Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. MM MI Presidente Dott. Giovanni GU Consigliere rel.
Dott.ssa Paola Lo Giudice I° Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80736 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di X X (C.F.
SS), nato a [...], il SS e residente a [...], in via SS n.
SS, pal. SS, scala SS, int. SS, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Scafetta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in viale dei Primati Sportivi n. 19 (RM) (pec:
scafetta@pec.it);
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 20 novembre 2025 con 28/2026
l’assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore Consigliere Giovanni GU e la Vice Proc. Gen. Chiara Imposimato in rappresentanza della Procura regionale attrice, l’avv. Chiara Rossi su delega dell’avv. Michela Scafetta per la parte convenuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 17 giugno 2025 la Procura ha convenuto in giudizio la parte indicata in epigrafe, in qualità di SS della Guardia di IN prestante servizio presso la Sezione SS del Reparto SS dei SS della Guardia di IN (di seguito GdF), in quanto avrebbe arrecato all’Amministrazione di appartenenza un danno patrimoniale da disservizio in senso ampio/danno da lesione del nesso sinallagmatico, derivante dall’aver perpetrato reati di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti nell’ambito delle proprie prestazioni lavorative.
1.1. Più nello specifico, l’odierno convenuto avrebbe cooperato con soggetti privati, i quali sfruttando le conoscenze all’interno dell’amministrazione militare riuscivano ad ottenere facilitazioni nelle aggiudicazioni di gare d’appalto concernenti le forniture di gradi, accessori e vestiario della GdF.
In punto di fatto la Procura erariale evidenzia come dagli atti del procedimento penale relativi al X, sarebbero emerse condotte illecite di quest’ultimo
“certe e ben evidenziate” nelle intercettazioni telefoniche conseguenti alle indagini espletate dal Nucleo PEF, nonchè della Sezione Anticorruzione della Questura di SS, costituenti fatti di notevole gravità, tali da giustificare anche la sospensione di quest’ultimo dal servizio.
1.2. Il danno azionato, a seguito anche degli elementi controdedotti post invito a dedurre, è stato quantificato sulla base della percentuale del 30%
delle retribuzioni percepite nel lasso temporale di cui alle condotte illecite, addivenendo ad un importo pari ad euro 6.713,24 (30% dell’importo di euro 22.377,47)
2. Si è costituita con deposito di memoria parte convenuta, che, non avendo aderito alla definizione in via monitoria dell’odierna controversia, formulata con Decreto del Presidente di questa Sezione del 16 giugno 2025, a fronte del pagamento di euro 3.500,00, contesta integralmente la pretesa azionata evidenziando in particolare, in via di estrema sintesi, che:
- in relazione alla gara di approvvigionamento dei gradi, la procedura era interamente gestita da altri soggetti;
- in merito alla gara tra SS e SS, svolta tramite MEPA, per il X sarebbe stato impossibile manipolare o influenzare l’esisto di una procedura automatizzata e trasparente con conseguente impossibilità di una collusione e/o una condotta dolosa;
- in riferimento al danno azionato, non risulta alcuna prova concreta del fatto che, durante il periodo considerato (ottobre 2018 – aprile 2019), il sig. X abbia effettivamente interrotto la propria attività lavorativa o abbia omesso di adempiere ai propri compiti in misura tale da giustificare un disvalore economico in favore dell’Amministrazione;
- in merito all’assenza dell’elemento soggettivo si evidenzia che il convenuto non ha mai esercitato poteri decisionali nell’ambito delle procedure di approvvigionamento. La sua funzione è sempre stata di natura tecnica e strumentale, esecutiva rispetto a decisioni prese da soggetti gerarchicamente superiori e formalizzate in atti ufficiali, come evidenziato nel caso della fornitura dei gradi e, in altri casi, nella fornitura di pile;
- si contesta il valore probatorio delle intercettazioni telefoniche, in quanto le relative conversazioni andrebbero intese come volte a chiudere positivamente e informalmente alcune pendenze pregresse tra la ditta fornitrice e l’Amministrazione e non come finalizzate a conseguire tangenti.
