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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 847/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado (cui è riunita quella iscritta al n. 849/2019) tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAGLIOSTRO GIUSEPPA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 Pt_3 C.F._2
GAGLIOSTRO GIUSEPPA
appellanti e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRARI ENRICO e dell'avv. RUNCI SILVESTRO
appellata
CONCLUSIONI
per gli appellanti:
1. Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione sottoscritto dagli appellanti riproduce fedelmente le clausole 2, 5 (corrispondente alla clausola 6 dello schema ABI) e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge n. 287/1990, e per l'effetto dichiarare la nullità parziale di dette clausole.
2. Accertare e dichiarare, a seguito della nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., l'avvenuta decadenza del dal diritto di escutere gli Controparte_1 appellanti, per non aver escusso la debitrice principale nei termini previsti dall'art. 1957
c.c., e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti in virtù della fideiussione.
3. Accertare e dichiarare la qualità di Consumatore di ex D.Lgs n. Parte_4
205/06 degli opponenti e, conseguentemente, la nullità delle clausole di cui agli artt. 5 e
7 del contratto di fideiussione sottoscritto il 2.4.2009, per violazione della normativa consumeristica per tutti i motivi espressi in atto e quindi e per l'effetto DICHIARARE
l'avvenuta estinzione della garanzia per cui è causa in ragione e per effetto dell'eccepita decadenza ex art. 1957 per non avere il creditore escusso nei termini previsti da tale norma la debitrice principale e, quindi, l'insussistenza di ogni diritto di garanzia dell'appellata da far valere nei confronti di e per l'effetto Parte_4
DICHIARARE lo stesso libero da ogni obbligazione nei confronti dell'appellata medesima;
In via subordinata
4. Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi nel contratto di mutuo per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. e 1283, 1284 c.c., e per l'effetto disporre l'applicazione del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117
TUB.
5. Disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile ai sensi dell'art. 356 c.p.c. per l'accertamento dei suddetti profili.
6. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori ovvero, in via del tutto subordinata, condannare il alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente versate in applicazione delle suddette clausole nulle e/o contrastanti con le disposizioni cogenti di legge, il tutto maggiorato di interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
7. Porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte, con distrazione in favore del difensore in atti.
pag. 2/11 per parte appellata: dichiarare l'inammissibilità degli atti di appello o, per i motivi già esposti, delle singole domande, se del caso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; confermare, in ogni sua parte, la sentenza appellata;
respingere comunque, con ogni miglior formula, le domande tutte proposte nei confronti del e conseguentemente assolvere il convenuto;
Controparte_1 Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità delle domande relative ai rapporti intercorsi tra CP_1
e o comunque dichiararle infondate e respingerle con ogni
[...] CP_2 miglior formula;
confermare la dichiarazione di risoluzione del contratto di finanziamento e quindi condannare i signori e in solido tra loro, a Parte_4 Parte_1 corrispondere al l'importo di €.163.266,98.-, oltre interessi dal 1° Controparte_1 gennaio 2015 al saldo, per le causali di cui in atti;
con piena vittoria di spese, anche generali (15%), e compensi di lite oltre I.V.A. e
Cassa, per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_3
Conveniva in giudizio (di seguito ), affermando di aver Controparte_1 Pt_5 intrattenuto diversi rapporti di conto corrente e mutuo, e proponeva azione di ripetizione di indebito, in ragione della nullità dei contratti stipulati per applicazione di interessi anatocistici ed usurari, nonché di commissioni non pattuite o prive di causa.
Si costituiva in giudizio la , che chiedeva il rigetto della domanda e spiegava Pt_5 domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 163.266,98, dovute dall'attrice per il finanziamento chirografario, assistito da fideiussione di Pt_4
e di cui chiedeva la chiamata in causa.
[...] Parte_1
Autorizzata la citazione dei terzi, si costituivano i fideiussori chiedendo il rigetto della domanda ed associandosi alle eccezioni e domande svolte dall' . Nel corso CP_2 dell'istruttoria il procedimento veniva interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa e riassunto dalla . Pt_5
pag. 3/11 Si costituivano in giudizio i fideiussori, che eccepivano la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI 2003 dichiarato nullo per violazione della legge n.
