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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC NG RI AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2699 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Francesco Fallarino, presso il cui studio in Benevento, via dei Cappuccini, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
TE TT ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora,
76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2024 il ricorrente ha esposto di aver svolto, dall'1/07/1981 al
12/05/2013, attività lavorativa con la qualifica di operaio presso le ditte NI. CP_3
Assembling.FA. che le sue mansioni erano state quelle di addetto allo CP_4 CP_5 Cont stampaggio di materiale plastico presso la NI. e la e consistevano nello spostare CP_5 sacchi da 25 kg contenenti il materiale da utilizzare e nel versarlo nelle macchine, mescolandolo Co con una pala, in posizione eretta e in maniera ripetitiva;
che presso la Assemblaggi FA. aveva lavorato come magazziniere, occupandosi sempre in modo ripetitivo di ricoverare materiale di cavisteria negli scaffali e di prelevarlo all'occorrenza; che dopo diversi anni di svolgimento di tali prestazioni gli erano state riscontrate gravi patologie alla schiena (ernia discale lombare); che aveva inutilmente chiesto all' il riconoscimento dell'origine professionale delle suddette CP_1 patologie ed esperito i prescritti rimedi amministrativi avverso il diniego.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1. Accettarsi e dichiararsi CP_1 il ricorrente affetto dalle patologie come sopra indicate, comportante una complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7% o a quella che sarà accertata nel presente giudizio ed, inoltre, che le suddette patologie risultano collegate con l'attività lavorativa espletata dal ricorrente;
2. In conseguenza di detto riconoscimento, accettarsi e dichiararsi il diritto del
1 ricorrente alle relative prestazioni economiche (indennità per inabilità temporanea, indennizzo in capitale e rendita), così come previsto dalla normativa vigente, e per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale p.t. al pagamento delle prestazioni economiche accertate”; con CP_1 vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l' , contestando l'asserita esposizione a rischio ed evidenziando CP_1 che la patologia, a genesi multifattoriale, era stata denunciata nel 2022, a distanza di circa dieci anni dal termine dell'attività lavorativa;
ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tramite CTU, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1 risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009). Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' CP_2 assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta 2 e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale. La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent.
n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del
25/05/2004).
Nel caso di specie il ricorrente, con domanda del 16/05/2022, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia “Ernia discale lombare”, in correlazione con l'esposizione a movimentazione manuale di carichi, eseguita con continuità durante il turno lavorativo, nello svolgimento dell'attività di operaio pressatore espletata dal 1981 al 2012.
L' ha archiviato la pratica per insufficienza della documentazione. CP_1
L'ernia discale lombare è tabellata in correlazione con “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, qualora insorga nel termine di 1 anno dalla cessazione della lavorazione.
Nella fattispecie, il ricorrente ha cessato di lavorare il 4/05/2012 (v. estratto contributivo) e la prima diagnosi risale a una RM del 2/05/2022, oltre il periodo massimo di indennizzabilità.
Gravava, pertanto, sull'istante dare dimostrazione di tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale fra il rischio lavorativo al quale era stato esposto e l'insorgenza della patologia.
Dall'estratto contributivo emerge che il ricorrente ha lavorato dal 1981 al 1993 alle dipendenze dalla NIS. dal 1993 al 2002 alle dipendenze della Assembling FA. e dal CP_6 CP_4
2002 al 2012, con alcuni intervalli di disoccupazione, alle dipendenze della CP_5
Il teste ha riferito di essere stato collega del ricorrente sia presso la NIS.FA SUD Testimone_1 che presso la aziende che lavoravano per la , e che presso tali società il CP_5 CP_7 era addetto allo stampaggio di materie plastiche;
le sue mansioni consistevano nel Parte_1 prendere sacchi contenenti granuli di materiale plastico, del peso di di 20-25 kg, miscelarli all'interno di appositi contenitori, riversare il materiale nella macchina stampatrice, e successivamente prelevare dalla macchina il pezzo pronto, pulirlo, imbustarlo e collocarlo come prodotto finito in un altro contenitore per terra;
tanto per l'intera durata del turno di lavoro, di otto ore giornaliere.
