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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 864 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio) riservata in decisione all'udienza del 7/ 1/ 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Pt_1 alla via Volpicella n. 372, presso lo studio dell'Avv. Maria Gammone, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in al Corso Umberto I n. 381, presso lo studio dell'Avv. Lucia La Marca, dal Pt_1 quale è rappresentata e difesa, come da mandato;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da verbale di udienza del 7/1/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio del 24/07/2024 il sig. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vallo Parte_1 della Lucania la sig.ra per sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
“dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusiva colpa della IG.ra ; Controparte_1
Per_ stabilire, a carico della IG.ra la corresponsione, a favore dei figli e gli CP_1 Per_2 Per_3 Per_4 importi riconosciuti e mai versati agli stessi, dell'assegno unico con modalità da stabilire da parte del tribunale;
cordinare al Comune di di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”. Pt_1
Deduceva: 1) che in data 5/9/2013 i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio civile regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di 2) che adottavano il regime legale patrimoniale della separazione dei beni;
3) che i Pt_1 coniugi risiedevano in alla Via E. Scarpetta n. 181; 4) che dal matrimonio nascevano 4 Pt_1
Per_ figli: nato a '11/8/2010, nata a [...] [...], nata a [...] Pt_1 Per_2 Pt_1 Per_3
(Germania) il 29/3/2017, e nata a [...] il [...]; 5) che i coniugi Per_4 non risultavano essere titolari di beni;
6) che il IG. risiedeva in Germania per svolgere Parte_1 il lavoro di operaio in una Società di traslochi;
7) che la IG.ra non svolgeva alcuna attività CP_1 lavorativa dilapidando, perennemente, le scarse risorse economiche della famiglia;
8) che la era un soggetto poco affidabile psicologicamente e che, difatti, ripetutamente adottava CP_1 condotte minanti la serenità della sua vita ma anche e soprattutto della sua famiglia, con inevitabili ripercussioni sia sul marito sia sui figli;
9) che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
10) che da circa 5 anni la situazione era divenuta ormai ingestibile, con continui litigi, minacce da parte della IG.ra rivolte al marito, anche in presenza dei figli e dei CP_1 familiari della stessa;
11) che in virtù di questa situazione il ricorrente aveva cercato di tenere la famiglia unita e cambiare Paese, iniziando insieme alla moglie una nuova vita, ma anche questo tentativo era stato inutile;
12) che ormai nessuna riconciliazione era possibile e pertanto il IG.
[...] era stato costretto a continuare il suo lavoro in Germania ed affidare come da Decreto Pt_1 del Tribunale di Vallo della Lucania i propri figli al fratello e cognata della;
13) che il CP_1 ricorrente, a mezzo della scrivente, aveva inviato formale lettera alla IG.ra all'indirizzo CP_1 di residenza della stessa, al fine di trovare una soluzione consensuale e bonaria per la risoluzione della controversia ma senza esito alcuno;
14) che la IG.ra , dopo aver ricevuto la CP_1
2 comunicazione di cui sopra da parte del ricorrente, a mezzo file aveva indicato allo stesso diversi indirizzi, alcuni inesistenti perché non avrebbero mai acconsentito alla separazione;
15) che la responsabilità della crisi del rapporto era pertanto da attribuire esclusivamente alla IG.ra , CP_1 ai suoi atteggiamenti, alle sue minacce, al disinteresse per la famiglia, alle sue notti passate fuori senza motivo, alle sue immotivate sfuriate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2024, si costituiva tardivamente in giudizio la sig.ra eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e Controparte_1 richiedendo, per tale motivo, la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, indicato quale giudice territorialmente competente. In aggiunta, lamentando la nullità della notificazione, richiedeva la rimessione nei termini di legge al fine di poter eccepire tutti gli strumenti difensivi.
Inoltre proponeva, seppur costituitasi tardivamente, domanda riconvenzionale chiedendo la dichiarazione di separazione con addebito al sig. per i suoi comportamenti contrari ai Parte_1 doveri coniugali e la contestuale condanna nei confronti dello stesso al pagamento mensile di un assegno di mantenimento pari a una somma non inferiore a euro 1.500,00, da aggiornarsi annualmente come per legge, il tutto con vittoria di spese e competenze al procuratore antistatario.
Con decreto del 26/8/2024, il giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti al giorno 24/11/2024 e con decreto del 22/11/2024, chiedeva l'acquisizione, a cura della
Cancelleria, delle relazioni dei servizi sociali in ordine all'affidamento dei figli della coppia agli zii e effettuato da entrambi i genitori (procedimenti nn. 252/2024 Controparte_3 CP_4
V.G. e 21/2024 V.G.).
