato e condanna al pagamento in Parte_1
CP_ favore dell' a titolo di contributi, della complessiva somma di euro 34.840,78, oltre sanzioni nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, della legge n. 388/2000, ed oltre interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 9, della stessa legge;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 10 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2959/2024 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Clementina Solinas, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 settembre 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 00013872 15 000, pacificamente notificato il 16 agosto 2024, al fine della riscossione di contributi relativi alla “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, per il periodo corrente dal settembre 2014 al settembre
2017, per l'importo di euro 61.704,22, comprensivo di sanzioni e spese di notifica. CP_ L' ha resistito in giudizio.
2. Nel merito, l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 24, comma quinto, del d.lgs. n. 46 del 1999, è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Giova premettere che l'accertamento del rapporto contributivo deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
pagina 1 di 6 CP_ Nel caso di specie, la pretesa creditoria dell' è stata giustificata alla luce delle risultanze del “verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020012025/DDL del
02/03/2022”, notificato pacificamente in pari data. CP_ Dal contenuto del suddetto verbale, prodotto in copia sia dall'opponente che dall' si apprende che , in qualità di armatore della motobarca da pesca e Parte_1 Pt_2
Matteo” iscritta al n. 3733 dei registri delle navi minori e galleggianti della Capitaneria di
Porto di Cagliari, nel periodo compreso tra il settembre 2014 ed il settembre 2017, aveva imbarcato e , in qualità di marinai. Persona_1 Persona_2
CP_ Gli ispettori dell' quindi, avevano provveduto a calcolare il prelievo contributivo dovuto dall'opponente per ciascuna delle posizioni lavorative sopra individuate.
Sempre dallo stesso verbale si ricava che gli accertamenti ispettivi avevano tenuto conto delle risultanze dei ruolini di equipaggio n. 127704 e n. 128264, rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, che l' ha prodotto in copia anche in giudizio. CP_1
ha per contro sostenuto di aver sempre esercitato l'attività di pesca Parte_1
come lavoratore autonomo, in collaborazione con i suddetti marittimi, anch'essi lavoratori autonomi.
Ha precisato quindi di non essere mai stato loro legato sulla base di rapporti di lavoro subordinato. CP_
2.2. Il tribunale reputa parzialmente fondata la pretesa contributiva dell'
Valga osservare quanto segue.
Costituisce principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte quello in forza del quale, nel giudizio avente ad oggetto la pretesa dall'ente previdenziale diretta ad ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, sia le annotazioni del ruolo di equipaggio che quelle del ruolino di equipaggio, che è parte della licenza delle navi minori, hanno efficacia di prova legale ex art. 178 del codice della navigazione, in quanto eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento. Ne consegue che dette annotazioni possono essere inficiate soltanto con querela di falso ed il giudice non può dunque omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive (Cass. civ., Sez. L, 22 aprile 2014, n. 9093; 3 settembre 2007, n. 18480).
Nel caso di specie, i ruolini di equipaggio prodotti in causa dimostrano che Per_1
e , con qualifica di marinaio e in un periodo compreso tra
[...] Persona_2
pagina 2 di 6 CP_ settembre 2014 e settembre 2017, come indicato nel verbale ispettivo dell' fossero stati imbarcati sulla motobarca da pesca di cui era armatore l'opponente, sulla base di convenzioni di arruolamento a tempo indeterminato, concluse in forma scritta, e quindi sulla base di contratti di lavoro subordinato.
Non assumono per contro alcun valore le due scritture private recanti altrettanti contratti di “collaborazione commerciale”, che a detta dell'opponente, che le ha prodotte, sarebbero state sottoscritte con e e in forza delle quali costoro si Persona_1 Persona_2 sarebbero impegnati a svolgere attività di pesca a bordo del natante “ e Matteo”, in Pt_2
forma autonoma e non subordinata.
E' appena il caso di osservare che si tratta di documenti privi di data certa, non opponibili CP_ all' ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Neppure assume rilevanza la circostanza, dedotta dalla parte ricorrente, secondo cui i marittimi e avrebbero lavorato effettivamente per 73 Persona_1 Persona_2
giorni nel 2014, 65 nel 2015, 62 nel 2016 e 86 nel 2017, cosicché i contributi avrebbero dovuto essere conteggiati nei limiti di quelle giornate lavorative.
In astratto è esatto sostenere che non avrebbero dovuto essere conteggiati contributi per i periodi in cui i marittimi fossero rimasti a terra senza percepire un compenso, ma ciò solo nel caso in cui si fossero verificati periodi di fermo a terra, con conseguente mancata utilizzazione della prestazione lavorativa, resi necessari da esigenze oggettive, come tali non eliminabili, e non dovuti a scelte arbitrarie dell'armatore.