287/1990 dalla decisione n. 29810/2017
Con sentenza n. 295/2019, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda proposta da
[...]
ed accoglieva la domanda riconvenzionale della , condannando la CP_2 Pt_5 società in lca ed i fideiussori al pagamento della somma di € 163.266,98 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
e impugnavano con separati ma identici atti di Parte_1 Parte_4 appello la predetta sentenza, lamentando l'errata decisione in ordine alla eccezione di nullità della fideiussione, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ed in via subordinata la nullità della esclusione dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c.; in via ulteriormente subordinata, gli appellanti riproponevano le eccezioni di nullità dei contratti, in particolare sull'usurarietà dei tassi di interesse, ricavabile dall'inserimento nel taeg della commissione di estinzione anticipata, e l'indeterminatezza del tasso, non corrispondente a quello praticato di fatto, in quanto l'istituto di credito aveva utilizzato il sistema di ammortamento alla francese.
Parte appellante concludeva pertanto nei seguenti termini: “1. accertare e dichiarare, che il contratto di fideiussione indicato in atti è identico allo schema ABI di cui al citato provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso, illo tempore, da Banca d'Italia quale
Autorità Garante;
2. accertare e dichiarare che le clausole ivi riportate (2, 5 ed 8: sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.) sono coincidenti con quelle (2, 6 ed 8) di cui al sopra indicato schema ABI espressivo della vietata intesa restrittiva;
3. accertare e dichiarare, conseguentemente, la nullità ex tunc del contratto di fideiussione oggetto della presente causa e che nulla è dovuto, in relazione al medesimo, da parte attorea alla convenuta banca non essendo configurabile alcun diritto di credito che abbia la sua fonte giuridica in un contratto nullo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della nullità totale della indicata fideiussione pag. 4/11 4. accertare e dichiarare che le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. sottoscritte nel contratto di fideiussione oggetto della presente causa sono coincidenti con quelle (2, 6 ed 8) di cui al sopra indicato schema ABI espressivo della vietata intesa restrittiva e, conseguentemente, dichiararne la nullità e, conseguentemente, l'avvenuta decadenza, ex art. 1957 cod. civ., della convenuta Banca per non avere quest'ultima escusso nei termini previsti da tale norma la debitrice principale, in uno alla relativa dichiarazione, per tali motivi, di nulla dovuto da parte attorea;
In VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle nullità della fideiussione sopra indicate
5. accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la usurarietà dei tassi applicati in violazione dell'art. 644 c.p. ed il conseguenziale superamento del tasso effettivo globale di cui alla L. 108/96 e succ. modif. e integr., con la conversione, ex art. 1815, comma 2°, cod. civ., del medesimo contratto in mutuo gratuito e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali e che nulla si deve per interessi passivi e/o indicizzati, oneri accessori e/o commissioni, in quanto tutti profitti usurari illegittimamente convenuti, richiesti ed incassati;
6. accertare e quantificare, con ogni conseguenza di legge, le somme addebitate sulle predette rate calcolandole ai fini del tasso applicato al mutuo medesimo e dichiarando le stesse non dovute in quanto frutto di interessi usurari non dovuti;
In via subordinata
7. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo in questione è stato sottoscritto in violazione dell'art. 1283, cod. civ, essendo stato utilizzato un tasso più alto rispetto al tasso sottoscritto comportante una maggiore onerosità a carico del cliente e la mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso (oltre all'illegittimo divisore annuo di giorni 360 in sostituzione di quello corretto di giorni 365), con applicazione - in combinato disposto con gli artt. 1418 e 1346 c.c. disciplinanti i contratti - della nullità della clausola e degli interessi al tasso legale e/o al tasso sostitutivo Bot 12 mesi ex art. 117 TUB;
8. condannare per gli effetti la opposta alla restituzione in favore della debitrice principale le somme dalla stessa versate in applicazione delle suddette clausole nulle e/o pag. 5/11 contrastanti con le disposizioni cogenti di legge e comunque per rate scadute nella misura che risulterà di giustizia e/o di equità in esito al giudizio;
il tutto maggiorato di interessi legali e sino al saldo effettivo, ovvero dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori;
9. disporsi in ipotesi di sussistenza di un credito residuo della Banca la compensazione tra i contrapposti crediti sino alla concorrenza di quello minore;
10. porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte da distrarre in favore del difensore in atti distrattario.”
