Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 8810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Lorenzo Audisio, all'esito dell'udienza del 19.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 429 primo comma c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 8810/2024 R.G.L. promossa da:
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GUARISO ALBERTO e dall'avv. LAVANNA MARTA, ed elettivamente domiciliata in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTA CP_1 P.IVA_1
PELLERINO, elettivamente domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n.
9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: assegno unico universale – azione contro la discriminazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso chiedendo che la condanna sia estesa fino alla data della sentenza, con il pagamento, pertanto, della complessiva somma di € 6.848,40, oltre accessori di legge.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria difensiva.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 28 dlvo 150/2011 e 281 decies c.p.c., depositato in data 25.10.2024 la sig.ra ha esposto: Pt_1
- di essere regolarmente residente sul territorio nazionale dal 2007 e di essere stata titolare di diversi permessi di soggiorno anche per lavoro, ottenendo, da ultimo, un permesso “per attesa occupazione” con validità dall'8.11.2023 al 25.7.2025;
- di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno unico in data 18.2.2022, ottenendo la prestazione per i mesi da marzo 2022 ad agosto 2024;
- di aver inviato all'Istituto il nuovo permesso di soggiorno per attesa occupazione, ricevendo una comunicazione dall' in cui si evidenziava CP_1 che detto permesso di soggiorno non era valido ai fini dell'assegno unico universale, con conseguente decadenza della domanda di assegno unico;
- di aver poi verificato che l' resistente le aveva inviato in data CP_2
8.10.2024 una comunicazione di indebito per € 10.221,80 avuto riguardo all'assegno unico per il periodo dal 1°.12.2023 al 31.8.2024;
- di aver visto la decadenza della domanda da parte dell' , in ragione CP_1 del possesso del permesso per attesa occupazione;
secondo l'Istituto, tale tipologia di permesso non sarebbe previsto dall'art. 3 dlvo 230/2021 quale titolo, per i cittadini extracomunitari, idoneo al riconoscimento della provvidenza.
2. La ricorrente ha quindi impugnato in questa sede il provvedimento di revoca disposta dall' , in quanto: CP_1
- a normativa vigente, il permesso di soggiorno per attesa occupazione sarebbe una species del permesso di soggiorno unico di lavoro;
titolo che permette il riconoscimento dell'assegno unico;
- comunque, a voler ragionare diversamente, la normativa contenuta nell'art. 3 del dlvo 230/2021 violerebbe l'art. 12 della direttiva 2011/98, e quindi una violazione dell'obbligo, per gli stati membri, di garantire la parità di trattamento tra cittadini degli stessi e stranieri che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale per motivi lavorativi o familiari.
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3. La ha quindi concluso come segue: Pt_1
“accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver revocato e poi negato il diritto della CP_1 ricorrente all'AUU in relazione ai 4 figli minori a causa della titolarità, in capo alla ricorrente stessa, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
e conseguentemente, anche ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione, accertare e dichiarare, l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'AUU disposto dall' ; CP_1 accertare e dichiarare che la somma complessiva di € 10.221,80 chiesta in restituzione dall' non è stata indebitamente percepita e non CP_1 deve pertanto essere restituita;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU per i mesi non pagati, dal settembre 2024 sino a che ne sussistano gli ulteriori requisiti di legge;
e) condannare l' a pagare alla ricorrente la somma pari ad € CP_1
1.141,40 euro mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia)
a decorrere dal settembre 2024 e comunque la somma di € 2.282,80 (o il diverso importo, che sarà ritenuto di giustizia) come maturata all'ottobre
2024, oltre alle ulteriori somme che saranno maturate nelle more del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, salva la sussistenza dei requisiti”.