3 Co Il teste , collega presso Assembling FA. e poi presso ha invece Testimone_2 CP_5 riferito che il ricorrente vi aveva svolto mansioni di magazziniere, per cui si occupava di prendere e mettere a posto sugli scaffali i cavi per fare gli impianti elettrici delle macchine, le cui confezioni pesavano 20 kg ognuna, e poi nel prelevarle nuovamente dagli scaffali per preparare i kit da consegnare alle ditte esterne;
ciò per l'intera durata del turno di lavoro, dalle 7.00 alle 17.00.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente è affetto da
“spondilodiscoartrosi diffusa cervicale e lombo-sacrale, ernia discale C3-C4 , protrusioni discali da C4 a C7, ernia discale L5-S1”, e ha escluso l'origine professionale della malattia denunciata, evidenziando al riguardo quanto segue: “L'artrosi è una patologia a genesi multifattoriale pertanto l'accertamento medico-legale dovrà tener conto di vari elementi: concreta esposizione al rischio lavorativo con particolare riferimento alla sua costanza, intensità, durata ed in primo luogo la sua idoneità causale o concausale a determinare l'evento denunciato nonché l'intensità delle manifestazioni patologiche che dovranno essere più significative rispetto alle persone di pari età che non sono state esposte al rischio lavorativo. Nel caso di cui trattiamo il ricorrente al momento della diagnosi ( RM del 02/05/2022) era un 63enne che aveva smesso di lavorare da 10 anni. Le manifestazioni riscontrate alla RM (spondilodiscoartrosi diffusa) sono perfettamente compatibili con una patologia cronica degenerativa come l'artrosi che specialmente dopo i 60 anni colpisce la quasi totalità della popolazione e ciò indipendentemente dall'incidenza di noxae professionali che considerati il dato strumentale e le modeste ripercussioni funzionali, nel nostro caso, non hanno avuto una manifestazione più rilevante rispetto a quelle che si riscontrano comunemente nei soggetti di pari età”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione di carattere medico-legale, e meritano pertanto di essere condivise.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 19 novembre 2025.
Il Giudice
EC NG RI AR
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC NG RI AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2699 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Francesco Fallarino, presso il cui studio in Benevento, via dei Cappuccini, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
TE TT ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora,
76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2024 il ricorrente ha esposto di aver svolto, dall'1/07/1981 al
12/05/2013, attività lavorativa con la qualifica di operaio presso le ditte NI. CP_3
Assembling.FA. che le sue mansioni erano state quelle di addetto allo CP_4 CP_5 Cont stampaggio di materiale plastico presso la NI. e la e consistevano nello spostare CP_5 sacchi da 25 kg contenenti il materiale da utilizzare e nel versarlo nelle macchine, mescolandolo Co con una pala, in posizione eretta e in maniera ripetitiva;
che presso la Assemblaggi FA. aveva lavorato come magazziniere, occupandosi sempre in modo ripetitivo di ricoverare materiale di cavisteria negli scaffali e di prelevarlo all'occorrenza; che dopo diversi anni di svolgimento di tali prestazioni gli erano state riscontrate gravi patologie alla schiena (ernia discale lombare); che aveva inutilmente chiesto all' il riconoscimento dell'origine professionale delle suddette CP_1 patologie ed esperito i prescritti rimedi amministrativi avverso il diniego.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1. Accettarsi e dichiararsi CP_1 il ricorrente affetto dalle patologie come sopra indicate, comportante una complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7% o a quella che sarà accertata nel presente giudizio ed, inoltre, che le suddette patologie risultano collegate con l'attività lavorativa espletata dal ricorrente;
2. In conseguenza di detto riconoscimento, accettarsi e dichiararsi il diritto del
1 ricorrente alle relative prestazioni economiche (indennità per inabilità temporanea, indennizzo in capitale e rendita), così come previsto dalla normativa vigente, e per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale p.t. al pagamento delle prestazioni economiche accertate”; con CP_1 vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l' , contestando l'asserita esposizione a rischio ed evidenziando CP_1 che la patologia, a genesi multifattoriale, era stata denunciata nel 2022, a distanza di circa dieci anni dal termine dell'attività lavorativa;
ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tramite CTU, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1 risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009). Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' CP_2 assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta 2 e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale. La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent.
n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del
25/05/2004).