Nel caso di specie, l'opponente avrebbe dovuto allegare in primo luogo, e dimostrare poi, le cause del fermo a terra a sé non imputabili (al riguardo non può che considerarsi inammissibile, in quanto generica e contraria al dettato dell'art. 244 c.p.c., la prova testimoniale dedotta in ricorso sul capo 10, così formulato: “Le uscite in mare venivano decise concordemente tra tutto l'equipaggio indistintamente, sulla base degli impegni personali e familiari di ciascuno”).
Il mancato assolvimento dell'onere della prova, a carico dell'opponente ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto impeditivo dell'obbligazione contributiva, non può che ritorcersi a suo pregiudizio.
Per la posizione di e , , in qualità di Persona_1 Persona_2 Parte_1
CP_ armatore, è quindi tenuto al pagamento dei contributi rivendicati dall' ai sensi degli artt.
7 e 8 della legge n. 413/1984, nella misura di euro 34.840,78, così quantificata nel verbale ispettivo prodotto, rispetto alla quale non sono stati dedotti specifici errori di calcolo.
pagina 3 di 6 2.3. Dato per assodato il credito contributivo dedotto in causa, nella misura sopra indicata, deve ritenersi che questo non sia prescritto.
Il termine di prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale è stabilito in cinque anni per effetto dell'art. 3, comma 9, della l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). CP_ In materia di lavoro marittimo, i documenti di bordo costituiscono per l' la fonte principale dell'accertamento del debito contributivo, che, come detta l'art. 10 della l.
413/1984, deve essere assolto sulla posizione contributiva della nave, limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.
La rilevanza delle registrazioni contenute nei documenti di bordo emerge chiaramente anche dalla lettura del comma 2 dell'art. 18 della l. 413/1984, a mente del quale: “I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati”.
La notificazione del verbale ispettivo dell'ente previdenziale, recante l'indicazione della somma dovuta e il titolo dell'obbligazione, vale a costituire in mora il debitore e, come tale,
è idonea (a norma dell'art. 2943, ultimo comma c.c.) ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute (Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2003,
n. 16060).
Tenuto conto di quanto precede, si osserva che, nel caso di specie, nel verbale di
CP_ accertamento gli ispettori dell' avevano dato atto della ricezione di copia dei ruolini di equipaggio, il 23 agosto 2019.
Nelle controversie in materia previdenziale, i verbali di accertamento redatti dagli
CP_ ispettori dell' hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese (tra le tante, Cass. civ., Sez. L, 9 luglio 2002, n. 9963).
Il verbale ispettivo, quindi, fa piena prova dell'accertamento compiuto dagli ispettori circa la data di ricezione dei ruolini di equipaggio da parte dell' . CP_1
Quindi, il termine prescrizionale aveva iniziato a decorrere dal 23 agosto 2019.
Anche senza considerare il periodo di sospensione della prescrizione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182
pagina 4 di 6 giorni), ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, la prescrizione risulta utilmente interrotta dalla notifica del verbale ispettivo, avvenuta pacificamente il 2 marzo 2022.
Dal marzo 2022 non è trascorso un nuovo quinquennio allorquando il 16 agosto 2024 è stato notificato l'avviso di addebito di cui si discute. CP_
2.4. Infine, deve escludersi che l' possa pretendere, come invece richiede, il pagamento di somme aggiuntive ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. b.
L'articolo di legge in parola, al comma 8, prevede:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Come sopra si è avuto modo di sottolineare, le registrazioni degli imbarchi e degli sbarchi del personale, apposte dalle autorità marittime sui documenti di bordo come il ruolo di pagina 5 di 6 equipaggio o la licenza, sono assunte quali atti pubblici di attestazione dei rapporti di lavoro, con espresso richiamo all'efficacia riconosciuta dall'art. 2700 c.c.
La legge 26 luglio 1984, n. 413, nel riformare il regime previdenziale dei lavoratori dipendenti di imprese marittime, conferma la necessità del “riscontro contributivo” da parte CP_ dell' attraverso i documenti di bordo (art. 18).
Nel caso di specie, l'opponente non ha omesso la regolare tenuta dei documenti di bordo. CP_ Dai ruolini di equipaggio, l' ha potuto trarre tutti i dati necessari per la ricostruzione dei rapporti di lavoro.
Il Tribunale ritiene pertanto applicabile la disciplina sanzionatoria di cui alla legge
388/2000, art. 116, comma 8, lett. a.
2.5. Al Tribunale non resta che annullare l'avviso di addebito opposto, formato per valori superiori a quelli dovuti, e condannare al pagamento dei contributi per Parte_1
complessivi euro 34.840,78 (cifra esposta nel verbale ispettivo), oltre sanzioni nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, della legge n. 388/2000, ed oltre interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 9, della stessa legge.
3. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite devono essere compensate per l'intero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito impugnato e condanna al pagamento in Parte_1
CP_ favore dell' a titolo di contributi, della complessiva somma di euro 34.840,78, oltre sanzioni nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, della legge n. 388/2000, ed oltre interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 116, comma 9, della stessa legge;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 10 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 6 di 6