4. Si è costituito in giudizio l' , eccependo: CP_1
- la correttezza del provvedimento di diniego del trattamento (assegno unico); l'art. 3 del dlvo 230/2021 prevede infatti che possono ottenere la provvidenza i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro, di durata superiore a sei mesi;
il permesso di soggiorno in possesso della ricorrente non rientrerebbe in tali tipologie di titoli;
- che sarebbe poi inconferente il richiamo fatto da parte ricorrente alle disposizioni della direttiva 2011/98; sarebbe conferente rispetto al caso in
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esame la direttiva 2003/109, a mente della quale il solo soggiornante di lungo periodo potrebbe godere, al pari dei cittadini degli stati membri, delle prestazioni di assistenza sociale e di protezione sociale, ma fatta salva la possibilità, per gli stessi stati membri, di limitare tale parità di trattamento, in materia proprio di assistenza sociale e di protezione sociale, alle sole prestazioni essenziali.
5. L' ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
6. Il ricorso è fondato, per i motivi che si diranno.
7. In particolare, occorre innanzitutto richiamare quanto disposto dall'art. 3 del dlvo 230/2021: “L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi […]”.
8. Il nodo gordiano della presente vertenza consiste nello stabilire se il permesso di soggiorno per attesa di occupazione sia da ricomprendere nella più lata categoria del permesso unico di lavoro.
9. Ritiene questo Giudice che la risposta al quesito non possa che essere positiva.
10. Invero, deve rilevarsi che su fattispecie del tutto sovrapponibile a quella qui in esame si è recentemente pronunciato questo Tribunale con sentenza n. 561/2024 pubblicata il 1°.3.2024, confermata dalla Corte
d'Appello di Torino con sentenza n. 316/2024 pubblicata il 30.9.2024 accogliendo le conclusioni di parte ricorrente in punto di diritto sulla
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riconducibilità del permesso per attesa di occupazione al più ampio genus del permesso unico di lavoro.
11. In particolare, si richiama, in quanto pienamente condivisibile la motivazione della Corte d'Appello sul punto, ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c.:
“La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro- unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione
Europea.
Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021,
n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione1 e alla
Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora (cfr. doc. 2). Pt_2
Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il
“permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. TUI –
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altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità2.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale3 ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del
Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della
Direttiva 2011/98.
Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora abbia diritto al Pt_2 riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti.
A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio (Cass.
15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di “permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta
l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto
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dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003
(Cass. 32606/22)”.
12. Come si è premesso, le conclusioni, cui è addivenuta la locale Corte
d'Appello, confermando la sentenza di questo Tribunale, in punto di lettura della normativa sui permessi di soggiorno per motivi riconducibili a quelli lavorativi (permesso unico di lavoro e permesso per attesa di occupazione) vengono qui condivise integralmente.
13. Le conclusioni stesse sono dirimenti per la soluzione della controversia, in quanto, verificato che il permesso per attesa di occupazione è qualificabile come mera species del permesso unico di lavoro, tale titolo rientra tra quelli abilitanti alla fruizione dell'assegno unico.
14. La sospensione della corresponsione dell'emolumento disposta dall' e la richiesta di restituzione della somma di € 10.221,80, pari CP_1 all'ammontare delle prestazioni già erogate, integra una discriminazione diretta basata sulla nazionalità tra i cittadini italiani momentaneamente privi di occupazione e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione privi, al momento della presentazione della domanda, di un'occupazione, ponendosi in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE, il quale prevede che “i lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c)” beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”.
15. Invero, come detto, il fattore di discriminazione che viene in considerazione è quello della nazionalità, valorizzato dalla legge n.
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238/2021 di recepimento della direttiva 2014/54/UE che ha modificato il d.lgs. 216/03 con l'inserimento proprio del fattore nazionalità tra i fattori vietati e con estensione del campo di applicazione originario del citato d.lgs. all'accesso ai vantaggi sociali e fiscali (art. 3 lettera d-ter, introdotto dalla citata legge 238 entrata in vigore l'1.2.2022).