Dall'esame dei verbali di udienza del Tribunale per i minorenni di Bari relativi al procedimento
R.G. n. 1253/2024, emergeva che il padre non erogava l'assegno di mantenimento per i figli minori e che la madre era sostanzialmente assente, tanto da portare il curatore speciale dei minori Per_ a chiedere una valutazione delle capacità genitoriali e della personalità. Il minore , ascoltato dal Tribunale di minorenni, riferiva di essere stato maltrattato dalla madre e di trovarsi bene con gli zii.
All'udienza del 26/11/2024 compariva unicamente il ricorrente e il procedimento era rinviato in prosieguo di prima udienza al 7/1/2025, mandando alla Cancelleria per la comunicazione della pendenza dello stesso al Pubblico Ministero - Sede;
all'esito il 7/1/2025 nessuna delle parti compariva e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di adottare i
3 provvedimenti temporanei ed urgenti, la cui emissione non era, peraltro, richiesta dalle parti, e di procedere all'assunzione dei mezzi di prova, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sollevata dalla parte resistente con comparsa di costituzione e sottoposta anche dal giudice istruttore all'attenzione delle parti.
Il giudice territorialmente competente per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è quello individuato ai sensi dell'art. 473 bis n. 11 c.p.c., secondo cui “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo”.
Giurisprudenza comune ritiene che la residenza abituale del minore si identifichi con il luogo in cui il minore, grazie a una durevole e stabile permanenza, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, senza che siano rilevanti la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti temporanei. Inoltre, la residenza abituale del minore è un requisito sostanziale per la protezione del suo superiore interesse e la conservazione delle relazioni interpersonali che costituiscono la sua identità (Cassazione civile sez. I, 30/10/2024, n.27998).
I figli della coppia hanno attualmente la loro residenza fuori dal circondario di questo tribunale ed il loro trasferimento è avvenuto col consenso di entrambi i genitori e su autorizzazione del giudice tutelare;
ciononostante ritiene il Collegio che sussista la competenza territoriale del
Tribunale di Vallo della Lucania in forza del criterio sussidiario del citato art. 473 bis n. 11 c.p.c., tenuto conto della residenza anagrafica della convenuta.
Militano per tale conclusione sia la circostanza che parte attrice non abbia formulato alcuna richiesta in ordine alla posizione dei minori consensualmente affidati dai genitori a terzi con l'autorizzazione del giudice tutelare, sia la mancata formulazione da parte della convenuta di una richiesta di affidamento, sia il difetto delle condizioni legittimanti da parte del giudice l'esercizio dei suoi poteri officiosi in considerazione della attuale condizione dei minori. Non può non evidenziarsi che la convenuta davanti al Tribunale dei minorenni di Bari assumeva di aver bisogno di tempo prima di poter eventualmente nuovamente occuparsi dei propri figli e che la mancata articolazione di una domanda di affidamento dei minori, esclude che possa essere assunta
4 qualsiasi statuizione che li riguardi al di fuori del procedimento pendente davanti al Tribunale dei
Minorenni di Bari.
Giova ricordare, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell'interesse della difesa della convenuta, che la notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., solo allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto ( cfr. Cass. civ. n.
8252/2024).
Nel caso di specie, si evidenzia che il certificato medico rilasciato dall'ASL di Afragola (NA) e depositato dalla parte resistente, è insufficiente a provare un diverso domicilio, a fronte della mancata modifica della residenza anagrafica;
la ritenuta regolarità della notificazione esclude, inoltre, che possa essere accolta la richiesta di rimessione in termini circa le domande tardivamente formulate di addebito della separazione e di riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Tanto premesso, la domanda diretta alla pronuncia di separazione personale fra le parti merita accoglimento.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
la convenuta non è comparsa neanche nel corso dell'udienza del 7/1/2025, cui il processo era stato differito a cagione di problemi di salute della stessa e le dichiarazioni rese davanti al
Tribunale dei minorenni di Bari danno conto di una situazione chiaramente non recuperabile.
Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e vanno disposte le relative formalità.
La domanda di addebito formulata nell'interesse di parte attorea va rigettata.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che: la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo, invece, necessario che la
5 parte che richieda l'addebito provi sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. È onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivati dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. Civ., n. 22291 del 07.08.2024). Dunque, l'addebito potrà essere disposto qualora si dimostri l'esistenza di una condotta, dell'altro coniuge, cosciente e volontaria di violare i doveri coniugali, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e infine, la sussistenza del nesso causale tra la condotta contraria ai doveri coniugali e il fallimento della convivenza.