Si costituiva in giudizio la , che eccepiva la inammissibilità degli appelli ex art. Pt_5
342 c.p.c., l'infondatezza nel merito e la inammissibilità delle domande riferibili alla posizione della , che non sono proponibili dai fideiussori. CP_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata, dovendosi ritenere che l'atto di appello contenga le ragioni di fatto e diritto poste a sostegno del gravame e le parti della sentenza oggetto di critica, con l'indicazione del tipo di decisione invocata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del 16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé
l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6, 08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01) pag. 6/11 Si deve, tuttavia, osservare che la domanda di ripetizione di indebito azionata dai fideiussori ed attuali appellanti è inammissibile, poiché la restituzione delle somme indebitamente corrisposte può essere richiesta solo dalla parte che ha effettuato l'indebito versamento e non dal garante, il quale può eccepire la compensazione del credito vantato dalla garantita nei confronti del debitore, ovvero la riduzione di detto debito.
2.1.Nel merito, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
2.1.1 Con il primo motivo di appello, i fideiussori lamentano l'erroneità della pronuncia di inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione per tardività della proposizione. Il giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto che l'eccezione – sollevata per la prima volta dopo la riassunzione del giudizio e dopo il verificarsi delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. (nella formulazione allora applicabile) – fosse inammissibile in quanto tardiva.
Gli appellanti hanno correttamente evidenziato che la nullità della fideiussione poteva essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, visto che la nullità poteva essere esaminata sulla scota della documentazione in atti e delle difese già articolate.
In effetti, le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. In caso analogo, relativo alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la Corte di Cassazione ha ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello
ABI né prodotto il modello medesimo (cfr. Cass. Sez. 3, 17/07/2023, n. 20713, Rv.
668476 - 02). Poiché nel caso in esame la nullità era stata eccepita proprio nel corso del giudizio di primo grado, ad istruttoria non ancora conclusa, e prendendo come riferimento il contratto in atti, l'eccezione doveva essere esaminata nel merito.
Sebbene ammissibile, l'eccezione deve essere rigettata.
In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della
Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso pag. 7/11 contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. (Cass. Sez. 1, 16/10/2024,
n. 26847, Rv. 672503 - 01). Il contratto di fideiussione oggetto di causa non è una fideiussione omnibus, ma accede al contratto di finanziamento e non replica il modello
ABI per il quale è intervenuto l'accertamento di contrarietà alla normativa antitrust. Gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare che anche questo tipo di fideiussione rientrava nell'illecito antitrust, prova che non è stata mai offerta. Inoltre, la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di
"sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del
2003). (Cass. Sez. 3, 13/03/2024, n. 6685, Rv. 670549 - 01).
L'eccezione di nullità parziale della garanzia, limitatamente alla nullità della deroga all'art. 1957 c.c., e riferita anche alla qualità di consumatore dei fideiussori, è invece inammissibile.
Il rilievo officioso della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessari alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la pag. 8/11 eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” ( cfr.
Cass. n. 30383/24).
Poiché detta eccezione non era stata sollevata all'atto della originaria costituzione dei fideiussori, l'eventuale nullità della clausola non condurrebbe alla verifica della intervenuta decadenza della banca ex art. 1957 c.c..
Peraltro, risulta dagli atti di causa che la formulazione della domanda riconvenzionale di pagamento nei confronti dei fideiussori è intervenuta prima della scadenza dell'obbligazione principale (fissata al 1 aprile 2015) e le prime richieste stragiudiziali
(ammissibili in presenza di una garanzia a prima richiesta) erano state ricevute dai garanti in data 10.10.2014.
2.1.2. Si prende atto della rinuncia al secondo motivo di appello, riferibile alla dedotta violazione della normativa anti usura.
