Art. 7. (Obbligo contributivo) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1980 sono dovuti dalle aziende armatoriali, o comunque dai soggetti che impiegano personale soggetto all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie nonche' quelli per la Cassa unica assegni familiari, gestite dall'Istituto, secondo le norme, le modalita' e con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Resta ferma l'inapplicabilita' delle disposizioni concernenti le addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164 , e successive modificazioni e proroghe.
2. Resta ferma l'inapplicabilita' delle disposizioni concernenti le addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164 , e successive modificazioni e proroghe.