16. La mancata attribuzione della prestazione (oltre alla restituzione di quelle già versate) non consiste in un mero inadempimento dell'obbligazione scaturente in capo all' dalle norme in tema di CP_1 assegno unico universale, ma assume i connotati del fatto illecito rappresentato da una condotta discriminatoria per motivi nazionali, consumata in contrasto con le norme che impongono la parità di trattamento tra i cittadini italiani (e, più in generale, dell'Unione Europea)
e i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, con la conseguenza che la domanda di condanna dell' alla corresponsione, in favore della CP_1 ricorrente delle prestazioni già maturate a titolo di assegno unico universale e il richiesto accertamento dell'insussistenza dell'indebita corresponsione delle prestazioni versate in favore della stessa, da parte dell' , da marzo 2022, non rappresentano soltanto l'espressione della CP_1 pretesa affinché l' adempia le sue obbligazioni di prestazione CP_2 imposte dalle norme in tema di assegno unico universale, ma costituiscono le misure la cui adozione è idonea a far cessare il comportamento discriminatorio e a rimuovere gli effetti che la discriminazione ha già cagionato.
17. In definitiva, deve ritenersi accertato che integra una discriminazione diretta individuale la condotta con cui l' ha prima revocato e poi CP_1 negato alla ricorrente la corresponsione dell'assegno unico universale, ritenendo non rientrasse, tra i requisiti soggettivi idonei a consentire al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea l'accesso alla suddetta prestazione, la titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5
d.P.R.394/1999.
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18. Conseguentemente, tenuto conto che il possesso, da parte della ricorrente, degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 3 dlvo 230/2021 per la concessione dell'assegno unico non è oggetto di contestazione da parte dell' (né per la data nella quale è stata formulata la domanda CP_1 amministrativa, né per il periodo che va dalla medesima data a quella odierna), merita accoglimento anche la domanda di parte ricorrente volta a ordinare all' la rimozione degli effetti derivanti dalla discriminazione CP_1 diretta individuale attraverso l'accertamento, in favore della ricorrente, a) del diritto alla corresponsione dell'assegno unico universale dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (18.2.2022) fino alla persistenza dei relativi requisiti, con le maggiorazioni ex art. 16 co. 6 L.
412/1991, b) la condanna dell' al pagamento, in suo favore, delle CP_1 prestazioni già maturate a tale titolo e non ancora erogate, pari, dal settembre 2024 e fino alla data della presente pronuncia ad € 6.848,40
(non essendo contestato dall' resistente che l'importo mensile CP_2 dovuto sia pari ad € 1.141,40 come indicato dalla difesa della ricorrente), nonché, degli ulteriori ratei maturandi sino al (e a condizione del) possesso di tutti i requisiti ex art. 3 dlvo 230/2021; c) e, infine,
l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito di € 10.221,80, di cui l' CP_1 ha chiesto la ripetizione.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore (indicato da parte ricorrente in
€ 12.504,60) e della concreta complessità della vertenza, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P. Q. M.
Visti gli artt. 281 decies c.p.c., 429 c.p.c., e 28 D.L.vo n. 150/2011 ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta, nel contraddittorio fra le parti:
1.Accerta e dichiara che integra discriminazione diretta la condotta con cui l' ha revocato e poi negato il diritto della ricorrente all'assegno unico CP_1 universale in relazione ai 4 figli minori a causa della titolarità in capo alla
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ricorrente stessa del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 22 comma 11 del D.L.vo n. 286/1998.
2.Accerta e dichiara che la somma complessiva di € 10.221,80 chiesta in restituzione dell' alla ricorrente non è stata indebitamente percepita e CP_1 non deve, pertanto, essere restituita.
3.Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico universale per i mesi non pagati, dal settembre 2024 e fino a che ne sussistano gli ulteriori requisiti di legge.
4.Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi CP_1 euro 6.848,40, a titolo di assegno unico dovuto per i mesi da settembre
2024 a febbraio 2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ISTAT ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
5.Condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi € 3.727,00 per compensi professionali, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, antistatari.
Così deciso in Torino, lì 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Lorenzo Audisio
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 54/2022, la quale ha chiarito che “la parità di trattamento non è circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello
Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C- 350/20, punto 49” (punto 9.2.) e ha affermato inoltre che “ (…) un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalità che permea le prestazioni in oggetto” (punto 13.5). 2 Cfr. tra le molte Cass. 32606/2022; Id. Cass. 11512/2024; 3 Cfr. Corte Appello di Torino, n. 64/2019.