2.1.3. Con il terzo motivo di appello, i fideiussori insistono nella eccepita nullità per indeterminatezza del tasso di interesse e sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese.
Il motivo di appello, in verità piuttosto laconico, si limita a ritenere che vi sia una discordanza tra tasso nominale quello praticato, e che l'ammortamento alla francese renda incerto il tasso e sia oneroso per il cliente. Si deve osservare che il finanziamento oggetto di causa prevedeva un piano di ammortamento alla francese, con rate composte da una quota progressiva di capitale ed interessi, questi ultimi calcolati sul capitale di volta in volta residuo. È evidente che questo piano di ammortamento, sebbene più oneroso del tipo “italiano” non genera anatocismo, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati in alcun modo, né indeterminatezza, visto che sono indicati i meccanismi di calcolo e l'istituto di credito aveva predisposto anche un piano di ammortamento, sia con riferimento all'originario tasso di interesse concordato, sia per le variazioni contrattuali.
In materia, peraltro, si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, esaminando eccezioni analoghe a quelle sollevate dagli opponenti, e concludendo che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di pag. 9/11 capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. (Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130, Rv.
671092 - 02).
Infine, non vi è prova in atti di una discordanza tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello effettivamente applicato, tenuto conto delle conclusioni della ctu svolta in primo grado. Nella perizia della dott.ssa , infatti, si spiegava Per_1 chiaramente che il tasso indicato in contratto era il tasso nominale annuale, diverso da quello effettivo e dal Teg, ed anche dall'ISC (anch'esso indicato in contratto in modo corretto). In difetto di allegazione dell'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello contrattuale, da intendere nei termini su indicati e meglio illustrati nelle risposte alle osservazioni dei ctp (pag. 24 della ctu della dott. ), la richiesta di rinnovo o Per_1 integrazione della ctu appare esplorativa ed inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 7.160,00 (€ 1.489,00 per la fase di studio, €
956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle parti appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_4
Palmi n. 295/2019, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
pag. 10/11 2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 847/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado (cui è riunita quella iscritta al n. 849/2019) tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAGLIOSTRO GIUSEPPA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 Pt_3 C.F._2
GAGLIOSTRO GIUSEPPA
appellanti e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRARI ENRICO e dell'avv. RUNCI SILVESTRO
appellata
CONCLUSIONI
per gli appellanti:
1. Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione sottoscritto dagli appellanti riproduce fedelmente le clausole 2, 5 (corrispondente alla clausola 6 dello schema ABI) e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge n. 287/1990, e per l'effetto dichiarare la nullità parziale di dette clausole.
2. Accertare e dichiarare, a seguito della nullità della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., l'avvenuta decadenza del dal diritto di escutere gli Controparte_1 appellanti, per non aver escusso la debitrice principale nei termini previsti dall'art. 1957
c.c., e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti in virtù della fideiussione.
3. Accertare e dichiarare la qualità di Consumatore di ex D.Lgs n. Parte_4
205/06 degli opponenti e, conseguentemente, la nullità delle clausole di cui agli artt. 5 e
7 del contratto di fideiussione sottoscritto il 2.4.2009, per violazione della normativa consumeristica per tutti i motivi espressi in atto e quindi e per l'effetto DICHIARARE
l'avvenuta estinzione della garanzia per cui è causa in ragione e per effetto dell'eccepita decadenza ex art. 1957 per non avere il creditore escusso nei termini previsti da tale norma la debitrice principale e, quindi, l'insussistenza di ogni diritto di garanzia dell'appellata da far valere nei confronti di e per l'effetto Parte_4
DICHIARARE lo stesso libero da ogni obbligazione nei confronti dell'appellata medesima;
In via subordinata
4. Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi nel contratto di mutuo per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. e 1283, 1284 c.c., e per l'effetto disporre l'applicazione del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117
TUB.
5. Disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile ai sensi dell'art. 356 c.p.c. per l'accertamento dei suddetti profili.
6. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori ovvero, in via del tutto subordinata, condannare il alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente versate in applicazione delle suddette clausole nulle e/o contrastanti con le disposizioni cogenti di legge, il tutto maggiorato di interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
7. Porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte, con distrazione in favore del difensore in atti.
pag. 2/11 per parte appellata: dichiarare l'inammissibilità degli atti di appello o, per i motivi già esposti, delle singole domande, se del caso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; confermare, in ogni sua parte, la sentenza appellata;
respingere comunque, con ogni miglior formula, le domande tutte proposte nei confronti del e conseguentemente assolvere il convenuto;
Controparte_1 Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità delle domande relative ai rapporti intercorsi tra CP_1
e o comunque dichiararle infondate e respingerle con ogni
[...] CP_2 miglior formula;
confermare la dichiarazione di risoluzione del contratto di finanziamento e quindi condannare i signori e in solido tra loro, a Parte_4 Parte_1 corrispondere al l'importo di €.163.266,98.-, oltre interessi dal 1° Controparte_1 gennaio 2015 al saldo, per le causali di cui in atti;
con piena vittoria di spese, anche generali (15%), e compensi di lite oltre I.V.A. e
Cassa, per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_3
Conveniva in giudizio (di seguito ), affermando di aver Controparte_1 Pt_5 intrattenuto diversi rapporti di conto corrente e mutuo, e proponeva azione di ripetizione di indebito, in ragione della nullità dei contratti stipulati per applicazione di interessi anatocistici ed usurari, nonché di commissioni non pattuite o prive di causa.
Si costituiva in giudizio la , che chiedeva il rigetto della domanda e spiegava Pt_5 domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 163.266,98, dovute dall'attrice per il finanziamento chirografario, assistito da fideiussione di Pt_4
e di cui chiedeva la chiamata in causa.
[...] Parte_1
Autorizzata la citazione dei terzi, si costituivano i fideiussori chiedendo il rigetto della domanda ed associandosi alle eccezioni e domande svolte dall' . Nel corso CP_2 dell'istruttoria il procedimento veniva interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa e riassunto dalla . Pt_5
pag. 3/11 Si costituivano in giudizio i fideiussori, che eccepivano la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI 2003 dichiarato nullo per violazione della legge n.
287/1990 dalla decisione n. 29810/2017
Con sentenza n. 295/2019, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda proposta da
[...]
ed accoglieva la domanda riconvenzionale della , condannando la CP_2 Pt_5 società in lca ed i fideiussori al pagamento della somma di € 163.266,98 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
e impugnavano con separati ma identici atti di Parte_1 Parte_4 appello la predetta sentenza, lamentando l'errata decisione in ordine alla eccezione di nullità della fideiussione, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ed in via subordinata la nullità della esclusione dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c.; in via ulteriormente subordinata, gli appellanti riproponevano le eccezioni di nullità dei contratti, in particolare sull'usurarietà dei tassi di interesse, ricavabile dall'inserimento nel taeg della commissione di estinzione anticipata, e l'indeterminatezza del tasso, non corrispondente a quello praticato di fatto, in quanto l'istituto di credito aveva utilizzato il sistema di ammortamento alla francese.