Il ricorrente ha addebitato la responsabilità della crisi del matrimonio alla moglie per via dei suoi atteggiamenti minatori, del suo disinteresse per la famiglia, delle sue notti passate fuori senza motivo e delle sue immotivate sfuriate. Nonostante ciò, nulla ha provato in ordine a tali asseriti dissidi scaturenti dai comportamenti prevaricatori della resistente e dal totale disinteresse di quest'ultima nei suoi confronti.
La prova testimoniale articolata nell'ambito del ricorso introduttivo col rinvio al contenuto dello stesso ha ad oggetto circostanze pacifiche ( capitolo n. 6) o ininfluenti ( capitoli nn. 11 e 12), appare del tutto generica quanto alla individuazione delle circostanze di tempo e di luogo e alle condotte ( capitoli nn. 7, 9 e 10) e anche implicante la manifestazione di giudizi non consentiti ai testimoni ( capitolo n. 8).
Le spese in considerazione della natura del giudizio e della parziale reciproca soccombenza vanno integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunciando in ordine alla domanda di separazione proposta da sig. con ricorso del 24/7/2024 nei confronti della Parte_1 sig.ra ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Controparte_1 provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
6 2) rigetta la domanda di addebito proposta nell'interesse di parte attrice;
3) dichiara inammissibile le domande di addebito e di riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzate da parte convenuta;
4) compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
Così deciso in Vallo della Lucania, 17/1/2025
LA PRESIDENTE rel.
dott.ssa Elvira Bellantoni
7 Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 864 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio) riservata in decisione all'udienza del 7/ 1/ 2025, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Pt_1 alla via Volpicella n. 372, presso lo studio dell'Avv. Maria Gammone, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in al Corso Umberto I n. 381, presso lo studio dell'Avv. Lucia La Marca, dal Pt_1 quale è rappresentata e difesa, come da mandato;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
*********
- vista la sentenza non definitiva emessa in pari data;
- rilevato che va fissata udienza per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
P.Q.M.
8 FISSA per la comparizione davanti al giudice istruttore dott.ssa Elvira Bellantoni l'udienza del
28/10/2025.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Vallo della Lucania, 17/1/2025
LA PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 864 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio) riservata in decisione all'udienza del 7/ 1/ 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Pt_1 alla via Volpicella n. 372, presso lo studio dell'Avv. Maria Gammone, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in al Corso Umberto I n. 381, presso lo studio dell'Avv. Lucia La Marca, dal Pt_1 quale è rappresentata e difesa, come da mandato;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da verbale di udienza del 7/1/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio del 24/07/2024 il sig. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vallo Parte_1 della Lucania la sig.ra per sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
“dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusiva colpa della IG.ra ; Controparte_1
Per_ stabilire, a carico della IG.ra la corresponsione, a favore dei figli e gli CP_1 Per_2 Per_3 Per_4 importi riconosciuti e mai versati agli stessi, dell'assegno unico con modalità da stabilire da parte del tribunale;
cordinare al Comune di di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”. Pt_1
Deduceva: 1) che in data 5/9/2013 i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio civile regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di 2) che adottavano il regime legale patrimoniale della separazione dei beni;
3) che i Pt_1 coniugi risiedevano in alla Via E. Scarpetta n. 181; 4) che dal matrimonio nascevano 4 Pt_1
Per_ figli: nato a '11/8/2010, nata a [...] [...], nata a [...] Pt_1 Per_2 Pt_1 Per_3
(Germania) il 29/3/2017, e nata a [...] il [...]; 5) che i coniugi Per_4 non risultavano essere titolari di beni;
6) che il IG. risiedeva in Germania per svolgere Parte_1 il lavoro di operaio in una Società di traslochi;
7) che la IG.ra non svolgeva alcuna attività CP_1 lavorativa dilapidando, perennemente, le scarse risorse economiche della famiglia;
8) che la era un soggetto poco affidabile psicologicamente e che, difatti, ripetutamente adottava CP_1 condotte minanti la serenità della sua vita ma anche e soprattutto della sua famiglia, con inevitabili ripercussioni sia sul marito sia sui figli;
9) che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
10) che da circa 5 anni la situazione era divenuta ormai ingestibile, con continui litigi, minacce da parte della IG.ra rivolte al marito, anche in presenza dei figli e dei CP_1 familiari della stessa;
11) che in virtù di questa situazione il ricorrente aveva cercato di tenere la famiglia unita e cambiare Paese, iniziando insieme alla moglie una nuova vita, ma anche questo tentativo era stato inutile;
12) che ormai nessuna riconciliazione era possibile e pertanto il IG.
