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Articolo 7 della Legge 11 marzo 1988, n. 66
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Articolo 6
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Legge 11 marzo 1988, n. 66
Articolo 7 della Legge 11 marzo 1988, n. 66
Versione
13 marzo 1988
Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 13 marzo 1988
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