Nel caso di specie il ricorrente, con domanda del 16/05/2022, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia “Ernia discale lombare”, in correlazione con l'esposizione a movimentazione manuale di carichi, eseguita con continuità durante il turno lavorativo, nello svolgimento dell'attività di operaio pressatore espletata dal 1981 al 2012.
L' ha archiviato la pratica per insufficienza della documentazione. CP_1
L'ernia discale lombare è tabellata in correlazione con “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, qualora insorga nel termine di 1 anno dalla cessazione della lavorazione.
Nella fattispecie, il ricorrente ha cessato di lavorare il 4/05/2012 (v. estratto contributivo) e la prima diagnosi risale a una RM del 2/05/2022, oltre il periodo massimo di indennizzabilità.
Gravava, pertanto, sull'istante dare dimostrazione di tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale fra il rischio lavorativo al quale era stato esposto e l'insorgenza della patologia.
Dall'estratto contributivo emerge che il ricorrente ha lavorato dal 1981 al 1993 alle dipendenze dalla NIS. dal 1993 al 2002 alle dipendenze della Assembling FA. e dal CP_6 CP_4
2002 al 2012, con alcuni intervalli di disoccupazione, alle dipendenze della CP_5
Il teste ha riferito di essere stato collega del ricorrente sia presso la NIS.FA SUD Testimone_1 che presso la aziende che lavoravano per la , e che presso tali società il CP_5 CP_7 era addetto allo stampaggio di materie plastiche;
le sue mansioni consistevano nel Parte_1 prendere sacchi contenenti granuli di materiale plastico, del peso di di 20-25 kg, miscelarli all'interno di appositi contenitori, riversare il materiale nella macchina stampatrice, e successivamente prelevare dalla macchina il pezzo pronto, pulirlo, imbustarlo e collocarlo come prodotto finito in un altro contenitore per terra;
tanto per l'intera durata del turno di lavoro, di otto ore giornaliere.
3 Co Il teste , collega presso Assembling FA. e poi presso ha invece Testimone_2 CP_5 riferito che il ricorrente vi aveva svolto mansioni di magazziniere, per cui si occupava di prendere e mettere a posto sugli scaffali i cavi per fare gli impianti elettrici delle macchine, le cui confezioni pesavano 20 kg ognuna, e poi nel prelevarle nuovamente dagli scaffali per preparare i kit da consegnare alle ditte esterne;
ciò per l'intera durata del turno di lavoro, dalle 7.00 alle 17.00.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente è affetto da
“spondilodiscoartrosi diffusa cervicale e lombo-sacrale, ernia discale C3-C4 , protrusioni discali da C4 a C7, ernia discale L5-S1”, e ha escluso l'origine professionale della malattia denunciata, evidenziando al riguardo quanto segue: “L'artrosi è una patologia a genesi multifattoriale pertanto l'accertamento medico-legale dovrà tener conto di vari elementi: concreta esposizione al rischio lavorativo con particolare riferimento alla sua costanza, intensità, durata ed in primo luogo la sua idoneità causale o concausale a determinare l'evento denunciato nonché l'intensità delle manifestazioni patologiche che dovranno essere più significative rispetto alle persone di pari età che non sono state esposte al rischio lavorativo. Nel caso di cui trattiamo il ricorrente al momento della diagnosi ( RM del 02/05/2022) era un 63enne che aveva smesso di lavorare da 10 anni. Le manifestazioni riscontrate alla RM (spondilodiscoartrosi diffusa) sono perfettamente compatibili con una patologia cronica degenerativa come l'artrosi che specialmente dopo i 60 anni colpisce la quasi totalità della popolazione e ciò indipendentemente dall'incidenza di noxae professionali che considerati il dato strumentale e le modeste ripercussioni funzionali, nel nostro caso, non hanno avuto una manifestazione più rilevante rispetto a quelle che si riscontrano comunemente nei soggetti di pari età”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione di carattere medico-legale, e meritano pertanto di essere condivise.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 19 novembre 2025.
Il Giudice
EC NG RI AR
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