[...] era stato costretto a continuare il suo lavoro in Germania ed affidare come da Decreto Pt_1 del Tribunale di Vallo della Lucania i propri figli al fratello e cognata della;
13) che il CP_1 ricorrente, a mezzo della scrivente, aveva inviato formale lettera alla IG.ra all'indirizzo CP_1 di residenza della stessa, al fine di trovare una soluzione consensuale e bonaria per la risoluzione della controversia ma senza esito alcuno;
14) che la IG.ra , dopo aver ricevuto la CP_1
2 comunicazione di cui sopra da parte del ricorrente, a mezzo file aveva indicato allo stesso diversi indirizzi, alcuni inesistenti perché non avrebbero mai acconsentito alla separazione;
15) che la responsabilità della crisi del rapporto era pertanto da attribuire esclusivamente alla IG.ra , CP_1 ai suoi atteggiamenti, alle sue minacce, al disinteresse per la famiglia, alle sue notti passate fuori senza motivo, alle sue immotivate sfuriate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2024, si costituiva tardivamente in giudizio la sig.ra eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e Controparte_1 richiedendo, per tale motivo, la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, indicato quale giudice territorialmente competente. In aggiunta, lamentando la nullità della notificazione, richiedeva la rimessione nei termini di legge al fine di poter eccepire tutti gli strumenti difensivi.
Inoltre proponeva, seppur costituitasi tardivamente, domanda riconvenzionale chiedendo la dichiarazione di separazione con addebito al sig. per i suoi comportamenti contrari ai Parte_1 doveri coniugali e la contestuale condanna nei confronti dello stesso al pagamento mensile di un assegno di mantenimento pari a una somma non inferiore a euro 1.500,00, da aggiornarsi annualmente come per legge, il tutto con vittoria di spese e competenze al procuratore antistatario.
Con decreto del 26/8/2024, il giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti al giorno 24/11/2024 e con decreto del 22/11/2024, chiedeva l'acquisizione, a cura della
Cancelleria, delle relazioni dei servizi sociali in ordine all'affidamento dei figli della coppia agli zii e effettuato da entrambi i genitori (procedimenti nn. 252/2024 Controparte_3 CP_4
V.G. e 21/2024 V.G.).
Dall'esame dei verbali di udienza del Tribunale per i minorenni di Bari relativi al procedimento
R.G. n. 1253/2024, emergeva che il padre non erogava l'assegno di mantenimento per i figli minori e che la madre era sostanzialmente assente, tanto da portare il curatore speciale dei minori Per_ a chiedere una valutazione delle capacità genitoriali e della personalità. Il minore , ascoltato dal Tribunale di minorenni, riferiva di essere stato maltrattato dalla madre e di trovarsi bene con gli zii.
All'udienza del 26/11/2024 compariva unicamente il ricorrente e il procedimento era rinviato in prosieguo di prima udienza al 7/1/2025, mandando alla Cancelleria per la comunicazione della pendenza dello stesso al Pubblico Ministero - Sede;
all'esito il 7/1/2025 nessuna delle parti compariva e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di adottare i
3 provvedimenti temporanei ed urgenti, la cui emissione non era, peraltro, richiesta dalle parti, e di procedere all'assunzione dei mezzi di prova, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sollevata dalla parte resistente con comparsa di costituzione e sottoposta anche dal giudice istruttore all'attenzione delle parti.
Il giudice territorialmente competente per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è quello individuato ai sensi dell'art. 473 bis n. 11 c.p.c., secondo cui “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo”.
Giurisprudenza comune ritiene che la residenza abituale del minore si identifichi con il luogo in cui il minore, grazie a una durevole e stabile permanenza, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, senza che siano rilevanti la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti temporanei. Inoltre, la residenza abituale del minore è un requisito sostanziale per la protezione del suo superiore interesse e la conservazione delle relazioni interpersonali che costituiscono la sua identità (Cassazione civile sez. I, 30/10/2024, n.27998).
I figli della coppia hanno attualmente la loro residenza fuori dal circondario di questo tribunale ed il loro trasferimento è avvenuto col consenso di entrambi i genitori e su autorizzazione del giudice tutelare;
ciononostante ritiene il Collegio che sussista la competenza territoriale del
Tribunale di Vallo della Lucania in forza del criterio sussidiario del citato art. 473 bis n. 11 c.p.c., tenuto conto della residenza anagrafica della convenuta.
