Art. 10. (Costituzione e gestione della posizione contributiva) 1. Le aziende armatoriali sono tenute ad accendere, dal 1 gennaio 1980 per ciascuna nave gestita, una distinta posizione contributiva previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro-paga.
2. La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere presa a riferimento dall'azienda armatoriale esclusivamente per l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.
3. I marittimi che non risolvano il rapporto di lavoro all'atto dello sbarco devono essere registrati su apposito libro presso l'azienda armatoriale per l'assolvimento dell'obbligo contributivo.
2. La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere presa a riferimento dall'azienda armatoriale esclusivamente per l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.
3. I marittimi che non risolvano il rapporto di lavoro all'atto dello sbarco devono essere registrati su apposito libro presso l'azienda armatoriale per l'assolvimento dell'obbligo contributivo.