Parte appellante concludeva pertanto nei seguenti termini: “1. accertare e dichiarare, che il contratto di fideiussione indicato in atti è identico allo schema ABI di cui al citato provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso, illo tempore, da Banca d'Italia quale
Autorità Garante;
2. accertare e dichiarare che le clausole ivi riportate (2, 5 ed 8: sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.) sono coincidenti con quelle (2, 6 ed 8) di cui al sopra indicato schema ABI espressivo della vietata intesa restrittiva;
3. accertare e dichiarare, conseguentemente, la nullità ex tunc del contratto di fideiussione oggetto della presente causa e che nulla è dovuto, in relazione al medesimo, da parte attorea alla convenuta banca non essendo configurabile alcun diritto di credito che abbia la sua fonte giuridica in un contratto nullo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della nullità totale della indicata fideiussione pag. 4/11 4. accertare e dichiarare che le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. sottoscritte nel contratto di fideiussione oggetto della presente causa sono coincidenti con quelle (2, 6 ed 8) di cui al sopra indicato schema ABI espressivo della vietata intesa restrittiva e, conseguentemente, dichiararne la nullità e, conseguentemente, l'avvenuta decadenza, ex art. 1957 cod. civ., della convenuta Banca per non avere quest'ultima escusso nei termini previsti da tale norma la debitrice principale, in uno alla relativa dichiarazione, per tali motivi, di nulla dovuto da parte attorea;
In VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle nullità della fideiussione sopra indicate
5. accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la usurarietà dei tassi applicati in violazione dell'art. 644 c.p. ed il conseguenziale superamento del tasso effettivo globale di cui alla L. 108/96 e succ. modif. e integr., con la conversione, ex art. 1815, comma 2°, cod. civ., del medesimo contratto in mutuo gratuito e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali e che nulla si deve per interessi passivi e/o indicizzati, oneri accessori e/o commissioni, in quanto tutti profitti usurari illegittimamente convenuti, richiesti ed incassati;
6. accertare e quantificare, con ogni conseguenza di legge, le somme addebitate sulle predette rate calcolandole ai fini del tasso applicato al mutuo medesimo e dichiarando le stesse non dovute in quanto frutto di interessi usurari non dovuti;
In via subordinata
7. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo in questione è stato sottoscritto in violazione dell'art. 1283, cod. civ, essendo stato utilizzato un tasso più alto rispetto al tasso sottoscritto comportante una maggiore onerosità a carico del cliente e la mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso (oltre all'illegittimo divisore annuo di giorni 360 in sostituzione di quello corretto di giorni 365), con applicazione - in combinato disposto con gli artt. 1418 e 1346 c.c. disciplinanti i contratti - della nullità della clausola e degli interessi al tasso legale e/o al tasso sostitutivo Bot 12 mesi ex art. 117 TUB;
8. condannare per gli effetti la opposta alla restituzione in favore della debitrice principale le somme dalla stessa versate in applicazione delle suddette clausole nulle e/o pag. 5/11 contrastanti con le disposizioni cogenti di legge e comunque per rate scadute nella misura che risulterà di giustizia e/o di equità in esito al giudizio;
il tutto maggiorato di interessi legali e sino al saldo effettivo, ovvero dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori;
9. disporsi in ipotesi di sussistenza di un credito residuo della Banca la compensazione tra i contrapposti crediti sino alla concorrenza di quello minore;
10. porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte da distrarre in favore del difensore in atti distrattario.”
Si costituiva in giudizio la , che eccepiva la inammissibilità degli appelli ex art. Pt_5
342 c.p.c., l'infondatezza nel merito e la inammissibilità delle domande riferibili alla posizione della , che non sono proponibili dai fideiussori. CP_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata, dovendosi ritenere che l'atto di appello contenga le ragioni di fatto e diritto poste a sostegno del gravame e le parti della sentenza oggetto di critica, con l'indicazione del tipo di decisione invocata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del 16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé
l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6, 08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01) pag. 6/11 Si deve, tuttavia, osservare che la domanda di ripetizione di indebito azionata dai fideiussori ed attuali appellanti è inammissibile, poiché la restituzione delle somme indebitamente corrisposte può essere richiesta solo dalla parte che ha effettuato l'indebito versamento e non dal garante, il quale può eccepire la compensazione del credito vantato dalla garantita nei confronti del debitore, ovvero la riduzione di detto debito.
2.1.Nel merito, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
2.1.1 Con il primo motivo di appello, i fideiussori lamentano l'erroneità della pronuncia di inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione per tardività della proposizione. Il giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto che l'eccezione – sollevata per la prima volta dopo la riassunzione del giudizio e dopo il verificarsi delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. (nella formulazione allora applicabile) – fosse inammissibile in quanto tardiva.
Gli appellanti hanno correttamente evidenziato che la nullità della fideiussione poteva essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, visto che la nullità poteva essere esaminata sulla scota della documentazione in atti e delle difese già articolate.
In effetti, le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. In caso analogo, relativo alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la Corte di Cassazione ha ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello
ABI né prodotto il modello medesimo (cfr. Cass. Sez. 3, 17/07/2023, n. 20713, Rv.