4. All’udienza del giorno 20 novembre 2025, le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda formulata dalla Procura erariale deve trovare pieno accoglimento. Giova, al riguardo, preliminarmente evidenziare come la Procura erariale abbia azionato, nel presente giudizio, esclusivamente un danno da lesione del nesso sinallagmatico, che si configura, come noto, quando il dipendente pubblico agisca, non nell’unico interesse dell’ente pubblico presso il quale presta servizio, ma perseguendo propri illeciti interessi, determinando un’alterazione del nesso sinallagmatico tra prestazione svolta e retribuzione erogata, che priva in tutto o in parte di titolo la corresponsione di quest’ultima.
2. Ad avviso del Collegio, appaiono, al riguardo, dirimenti le risultanze delle attività istruttorie svolte in sede penale e i successivi approfondimenti svolti dalla GdF, così come compendiati nella Relazione conclusiva del 21 gennaio 2025. AL decine di intercettazioni telefoniche ivi riportate e dall’esame della documentazione amministrativa inerente gli affidamenti attenzionati in sede penale, emerge, per quanto qui maggiormente interessa, che il convenuto ha, nell’esercizio delle sue mansioni, violato – in modo continuativo, stante il numero di episodi documentati - il dovere di fedeltà nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza. I singoli episodi documentati, complessivamente valutati, portano a delineare in modo chiaro come il convenuto intrattenesse, nello svolgimento delle proprie funzioni, dei rapporti, volti ad agevolare l’attività dei soggetti privati, non compatibili con il proprio officio e che ridondano a danno del buon andamento dell’Amministrazione di appartenenza.
L’aver dolosamente piegato, in spregio ai principi di imparzialità e buon andamento, che ne avrebbero dovuto indirizzare l’operato svolgendo le proprie funzioni proprio alla Sezione SS, la pubblica funzione svolta all’agevolazione di interessi privati, collidenti con quelli che avrebbero dovuto regolare l’operato dell’Amministrazione di appartenenza, ha prodotto una conseguente ricaduta sulla prestazione lavorativa effettuata, sia perché alle condotte agevolative tenute nei confronti di alcuni dei fornitori privati si correla l’aver omesso di procedere alla segnalazione di inadempimenti di obblighi contrattuali assunti da parte di quest’ultimi, sia perché l’attività ‘agevolativa’
posta in essere anche a monte degli affidamenti ha concorso agli esiti degli affidamenti delle procedure attenzionate, portando ad affidamenti in potenziale contrasto con il principio di buon andamento e in violazione della par condicio tra i concorrenti.
2.1. Non appare, dunque, cogliere nel segno quanto controdedotto nella memoria del convenuto, in quanto la condotta illecita che si imputa allo stesso non attiene alla partecipazione/adozione di specifici atti delle procedure di affidamento, ma, come visto, al porre in essere atti a monte e a valle delle stesse volti ad agevolare alcuni dei fornitori/potenziali fornitori, con il conseguente parziale sviamento, unico profilo che rileva nel presente giudizio, della prestazione lavorativa svolta.
2.2. Conseguentemente deve ritenersi pienamente accoglibile la prospettazione attorea, nonché condivisibile la quantificazione - pari al 30 % delle retribuzioni percepite nel lasso temporale di cui alle condotte illecite - del danno ivi proposta, che riflette plasticamente e in modo coerente come ciò che si imputa all’odierno convenuto è di aver sviato parte della sua prestazione lavorativa, piegandola ad agevolare interessi privati, anziché quelli propri dell’Amministrazione di appartenenza. Tale danno è quantificabile, ex art. 1226 c.c., in euro 6.713,24, oltre agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
3. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall’amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del c.g.c.
4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.),
seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80736 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie integralmente la domanda attrice, e per l’effetto condanna il sig. X X al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della somma complessiva di euro 6.713,24
(seimilasettecentotredici/24), oltre agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute)
dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025.
L’estensore Il Presidente Giovanni GU MM MI F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno Il Dirigente 20 gennaio 2026
SE SE RO
f.to digitalmente
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA
Ai sensi dell’art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 285,10 (duecentottantacinque/10).
Il Dirigente
SE SE RO
f.to digitalmente