Articolo 178 del Codice della navigazione
Articolo 177Articolo 179
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21 aprile 1942
Art. 178.
(Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave).

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700 , 2702 del codice civile , le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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