668476 - 02). Poiché nel caso in esame la nullità era stata eccepita proprio nel corso del giudizio di primo grado, ad istruttoria non ancora conclusa, e prendendo come riferimento il contratto in atti, l'eccezione doveva essere esaminata nel merito.
Sebbene ammissibile, l'eccezione deve essere rigettata.
In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della
Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso pag. 7/11 contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. (Cass. Sez. 1, 16/10/2024,
n. 26847, Rv. 672503 - 01). Il contratto di fideiussione oggetto di causa non è una fideiussione omnibus, ma accede al contratto di finanziamento e non replica il modello
ABI per il quale è intervenuto l'accertamento di contrarietà alla normativa antitrust. Gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare che anche questo tipo di fideiussione rientrava nell'illecito antitrust, prova che non è stata mai offerta. Inoltre, la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di
"sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del
2003). (Cass. Sez. 3, 13/03/2024, n. 6685, Rv. 670549 - 01).
L'eccezione di nullità parziale della garanzia, limitatamente alla nullità della deroga all'art. 1957 c.c., e riferita anche alla qualità di consumatore dei fideiussori, è invece inammissibile.
Il rilievo officioso della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessari alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la pag. 8/11 eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” ( cfr.
Cass. n. 30383/24).
Poiché detta eccezione non era stata sollevata all'atto della originaria costituzione dei fideiussori, l'eventuale nullità della clausola non condurrebbe alla verifica della intervenuta decadenza della banca ex art. 1957 c.c..
Peraltro, risulta dagli atti di causa che la formulazione della domanda riconvenzionale di pagamento nei confronti dei fideiussori è intervenuta prima della scadenza dell'obbligazione principale (fissata al 1 aprile 2015) e le prime richieste stragiudiziali
(ammissibili in presenza di una garanzia a prima richiesta) erano state ricevute dai garanti in data 10.10.2014.
2.1.2. Si prende atto della rinuncia al secondo motivo di appello, riferibile alla dedotta violazione della normativa anti usura.
2.1.3. Con il terzo motivo di appello, i fideiussori insistono nella eccepita nullità per indeterminatezza del tasso di interesse e sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese.
Il motivo di appello, in verità piuttosto laconico, si limita a ritenere che vi sia una discordanza tra tasso nominale quello praticato, e che l'ammortamento alla francese renda incerto il tasso e sia oneroso per il cliente. Si deve osservare che il finanziamento oggetto di causa prevedeva un piano di ammortamento alla francese, con rate composte da una quota progressiva di capitale ed interessi, questi ultimi calcolati sul capitale di volta in volta residuo. È evidente che questo piano di ammortamento, sebbene più oneroso del tipo “italiano” non genera anatocismo, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati in alcun modo, né indeterminatezza, visto che sono indicati i meccanismi di calcolo e l'istituto di credito aveva predisposto anche un piano di ammortamento, sia con riferimento all'originario tasso di interesse concordato, sia per le variazioni contrattuali.
In materia, peraltro, si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, esaminando eccezioni analoghe a quelle sollevate dagli opponenti, e concludendo che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di pag. 9/11 capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. (Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130, Rv.
671092 - 02).
Infine, non vi è prova in atti di una discordanza tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello effettivamente applicato, tenuto conto delle conclusioni della ctu svolta in primo grado. Nella perizia della dott.ssa , infatti, si spiegava Per_1 chiaramente che il tasso indicato in contratto era il tasso nominale annuale, diverso da quello effettivo e dal Teg, ed anche dall'ISC (anch'esso indicato in contratto in modo corretto). In difetto di allegazione dell'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello contrattuale, da intendere nei termini su indicati e meglio illustrati nelle risposte alle osservazioni dei ctp (pag. 24 della ctu della dott. ), la richiesta di rinnovo o Per_1 integrazione della ctu appare esplorativa ed inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 7.160,00 (€ 1.489,00 per la fase di studio, €
956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle parti appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_4
Palmi n. 295/2019, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
pag. 10/11 2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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