Militano per tale conclusione sia la circostanza che parte attrice non abbia formulato alcuna richiesta in ordine alla posizione dei minori consensualmente affidati dai genitori a terzi con l'autorizzazione del giudice tutelare, sia la mancata formulazione da parte della convenuta di una richiesta di affidamento, sia il difetto delle condizioni legittimanti da parte del giudice l'esercizio dei suoi poteri officiosi in considerazione della attuale condizione dei minori. Non può non evidenziarsi che la convenuta davanti al Tribunale dei minorenni di Bari assumeva di aver bisogno di tempo prima di poter eventualmente nuovamente occuparsi dei propri figli e che la mancata articolazione di una domanda di affidamento dei minori, esclude che possa essere assunta
4 qualsiasi statuizione che li riguardi al di fuori del procedimento pendente davanti al Tribunale dei
Minorenni di Bari.
Giova ricordare, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell'interesse della difesa della convenuta, che la notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., solo allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto ( cfr. Cass. civ. n.
8252/2024).
Nel caso di specie, si evidenzia che il certificato medico rilasciato dall'ASL di Afragola (NA) e depositato dalla parte resistente, è insufficiente a provare un diverso domicilio, a fronte della mancata modifica della residenza anagrafica;
la ritenuta regolarità della notificazione esclude, inoltre, che possa essere accolta la richiesta di rimessione in termini circa le domande tardivamente formulate di addebito della separazione e di riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Tanto premesso, la domanda diretta alla pronuncia di separazione personale fra le parti merita accoglimento.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
la convenuta non è comparsa neanche nel corso dell'udienza del 7/1/2025, cui il processo era stato differito a cagione di problemi di salute della stessa e le dichiarazioni rese davanti al
Tribunale dei minorenni di Bari danno conto di una situazione chiaramente non recuperabile.
Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e vanno disposte le relative formalità.
La domanda di addebito formulata nell'interesse di parte attorea va rigettata.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che: la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo, invece, necessario che la
5 parte che richieda l'addebito provi sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. È onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivati dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. Civ., n. 22291 del 07.08.2024). Dunque, l'addebito potrà essere disposto qualora si dimostri l'esistenza di una condotta, dell'altro coniuge, cosciente e volontaria di violare i doveri coniugali, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e infine, la sussistenza del nesso causale tra la condotta contraria ai doveri coniugali e il fallimento della convivenza.
Il ricorrente ha addebitato la responsabilità della crisi del matrimonio alla moglie per via dei suoi atteggiamenti minatori, del suo disinteresse per la famiglia, delle sue notti passate fuori senza motivo e delle sue immotivate sfuriate. Nonostante ciò, nulla ha provato in ordine a tali asseriti dissidi scaturenti dai comportamenti prevaricatori della resistente e dal totale disinteresse di quest'ultima nei suoi confronti.
La prova testimoniale articolata nell'ambito del ricorso introduttivo col rinvio al contenuto dello stesso ha ad oggetto circostanze pacifiche ( capitolo n. 6) o ininfluenti ( capitoli nn. 11 e 12), appare del tutto generica quanto alla individuazione delle circostanze di tempo e di luogo e alle condotte ( capitoli nn. 7, 9 e 10) e anche implicante la manifestazione di giudizi non consentiti ai testimoni ( capitolo n. 8).
Le spese in considerazione della natura del giudizio e della parziale reciproca soccombenza vanno integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunciando in ordine alla domanda di separazione proposta da sig. con ricorso del 24/7/2024 nei confronti della Parte_1 sig.ra ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Controparte_1 provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
6 2) rigetta la domanda di addebito proposta nell'interesse di parte attrice;
3) dichiara inammissibile le domande di addebito e di riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzate da parte convenuta;
4) compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
Così deciso in Vallo della Lucania, 17/1/2025
LA PRESIDENTE rel.
dott.ssa Elvira Bellantoni
7 Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 864 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio) riservata in decisione all'udienza del 7/ 1/ 2025, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Pt_1 alla via Volpicella n. 372, presso lo studio dell'Avv. Maria Gammone, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in al Corso Umberto I n. 381, presso lo studio dell'Avv. Lucia La Marca, dal Pt_1 quale è rappresentata e difesa, come da mandato;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
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- vista la sentenza non definitiva emessa in pari data;
- rilevato che va fissata udienza per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
P.Q.M.
8 FISSA per la comparizione davanti al giudice istruttore dott.ssa Elvira Bellantoni l'udienza del
28/10/2025.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Vallo della Lucania, 17/1/2025
LA PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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